CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 487/A

presentata dai Consiglieri regionali

PIANA - CAPPAI - OPPI - RANDAZZO

l'11 novembre 2003

Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione con la precedente emergenza di epidemia di "blue tongue" degli ovini, ha emanato diverse norme tendenti a compensare i maggiori oneri sostenuti dagli allevatori relativamente alla mancata movimentazione del bestiame, inoltre con la legge regionale 22/2000 sono stati previsti indennizzi per i capi morti, per la conseguente perdita del reddito.

Attualmente, il riesplodere della stessa epidemia causata da un nuovo sierotipo del virus non controllata dal vaccino utilizzato nella precedente epidemia, pone gli allevatori a partire dall'agosto u.s. nell'analoga situazione verificatasi negli anni 2000/2001. Peraltro il comparto non ancora ripresosi totalmente dal precedente episodio, subisce contemporaneamente le difficoltà legate al crollo del prezzo del latte e la riduzione delle produzioni determinate dagli ultimi sfavorevoli andamenti climatici (siccità, gelate).

La zootecnia, con gli allevamenti ovi-caprini e bovini in questi ultimi mesi del 2003 sta pagando duramente il riesplodere della epidemia della blue tongue, con circa 29.000 capi ovini morti, emergenza che, se non adeguatamente controllata con interventi di lotta integrata all'insetto vettore, di prevenzione e di controllo della malattia, nonché adeguate misure di sostegno finanziario e legislativo all'intero settore zootecnico, rischia di portare al collasso interi comparti dell'agricoltura sarda.

Da qui l'esigenza di proporre una legge che miri al sostegno economico e finanziario delle aziende agricole da parte della Regione sarda.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

  composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente e relatore - GRANELLA, Vice Presidente - SANNA Alberto, Segretario e relatore - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - LADU - LIORI - MANCA - ORTU - PETRINI - RASSU 

pervenuta l'11 dicembre 2003

La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 10 dicembre 2003, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni Seconda (Politiche Comunitarie), Terza (Bilancio) e Settima (Sanità) sugli aspetti di competenza, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge nn. 478, 487 e 490 concernente: Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura".

Il testo licenziato dalla Commissione si propone in particolare di dare risposte concrete agli allevatori danneggiati dalla febbre catarrale degli ovini. A tal fine nel comma 1 dell'articolo 1 è previsto il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998; con tale somma potranno essere risarciti gli allevatori di ovini relativamente ai capi morti a seguito della febbre catarrale degli ovini e per la mancata produzione in conseguenza della morte degli animali e per l'abbattimento degli stessi ad opera del servizio sanitario.

L'articolo 2 prevede che l'amministrazione regionale effettui un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale. Sulla base di tale monitoraggio sarà possibile concedere agli allevatori un aiuto a parziale compensazione della ridotta produzione lattiera derivante dalla malattia o dalla vaccinazione, degli aborti e dei capi morti in conseguenza della vaccinazione; nonché un aiuto per la sostituzione del bestiame che, in conseguenza della vaccinazione, abbia subìto una riduzione permanente della produttività.

L'articolo 3 permetterà un intervento a compensazione dei maggiori oneri che gli allevatori di ovini, caprini, bovini e bufalini sopportano in conseguenza del divieto di movimentazione degli animali, divieto imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini. La norma, inoltre, estende la concessione dei benefici anche agli allevatori danneggiati dal divieto di movimentazione a partire dal 1° settembre 2003.

La proposta di legge all'articolo 5 prevede, inoltre, il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2000; tale articolo contiene la possibilità che la Regione anticipi le assegnazioni che lo Stato dispone per attuare gli interventi destinati a fronteggiare la febbre catarrale degli ovini e consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti;

b) rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle Aziende USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali morti;

c) costi per le operazioni di disinfestazione e disinfezione sostenuti dagli enti locali e dalle Aziende USL;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari da destinare all'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

L'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2000 prevede che le somme non rimborsate dallo Stato facciano carico al bilancio della Regione; in ogni caso sarà necessaria una forte azione politica della Giunta regionale sul Governo nazionale per ottenere un adeguato stanziamento da parte dello Stato per evitare che la Regione debba supplire a un inadeguatezza dell'intervento statale. Si spera anche che lo Stato possa farsi carico del rimborso delle somme stanziate dalla Regione per gli animali morti che rappresentano il 95 per cento del totale.

