CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 131-133/A


Sistema integrato di interventi e servizi in materia di adozioni e affidi

Approvato dalla Seconda Commissione nella seduta del 14 luglio 2011

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

LADU, Presidente e relatore - BEN AMARA, Vice Presidente - FLORIS Rosanna, Segretario - CORDA, Segretario - CUCCA - DE FRANCISCI - MANCA - MULA - OBINU - RODIN.

pervenuta il 21 luglio 2011

La Seconda Commissione, nella seduta del 14 luglio 2011, ha approvato all'unanimità il testo unificato concernente il sistema integrato di interventi e servizi in materia di adozioni e affidi.

La decisione di affrontare un tema così complesso e delicato, quale quello dell'accoglienza nelle sue forme più comuni dell'adozione e dell'affido, è stata dettata dalla consapevolezza del diffuso interesse e delle molteplici aspettative esistenti in materia, come pure dalla presa d'atto delle criticità, più volte emerse e denunciate, del sistema esistente. E tali considerazioni hanno trovato pieno riscontro nel corso dell'istruttoria delle due proposte di legge originarie, una di iniziativa del gruppo del Partito democratico e l'altra dei Riformatori, che la Commissione ha deliberato di esaminare congiuntamente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 del Regolamento interno, e che ha portato alla formulazione di un testo unificato significativamente modificato ed ampliato rispetto a quelli originari.

La Commissione quindi, nell'intraprendere l'esame di problematiche così sentite ed emotivamente coinvolgenti, ha voluto preliminarmente dar luogo ad un'ampia consultazione, in modo da dare voce a tutti i soggetti interessati, istituzionali e non, che potessero contribuire a seguito della loro esperienza nel settore a migliorare ed arricchire il testo. È stato quindi programmato un fitto calendario di audizioni che hanno permesso alla Commissione di essere messa a parte, in un confronto realmente interessante e partecipato, di tutti i problemi e le difficoltà con cui si scontrano quotidianamente gli operatori del settore.

A seguito della fase iniziale di rito in cui i proponenti hanno illustrato le rispettive proposte di legge e l'Assessore competente le iniziative e gli intendimenti per il prossimo futuro, la Commissione ha sentito i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPS, delle aziende sanitarie locali, della Procura minorile, degli enti autorizzati, dei Centri provinciali per l'affido, delle associazioni di carattere privato che si occupano di adozioni e affidi e delle comunità familiari e non. Tale consultazione è stata preceduta dall'invio di una prima bozza di testo unificato sulla quale i soggetti interessati sono stati invitati ad esprimersi ed in effetti, a dimostrazione del grande coinvolgimento che suscita l'argomento, le osservazioni e le proposte pervenute sono state qualitativamente e quantitativamente rilevanti ed hanno contribuito in maniera determinante alla formulazione di una normativa organica e che tenta di disciplinare compiutamente e sistematicamente l'intera materia.

Proprio la considerazione, riaffermata anche nel corso delle audizioni, che finora la frammentazione delle competenze e il sottodimensionamento degli organici addetti al sociale hanno reso difficile una corretta attuazione delle norme sulle adozioni e determinato lungaggini e duplicazioni di interventi è stato il punto di riferimento che ha guidato la Commissione nel costruire l'impianto del nuovo sistema fondato su una rete di servizi integrati che copra l'intero territorio regionale assicurando una reale omogeneità e trasparenza di prestazioni.

Il testo approvato ha inteso ribadire, fra i suoi principi ispiratori, quello fondamentale del minore ad avere una famiglia, in linea con la normativa nazionale, per cui viene sottolineata la necessità del sostegno alla famiglia di origine e non, ed anche quello non meno importante della sussidiarietà dell'adozione internazionale in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dei fanciulli del 1989 e dalla legge n. 476 del 1998 (articolo 1). Sulla base di tale principio l'adozione di un minore straniero è possibile ed auspicabile solo quando non vi sia nel suo paese d'origine un valido nucleo familiare, né un altro ambiente familiare adeguato a consentirgli una giusta crescita, in altre parole il minore deve trovarsi in situazione di abbandono.

