CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 156/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all’interrogazione SOLINAS Antonio sulla deliberazione n. 44/15 del 29 settembre 2009 della Giunta regionale che muta le condizioni normative alle quali si deve attenere la società concessionaria nella gestione del complesso termale di Fordongianus.

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Si riscontra la nota prot.n. 6452 del 03.11.2009 di codesto Ufficio di Gabinetto e, in ordine alla interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito utili elementi di risposta.

L'interrogazione verte, in primis, sulla necessità di conoscere le motivazioni reali che impediscono che il canone concessorio dovuto per la gestione del complesso termale di Fordongianus ( fissato in € 200.000,00 dalla Giunta Regionale con deliberazione n.68/13 del 3 dicembre 2008) sia destinato al Comune di Fordongianus ( come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.10/5 dell'11 febbraio 2009).

Al riguardo la Giunta con la deliberazione n.44/15 del 29 settembre u.s., oggetto della presente interrogazione, ha motivato la revoca delle disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni sopra richiamate "in merito alla determinazione del canone ed alla sua assegnazione al Comune di Fordongianus", facendo espresso riferimento alla facoltà di ricorrere, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995 n.35, alla Commissione Tecnica regionale "al fine di garantire la dovuta redditività di un bene patrimoniale della Regione" e richiamando l'attenzione su "come non sia opportuno devolvere un canone spettante per un bene di proprietà regionale al Comune di Fordongianus senza che una espressa norma legislativa ne disponga l'assegnazione al Comune".

Ai sensi della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, art.8 comma 1 lett.d), compete alla Giunta regionale, al Presidente e agli Assessori, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e, in particolare, "la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi".

Nell'ambito di tali competenze la Giunta, accogliendo la proposta dell'Assessore, ha ritenuto opportuno che la determinazione del canone da richiedersi per la gestione del complesso termale di Fordongianus venga demandata alla Commissione di cui all'art.2 della citata L.R. n.35/95, quale sede opportuna e consona ai fini della definizione della problematica in argomento. La ravvisata opportunità appare, peraltro, suffragata dalla recente gara esperita nel 2009 dal Comune di Sardara per l'affidamento in concessione d'uso dell'Albergo termale sito nell'area di S.M.Aquas con un canone posto a base d'apparto pari a € 230.977,30 annuali, I.V.A. esclusa.

Canone, quest'ultimo, costituente un dato di riferimento significativo avuto riguardo al dimensionamento delle strutture nonché al contesto territoriale sul quale insistono.

Per quanto attiene, poi, alla revoca della disposizione di cui alla deliberazione n.10/5 laddove è stabilito che "il canone concessorio fissato in € 200.000 dalla deliberazione n.68/13 del 3 dicembre 2008, sia corrisposto per intero dal concessionario al Comune di Fordongianus, quale risorsa finanziaria vincolata alla realizzazione di attività, servizi ed infrastrutture di interesse comunale e correlate alla valorizzazione turistico culturale della comunità e connesse con la presenza del centro termale", si ritiene che le motivazioni poste alla base della stessa, rinvenibili, tra l'altro, nell'espresso rimando "ad una specifica norma legislativa che ne disponga l'assegnazione al Comune di Fordongianus" sono da inquadrarsi nell'ambito delle funzioni ed attribuzioni proprie dell'organo consiliare atteso che detta assegnazione, come del resto l'assegnazione di qualsivoglia altra tipologia di contributo e/o ausilio finanziario è, normalmente, demandata ad una espressa manifestazione di volontà da parte del Consiglio Regionale che, in tal senso, ha potere di disporre con specifica norma legislativa.

La corresponsione del canone annuo dovuto dal concessionario per la gestione del complesso termale in favore del Comune di Fordongianus, mal si concilia, tra l'altro, con l'assoluta necessità, il cui fondamento è da ricercarsi nell'ottemperanza ai principi contabili di unità, universalità ed integrità, che l'entrata derivante dal precitato canone trovi allocazione e confluisca nel Bilancio regionale posto che, ai sensi dell'art.9, comma 3 lett. a) della legge regionale 2 agosto 2006, n.11, nello stesso deve essere indicato "l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare".

Con la deliberazione in epigrafe si è altresì dato "mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché identifichi idonee risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di attività, servizi ed infrastrutture connesse con la presenza del centro termale".

La Direzione degli Enti Locali e Finanze sta predisponendo gli atti per la Commissione Tecnica Regionale affinché la stessa possa, a norma dell'art.2, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35, esprimersi in ordine alla determinazione di un canone congruo e ragionevole avuto riguardo agli investimenti realizzati e alla redditività del bene in questione.

La determinazione della misura del canone, posto che si è già proceduto alla valutazione dell'ammissibilità delle proposte e delle osservazioni avanzate dal concessionario sulla bozza di schema di convenzione ( allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.68/13 del 3 dicembre 2006), consentirà di addivenire alla stipula dell'atto convenzionale disciplinante le condizioni normative cui la società concessionaria dovrà attenersi nella gestione del complesso termale nel rispetto e in conformità alle pattuizioni espressamente richiamate nella precitata deliberazione.

L'Assessore
Gabriele Asunis