CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 131
presentata dai Consiglieri regionali
BRUNO - ESPA - CARIA - MELONI Valerio - AGUS - BARRACCIU - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU
il 5 marzo 2010
Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari e dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali e provvedimenti a favore dell'adozione e dell'affido
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Regione Sardegna intende promuovere la tutela degli interessi e dei diretti dei minori anche attraverso la diffusione della cultura dell'accoglienza familiare. In riferimento alla legislazione nazionale in tema di adozioni e affidi familiari, e in particolare alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e alla più recente legge 28 marzo 2001, n. 149, alle regioni è affidato il compito di attuare interventi organizzativi, informativi e formativi per la diffusione di un corretto atteggiamento verso la tematica della tutela dell'infanzia, tale da condurre a una più ampia cultura dell'accoglienza che, ponendo come obiettivo primario il superamento del ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali, garantisca ad ogni bambino e adolescente in stato di disagio fattive opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia, volgendo una particolare attenzione alla tutela giudiziaria degli interessi e dei diritti dei minori.
La famiglia rappresenta per il minore il luogo dell'affetto e delle relazioni educative fondamentali per eccellenza, ma assai frequentemente proprio al suo interno si verificano situazioni di forte disagio che obbligano gli organi competenti a scelte difficili benché necessarie per preservare i bambini e gli adolescenti, e che possono portare, in ultima istanza, all'allontanamento dal nucleo familiare. Con eguale attenzione si ritiene necessario fare riferimento alla condizione dei minori stranieri non accompagnati, orfani o privi di altre figure di riferimento che giungono nel nostro Paese, e ai minori che vivono situazioni di estremo malessere negli stati esteri. La famiglia accogliente, nell'adozione e nell'affido di bambini e adolescenti in stato di disagio, rappresenta una risorsa per mezzo della quale si risponde al bisogno/diritto del minore a una famiglia che sappia garantire un ambiente idoneo e il calore affettivo necessari per la sua crescita e il suo sviluppo.
Eppure molto spesso alla disponibilità degli aspiranti genitori adottivi o affidatari non corrisponde un impegno concreto delle istituzioni che dovrebbero, oltre che farsi carico dei problemi dei minori, anche sostenere tale messa a disposizione di affetto e di desiderio di essere genitori con idonei interventi. Il percorso di affido e di adozione comporta evidentemente un impegno importante, sotto diversi aspetti, non ultimo quello finanziario.
Ecco perché questo provvedimento si pone l'obiettivo di attivare tutte le iniziative necessarie per dare attuazione alla normativa nazionale e ai principi e alle finalità della Convenzione dell'Aja ratificata con la legge n. 476 del 1998, attraverso l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari, organo consultivo finalizzato alla formulazione di proposte e pareri in ordine all'attuazione dei compiti attribuiti alla Regione dalla normativa vigente, dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali, servizio pubblico che svolge la funzione di ente autorizzato per le adozioni internazionali e dello Sportello informativo permanente regionale sull'adozione e l'affido, con compiti di informazione, orientamento, sostegno e accompagnamento, nonché di analisi e monitoraggio della condizione minorile delle politiche per l'adozione e l'affido in Sardegna, al fine di mettere a disposizione delle famiglie e dei minori in difficoltà un servizio pubblico che operi a diretto servizio dell'utenza.
Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà e partenariato, affinché il percorso di adozione nazionale e internazionale e di affido si svolga all'interno di un sistema integrato di servizi sanitari e socio-sanitari in stretta cooperazione, gli interventi previsti dal provvedimento perseguono il fine di armonizzare le diverse funzioni istituzionali e sociali, attraverso la promozione di protocolli di intesa tra le province, gli enti titolari delle funzioni in materia di minori e gli enti autorizzati in materia di adozioni internazionali, i servizi, gli organi giudiziari minorili, la scuola, il privato sociale, per giungere a una linea di azione unitaria. All'interno del progetto regionale sull'adozione e l'affido sono inseriti i punti fondamentali della strategia promossa dalla Regione, che punta anche a sostenere la qualificazione degli operatori e a costruire reti di collaborazione con gli organismi internazionali e interregionali e con le associazioni delle famiglie, nonché a mantenere i rapporti con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali.
