CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all’interrogazione COSSA su criteri e modalità di concessione dei contributi per attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna - deliberazione della Giunta regionale n. 3/5 del 26 gennaio 2011”.
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Lo Scrivente Assessore informa il Consigliere interrogante quanto segue:
(Punto 1) L'Art. 56 L. R. 1/90 così testualmente recita "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica, contributi destinati all'attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi": Dall'ultimo capoverso, che riconosce le spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente, si evince che gli organismi titolari dei contributi non possono essere che quelli dotati di una professionalità specifica nel settore dello spettacolo dal vivo, tale anche da consentire la gestione di strutture teatrali. La medesima norma destina i contributi all'attività degli organismi e non a singole manifestazioni di spettacolo, attribuendo alla stessa carattere stabile e continuativo che si estrinseca in una programmazione annuale, tipicamente attuata da "imprese" (intese nella più ampia accezione europea di organizzazioni professionistiche). In tale ottica sono stati emanati nel corso degli anni, le direttive di attuazione della norma in parola di cui gli attuali criteri e modalità di concessione dei contributi (deliberazione della Giunta regionale n. 3/5 del 26 gennaio 2011) non sono che un maggiore esplicitazione e precisazione. Si evidenzia, inoltre, che parallelamente alla norma sopraccitata erano vigenti sino all'anno 2006 la L.R. 17/50 "Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive" che concedeva contributi a singole manifestazioni di spettacolo organizzate da organismi dilettantistici e amatoriali e la L.R. 64/86 "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari" che nel riconoscere la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda, sosteneva l'attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici e dei gruppi folkloristici isolani. Tali provvidenze per effetto della L.R. 9/06 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" sono attualmente erogate dalle Province, in un ottica di suddivisione delle competenze.
(Punto 2) I criteri e modalità di concessione dei contributi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3/5 del 26 gennaio 2011 produrranno la loro efficacia per l'anno 2011 poiché sono in corso le procedure per applicare sin dall'annualità 2012 la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 18 "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna".
L'Assessore
Avv. Sergio Milia