CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale all’interrogazione PITEA - RASSU - LADU - RODIN - CAMPUS sull’applicazione del regolamento (CE) n. 767 del 2009 sulle condizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti all’interno della Comunità europea.
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In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 767/2009, entrato in vigore il 21 settembre 2009 e applicabile dal 1° settembre 2010, armonizza, tra gli Stati dell’UE, le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, anche attraverso la definizione di prescrizioni in materia di etichettatura, imballaggio e presentazione, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica.
Gli operatori del settore mangimi (OSM) sono legalmente responsabili, in via principale, del rispetto delle disposizioni della legislazione comunitaria in materia di igiene e sicurezza dei mangimi (Regolamento CE n. 178/2002 e Regolamento CE n. 183/2006), in tutte le fasi della filiera, nonché del rispetto delle disposizioni comunitarie dirette a tutelare gli interessi dei consumatori (art. 8 del Regolamento CE n. 178/2002). Gli operatori del settore mangimi sono, inoltre, tenuti a garantire che, nelle imprese da essi controllate/i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti la loro attività, in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
Le autorità competenti, individuate in Italia dal D.Lgs. n. 193/2007 (Stato, Regione, ASL), devono organizzare i controlli ufficiali volti a verificare il rispetto della legislazione comunitaria in materia di igiene e sicurezza dei mangimi da parte degli operatori del settore mangimi (OSM), secondo le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il citato Regolamento individua i seguenti obiettivi ascrivibili al controllo ufficiale:
- prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali;
- garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, compresa l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti.Il Regolamento (CE) n. 767/2009 non contiene disposizioni innovative rispetto a quelli che sono gli obblighi previgenti in capo alle autorità competenti e relativi sia all’organizzazione, sia allo svolgimento dei controlli ufficiali. In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi, tenendo conto della specie animale di destinazione del mangime, del numero e della tipologia delle aziende del settore mangimi, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione, che possa influire sulla sicurezza dei mangimi, nonché del livello di applicazione della normativa comunitaria da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).
Nella Regione Sardegna, la programmazione dei controlli ufficiali nel settore dei mangimi, effettuata sulla base dell’analisi del rischio, è contenuta nel Piano Regionale per l’Alimentazione Animale 2009-2011, approvato con determinazione dirigenziale n. 99 del 23.02.2009. Detta programmazione è stata recentemente aggiornata, per l’anno 2011, con determinazione dirigenziale n. 128 del 25.02. 2011, anche in considerazione delle novità normative, tra le quali figura, esplicitamente richiamato nel provvedimento, il Regolamento CE 767/2009.
Pertanto, i veterinari delle ASL, nell’ambito delle varie attività di controllo ufficiale programmate nel Piano regionale, verificano, se del caso, la composizione quali-quantitativa dei mangimi, gli standard qualitativi minimi di legge e la rispondenza del sistema di etichettatura e di presentazione dei mangimi alle prescrizioni della norma. Nell’ambito di tale attività gli OSM sono tenuti, a norma della legislazione comunitaria e nazionale, a collaborare con le autorità competenti, fornendo loro tutte le informazioni necessaria per l’espletamento del controllo ufficiale sui mangimi. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 767/2009, nelle more dell’adozione dello specifico sistema sanzionatone di cui all’ari 31 dello stesso regolamento, sono sanzionagli secondo le disposizioni di legge vigenti.
L'Assessore
Antonio Angelo Liori