CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Ordine del giorno n. 101
approvato il 9 luglio 2013
ORDINE DEL GIORNO PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - SANNA Matteo - DIANA Mario - COCCO Daniele Secondo - DESSÌ - SALIS - PISANO sulla corretta attuazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2013, come modificato dalla legge regionale n. 9 del 2013, in materia di assunzioni per i cantieri comunali e i cantieri verdi.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione generale sul testo unificato n. 301-428-430-432-435-442/A parte II, in materia di riordino delle province,
RICHIAMATO l'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2013, come modificato dalla legge regionale n. 9 del 2013, che prevede espressamente:
"I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali le cui assunzioni risultano strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamtento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.";
CONSIDERATO che la legge regionale n. 9 del 2013 è pienamente in vigore ed efficace, non è stata oggetto di ricorso da parte del Governo e non è dunque in discussione sotto alcun profilo per quanto attiene alla legittimità delle norme in essa contenute;
EVIDENZIATO come il legislatore regionale qualifichi esplicitamente le attività dei cantieri verdi e dei cantieri comunali come "strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale" e come in modo non dissimile il legislatore statale nelle più recenti modifiche estenda le deroghe all'esercizio di attività sociali mediante forme particolari di lavoro (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76);
SOTTOLINEATO che conseguentemente non vi sono difficoltà d'ordine normativo o interpretativo a inquadrare le assunzioni in questione tra quelle per le quali lo stesso legislatore statale prevede una deroga al limite imposto dal decreto legge n. 78 del 2010, e altresì come rispetto a tale quadro normativo la gestione dei cantieri per il tramite di cooperative costituisca solo un'opzione alternativa ed eventuale rispetto alle chiamate operate direttamente dagli stessi comuni;
RILEVATO come la disposizione appare chiara e di evidente lettura, operando in relazione a risorse che sono regionali, che non danno luogo ad assunzioni definitive, che sono rivolte a fronteggiare evidenti e pressanti esigenze di ordine sociale, secondo forme e procedure di lunga applicazione;
RIBADITO come spetti al legislatore regionale qualificare la natura degli interventi da esso disciplinati, e infatti il Governo non ha mosso obiezioni sotto questo profilo, e che tale previsione interviene a regolare in ambito regionale il coerente e produttivo impiego di risorse regionali assegnate per finalità sociali secondo compiti tipici degli enti locali,impegna la Giunta regionale e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica
a sostenere gli enti locali nella puntuale applicazione delle disposizioni regionali in vigore e in particolare quelle dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2013, come modificato dalla legge regionale n. 9 del 2013;
a tal fine dà indirizzo agli stessi enti locali della Sardegna
a dar corso al più presto e senza indugio agli interventi previsti dalla legge regionale in materia di cantieri comunali e cantieri verdi al fine di conseguire gli obiettivi di sollievo sociale, contrasto a situazioni disagio e povertà, carenza di occasioni di lavoro per soggetti svantaggiati, secondo i contenuti del presente ordine del giorno.
Cagliari, 9 luglio 2013
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Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 9 luglio 2013.