CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 257/A

Risposta scritta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica all’interrogazione PLANETTA - DESSÌ - MANINCHEDDA - SANNA Giacomo - SOLINAS Christian sulla regolamentazione della costruzione di impianti di coltivazioni serricole con coperture di pannelli con celle fotovoltaiche..

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Con riferimento all’interrogazione in oggetto, inerente alla regolamentazione della costruzione di im-pianti di coltivazioni serricole con coperture di pannelli con celle fotovoltaiche, è tendente a conoscere quali misure l’Amministrazione Regionale “intenda adottare al fine di regolamentare ulteriormente la materia ed evitare la costruzione di questi veri e propri impianti solari surrettizi……”.

A tal proposito si comunica che l’Amministrazione Regionale ha prodotto una serie di atti deliberativi di seguito elencati:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/2 del 23.05.2008 “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”.

Tali linee guida sono state redatte in forza dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, con lo scopo di identifi-care gli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti fotovoltaici e di studiarne il loro corretto inserimento nel territorio anche attraverso l’individuazione delle le aree più idonee alla loro installazione, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente.
Si richiama l’articolo 2 (Aree per l’installazione degli impianti fotovoltaici) dell’Allegato alle Linee Guida.

Alla luce di tali indicazioni, e fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti foto-voltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, possono essere installati impianti fotovoltaici nelle se-guenti aree:

a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all’art. 2 comma 2 del D.Lgs 79/1999 smi;

b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali: Piani per l’Insediamento Produttivo (PIP), Zone Industriali di Interesse Regionale (ZIIR), Aree di Svi-luppo Industriale (ASI);

c) aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite da:
c.1) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs 36/2003;
c.2) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata.

Si richiama l’articolo 4 (Criteri di buona progettazione) dell’Allegato alle Linee Guida.

Di seguito si riportano alcuni principi che dovrebbero essere adottati nella pianificazione e progettazione degli impianti fotovoltaici su suolo:...
4. Tutte le opere in oggetto dovranno rispondere agli adempimenti normativi in termini di “fasce di ri-spetto” dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.;
5. Ove possibile, e compatibilmente con la natura geomorfologia dei suoli, si eviterà l’utilizzo di plinti di fondazione in cls, preferendo strutture in acciaio zincato con funzione portante collocate su terreno ad adeguata profondità;
6. Dovranno essere attuate misure di mitigazione visiva con l’utilizzo di specie vegetali compatibili con il modello di vegetazione potenziale o con la destinazione d’uso caratteristici dell’area di interesse;
7. La localizzazione dell’impianto dovrà tener conto dei vincoli sui beni tutelati paesaggisticamente, così come definiti dall’art. 17 commi 3 e 4 delle NTA del PPR;

8. Si eviteranno installazioni fotovoltaiche su suoli caratterizzati da rischio idrogeologico o da rischio di piena o di frana (ex Piano per l’Assetto Idrogeologico).

Si richiama l’articolo 6.7 (Occupazione del suolo) dell’Allegato alle Linee Guida.

Uno degli impatti più rilevanti nell’installazione di un parco fotovoltaico è rappresentato dall’occupazione del suolo.
In genere un impianto fotovoltaico richiede circa 10 m2 netti di terreno per ogni kWp installato. A questo vanno aggiunti gli spazi “di servizio” necessari per le opere accessorie e per le opportune fasce di rispetto ai fini di evitare fenomeni di ombreggiamento.
L’incidenza del distanziamento delle schiere di moduli e degli spazi tecnici può essere pari anche a circa il 50% della superficie complessiva, a seconda della tipologia di pannelli utilizzati.
L’installazione degli impianti su superfici già adibite ad altro uso (tipicamente tetti e facciate), anziché a terra, riduce notevolmente l’impatto ambientale legato all’occupazione del suolo.
In linea di massima il suolo occupato dall’impianto non può essere utilizzato per altri fini. Esistono co-munque esempi di compatibilità con utilizzazioni agricole nel caso di particolari installazioni ad inse-guimento solare o di stringhe con telaio ben sopraelevato dal terreno.
In questi casi (si faccia riferimento, ad esempio, alla tipologia a) del paragrafo 2: “aree di pertinenza di imprese agricole”) risulta comunque necessario dimostrare la compatibilità dell’intervento con una de-stinazione d’uso di tipo agro-pastorale mediante considerazioni di tipo agropedologico (es: compatibilità delle colture e del bestiame con l’ombreggiamento e con il nuovo microclima), di fattibilità tecnica (es: compatibilità con le eventuali macchine agricole o le lavorazioni proposte; rischio di incendio da innesco termico; tipologie di allevamento e di aziende agricole in generale; modalità di coltivazione) ed economica (es: resa e produttività agricola; tipologie colturali; superfici utilizzate).
In tutti i casi, anche nelle tipologie di impianti installati su “aree ad utilizzazione agro-forestale”, valgono le NTA del PPR laddove (Art. 29) si vietano “…trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole…” a meno che non ne sia “... dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico…”.