L'articolo 6 del testo unificato approvato dalla Commissione subordina l'ingresso del bestiame nel territorio regionale all'accertamento e alla verifica, da parte delle autorità sanitarie, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico-sanitarie; questo per evitare che l'importazione incontrollata di animali infetti possa importare malattie del bestiame non presenti nel territorio regionale. Per permettere tale controllo è prevista l'istituzione di "stalle di sosta" adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a visita. La norma prevede anche una sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di sottoporre al controllo i capi di bestiame importato; la sanzione, pari a 500 euro per capo non sottoposto al controllo, potrebbe apparire, a prima vista, elevata ma la Commissione ha ritenuto che sia necessaria una sanzione adeguata per scoraggiare un comportamento elusivo della norma che potrebbe avere ripercussioni gravissime sul comparto zootecnico sardo. Durante la discussione in Commissione è emersa anche l'esigenza di prevedere una norma simile anche per gli animali da compagnia; tuttavia la Commissione, considerato che la sua competenza per materia è limitata all'attività zootecnica, ha ritenuto di riferire tale norma agli animali che interessano l'attività agricola.

L'articolo 7 prevede la concessione di un indennizzo, diretto a compensare i costi ed i disagi sopportati, a favore degli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria dei capi di bestiame (capi sentinella) per i controlli sanitari periodici per l'attuazione dei piani di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini.

Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato prevede il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 destinando l'ammontare stanziato con tale articolo, 5.000.000 di euro nel 2003, al pagamento degli aiuti a favore degli agricoltori danneggiati dalla virosi del pomodoro.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede sempre il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 destinando 4.000.000 di euro nel 2004 e nel 2005 al pagamento del concorso regionale sulle spese sostenute dagli agricoltori per la stipula di contratti di assicurazione per il risarcimento dei danni alla produzione agricola a causa di calamità naturali.

L'articolo 8 prevede lo stanziamento di 1.000.000 di euro per gli anni 2004 e 2005 per la concessione di aiuti per favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie.

L'articolo 9 concede un contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il funzionamento del Centro nazionale per la zootecnia biologica.

L'attribuzione di tali funzioni all'ente è un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall'Istituto, che non potrebbe essere altrimenti attuato mediante il ricorso alla disponibilità finanziaria ordinaria.

La proposta di legge, all'articolo 10, contiene anche alcune modifiche della legge regionale14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura"; in particolare è prevista una modifica dell'articolo 3 con una specificazione degli animali da riproduzione il cui acquisto può essere ammesso alla concessione degli aiuti regionali, e una modifica dell'articolo 4 al fine di elevare la percentuale del contributo che la Regione può concedere ai giovani agricoltori per la realizzazione di strutture aziendali, portandola dal 45 al 50 per cento nelle aree non svantaggiate e dal 55 al 60 per cento nelle aree svantaggiate. Tale modifica è resa possibile dal fatto che il regolamento sullo sviluppo rurale è stato recentemente modificato nell'ambito delle modifiche della politica agricola comunitaria e quindi si devono ritenere implicitamente modificati gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che, nell'individuare le percentuali massime di contribuzione, fanno espresso riferimento a tale regolamento.

L'articolo 11 disciplina le modalità di attuazione della legge, con esclusione dell'articolo 1, in quanto nell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998, richiamato dallo stesso articolo 1, è già contenuta la modalità di approvazione delle direttive di attuazione per tali interventi.

L'articolo 12 prevede che gli aiuti istituiti dalla legge siano sottoposti al parere della Commissione europea e che la concessione degli stessi sia sospesa fino all'approvazione degli stessi da parte di detta Commissione.

L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore della legge, con esclusione del comma 2 dell'articolo 10, nel giorno della sua pubblicazione; tale previsione è correlata al fatto che il finanziamento della legge grava anche sul bilancio della Regione per l'anno 2003, quindi è necessario che l'entrata in vigore della legge avvenga prima della fine dell'esercizio finanziario. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 10, relativo alle modifiche della percentuale di aiuto a favore dei giovani agricoltori, è stato previsto che questa disposizione entri in vigore il giorno della pubblicazione nel Buras dell'avviso di accoglimento della stessa da parte della Commissione Europea. Questo per evitare che, in attesa della approvazione da parte della Commissione Europea, possa sussistere un vuoto normativo, con l'impossibilità di concedere, per un certo periodo di tempo, aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

L'articolo 13 contiene la copertura finanziaria del provvedimento che, accogliendo il parere della Commissione bilancio, è stata prevista mediante l'utilizzo di maggiori entrate; lo stesso articolo prevede che somme stanziate nell'anno 2003 e non impegnate nel corso dell'anno rimangano nel conto dei residui per essere impegnate fino al 31 dicembre 2004.