Purtroppo le adozioni internazionali sono in calo costante dal 2004 quasi dovunque e ciò non può non destare viva preoccupazione anche perché il numero dei bambini abbandonati cresce di anno in anno, nel 2010 si è arrivati a 163 milioni. La chiave di lettura del fenomeno potrebbe essere data dall'eccessiva lentezza e difficoltà delle procedure, come il dato della rinuncia del 36 per cento delle coppie dopo aver ottenuto l'idoneità e dell'arrivo al termine dell'iter adottivo del solo 40 per cento delle stesse sembra confermare. La Sardegna, in base ai dati forniti dall'Assessorato competente in materia, sembra per ora essere in controtendenza: negli ultimi dieci anni infatti vi è stato un quasi costante aumento, da 2 a 56, delle coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia dei minori stranieri. E questa situazione deve essere in qualche modo incoraggiata e facilitata: questo è stato uno degli obiettivi che la Commissione si è posta nell'esame del provvedimento.

Venendo ora all'illustrazione dei punti qualificanti del testo unificato bisogna sottolineare il fatto che la Commissione, nel delineare l'impalcatura della nuova organizzazione dei servizi, cioè la rete di servizi socio-sanitari distribuiti nell'intero territorio regionale che costituiscano un unico e qualificato punto di contatto, con funzioni di carattere informativo, valutativo e di supporto, per chiunque voglia intraprendere un percorso di adozione o di affido, ha inteso proseguire nel disegno già tracciato dall'Assessorato competente in materia. Come è noto infatti con delibera n. 51/11 del 24 settembre 2008, a seguito di un impegnativo lavoro svolto da un gruppo interistituzionale di cui hanno fatto parte oltre alla Regione, il Tribunale per i minorenni, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti autorizzati, sono stati approvati dalla Giunta regionale indirizzi in materia di adozioni e sono state previste le équipe territoriali integrate, in numero di dieci per l'intero territorio regionale, per superare la frammentarietà e la disomogeneità e assicurare una maggiore integrazione e coordinamento fra i soggetti coinvolti nel procedimento. Tali strutture a distanza di tre anni non sono ancora state istituite, ma la Commissione ha inteso procedere nella medesima direzione ed ha previsto, oltre le équipe adozioni, i centri per l'affido, stabilendo che tali organismi debbano realizzare l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali con quelli delle aziende sanitarie locali e individuando l'ambito territoriale dei PLUS come quello più idoneo a garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale tra gli enti coinvolti (articolo 2). È stato inoltre previsto un collegamento costante tra queste strutture e le altre istituzioni interessate al procedimento di adozione o affido, in particolare con le autorità giudiziarie e con gli enti autorizzati.

L'unitarietà degli interventi viene garantita dalle linee guida (articolo 3), che la Giunta regionale deve emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, che costituiscono dei binari entro i quali deve svolgersi l'intera attività delle équipe e dei centri; queste devono infatti prevedere, tra l'altro, dei precisi percorsi relativi all'informazione, all'accompagnamento e alla formazione degli aspiranti all'adozione o all'affido con l'indicazione delle istituzioni interessate, delle rispettive responsabilità e delle risorse disponibili, nonché i criteri univoci che devono essere seguiti nella redazione delle relazioni di indagine psico-sociale da parte delle équipe adozioni. La Commissione con tali disposizioni ha inteso assicurare la massima trasparenza e porre rimedio alle criticità esistenti, ripetutamente evidenziate nel corso delle audizioni, relative alle differenti modalità di operare dei servizi socio-sanitari territoriali, e quindi delle disparità di trattamento delle coppie a seconda della azienda sanitaria di appartenenza, nonché alla necessità del supporto nella fase talvolta complessa e troppo spesso trascurata del post adozione.

