CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 55/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all’interrogazione CAMPUS sul reintegro del consiglio comunale di Anela a seguito di sentenza del Consiglio di Stato.

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Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, si comunica quanto segue:

L’Amministrazione regionale, con nota n. 43674 del 29 settembre 2009, trasmessa all’avvocato Michele Pala legale della capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Anela, Sig.ra Giovannina Murgia, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti a partire dal 14 febbraio 2007, in ordine alla possibilità di procedere da parte dell’Assessore degli enti locali e del Presidente della Regione, alla sospensione immediata ed eventualmente allo scioglimento del Consiglio comunale di Anela sulla base dei presunti vizi di legittimità lamentati.

Le contestazioni formulate riguardano l’asserita illegittimità dell’iter di reinsediamento degli organi comunali a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5720/2006 e la presunta violazione di legge relativamente alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2007 che ha dichiarato decaduti i consiglieri di minoranza Murgia, Soro, Dettori e Satta per non aver partecipato a quattro sessioni ordinarie consecutive senza giustificato motivo.

In relazione alla prima questione si ritiene che l’organo consiliare sia stato legittimamente reinsediato a seguito di regolare convocazione da parte del Sindaco con delibera n. 8 del 28 luglio 2006, conseguente al dispositivo di decisione del Consiglio di Stato n. 391 depositato in segreteria il 21 giugno 2006.

Il dispositivo è stato affisso all’Albo pretorio del Comune il 12 luglio 2006.

Conseguentemente il 13 luglio il Commissario prefettizio ha lasciato il proprio incarico ed il 28 luglio il Consiglio comunale si è reinsediato.

Il procedimento sotteso all’emanazione della delibera di cui sopra infatti, appare scevro di vizi e rispettoso delle previsioni di cui all’ l’art. 33 della legge n. 1034/1971 in materia di immediata esecutività delle sentenze, tenuto conto anche che in data 21 giugno 2006, il dispositivo di decisione è stato depositato nella segreteria del Consiglio di Stato, assolvendo così al momento della pubblicazione che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza è quello in cui la decisione assume rilevanza giuridica e da cui decorrono gli effetti della sentenza, con la conseguenza che la supposta irritualità della convocazione del Consiglio comunale per mancata trasmissione al Consiglio comunale e/o agli interessati di copia conforme della sentenza del Consiglio di Stato o quantomeno del dispositivo della medesima appare superato.

Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, le supposte anomalie ed irregolarità lamentate dalla Sig.ra Murgia non conducano all’applicazione delle previsioni sanzionatorie previste dall’invocato art. 141 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, né possano comportare un obbligo in capo all’Amministrazione regionale di emanazione di atti idonei a rendere efficaci provvedimenti emanati dalla magistratura amministrativa.

In relazione alla seconda questione posta circa la illegittimità della dichiarazione di decadenza dei consiglieri di minoranza, Murgia, Soro, Dettori e Satta, decisa dal Consiglio comunale nella seduta del 14 febbraio 2007 “in quanto non intervenuti senza giustificato motivo alle sessioni ordinarie, per quattro volte consecutive” emerge dall’esame dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale una mancanza di regole chiare e puntuali. Infatti, mentre l’art. 25 dello Statuto del Comune di Anela dispone che «è soggetto a decadere il Consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio»; il comma 10 dell’art. 19 del regolamento del medesimo Comune dispone che «I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale». Il 3° comma dell’art. 36 del regolamento citato dispone che l’avviso di convocazione precisa che l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario e che il Consiglio comunale «è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione».

Pertanto, la qualifica delle sedute del 2 dicembre 2006 (cessione in uso di un’area e regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia) e del 23 dicembre 2006 (affidamento del servizio di tesoreria e di approvazione schema di protocollo e progetti integrati) come ordinarie, non impedisce di evidenziarne piuttosto il carattere straordinario, considerato che gli argomenti posti all’ordine del giorno delle medesime non rientrano nelle fattispecie previste dal 3° comma dell’art. 36 succitato.

Conseguentemente si ritiene che il Consiglio comunale non abbia validamente deliberato mancando il presupposto delle tre sedute ordinarie consecutive necessarie per la dichiarazione di decadenza.

Ciò premesso, rilevata tuttavia la mancata impugnativa in tempo utile nanti gli organi giurisdizionali competenti, della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14 febbraio 2007 da parte dei consiglieri comunali sopra indicati e considerate le funzioni riservate a questa amministrazione dall’ordinamento, con nota n. 43674 del 29.09.2009, il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono stati invitati al ritiro della deliberazione sopra menzionata.

L'Assessore
Gabriele Asunis