CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 11/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all’interrogazione CAPELLI - OPPI - BIANCAREDDU - CONTU Felice - CAPPAI - MILIA - OBINU - STERI sull'esclusione di numerose aziende agro-pastorali dai risarcimenti dei danni derivanti dall'incendio del 23 e 24 luglio 2007.

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Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si rappresenta che con ordinanza n. 3624 del 22 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato le disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.

L’art. 5 della citata Ordinanza prevedeva che : “il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei Presidenti delle regioni o dei loro delegati, un contributo, fino ad un massimo di euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attività turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa.

A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.”

Il procedimento sino alla data del 28 gennaio 2008 era in capo alla Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Protezione Civile tutela del suolo e politiche forestali.

Solo dopo questa data la competenza è passata alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Protezione civile e antincendio, che sull'argomento non ha ricevuto, dal precedente Ufficio competente, nessun documento relativo al procedimento di risarcimento danni in oggetto.

L’ordinanza 3680 del 5 giugno 2008, pubblicata sulla G.U. del 13.06.2008 prevedeva all’art. 3 che: “al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione e quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, i soggetti attuatori ovvero i Presidenti delle regioni ivi indicati, o i loro delegati, dovranno completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo le disposizioni commissariali già impartite, dando comunicazione a pena di decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, per consentire la tempestiva erogazione delle risorse rese disponibili per l'emergenza”.

Pertanto il termine ultimo per comunicare quanto richiesto veniva così fissato per il 23 giugno 2008.

Il Servizio Protezione Civile e Antincendio presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha tempestivamente attivato il procedimento e in data 25.03.2008 con nota n. 23099, in data 24.04.2008 con nota n. 33195 e in data 13.06.2008 con nota n. 48144 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile l’elenco delle aziende che hanno inoltrato formale richiesta di risarcimento danni.

Alcune pratiche sono pervenute agli uffici oltre il termine fissato, altre erano relative a fattispecie non previste in ordinanza e riguardavano principalmente i pascoli, i mezzi agricoli, le scorte vive e morte e pertanto non sono state accolte in quanto relative a danni non rimborsabili.

Il Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 44133 del 2 luglio 2008 ha comunicato che non era previsto alcun tipo di riconoscimento per i danni ai pascoli, alle colture, alle cose e ai beni in generale, i contributi erano previsti per i proprietari, per i soli danni subiti ai locali adibiti a sede della propria attività e che quindi, anche a causa del sopraggiunto limite temporale, la richiesta della Sardegna non poteva essere presa in considerazione.

In relazione ai quesiti di cui all’interrogazione consiliare in oggetto si comunica che:

    1) non è possibile riammettere, con un provvedimento regionale, nessuna richiesta di rimborso, in quanto i termini scaduti non sono stati prorogati; a tal fine sarebbe necessaria una nuova ordinanza emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    2) non sussistono responsabilità degli uffici regionali istruttori.

L'Assessore
On. Dott. Giorgio Oppi