Per quanto riguarda l'affido, la Commissione si è particolarmente impegnata per tentare di affrontare le tante esigenze emerse durante le audizioni: in Sardegna i minori per cui è stata avviata una procedura di affido sono circa 1.200 e di questi il 50 per cento è ospitato presso famiglie e l'altro 50 per cento si trova nelle comunità di accoglienza o case famiglia nelle quali, mancando attualmente un effettivo sostegno alla genitorialità biologica, rischiano di restare fino al compimento del diciottesimo anno di età. Significativo a questo proposito è il rilievo dato negli indirizzi regionali al sostegno che deve essere dato alle famiglie, in particolare a quelle di origine, per risolvere le situazioni difficili e permettere al minore di vivere all'interno di esse, nonché per coinvolgerle nel progetto di affido; inoltre sono stati introdotti dei criteri importanti che devono essere seguiti: primo fra tutti il superamento del ricovero indeterminato in strutture assistenziali, ma anche la necessità di favorire, per quanto possibile, la stabilità degli affetti, nonché la previsione di programmi che consentano di estendere le forme di tutela ai giovani fino al ventunesimo anno di età per evitare che al compimento del diciottesimo anno i ragazzi si trovino repentinamente privi di qualsiasi supporto mentre ancora spesso non hanno completato il corso di studi. È stata altresì prevista l'anagrafe dei minori affidati alle comunità, che consentirà un valido monitoraggio del fenomeno, e la banca dati regionale delle persone disponibili e preparate per l'affidamento, al fine di poter rapidamente individuare in caso di necessità le soluzioni più adatte per i minori. Sempre con riferimento all'affido inoltre è stata prevista la possibilità di sperimentare forme innovative per poter rispondere a esigenze e situazioni diverse. Un'attenzione particolare è stata altresì dedicata ai minori stranieri non accompagnati che si introducono clandestinamente nel territorio nazionale; per loro infatti il criterio che deve presiedere nella scelta dell'affido è quello dell'omogeneità culturale e devono altresì essere previsti centri specializzati di pronta accoglienza.

Oltre che dalle linee guida l'obiettivo, che la Commissione ha voluto con determinazione realizzare, di garantire un livello adeguato e omogeneo nelle prestazioni in tutto il territorio regionale viene assicurato dalla vigilanza e dal controllo che la Regione esercita ai sensi della normativa nazionale (articolo 4) e dalla formazione degli operatori, che deve essere intesa in modo continuo e riferita sia agli addetti alle adozioni che a quelli agli affidi, e deve garantire l'uniformità nella preparazione e la standardizzazione nella conduzione delle istruttorie e nell'assistenza alle famiglie (articolo 7).

Entrambe le proposte di legge, la n. 131 e la n. 133, prevedono nella loro stesura originaria l'istituzione di un servizio pubblico per le adozioni internazionali, possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 39 bis della legge n. 184 del 1983. Tale facoltà è stata realizzata finora solo dal Piemonte che con la legge regionale n. 30 del 2001 ha istituito un'apposita agenzia, avente natura di ente ausiliario della regione e quindi con un notevole grado di autonomia amministrativa e organizzativa, iscritto all'albo degli enti autorizzati da parte della Commissione nazionale per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organismo ha i medesimi compiti che la legge attribuisce agli enti autorizzati di natura privata e consente di realizzare nella regione un utile bilanciamento fra soggetti pubblici e privati dando infine agli aspiranti genitori un più ampio ventaglio di scelta.

La Commissione ha lungamente dibattuto sull'opportunità o meno di istituire in Sardegna un'agenzia con le medesime finalità ma, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso delle numerose audizioni e dalle memorie inviate da parte dei soggetti interessati, non ha ritenuto di dover procedere in tal senso. Le motivazioni che hanno indotto la Commissione a tale scelta sono state fondamentalmente quella relativa all'analisi costi-benefici, che ha evidenziato un costo di gestione dell'organismo eccessivo a fronte dell'esiguo numero di adozioni portato a termine nella nostra Regione, unitamente alla considerazione che lo spettro dei paesi stranieri coperto dagli enti autorizzati già operanti in Sardegna è sufficientemente ampio, 25 circa, per consentire una scelta più che adeguata. Tuttavia la Commissione non ha voluto precludere del tutto tale possibilità ed ha inserito (comma 2, articolo 5) una disposizione in base alla quale è possibile per la Regione stipulare accordi o convenzioni con agenzie pubbliche che operino nel territorio nazionale.

