CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 235-276-292/A


Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali
e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14
(Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura)

Approvato dalla Ottava Commissione nella seduta del 14 marzo 2012

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai Consiglieri

SANJUST, Presidente - SECHI, Vice presidente - CONTU Mariano Ignazio, Segretario - ESPA, Segretario - AMADU - BIANCAREDDU - BRUNO - CUCCU, relatore di minoranza - DEDONI, relatore di maggioranza - RODIN

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Relazione di maggioranza

On. Dedoni

pervenuta il 12 aprile 2012

L'Ottava Commissione permanente, nella seduta del 14 marzo 2012, ha approvato all'unanimità il seguente testo unificato che si prefigge di uniformare e razionalizzare la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la ricerca scientifica nel campo dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

Si tratta di una materia estremamente variegata, poiché la definizione del patrimonio culturale e paesaggistico, conformemente a quanto previsto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, cosiddetto "Codice Urbani", include i beni culturali, archeologici, paleontologici, storico-artistici, demo-etno-antropologici, storici, archivistici, librari, mobili e immobili, materiali e immateriali nonché i beni paesaggistici. Ne è conseguita l'esigenza da più parti condivisa di attribuire alla materia un assetto composito riconoscendo alla Regione il compito di coordinare, per il tramite della Fondazione Sardegna beni culturali, l'attività e il contributo di tutti i soggetti che sino a oggi hanno operato sul campo. Infatti partecipano di diritto alla Fondazione la Regione, le province e tutti i comuni della Sardegna. Tale assetto istituzionale si arricchisce inoltre dell'apporto delle preesistenti fondazioni dei beni culturali che, a certe condizioni, convergono nella Fondazione.

Nel dettaglio, infatti, il sistema della gestione dei beni librari in Sardegna ha conosciuto forme assai apprezzate di consorzio tra vari enti pubblici territoriali, benché sia da evidenziare la questione dei profili professionali del personale bibliotecario ed archivistico impiegato anche in rapporto alle università, che da oltre un trentennio vanno riqualificando le figure proprie delle biblioteche e degli archivi mediante i corsi di conservazione dei beni culturali.

Ripercorrendo per grandi linee le vicende che hanno riguardato i beni archeologici, e in generale i beni museali e i siti di interesse culturale, la situazione risulta profondamente diversa. Fino agli anni Settanta del XX secolo la gestione dei beni museali della Sardegna era limitata agli operatori delle soprintendenze, competenti per quanto attiene i Musei archeologici nazionali di Cagliari e Sassari, la Pinacoteca nazionale di Cagliari, il Compendio Garibaldino di Caprera, agli "assuntori di custodia" di alcune aree archeologiche come Nora e Tharros, alla direzione ed al personale dei musei dell'ISRE a Nuoro ed ai direttori della Galleria d'arte di Cagliari e dell'Antiquarium Arborense di Oristano. La rivoluzione gestionale dei musei fu introdotta da un lato dall'inserimento nella pianta organica di alcuni comuni, in primis quello di Villanovaforru, di curatori museali e di altro personale museale; dall'altro dalla legislazione regionale che, con l'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione", ha previsto contributi in favore di comuni, province e comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite, pari al 70 per cento dei costi dell'attività affidata dai suddetti enti. La quota di cofinanziamento regionale è stata poi elevata al 90 per cento dei costi dell'attività nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali dall'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000).

L'impatto della legge regionale n. 28 del 1984 sulla gestione dei beni culturali della Sardegna fu fondamentale poiché, restringendoci ai beni museali ed ai siti archeologici, si poté assicurare una gestione indiretta da parte degli enti locali, nei cui ambiti ricadevano musei e siti archeologici, tramite affidamento a società giovanili. A fronte di questo risultato positivo, però, si è riscontrata la generale scarsità di figure professionali specifiche dell'attività museale, in considerazione della bassissima percentuale di personale laureato (circa 4 per cento) tra gli operatori museali inquadrati come soci o personale dipendente delle società che avevano ottenuto in appalto i servizi museali. Si è registrata, inoltre, la pervicace volontà della maggior parte degli enti locali di rivendicare l'autonomia nella gestione dei beni culturali ad essi pertinenti a discapito di forme effettivamente sistemiche, che pure si sono in qualche caso affermate, come ad esempio nel Consorzio Sa Corona Arrubia o nel caso dei Celeberrimi populi Anglona - Goceano - Monte Acuto. L'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 è stato successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera p), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14.