Relazione
Sanna Alberto

La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 10 dicembre 2003, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni Seconda (Politiche Comunitarie), Terza (Bilancio) e Settima (Sanità) sugli aspetti di competenza, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge nn. 478, 487 e 490 concernente: Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura".

Il testo unificato delle proposte di legge n. 478, 487, 490 è il risultato dell'iniziativa delle opposizioni che per prime hanno presentato la loro proposta di legge (n. 478) facendosi interpreti delle esigenze e delle rivendicazioni avanzate da settori importanti del mondo agricolo e zootecnico sardi colpiti anche nel corso dell'annata agraria 2003-2004, da eventi calamitosi (blue tongue, virosi del pomodoro) particolarmente gravi.

Il lavoro e la presenza costanti dei gruppi di opposizione hanno contribuito in modo determinante alla definizione del testo unificato, approvato dalla Quinta Commissione dopo due settimane, come previsto dall'ordine del giorno precedentemente approvato dal Consiglio regionale.

La legge in questione si rende necessaria perché le leggi regionali in vigore per fronteggiare le calamità naturali in agricoltura sono prive di dotazione finanziaria e per la necessità di prevedere alcune norme di prevenzione e monitoraggio igienico-sanitarie relativamente alla "blue tongue" che interessa gli allevamenti ovini, caprini, bovini e bufalini.

Si riporta in sintesi il contenuto del testo unificato approvato dalla Commissione.

L'articolo 1 prevede:

a) al comma 1 il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 "Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del Feoga - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura" destinando l'ammontare stanziato con tale articolo al pagamento degli aiuti a favore degli allevatori danneggiati dalla "blue tongue"; in base all'articolo 23 della citata legge regionale nelle precedenti epizoozie di blue tongue è stato possibile concedere agli allevatori gli aiuti relativi al valore dei capi morti naturalmente in conseguenza della malattia, nonché il mancato reddito conseguente sia alla morte naturale degli animali, sia all'abbattimento degli stessi su disposizione della autorità sanitaria;

b) al comma 2 il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 destinando l'ammontare stanziato con tale articolo al pagamento degli aiuti a favore degli agricoltori danneggiati dalla virosi del pomodoro;

c) al comma 3 il rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 destinando l'ammontare stanziato con tale articolo al pagamento del concorso regionale sulle spese sostenute dagli agricoltori per la stipula di contratti di assicurazione per il risarcimento dei danni alla produzione agricola a causa di calamità naturali.

L'articolo 2 prevede che l'Amministrazione regionale effettui un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale. Sulla base di tale monitoraggio sarà possibile concedere agli allevatori un aiuto a parziale compensazione della ridotta produzione lattiera in conseguenza sia della malattia, sia della vaccinazione; un aiuto a compensazione del danno subìto dagli allevatori per gli aborti conseguenti alla vaccinazione; un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione, nonché un aiuto per la sostituzione del bestiame che, in conseguenza della vaccinazione, abbia subìto una riduzione permanente della produttività.

L'articolo 3 prevede la concessione di un aiuto a compensazione dei maggiori oneri che ricadono sugli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria. La norma prevede la concessione dei benefici anche agli allevatori danneggiati dal divieto di movimentazione a partire dal 1° settembre 2003.

L'articolo 7 prevede che per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 si applichi la procedura di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, che prevedeva un coinvolgimento dei Comuni nella erogazione degli aiuti, procedura che sembra abbia reso abbastanza celere l'erogazione degli stessi.

Il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 2000, contenuto nell'articolo 5 del testo unificato, permetterà l'erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria, il rimborso per le spese di distruzione e smaltimento degli animali infetti, l'effettuazione di operazioni di disinfestazione e disinfezione e l'impiego di veterinari da utilizzare nell'azione di prevenzione e controllo della malattia. L'onere relativo al rimborso dei capi abbattuti dovrebbe gravare sulle risorse statali; queste, tuttavia potrebbero non essere sufficienti e per tale motivo la legge regionale 22 del 2000 prevedeva che gli oneri a carico dello Stato, anticipati dalla Regione e non rimborsati, rimanessero a carico della Regione.