Un aspetto che la Commissione ha particolarmente approfondito è stato quello del sostegno alle famiglie nella fase successiva all'adozione e durante l'affido. Troppo spesso infatti, come è stato ampiamente denunciato nel corso delle audizioni, le famiglie vengono lasciate sole proprio quando possono insorgere difficoltà che mettono alla prova la tenuta della coppia e la gestione del minore determinando situazioni che possono preludere al fallimento dell'accoglienza. Specificamente per quanto riguarda il post adozione, e in particolare per quella internazionale, l'inserimento di un bambino straniero in un paese diverso da quello in cui è nato comporta per lui un cambiamento personale e relazionale significativo e questo difficile periodo di adattamento richiede da parte dei genitori adottivi capacità e risorse specifiche volte a favorire la sua crescita armonica nella famiglia e nella società. La normativa proposta è orientata quindi in modo molto preciso e definito ad assicurare il necessario supporto alle famiglie, da parte dei servizi e degli enti autorizzati, sia stabilendo forme di monitoraggio degli interventi nelle fasi successive all'ingresso del minore in famiglia (articolo 3, lettera c)), sia prevedendo misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie (articolo 3, lettera j)), sia infine favorendo la costituzione di una rete di famiglie e di comunità accoglienti, per permettere un proficuo scambio di esperienze e una maggiore collaborazione (articolo 3, lettera s)). Tuttavia tale supporto non può esaurirsi all'interno del nucleo familiare perché il minore nella sua vita relazionale si interfaccia con altre realtà, scolastiche, sportive, sanitarie, e proprio con la consapevolezza della fondamentale importanza del pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, la Commissione ha indicato in modo chiaro e puntuale gli interventi da porre in essere nell'ambito scolastico e sanitario (articolo 6): riguardo al primo, oltre ai progetti, rivolti agli insegnanti ed anche agli alunni, di sensibilizzazione all'accoglienza e all'integrazione, sono previsti interventi individualizzati che tengano conto delle specificità dei minori (articolo 6, lettere b) e a)). Nell'ambito sanitario invece sono stati previsti dei percorsi facilitati per le coppie che devono affrontare, e spesso ripetere più volte per scadenza dei termini dell'iter, la lunga serie di esami medico diagnostici necessari per la documentazione sanitaria richiesta dalle autorità nazionali o estere competenti, come pure è stata contemplata la presenza di pediatri di base specificamente preparati alla prima accoglienza di minori provenienti da paesi stranieri (articolo 6, lettere c) e d)). Sempre in questo campo, di particolare rilevanza è la disposizione che prevede l'esenzione delle spese mediche per i minori in affidamento familiare o comunitario (articolo 6, lettera e)).

Fondamentale per il corretto ed efficace funzionamento del sistema è il necessario coordinamento fra tutti gli attori in diverso modo coinvolti nel procedimento: i servizi, gli enti autorizzati, gli organi giudiziari, le aziende sanitarie, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, ecc. A tale obiettivo la Commissione ha lavorato con convinzione stabilendo differenti modalità di raccordo: attraverso forme stabili di collegamento, tramite protocolli operativi, con l'attivazione di appositi tavoli di coordinamento ovvero con forme di partenariato pubblico-privato (articolo 8). E proprio la collaborazione con il privato sociale è stata specificamente prevista in quanto considerata funzionale ad assicurare una risposta maggiormente aderente alle reali esigenze delle famiglie utenti.

Anche la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi (articolo 9) riveste un'importante funzione di coordinamento, pur avendo preminentemente compiti consultivi e propositivi; sono presenti infatti nel suo seno rappresentanti delle diverse istituzioni interessate e possono essere coinvolti, se necessario, altri soggetti pubblici o privati nonché esperti, associazioni di volontariato e centri di studi e ricerca. La composizione originaria dell'organismo, come delineata nelle due proposte di legge, è stata notevolmente ridimensionata dalla Commissione per evitare che un eccessivo numero di membri andasse a detrimento della funzionalità dell'organo. Alla Consulta sono stati anche affidati compiti di studio sulle problematiche inerenti l'adozione e l'affido con l'incarico di evidenziare le principali criticità e proporre eventuali azioni correttive.

L'articolo 10 riguarda l'istituzione di uno Sportello informativo permanente da parte della Regione con il duplice compito di promuovere campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'integrazione da un lato, e di fornire le prime informazioni di carattere generale a chi intende intraprendere un percorso di adozione o di affido dall'altro. Per questo aspetto si tratta di una attività destinata a coloro che si trovano ancora in una fase preliminare rispetto all'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'idoneità che, oltre al normale servizio di sportello, si realizza tramite opuscoli informativi, un sito internet specificamente dedicato e un eventuale numero verde. Lo Sportello redige periodicamente un rapporto sull'attività svolta e sui problemi riscontrati e può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti della collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati.

Per un puntuale monitoraggio del fenomeno dell'adozione e dell'affido viene invece prevista (comma 4, articolo 10) l'istituzione di un osservatorio presso l'Assessorato competente in materia che, in collaborazione con gli osservatori delle politiche sociali già operativi presso le province, utilizzando i dati informatici provenienti dalla rete dei servizi, svolga indagini conoscitive anche di tipo statistico.