La legge regionale n. 14 del 2006 ha posto le premesse per una nuova rivoluzione copernicana della gestione dei beni culturali in ambito di sistemi museali con il raggiungimento dei requisiti minimi di qualità e di personale in parallelo con la normativa nazionale, anche se la mancata approvazione, nelle forme stabilite dalla stessa legge regionale, del Piano regionale triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura 2008-2010 ha impedito l'adozione dell'unico strumento capace di dettare criteri e principi anche per la gestione dei beni culturali.

In realtà, dopo il decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice Urbani) ed in coerenza con esso, la Regione volle adottare una disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, fra i quali, in primis, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto i servizi culturali ed in specie quelli museali. Il Codice Urbani ha ispirato alla Regione, che possiede potestà legislativa primaria nel campo dei musei locali, la normativa costituita dai commi 7 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sulla gestione dei beni culturali, compresi tra i "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica". A differenza di quanto previsto dal Codice Urbani, gli enti pubblici territoriali della Sardegna possono pertanto ricorrere alla concessione a terzi per la gestione dei beni culturali. La Regione ha normato la piena legittimità sia della gestione diretta, sia della gestione indiretta dei beni culturali degli enti pubblici territoriali, risultando in capo a questi ultimi la scelta motivata di uno dei due sistemi. A complicare il quadro, tuttavia, si è posta la giurisprudenza europea che ha suggerito una profonda modifica dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali, inerente la forma di gestione, recepita dal decreto legislativo n. 156 del 2006, che ha contemplato la gestione diretta o indiretta, ma ha escluso gli affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'ente pubblico territoriale interessato. È scomparsa, dunque, dalla legislazione nazionale, impegnativa per lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, la possibilità di affidamento diretto della gestione dei beni culturali a società pubblico-private partecipate in maniera prevalente dall'ente pubblico, poiché l'affidamento diretto a tali società avrebbe leso la libertà di concorrenza.

Attualmente in Sardegna, in base al comma 8 della legge regionale n. 7 del 2005, sarebbe, invece, ancora vigente per gli enti pubblici territoriali la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto della gestione dei beni culturali a società pubblico-private partecipate in maniera prevalente dall'ente pubblico.

La situazione è mutata ancora con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 29 gennaio 2008, n. 62, inerente le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Tale norma, oltre a poter estendere la propria efficacia in termini di modello per i servizi integrati di musei e altri istituti non statali, può trovare applicazione anche nei confronti di musei delle regioni e degli enti locali se coinvolti in una gestione integrata, tramite l'accordo di cooperazione istituzionale, stipulato tra amministrazione statale e amministrazioni regionali e locali ai sensi dell'articolo 112, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

I modelli gestionali del suddetto decreto sono la gestione diretta e la gestione integrata delle attività museali, la cui scelta discende dalla valutazione delle istituzioni. La gestione diretta potrà attuarsi in presenza di mezzi economici, finanziari e del personale necessario. L'esternalizzazione impone l'assegnazione della gestione integrata delle attività ad un'impresa tramite procedura concorsuale.

La legge regionale n. 14 del 2006 ha previsto, all'articolo 7, l'adozione del Piano regionale dei beni culturali, che avrebbe dovuto contenere le linee guida per la gestione dei beni. La Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 18 novembre 2008, la proposta di piano che stabiliva che "le province dovranno predisporre bandi finalizzati a selezionare soggetti erogatori dei seguenti servizi, con affidamenti su base triennale o quinquennale". L'obbligatorietà dell'esternalizzazione dei servizi da parte delle province, che nella massima parte dei casi non sono titolari dei beni museali, si poneva in aperto contrasto con la normativa regionale e nazionale vigente, tanto da suscitare una globale protesta degli enti pubblici territoriali. È quindi intervenuta la legge finanziaria 2009 che stabilisce il trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali anche per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei.