L'articolo 6 subordina l'ingresso del bestiame nel territorio regionale all'accertamento e alla verifica, da parte delle autorità sanitarie dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico-sanitarie. Per permettere tale controllo è prevista l'istituzione di apposite "stalle di sosta" adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre al controllo sanitario.

L'articolo 7 permetterà la concessione di un indennizzo a favore degli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria dei capi di bestiame per i controlli sanitari periodici per l'attuazione dei piani di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini.

L'articolo 8 prevede lo stanziamento di 1.000.000 di euro per gli anni 2003 e 2004 per la concessione di aiuti per favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie.

L'articolo 9 prevede la concessione di un contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico regionale per il funzionamento del Centro Nazionale per la zootecnia biologica.

L'articolo 10 contiene alcune modifiche della legge 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura"; in particolare è prevista una modifica dell'articolo 3 con una specificazione degli animali da riproduzione il cui acquisto può essere ammesso alla concessione degli aiuti regionali, e una modifica dell'articolo 4 al fine di elevare la percentuale del contributo che la Regione può concedere ai giovani agricoltori per la realizzazione di strutture aziendali, portandola dal 45 al 50 per cento nelle aree non svantaggiate e dal 55 al 60 per cento nelle aree svantaggiate.

L'articolo 11 disciplina le modalità di approvazione delle direttive di attuazione della legge.

L'articolo 12 prevede che gli aiuti istituiti dalla legge siano sottoposti al parere della Commissione europea e che la concessione degli stessi sia sospesa fino all'approvazione degli stessi da parte della Commissione.

L'articolo 13 concerne la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 prevede il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge con l'utilizzo di maggiori entrate così come suggerito dalla Commissione bilancio.

La Seconda Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2003, ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

La Terza Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2003, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Balletto.

La Settima Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2003, ha espresso il proprio parere sul provvedimento in discussione.

Il testo delle Commissioni è unificato con le Proposte di legge n. 478 - n. 490

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE  

Titolo: Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica della legge regionale n. 21 del 2000

Art. 1
Indennizzi agli allevatori

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del Feoga - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura).

 

Art. 1
Rifinanziamento dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998

1. Al fine di fronteggiare i danni causati, negli anni 2003 e 2004, dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 15.000.000 e nell'anno 2004, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8: "Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del Feoga - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura" (UPB S06.025).

2. Al fine di fronteggiare i danni causati, nelle annate agrarie 2002/2003 e 2003/2004, dalla virosi del pomodoro è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 (UPB S060.025).

3. Per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione, previsti dall'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 4.000.000 (UPB S060.025).

Art. 2
Interventi a favore degli allevatori
che partecipano al piano vaccinale
per la febbre catarrale degli ovini

1. L'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini:

a) un aiuto a compensazione del danno subìto dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;

b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione;

c) un aiuto a compensazione della ridotta produzione lattiera in conseguenza della vaccinazione, previa verifica e accertamento da parte del servizio veterinario competente o dell'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna;

d) un aiuto per il ricambio del bestiame che, a causa della vaccinazione, abbia subìto una riduzione permanente della propria produttività.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.000.000 per gli anni 2003/2004.

 

Art. 2
Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale

1. L'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale; le risultanze del monitoraggio sono trasmesse ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito della lotta alla febbre catarrale degli ovini; il contributo consiste in:

a) un aiuto a compensazione del danno subìto dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;

b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione;

c) un aiuto a compensazione della ridotta produzione di latte in conseguenza della vaccinazione;

d) un aiuto per la sostituzione del bestiame che, in conseguenza della vaccinazione, abbia subìto una riduzione permanente della propria produttività.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle conseguenze relative alle vaccinazioni effettuate dall'anno 2001.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2003 (UPB S06.025)

Art. 3
Interventi a favore degli allevatori
in conseguenza del divieto di movimentazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprini, bovini e bufalini, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza di malattie infettive. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 2003, la somma di euro 15.000.000.

 

Art. 3
Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprini, bovini e bufalini, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse.

2. L'aiuto è concesso anche agli allevatori interessati dal divieto di movimentazione dal 1° settembre 2003.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 6.000.000 e nell'anno 2004 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.025).

Art. 4
Interventi di carattere sanitario

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini - blue tongue") è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di 6.000.000 di euro.