Per venire incontro alle famiglie che intraprendono un percorso adottivo viene previsto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per recarsi presso enti autorizzati non aventi sede operativa in Sardegna o nello stato estero d'origine del minore (articolo 11). La concessione del rimborso è legata a parametri precisi e in caso di adozione di minore con disabilità è prevista una maggiorazione a partire dal 30 per cento, in considerazione del fatto che il recupero in tali situazioni richiede un'attenzione specifica dovendo trattare non solo la problematica sanitaria, ma anche l'abbandono vissuto che normalmente incide in maniera evidente sui disturbi psico-fisici presentati. Oltre a questo rimborso viene disposto un contributo una tantum per le adozioni nazionali o internazionali portate a termine. Anche per le persone che abbiano ottenuto un provvedimento di affidamento, eterofamiliare e anche intrafamiliare, sono previsti provvedimenti di tipo economico sempre in base a dei parametri che in questo caso, oltre alla maggiorazione prevista per la disabilità come nel caso delle adozioni, prevedono un particolare riguardo in caso di nuclei monoparentali.

La Commissione, che ha portato a termine l'esame del provvedimento con l'impegno e l'apporto fattivo di tutte le forze politiche, auspica che la stessa convergenza possa ritrovarsi in Assemblea per consentire una rapida entrata in vigore di una legge tanto attesa.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 12 luglio 2011, ha espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Sistema integrato di interventi e servizi in materia di adozioni e affidi

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela il diritto del minore a crescere all'interno di una famiglia e pone in essere tutte le iniziative utili a prevenire l'abbandono e a sostenere le famiglie d'origine.

2. La Regione realizza interventi di sostegno alla genitorialità e alle persone che intraprendono un percorso di adozione o affidamento in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona).

3. La Regione, inoltre, favorisce, in un'ottica di sussidiarietà, la diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori e promuove azioni di cooperazione internazionale.

 

Art. 2
Rete dei servizi per l'adozione e l'affido

1. La Regione organizza, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, una rete di servizi volta a sostenere e accompagnare coloro che intraprendono un percorso di adozione e affido, il minore e la famiglia di origine.

2. La Regione indirizza e coordina l'attività di cui al comma 1 e garantisce la qualità e la trasparenza delle prestazioni e un livello omogeneo dei servizi nell'intero territorio regionale.

3. La rete dei servizi è così articolata:
a) équipe adozioni, che hanno il compito di informare, promuovere, preparare, valutare e assistere gli aspiranti all'adozione in tutte le fasi del percorso di adozione e post adozione;
b) centri per l'affido, che operano per la promozione degli affidi e lo svolgimento dei relativi adempimenti, per il sostegno alla famiglia affidataria e il supporto culturale, educativo e psicologico a favore dei minori e delle famiglie di origine.

4. Le équipe adozioni e i centri per l'affido sono composti da personale con preparazione professionale specifica e operano in maniera stabile realizzando l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali con quelli delle aziende sanitarie locali.

5. Gli organismi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 svolgono la loro attività in costante collegamento con le autorità giudiziarie minorili, gli enti autorizzati e le altre istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo e post adottivo e in quello di affido familiare o comunitario e possono, in relazione ai singoli casi, operare in modo congiunto tra di loro. All'interno di ciascuno di essi viene individuato un coordinatore che assicura il necessario raccordo con le altre strutture a livello locale e regionale.

6. Le attività di cui al presente articolo, al fine di garantire l'integra¬zione gestionale, organizzativa e professionale tra gli enti coinvolti, vengono svolte nell'ambito dei PLUS, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005, e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3 della presente legge.

7. Nell'individuazione delle modalità organizzative e gestionali degli organismi di cui al comma 3 si tiene conto delle forme di partenariato esistenti e si prevede il ricorso alle forme di gestione associata dei servizi tali da garantire un'adeguata articolazione territoriale e la stabilità delle funzioni, del personale e delle risorse economiche.