A fronte di questo quadro normativo estremamente complesso, si è valutato opportuno che la Regione, in forza della propria potestà legislativa primaria nel campo dei musei locali, formulasse, in coerenza con la rilevata cornice legislativa nazionale, una norma di gestione dei beni culturali che consacri definitivamente l'opzione di un sistema museale regionale, suddiviso in sistemi provinciali, assicurando le risorse finanziarie esclusivamente agli enti pubblici territoriali inseriti nei sistemi museali, previa verifica positiva del raggiungimento degli standard tecnico-scientifici di qualità dei musei pertinenti a ciascun sistema museale.

In questa prospettiva nuova dovranno trovare luogo le sinergie interistituzionali tra i fondamentali istituti museali statali, i musei regionali di antica e nuova istituzione, fra cui il Museo dell'identità di Nuoro ed il Museo della Sardegna giudicale di Oristano-Sanluri in corso di costituzione, i musei degli enti locali, i musei ecclesiastici, i parchi archeologici, le aree archeologiche, i beni monumentali, ecc.

La presente proposta di legge intende pertanto assicurare una gestione unitaria e partecipata, dalla Regione e dagli enti locali, dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna attraverso l'istituzione di una fondazione (articolo 1) composta esclusivamente da soci pubblici (articoli 5 e 6), con un consiglio di amministrazione (articolo 11) composto da cinque componenti e con un comitato tecnico scientifico (articolo 12) altamente rappresentativo del mondo della cultura e delle università.

La fondazione dovrà assicurare la gestione dei siti e luoghi di cultura di eccellenza, compresi quelli attualmente privi di conduzione.

L'ambizione consiste nel concentrare in capo all'istituenda Fondazione, nel contestuale perseguimento della massimizzazione dell'efficienza dei servizi e del risparmio dei costi gestionali, tutti i compiti, prima ripartiti e non sempre puntualmente definiti fra i molteplici operatori del settore. La previsione di un comitato tecnico-scientifico altamente rappresentativo degli studiosi e dei tecnici che, a livello regionale, universitario e ministeriale, si distinguono istituzionalmente nell'ambito dei beni culturali, garantisce inoltre il mantenimento di standard qualitativi elevati dal punto di vista culturale.

È con viva soddisfazione, quindi, che la Commissione ha portato a termine l'esame del provvedimento con l'impegno e l'apporto fattivo di tutte le forze politiche. Pertanto auspica che la stessa convergenza possa ritrovarsi in Assemblea per consentire una rapida entrata in vigore della legge

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Relazione di minoranza

On. Cuccu

pervenuta il 4 aprile 2012

"Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico e archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". Con queste parole il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), definisce il concetto di beni culturali e indica l'importanza della loro tutela e della loro valorizzazione nel preservare la memoria della comunità e nel promuovere lo sviluppo della cultura.

Partendo dalla consapevolezza di possedere un patrimonio culturale di inestimabile valore si è sentita la necessità di realizzare un sistema di gestione che coinvolgesse lo Stato, le regioni, le province e i comuni con l'obiettivo non solo di tutelarlo e valorizzarlo, ma anche di favorire la sua fruizione alla collettività. Nel tempo è cambiata la concezione classica che si aveva dei beni culturali, intesi come espressione dell'identità e della storia di un popolo, e si è arrivati a considerarli anche come risorse economiche da poter sfruttare per dare nuovo slancio allo sviluppo e alla crescita del territorio. Sicuramente un notevole contributo in tale direzione è arrivato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 il quale, riordinando vecchie norme e introducendo nuovi principi, ha cercato di definire un nuovo sistema di gestione, di tutela e di promozione dei beni culturali. La normativa ha tracciato il percorso da seguire, ma l'obiettivo finale è ancora molto lontano, in quanto il patrimonio culturale oggi è una risorsa poco valorizzata. Occorre entrare nell'ottica che tale patrimonio, se ben gestito, può diventare un volano per lo sviluppo locale.

Da tutte queste considerazioni emerge la pressante necessità di adottare un modello di crescita nel quale la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali assumono una centralità strategica. La cultura diventa quindi parte integrante del processo di crescita sociale ed economica di un territorio.

