CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell’ambiente all’interrogazione COCCO Daniele Secondo sulla costruzione di un ecocentro nella città di Nuoro.
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Con il D.M. 08.04.2008, recentemente integrato con il D.M. 13.05.2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito il regime autorizzativo e le norme tecniche minime cui devono conformarsi i centri di raccolta comunali o intercomunali. Le linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta, redatte dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, dell’Assessorato scrivente, recepiscono le prescrizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente.
Le stesse linee guida, per certi versi, risultano maggiormente restrittive rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. Infatti, se il D.M. sopraccitato individua, in via esclusiva, quali requisiti per l’ubicazione del centro di raccolta, la localizzazione in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano e una viabilità adeguata, tale da consentire l'accesso sia alle autovetture, sia ai mezzi pesanti, le Linee guida regionali individuano, invece, i seguenti criteri preferenziali di ubicazione (paragrafo 2.2.13):
in prossimità dei centri abitati ma lontano da zone densamente popolate;
all’interno di centri abitati ma in aree non densamente popolate (per i soli centri di raccolta che svolgano esclusivamente la funzione di centri di conferimento diretto di materiali da raccolta differenziata a livello di quartiere per i grandi centri abitati);
in aree destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali (aree con destinazione urbanistica per servizi e attrezzature ad uso pubblico e aree artigianali);
in aree in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati serviti, qualora il centro di raccolta serva diversi Comuni consorziati;
in aree facilmente accessibili, in considerazione della funzione di pubblica utilità che questi impianti svolgono per la cittadinanza;
in aree adiacenti ad impianti tecnologici (depuratori comunali) o ad altre infrastrutture come depositi di mezzi di trasporto e grandi centri di distribuzione;
in assenza di altre alternative, in aree caratterizzate dalla presenza delle discariche comunali dismesse ma preventivamente messe in sicurezza e/o bonificate ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, è demandata al Comune l’individuazione del sito più idoneo, purché rispondente ad almeno uno dei requisiti sopra indicati.
Si precisa che il centro di raccolta appartiene alla fase della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la sua individuazione, realizzazione e gestione è di esclusiva competenza comunale. Secondo il D.M. 08.04.2008 e s.m.i, la realizzazione (o l’adeguamento) dei centri di raccolta è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.
Infine, considerato che il centro comunale di raccolta dei rifiuti può annoverarsi tra le opere di urbanizzazione secondaria, lo stesso Comune ha il dovere di ubicarlo nelle aree ritenute più idonee dal punto di vista urbanistico.