 

Art. 3
Linee guida regionali in materia di adozione e affido

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione le linee guida regionali per l'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di adozione e affido previsti dalla presente legge. La deliberazione è adottata previo parere della Consulta di cui all'articolo 9 e con il parere della Commissione consiliare competente in materia che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono emanate sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) l'individuazione dei requisiti funzionali tecnici e professionali e delle modalità operative degli organismi di cui all'articolo 2, comma 3;
b) la progettazione di un percorso di informazione, accompagnamento e formazione per coloro che intendono intraprendere l'iter adottivo o di affidamento;
c) la definizione delle istituzioni interessate, dei compiti, delle responsabilità e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
d) l'individuazione di forme di sostegno educativo e psicologico a favore delle famiglie di origine, al fine di eliminare le situazioni di disagio e ripristinare le condizioni atte a consentire al minore di vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia;
e) la previsione di interventi a favore degli adottati e delle famiglie nella fase successiva all'adozione attraverso un costante monitoraggio e forme di supporto educativo e psicologico;
f) l'individuazione di opportune forme di coinvolgimento della famiglia di origine o delle comunità di tipo familiare nella definizione del progetto di affido e durante il periodo di affidamento;
g) la previsione di interventi di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'adozione e dell'affido;
h) la definizione di criteri univoci da seguire nella stesura delle relazioni di indagine psico-sociale, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge n. 184 del 1983;
i) la promozione del massimo raccordo e collaborazione con gli organi giudiziari minorili al fine di potenziare l'attività di indagine psico-sociale anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi comuni;
j) la disciplina di misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie nello svolgimento delle relative procedure e durante il periodo di affidamento;
k) la previsione e la sperimentazione di diverse tipologie di affidamento familiare e comunitario per poter rispondere alle diverse situazioni e necessità, anche attraverso l'attivazione di progetti e forme innovative d'affido e di accoglienza;
l) la realizzazione di un'anagrafe protetta dei minori affidati a famiglie e comunità di tipo familiare in rete con gli organi giudiziari minorili e gli altri enti e uffici competenti in materia;
m) l'individuazione e la formazione delle persone disponibili per l'affidamento e la creazione di un'apposita banca dati regionale;
n) la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e la verifica periodica circa il rispetto dei medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 184 del 1983;
o) l'adozione di provvedimenti atti a superare il ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali per garantire a ogni bambino e adolescente in stato di disagio concrete opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia;
p) l'individuazione di misure atte a tutelare la condizione dei minori stranieri non accompagnati, orfani o privi di altre figure di riferimento, che si introducono con modalità clandestine nel territorio nazionale, favorendo, ove possibile, lo sviluppo di affidi con omogeneità culturale e l'apertura di centri specializzati per la loro pronta accoglienza;
q) la necessità di favorire, per quanto possibile, la continuità degli affidi nella considerazione dell'importanza della stabilità nel percorso e negli affetti del minore;
r) la previsione di programmi che consentano di estendere le forme di tutela ai giovani fino al ventunesimo anno di età al fine di consolidare la crescita psichica e affettiva e favorire l'autonomia;
s) la promozione di una rete regionale di famiglie affidatarie e adottive e delle comunità di tipo familiare che agevoli la collaborazione e lo scambio di esperienze e che favorisca la crescita del valore sociale dell'accoglienza.

 

Art. 4
Attività di controllo

1. L'Assessorato competente per materia individua idonee forme di vigilanza e controllo dell'intero sistema dei servizi di sostegno al percorso adottivo e a quello dell'affido, al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi e l'omogeneità delle prestazioni nell'intero territorio regionale.

 

Art. 5
Sostegno agli enti autorizzati

1. La Regione sostiene la costituzione e vigila sull'attività degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale che garantiscano la vicinanza territoriale con gli aspiranti all'adozione internazionale e assicurino l'operatività in un numero più ampio possibile di paesi stranieri con il compito di informare, preparare e assistere le famiglie e il minore nell'intero percorso adottivo e nello svolgimento delle attività relative al post adozione.

2. La Regione può, inoltre, stipulare appositi accordi o convenzioni con agenzie pubbliche per le adozioni internazionali operanti nel territorio nazionale che garantiscano un'assistenza qualificata e una più ampia possibilità di scelta di paesi stranieri.

3. La Giunta, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'assegnazione di contributi agli enti autorizzati aventi sede operativa in Sardegna con la finalità, tra l'altro, di ridurre i costi per le attività rese alle famiglie che intraprendono un procedimento di adozione internazionale.