Anche in Sardegna, terra ricca di storia, arte e tradizioni, nel tempo si è affermata la concezione che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali possono imprimere una spinta decisiva allo sviluppo economico. Con la legge regionale n. 14 del 2006 ha avuto inizio un processo di riforma del sistema di gestione dei beni cultural nell'Isola. La Regione, nell'ambito delle competenze a essa assegnate in materia di beni culturali, riconosceva l'importanza della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica del popolo sardo. Nonostante i buoni propositi però, non si è mai riusciti a costruire un sistema diffuso che gestisse in maniera sinergica tutti i siti culturali.

Come è noto nell'Isola la gestione del patrimonio culturale è affidata per lo più a soggetti privati e a cooperative nate non in seguito a normativa specifica riguardante la gestione dei beni culturali, ma utilizzando norme riguardanti solo indirettamente i musei, le biblioteche o i siti archeologici. Le norme che negli ultimi anni sono state utilizzate a questo scopo sono:
- legge regionale n. 1 del 1958, che dispone l'erogazione di contributi ai comuni per l'apertura dei musei;
- legge regionale n. 28 del 1984 e legge regionale n. 11 del 1988, riguardanti progetti finalizzati alla creazione di occupazione nell'ambito dei beni culturali;
- articolo 86 della legge regionale n. 6 del 1992, che prevede contributi a enti pubblici e privati per completamento e allestimento di musei;
- articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 che assegna agli enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei musei e altri servizi culturali a cooperative e società.

La gestione dei beni culturali della Sardegna è stata per oltre vent'anni, dunque, affidata dagli enti locali, per lo più comuni, a personale esterno mediante procedure di gare pubbliche. Negli anni questo sistema di gestione ha mostrato tutti i suoi limiti. La Regione ha avuto il ruolo di mero erogatore di risorse e l'incertezza dei finanziamenti, che con il tempo sono drasticamente diminuiti, spesso ha messo in difficoltà le cooperative non sempre in grado di proseguire con le loro attività. Con la legge n. 14 del 2006, che avrebbe dovuto garantire un esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, la situazione non è migliorata. Le continue proroghe e i ritardi nei pagamenti hanno reso impossibile per le cooperative gestire al meglio il patrimonio culturale sardo.

Alla luce di quelle che sono le problematiche emerse, in particolare quelle riguardanti la gestione dei beni culturali, oggi si rende necessaria una rivisitazione della normativa regionale. Il testo che arriva in Aula è frutto dell'unificazione di diverse proposte di legge e nasce con l'intento di porre fine alla fase di sperimentazione e aprirne una nuova nell'amministrazione dei beni culturali. In tale prospettiva appare opportuna l'istituzione di un'unica struttura di coordinamento che metta insieme tutte le realtà esistenti per dare continuità a servizi ormai essenziali, per far uscire dal precariato le centinaia di operatori e per generare economie di scala tali da impegnare al meglio le risorse per innalzare la qualità dei servizi di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Lo strumento individuato è quello di una fondazione che abbia tra i suoi compiti la tutela, la conservazione, la promozione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo. La fondazione, costituita dalla Regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni, favorisce l'integrazione tra gli istituti e i luoghi della cultura al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e di costruire un sistema diffuso dei beni culturali dell'Isola. Per lo svolgimento delle sue attività si avvarrà di personale competente e qualificato, che in questi anni ha già operato nel settore.

La seguente proposta di legge si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della presente legge e cioè l'istituzione, nelle forme previste dal Codice civile, della Fondazione Sardegna beni culturali ai fini della gestione, della valorizzazione, fruizione e ricerca scientifica del patrimonio culturale della Sardegna, la cui definizione è riportata nell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che, nell'ambito della valorizzazione, fruizione e ricerca scientifica del patrimonio culturale, la Regione promuova un accordo istituzionale tra il Ministero dei beni culturali, l'Amministrazione regionale, le amministrazioni provinciali e comunali e le Università di Sassari e Cagliari.

L'articolo 4 riassume le finalità e i compiti della fondazione.

L'articolo 5 individua come soci fondatori della fondazione la Regione, le province e i comuni.

L'articolo 6 definisce le modalità e i requisiti per la partecipazione delle fondazioni dei beni culturali della Sardegna alla fondazione.

L'articolo 7 specifica quelle che sono le funzioni della Regione.

L'articolo 8 disciplina la partecipazione alla fondazione delle province, dei comuni e delle fondazioni dei beni culturali.