Si richiama infine l’ordinanza n. 336/2008 del TAR Sardegna che ha sospeso tale deliberazione nella parte in cui, per le zone agricole consente la localizzazione d’impianti fotovoltaici limitatamente all’autoproduzione dell’energia necessaria allo svolgimento delle attività connesse. Il Tribunale ritiene che la deliberazione si ponga in evidente contrasto con gli impegni internazionali assunti dallo Stato Italiano al fine di favorire la produzione di energia mediante fonti rinnovabili (tra cui, in particolare, la direttiva comunitaria 2001/77/CE), nonché con le relative norme nazionali di recepimento (tra cui, in particolare, il D.Lgs 387/2003), nella parte in cui detti provvedimenti vietano l’installazione d’impianti fotovoltaici su intere zone omogenee ed in particolare su tutte le aree agricole (ad eccezione di una del tutto marginale possibilità di autoproduzione), senza che, peraltro, una così penetrante limitazione sia stata preceduta da adeguata istruttoria per accertare le concrete ricadute degli impianti sulle aree interessate.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/3 del 12.03.2010 “Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida”.

Si richiama il testo della delibera a pagina 5 e 6.

… di dare atto che in agricoltura:
a) le autorizzazioni previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 possono essere rilasciate esclu-sivamente a coloro che svolgono direttamente l’attività agricola o hanno la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori;
b) sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell’illuminazione media (≥75%). Le predette produttività e illuminazione media sono condizioni essenziali. Il venir meno anche di una delle stesse determina la decadenza del titolo autorizzatorio;…

Si richiama l’allegato alla delibera, articolo 4 (Regime giuridico delle autorizzazioni):

[1]. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è rila-sciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti de-terminati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ali-mentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riat-tivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
[2]. In deroga al comma 1 del presente articolo non necessitano dell’A.U. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
d) gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW;
e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW.

Gli impianti individuati dalla lettera a) alla lettera e) sono assoggettati alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, pae-saggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e ss.mm., gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.(1)

(1) Per interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal Decreto 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di “autoproduzione”.
Si richiama l’allegato alla delibera, Articolo 7 (Istruttoria e conferenza di servizi):
[3]. All’interno della conferenza di Servizi di cui al precedente comma 2, l’Assessorato regionale dell’Urbanistica esprime il parere in ordine al requisito di basso valore paesaggistico delle aree in cui ubicare gli impianti proposti, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 387/2003, articolo 12, comma 7, per le zone agricole in riferimento alle disposizioni in materia di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
[7]. Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbani-stica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell’amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla de-libera del Consiglio Comunale di adozione della variante. La procedura di variante dello strumento ur-banistico segue quanto previsto dall’articolo 20 della LR 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 del D.lgs. n°387/2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica…

Si segnala, in particolare, che all’interno dell’art. 7 sono inserite una serie di valutazioni che occorre fare in merito al basso valore paesaggistico delle aree nelle quali realizzare tali impianti e che, laddove necessario, le varianti agli strumenti urbanistici devono seguire la procedura di cui all’art. 20 della L.R. 45/1989.

L’Assessore
Gabriele Asunis