 

Art. 6
Interventi in ambito scolastico e sanitario

1. La Regione attua interventi finalizzati a sostenere il minore, adottato o in affidamento familiare o comunitario, in ambito scolastico e sanitario, in particolare:
a) prevede, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, forme di intervento individualizzato a favore del minore che tengano conto delle sue specificità e del suo percorso di vita;
b) favorisce l'inserimento scolastico e sociale del minore anche attraverso l'attivazione di progetti che agevolino l'integrazione e sensibilizzino i docenti e i discenti sui temi dell'accoglienza e sulle problematiche specifiche dell'adozione e dell'affido;
c) individua, nell'ambito dei presidi sanitari, dei percorsi agevolati e concentrati per l'effettuazione degli esami medico diagnostici richiesti dalle autorità nazionali ed estere competenti;
d) prevede la presenza nei presidi sanitari di pediatri di base, appositamente formati, che assicurino un'adeguata accoglienza e assistenza sanitaria volta anche alla ricostruzione della storia sanitaria del minore;
e) prevede a favore dei minori in affidamento familiare o comunitario misure di esenzione per le cure mediche.

 

Art. 7
Formazione degli operatori

1. La Regione attiva dei percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale, sia per gli addetti al settore delle adozioni che per coloro che operano nell'ambito degli affidi, per garantire uniformità nella preparazione professionale e omogeneità nella conduzione delle istruttorie e nell'assistenza e formazione degli aspiranti all'adozione e all'affidamento.

2. La Regione promuove lo scambio professionale fra gli operatori sardi e quelli delle altre regioni al fine arricchire il bagaglio di esperienze e condividere conoscenze e strumenti operativi.

 

Art. 8
Forme di collaborazione e di coordinamento

1. La Regione, al fine di realizzare un maggiore coordinamento e adottare linee di azione comuni tra le istituzioni coinvolte nelle procedure adottive e di affido, promuove, per ciascuno dei due percorsi, la definizione di protocolli operativi e stabilisce forme stabili di collegamento tra:
a) gli enti autorizzati;
b) gli organi giudiziari minorili;
c) gli enti locali;
d) le aziende sanitarie locali;
e) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
f) le istituzioni scolastiche;
g) le comunità di tipo familiare;
h) le altre istituzioni pubbliche o private che abbiano titolarità di funzioni o competenze in materia di tutela dei minori.

2. L'Assessore regionale competente per materia può realizzare le finalità di cui al comma 1 anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di coordinamento.

3. La Regione, inoltre, collabora con il privato sociale anche attraverso la stipula di accordi e l'istituzione di forme di partenariato pubblico-privato al fine di evidenziare i reciproci compiti e responsabilità e garantire degli interventi unitari nel settore.

 

Art. 9
Consulta regionale per le adozioni e gli affidi

1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi con funzioni consultive e di proposta in materia. In particolare la Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui provvedimenti di carattere generale riguardanti l'adozione e l'affido;
b) avanza proposte e osservazioni sulla programmazione regionale in un'ottica di miglioramento e facilitazione del percorso adottivo;
c) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti le adozioni e l'affido in Sardegna; individua e promuove delle buone pratiche anche attraverso il confronto con le altre regioni italiane.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) il direttore generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) tre rappresentanti delle associazioni delle famiglie adottive e affidatarie;
c) due rappresentanti degli enti autorizzati all'adozione internazionale operanti nella Regione;
d) un rappresentante dei giudici dei tribunali dei minorenni;
e) un rappresentante delle procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni;
f) i coordinatori delle équipe territoriali adozioni e dei centri per l'affido;
g) un rappresentante dell'ANCI e uno dell'UPS;
h) due rappresentanti per le comunità di tipo familiare operanti in Sardegna;
i) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.

3. La Consulta può richiedere la partecipazione ai propri lavori di altri soggetti privati o istituzioni pubbliche all'uopo individuati che operano a diretto contatto con i minori. Essa può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su aspetti specifici, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

4. La Consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dall'Assessorato regionale competente per materia.

5. La Consulta si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente, anche su richiesta dei componenti, lo ritenga necessario. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

6. La Consulta redige un rapporto annuale, anche sulla base delle indagini elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 10, comma 4. Tale rapporto illustra la situazione delle adozioni, nazionali e internazionali, e degli affidi in Sardegna evidenziando le principali criticità e proponendo eventuali azioni correttive o interventi di sostegno. Il rapporto è inviato alla Commissione consiliare competente e dello stesso viene data la massima diffusione ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi.

7. I componenti della Consulta hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio secondo i tariffari regionali.

 

Art. 10
Attività informativa e conoscitiva della Regione

1. La Regione promuove iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'adozione e dell'affido e fornisce un'informazione completa e dettagliata a chiunque voglia intraprendere i relativi percorsi.