L'articolo 9 individua come organi della fondazione il presidente, l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 10 disciplina le funzioni del presidente, legale rappresentante della fondazione, l'articolo 11 quelle del consiglio di amministrazione e l'articolo 12 quelle del comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 13 definisce la sede e il personale di cui la fondazione si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti.

L'articolo 14 dispone che sia proprio la fondazione a gestire i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

L'articolo 15 prevede che la fondazione possa attuare l'esternalizzazione unitaria dei servizi aggiuntivi per il pubblico mediante procedura di evidenza pubblica.

L'articolo 16 individua l'Istituto superiore regionale etnografico come coordinatore di tutti i musei locali e dei parchi demo-etno-antropologici, mentre sarà il Servizio dei beni librari a coordinare le biblioteche della Sardegna, così come previsto all'articolo 17.

L'articolo 18 prevede che il Consiglio regionale possa valutare l'efficacia della legge.

L'articolo 19 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 20 contiene le abrogazioni.

L'articolo 21 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 20 settembre 2011, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento. La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

Art. 1
Oggetto

1. É istituita, nelle forme previste dal Codice civile, la Fondazione Sardegna beni culturali, di seguito denominata Fondazione, ai fini della gestione, della valorizzazione, fruizione e ricerca scientifica del patrimonio culturale della Sardegna.

2. La Fondazione è l'organo tecnico-scientifico di programmazione e di gestione regionale nel settore dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna e coordina le proprie attività statutarie, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, promuovendo la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio.

3. La Fondazione istituisce il logo del patrimonio culturale della Sardegna e una carta regionale che i siti e i musei del patrimonio culturale della Sardegna sono tenuti ad adottare.

 

Art. 2
Patrimonio culturale della Sardegna.
Definizione

1. Per patrimonio culturale della Sardegna si intendono, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), di seguito "Codice Urbani", e della legge regionale n. 14 del 2006, beni culturali, archeologici, paleontologici, storico-artistici, demo-etno-antropologici, storici, archivistici, librari, mobili e immobili, materiali e immateriali e i beni paesaggistici della Sardegna.

 

Art. 3
Accordo istituzionale

1. La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di beni culturali e ai sensi dell'articolo 112, commi 4 e 6, del Codice Urbani, promuove l'accordo istituzionale tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Amministrazione regionale, le amministrazioni provinciali, le amministrazioni comunali e le Università di Cagliari e di Sassari per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

 

Art. 4
Finalità e compiti della Fondazione

1. La Fondazione conserva, promuove, valorizza e gestisce il patrimonio culturale della Sardegna, garantendone la pubblica fruizione, senza fini di lucro e senza distribuzione di utili.

2. La Fondazione definisce strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna ed elabora piani strategici di sviluppo.

3. La Fondazione promuove l'integrazione tra gli istituti e i luoghi della cultura per ottimizzare l'uso delle risorse e per costruire un sistema diffuso dei beni culturali della Sardegna.

4. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei commi 1, 2 e 3:
a) sviluppa tutte le attività editoriali e di comunicazione funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi;
b) promuove corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio e tutto quanto possa favorire lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio culturale sardo;
c) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di enti pubblici e/o privati;
d) stipula gli atti e i contratti, necessari al finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
e) partecipa ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e, se opportuno, concorre alla costituzione degli anzidetti organismi;
f) costituisce ovvero partecipa a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
g) stipula convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività istituzionali.

5. La Fondazione può sviluppare iniziative congiunte con soggetti italiani e stranieri, pubbliche amministrazioni, organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

 

Art. 5
Soci fondatori

1. La Fondazione è costituita dalla Regione, dalle province e dai comuni della Sardegna.

 

Art. 6
Modalità e requisiti per la partecipazione delle fondazioni dei beni culturali della Sardegna alla Fondazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le preesistenti fondazioni dei beni culturali della Sardegna possono chiedere di entrare a fare parte della Fondazione a titolo di soci fondatori, purché siano costituite esclusivamente da soci pubblici e siano dotate di siti e istituti culturali provvisti di gestione o dimostrino di possedere tali requisiti entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di adesione alla Fondazione.

2. La richiesta di entrare a far parte della Fondazione è indirizzata all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è corredata di specifica deliberazione del consiglio di amministrazione del richiedente.