All'interno del quadro di indirizzo politico e di programmazione la Regione sceglie di facilitare le famiglie che aspirano all'adozione con appositi provvedimenti amministrativi finalizzati a fornire risorse e strumenti e a partecipare alla spesa dalle famiglie stesse legata alla procedura di adozione. Per le famiglie adottive, che dunque hanno concluso positivamente il percorso, è previsto invece un contributo una tantum, che è incrementato del 30 per cento nel caso in cui il minore adottato sia affetto da disabilità. La Regione interviene, inoltre, per rendere omogenee le misure di sostegno e di aiuto economico attivate dagli enti locali in favore delle famiglie affidatarie ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e anche in questo caso è previsto un incremento del 30 per cento nel caso in cui il minore in affido sia affetto da disabilità.
La Regione promuove la cultura dell'accoglienza anche attraverso apposite campagne informative e formative di sensibilizzazione (confronta articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge n. 184 del 1983 e articolo 1, comma 3, della legge n. 149 del 2001) sul tema delle adozioni e degli affidi e sui servizi offerti a livello regionale, e incoraggia l'istituzione dei Centri di ascolto per le famiglie e di servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna promuove una corretta cultura della tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per giungere alla diffusione di una più ampia cultura dell'accoglienza attraverso iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile).
Art. 2
Obiettivi1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'attività di indirizzo politico e di programmazione, la Regione:
a) istituisce la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari di cui all'articolo 4;
b) in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge n. 184 del 1983, istituisce l'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 5;
c) istituisce lo Sportello informativo permanente regionale sull'adozione e l'affido di cui all'articolo 6;
d) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidi familiari e per le adozioni, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari di cui all'articolo 4, e predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidi e le adozioni;
e) progetta interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, che siano finalizzati alla prevenzione dell'abbandono dei minori o a promuovere e realizzare azioni di solidarietà internazionale;
f) adotta provvedimenti atti a superare il ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali per garantire a ogni bambino e adolescente in stato di disagio concrete opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia;
g) presta particolare attenzione alla condizione dei minori stranieri non accompagnati, orfani o privi di altre figure di riferimento, che si introducono con modalità clandestine nel territorio nazionale;
h) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge n. 184 del 1983, e in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 149 del 2001;
i) promuove la stesura di un protocollo di intesa con le province, gli enti titolari delle funzioni in materia di minori e gli enti autorizzati in materia di adozioni internazionali;
j) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
k) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
l) definisce le modalità di istituzione dell'elenco regionale degli enti autorizzati che operano sul territorio regionale;
m) predispone una capillare informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge e promuove l'istituzione dei Centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità.
Art. 3
Progetto regionale sull'adozione e l'affido1. La Regione promuove il Progetto regionale sull'adozione e l'affido, volto a:
a) concepire procedure e strumenti finalizzati a qualificare e sostenere il percorso di adozione nazionale e internazionale e di affido all'interno di un sistema integrato di servizi sanitari e socio-sanitari conforme ai principi comunitari di sussidiarietà, solidarietà e partenariato tra i diversi soggetti/attori pubblici e privati facenti parte del sistema locale di welfare;
b) costituire organismi formali di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzati al confronto delle idee e delle attività per l'individuazione di una linea unitaria di intervento;
c) definire forme stabili di collegamento con la magistratura minorile;
d) elaborare accordi e protocolli con il privato sociale sulle reciproche responsabilità e i reciproci compiti per un intervento unitario a favore delle coppie e dei minori;
e) sostenere la qualificazione degli operatori del territorio e la costituzione di équipe multidisciplinari specializzate;
f) curare i collegamenti con gli organismi internazionali e interregionali per supportare la costruzione di una rete di servizi e di opportunità, per il raggiungimento di una qualità degli interventi omogenea sul territorio nazionale;
g) promuovere, con la collaborazione delle associazioni familiari validamente costituite e operanti in Sardegna, campagne di promozione dell'affido familiare e dell'adozione;
h) mantenere i rapporti con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali.