2. In particolare, per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente per materia intraprende, tra le altre, le seguenti iniziative:
a) istituisce uno Sportello informativo permanente e un apposito numero verde;
b) attiva un sito internet;
c) predispone guide informative di carattere divulgativo;
d) realizza progetti, in particolare all'interno delle scuole;
e) promuove campagne divulgative e di sensibilizzazione.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi di idonee di forme di collaborazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi, in particolare degli enti autorizzati operanti nel territorio della Regione, della Consulta e del privato sociale.

4. La Regione, inoltre, istituisce presso l'Assessorato regionale competente per materia un osservatorio che, in collaborazione con gli osservatori provinciali delle politiche sociali, garantisca un costante monitoraggio del fenomeno dell'adozione e dell'affido in Sardegna e svolga indagini conoscitive anche di tipo statistico. Esso si avvale di un sistema informativo alimentato dai dati provenienti dalla rete dei servizi di cui all'articolo 2 e dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'adozione o dell'affido.

 

Art. 11
Sostegno economico all'adozione

1. La Regione partecipa alle spese derivanti dalle procedure di adozione, attraverso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute ai fini dell'adozione.

2. I destinatari del contributo devono aver ottenuto la sentenza che pronuncia l'adozione, ovvero, il decreto di idoneità e aver dato l'incarico ad un ente autorizzato.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) reddito complessivo della coppia;
b) adozione contestuale di più minori;
c) adozione di minori con disabilità, in questo caso il contributo è maggiorato nella misura minima del 30 per cento;
d) stato estero, durata del soggiorno e numero di viaggi richiesti dalle autorità estere competenti.

4. La Regione estende a favore dei figli adottivi le provvidenze previste dalla legislazione regionale per incentivare e sostenere la nascita dei figli naturali.

5. La Regione prevede, inoltre, forme di sostegno economico una tantum da erogare a coloro che portano a termine un'adozione nazionale o internazionale.

 

Art. 12
Provvedimenti a favore delle famiglie affidatarie

1. La Regione sostiene, anche attraverso misure di tipo economico, le famiglie affidatarie al fine di incentivare e agevolare coloro che intraprendono un percorso di accoglienza e aiuto dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

2. I destinatari del contributo sono coloro che abbiano ottenuto un provvedimento di affidamento intrafamiliare o eterofamiliare.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono previsti anche nei casi di soggiorni di ospitalità e di accoglienza temporanea di minori stranieri inseriti nei progetti di risanamento terapeutico.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) reddito complessivo degli affidatari;
b) affido contestuale di più minori;
c) affido di minori con disabilità, in questo caso il contributo è maggiorato nella misura minima del 30 per cento;
d) affido da parte di nuclei monoparentali.

 

Art. 13
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione che riferisce dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti con la presente legge.

2. In particolare, con riferimento all'attuazione della legge, la relazione di cui al comma 1 riferisce su:
a) l'istituzione e il funzionamento della rete dei servizi per l'adozione e l'affido, gli enti autorizzati e la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi e sulle principali criticità rilevate nel loro funzionamento;
b) le misure messe in atto per promuovere un maggiore coordinamento tra i principali attori pubblici e privati coinvolti nelle procedure adottive;
c) le principali attività realizzate e le risorse stanziate, impegnate e pagate in attuazione degli articoli della presente legge;
d) le principali problematiche emerse e le soluzioni individuate nel settore dell'adozione e dell'affido.

3. La relazione di cui al comma 1, inoltre, riferisce dell'efficacia del sistema regionale di supporto ai percorsi di adozione e di affido, anche con riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'assistenza prestata che evidenzi il grado di copertura degli stati esteri da parte degli enti autorizzati, dei fallimenti adottivi e del grado di istituzionalizzazione dei minori nelle strutture di accoglienza.

4. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2012, alle quali si fa fronte come appresso specificato:
a) quanto ad euro 200.000 per le finalità previste dall'articolo 7, con quota parte delle risorse destinate alla formazione professionale di cui alla UPB S02.02.001;
b) quanto ad euro 530.000 per le finalità di cui all'articolo 9, comma 7, articolo 11 e articolo 12 con la variazione di cui al comma 2;
c) quanto ad euro 770.000 per le restanti finalità con quota parte del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla UPB S05.03.007 - cap. SC05.0668.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2011 euro ---
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 30.000
2013 euro 30.000
per l'incremento del capitolo NI rimborsi spese viaggio ai componenti la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi (articolo 9 presente legge);

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 530.000
2013 euro 530.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).