3. Con la deliberazione del consiglio di amministrazione, l'ente che intende entrare a far parte della Fondazione si impegna a:
a) partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione;
b) individuare come forma di gestione per i beni culturali e paesaggistici di sua proprietà, allo stesso conferiti o pertinenti al proprio territorio, quella definita dalla presente legge;
c) compartecipare alla gestione dei beni culturali con fondi propri iscritti a bilancio da conferire alla Fondazione;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese dei servizi tecnologici e di pulizia dei siti e dei luoghi di cultura di propria competenza, ove non esternalizzati ai sensi dell'articolo 15;
e) assicurare mediante propri dipendenti di ruolo o con contratto a tempo determinato, secondo i profili del personale stabiliti dalla normativa di settore, i ruoli direttivi dei singoli istituti culturali, anche nelle forme consortili, con l'individuazione del soggetto direttivo;
f) aderire al Sistema museale regionale, al Sistema bibliotecario regionale e ai relativi sottosistemi provinciali o sovra provinciali;
g) aderire al logo unico dei beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma della Sardegna;
h) aderire alla carta dei beni culturali della Sardegna prevista nell'articolo 1, comma 3, impegnandosi a reinvestire nei settori cultura, ambiente e istruzione della propria amministrazione i proventi derivati da ciascun istituto, sito o parco culturali del proprio territorio.

 

Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione persegue le finalità previste nella presente legge attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alla Fondazione in base agli indirizzi del piano regionale previsto nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006 per:
a) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;
b) il funzionamento dei sistemi museali;
c) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;
d) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
e) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria previsti nella legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna).

 

Art. 8
Compartecipazione

1. Le province, i comuni e le fondazioni dei beni culturali della Sardegna partecipano con fondi propri, iscritti a bilancio, alla Fondazione, in funzione degli istituti e dei luoghi della cultura degli enti locali e di interesse locale, oltreché dei sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri indicati nel piano regionale previsti nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006.

2. La compartecipazione degli enti pubblici e delle fondazioni indicate nel comma 1 non può essere inferiore a quella assicurata alla data di pubblicazione della presente legge per la gestione dei beni culturali di rispettiva pertinenza territoriale. Nel caso in cui le province, i comuni o le fondazioni di beni culturali non abbiano avviato una gestione per gli istituti e i beni culturali del proprio territorio, le deliberazioni prevedono che siano iscritti a bilancio fondi propri da conferire alla Fondazione, pari ad almeno:
a) 200.000 euro annui per ciascuna provincia o capoluogo di provincia;
b) 100.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni compresi fra 100.000 e 10.000 abitanti,
c) 50.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni compresi fra 9.999 e 5.000 abitanti;
d) 25.000 euro annui per i comuni o le unioni dei comuni sotto i 5.000 abitanti.

 

Art. 9
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) l'assemblea dei soci;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato tecnico-scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 10
Presidente della Fondazione

1. Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione e convoca e presiede con diritto di voto le sedute del consiglio d'amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.

2. Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio d'amministrazione.

3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione dei poteri attribuiti espressamente al consiglio d'amministrazione, e, in particolare, compie gli atti opportuni all'attuazione e al raggiungimento delle finalità statutarie.

 

Art. 11
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti: tre indicati dalla Regione, dei quali uno svolge le funzioni di presidente e due in rappresentanza di province e comuni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti spettano i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

 

Art. 12
Comitato tecnico-scientifico

1. Entro due mesi dall'istituzione della Fondazione è istituito, con decreto del Presidente della Regione, un comitato tecnico-scientifico di supporto all'attività della Fondazione.

2. Il comitato tecnico-scientifico si articola nelle seguenti aree di competenza:
a) per i beni archeologici:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) per i beni storico-artistici:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) per i beni demo-etno-antropologici:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) un rappresentante scelto dall'Istituto etnografico della Sardegna;.
3) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) per i beni librari:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
e) per i beni archivistici:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
f) per i beni paesaggistici:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
g) per il turismo e la valorizzazione economica dei beni culturali:
1) due rappresentanti delle Università di Cagliari e di Sassari;
2) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il comitato dura in carica cinque anni indipendentemente dalla scadenza della legislatura regionale e i componenti sono rieleggibili.