Art 4
Consulta regionale per le adozioni e
gli affidi familiari1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari, organo propositivo e consultivo della Regione in materia di adozioni e affidi familiari. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su provvedimenti riguardanti i compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni e della presente legge;
b) avanza proposte e osservazioni sulla programmazione regionale a favore delle adozioni e degli affidi familiari;
c) redige periodicamente rapporti sullo stato di attuazione della presente legge valutandone l'efficacia e propone opportuni aggiornamenti in collaborazione con organismi di volontariato sociale, associazioni ed esperti che operano nel settore mediante specifici studi, seminari e convegni;
d) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti le adozioni e l'affido familiare.2. La Consulta si compone di:
a) sei rappresentanti delle associazioni delle famiglie adottive e affidatarie;
b) due rappresentanti degli enti autorizzati all'adozione internazionale;
c) due rappresentanti della magistratura minorile;
d) un esperto in diritto di famiglia;
e) un tributarista;
f) due rappresentanti delle aziende sanitarie locali;
g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale della Sardegna;
h) tre esperti nel settore dei servizi sociali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.3. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta.
4. La Consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dalla Regione.
5. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata e presenta almeno due rapporti all'anno, pena la decadenza del mandato.
6. I componenti della Consulta hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio secondo i tariffari regionali.
Art. 5
Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali1. É istituita l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184 del 1983, nonché fornire supporto all'Assessorato regionale competente in materia.
2. L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, è ente ausiliario della Regione Sardegna, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.
4. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.
5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Sardegna che intendano adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, in tutte le fasi dell'adozione, nonché collaborazione agli enti locali singoli e associati e alle aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.
6. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto dell'Agenzia che:
a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge n. 134 del 1983, e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;
b) definisce la dotazione organica dell'Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;
c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari di cui all'articolo 4.8. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dell'Agenzia.
Art. 6
Sportello informativo permanente regionale sull'adozione e l'affido1. È istituito presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo Sportello informativo permanente regionale sull'adozione e l'affido.
2. Lo Sportello svolge attività di informazione, orientamento, sostegno e accompagnamento nei confronti delle famiglie che intendano intraprendere o già compiano un percorso di affido o adozione, nonché di analisi e monitoraggio della condizione minorile e delle politiche per l'adozione e l'affido in Sardegna.
3. La direzione dello Sportello è affidata al direttore generale delle politiche sociali. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale, il supporto tecnico-organizzativo, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dello Sportello.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni lo Sportello si avvale della collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, in particolare dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali, degli enti titolari delle funzioni in materia di minori e degli enti autorizzati in materia di adozioni internazionali, nonché degli organismi di volontariato sociale e delle associazioni che operano nel settore dell'adozione e dell'affido.
Art. 7
Provvedimenti a favore delle famiglie aspiranti all'adozione1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le famiglie che aspirano all'adozione, definisce, con provvedimenti amministrativi, le risorse e gli strumenti a favore delle famiglie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa delle famiglie aspiranti all'adozione attraverso l'individuazione di fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari di cui all'articolo 4 ed informata la competente Commissione consiliare permanente.
2. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi familiari di cui all'articolo 4 e sentito il parere della competente Commissione consiliare permanente, al fine di facilitare le famiglie che aspirano all'adozione internazionale definisce, con provvedimenti amministrativi, le risorse e gli strumenti a favore delle famiglie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa delle famiglie con particolare riferimento alle spese di viaggio e soggiorno.
Art. 8
Provvedimenti a favore delle famiglie affidatarie1. La Giunta regionale disciplina le misure di sostegno e di aiuto economico attivate dagli enti locali in favore della famiglia affidataria in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, al fine di renderle omogenee, attraverso l'indicazione del rispetto di standard regionali, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 4 ed informata la competente Commissione consiliare permanente. Introduce inoltre ulteriori standard che prevedono un incremento delle misure pari al 30 per cento nel caso in cui l'affido riguardi un minore con disabilità.
Art. 9
Provvedimenti a favore delle famiglie adottive1. La Regione partecipa alle spese delle famiglie derivanti dalle procedure di adozione nazionale o internazionale di uno o più minori, attraverso la concessione di contributi una tantum con modalità da definire con atto amministrativo della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 4 ed informata la competente Commissione consiliare permanente. Il contributo é incrementato del 30 per cento nel caso in cui l'adozione riguardi un minore con disabilità.
Art. 10
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2010 e in euro 700.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi per il finanziamento di spese correnti
2010 euro 500.000
2011 euro 700.000
2012 euro 700.000
2013 euro 700.000
mediante riduzione della voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);
in aumento
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2010 euro 500.000
2011 euro 700.000
2012 euro 700.000
2013 euro 700.0003. Alla ripartizione in capitoli delle risorse si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.