4. Il comitato elegge nella prima seduta il proprio presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, anche in sottocomitati omogenei e ogni volta che sia richiesto dalla Fondazione o dal presidente o dalla metà dei componenti del comitato. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese di missione.

5. Il comitato collabora con la Giunta regionale nella redazione del piano triennale dei beni culturali previsto nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006 e definisce gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e la gestione dei beni culturali della Sardegna.

6. Le funzioni dell'Osservatorio regionale dei musei e dell'Osservatorio regionale delle biblioteche, previsti rispettivamente negli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 14 del 2006, sono assunte dal comitato tecnico-scientifico della Fondazione.

7. Il comitato definisce nel primo anno di attività l'organigramma dei due sistemi regionali dei musei e siti culturali e paesaggistici e delle biblioteche, con la definizione delle gestioni dei musei e siti culturali anche di nuova istituzione.

 

Art. 13
Sede e personale

1. La Fondazione ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

2. Per la sua attività di programmazione e di istruttoria si avvale di personale di ruolo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che, in sede di prima attuazione della presente legge, assicura gli adempimenti burocratici ed economici della Fondazione e ne verifica i risultati.

 

Art. 14
Gestione dei beni culturali e paesaggistici

1. La gestione dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna di competenza statutaria della Regione, o conferiti a essa o agli enti pubblici territoriali dello Stato, è esercitata direttamente dalla Fondazione a partire dal 1° gennaio 2012.

2. Gli operatori dei beni culturali della Sardegna, costituiti in cooperative o dipendenti da cooperative e titolari di contratto di servizio con comuni o unioni di comuni, o dipendenti da fondazioni di beni culturali costituite da soci pubblici, e, in ogni caso, che prestano la propria attività da almeno cinque anni, sono assunti, a domanda, dalla Fondazione.

3. Gli operatori conservano la qualifica di appartenenza e non possono essere adibiti a mansioni inferiori a quelle in precedenza esercitate.

4. Gli operatori proseguono la propria attività nel sito o nell'istituto di lavoro di provenienza e, ove necessità di riorganizzazione e gestione lo esigano, possono essere trasferiti purché nell'ambito del territorio provinciale.

5. Gli operatori assicurano la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e paesaggistici dei siti e luoghi di cultura della Sardegna di pertinenza giuridica della Regione o degli enti pubblici territoriali.

6. Gli operatori, in base alle intese tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali, cooperano con gli uffici periferici della Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio nelle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione, manutenzione e ricerca archeologica dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, sotto la direzione dei funzionari delle soprintendenze competenti e dei siti culturali della Sardegna.

7. La Fondazione provvede alla sostituzione degli operatori collocati in quiescenza mediante concorso pubblico.

8. Ciascuna provincia istituisce un nucleo di coordinamento e di gestione del patrimonio culturale del proprio territorio, attingendo tra gli operatori assunti dalla Fondazione.

 

Art. 15
Esternalizzazione dei servizi

1. La Fondazione attua l'esternalizzazione unitaria dei servizi aggiuntivi per il pubblico, mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Codice Urbani, modificati dal decreto legislativo del 26 marzo 2008, n. 62 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali).

2. Alla gara partecipano imprese operanti nel campo dei beni culturali in almeno due paesi europei, in associazione con imprese di beni culturali o raggruppamenti temporanei di imprese operanti in Sardegna da almeno cinque anni.

 

Art. 16
Coordinamento dei musei locali

1. L'Istituto superiore regionale etnografico coordina tutti i musei locali e i parchi di ambito demo-etno-antropologico.

 

Art. 17
Coordinamento delle biblioteche

1. Il Servizio per i beni librari della Regione coordina le biblioteche della Sardegna di competenza.

 

Art. 18
Clausola valutativa

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione in ordine all'istituzione della Fondazione.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, alla competente Commissione consiliare il resoconto delle attività e degli interventi realizzati dalla Fondazione e il dettaglio delle risorse impegnate.

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede a' termini dell'articolo 4 comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 20
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 14 del 2006:
a) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4;
b) nel comma 2 dell'articolo 5 le parole da "Le province erogano" a "di cui all'articolo 7";
c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
d) l'articolo 14;
e) l'articolo 17;
f) l'articolo 21, così come modificato dal comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).

 

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).