 

Art. 4
Procedura per la concessione degli aiuti

1. Per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 e dagli articoli 2 e 3 si applicano le procedure contenute nell'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 "Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

Art. 5
Stalle di sosta

1. L'ingresso nel territorio regionale di animali della specie ovina, caprina, bovina, bufalina, equina e suina, è subordinato all'accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale istituisce nei porti e negli aeroporti sardi, previo accordo con le autorità su di essi competenti, apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.

3. I tempi di permanenza degli animali presso le stalle sono quelli prescritti dalle competenti autorità sanitarie.

4. L'introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari presso le stalle di sosta ubicate nei porti e negli aeroporti sardi, comporta il pagamento di una sanzione di euro 300 per ogni singolo capo.

 

Art. 5
Interventi sanitari

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2000 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.500.00 per l'anno 2004 (UPB S12.078).

Art. 6
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione di piani per il controllo
e l'eradicazione delle malattie animali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, ai fini incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all'attuazione di piani di sorveglianza sierologia per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.

3. Il contributo è concesso proporzionalmente  al numero dei capi che viene reso disponibile per i prelievi; ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dieci capi all'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio; per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a euro 100, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo effettivo di messa a disposizione.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è destinata una somma di euro 800.000 per ciascuno degli anni.

5. Il programma degli investimenti è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle ASL competenti per territorio.

 

Art. 6
Stalle di sosta

1. L'ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all'allevamento e alla macellazione è subordinato all'accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.

3. A partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, l'introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il pagamento di una sanzione di euro 500 per ogni singolo capo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S12.078).

Art. 7
Risanamento del debito delle aziende agricole

1. Per il risanamento ed il rientro dal debito delle aziende agricole, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione della situazione e predispone, sentita la Commissione consiliare e le associazioni più rappresentative del mondo agricolo e con il concorso degli istituti di credito e del Governo nazionale, un piano di risanamento e di rientro dal debito delle aziende agricole in Sardegna.

2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale a condizione che riceva il parere favorevole della Commissione Europea. Gli eventuali oneri per l'attuazione del piano sono determinati con successiva norma regionale.

 

Art. 7
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione dei piani per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all'attuazione di piani di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.

 3. Il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell'autorità sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 100 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle Aziende USL competenti per territorio.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 500.000 (UPB S12.078).

Art. 8
Interventi per la stabilizzazione
del prezzo del latte ovi-caprino

1. Per la stabilizzazione del prezzo del latte ovi-caprino in Sardegna l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale di concerto con l'Assessorato dell'industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione della situazione delle produzioni di latte ovi-caprino, delle produzioni derivanti dalla sua trasformazione e dei maggiori costi derivanti dal trasporto fuori dall'isola dei formaggi prodotti, sentita la Commissione consiliare competente e le associazioni più rappresentative del mondo agricolo, con il concerto del Governo nazionale, predispone un piano regionale di interventi destinato:

a) ad abbattere i maggiori costi di trasporto dei formaggi dalla Sardegna verso i mercati nazionali e internazionali;

b) al finanziamento e conversione di nuovi impianti destinati alle diversificazioni delle produzioni casearie;

c) al finanziamento di campagne pubblicitarie nazionali e internazionali destinate a promuovere le produzioni casearie diversificate.

2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, a condizione che riceva il parere favorevole della Commissione Europea.

3. Gli eventuali oneri per l'attuazione del piano sono determinati con successiva norma regionale.

 

Art. 8
Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica

1. Per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica" è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.038).

Art. 9
Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti con la presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame da parte della Commissione stessa.

 

Art. 9
Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

1. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è concesso un contributo straordinario di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per il funzionamento del Centro nazionale per la zootecnia biologica ( UPB S12.076).

Art. 10
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 48.800.000 per l'anno 2003, in euro 8.000.000 per l'anno 2004 e in euro 4.000.000 per l'anno 2005.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono introdotte le seguenti modifiche:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.050 - Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2003               euro                 18.000.000

2004               euro                   3.000.000

2005               euro                   1.000.000

UPB S03.051 - Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2003               euro                  30.800.000

2004               euro                    5.000.000

2005               euro                    3.000.000

In aumento

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.025 - Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche

2003                euro                  41.500.000

2004                euro                    6.500.000

2005                euro                    3.000.000

UPB S06.038 - Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali-investimenti

2003                euro                     1.800.000

2004                euro                     1.000.000

2005                euro                     1.000.000

12 - SANITA'

UPB S12.078 - Profilassi e lotta  contro le malattie infettive nel settore zootecnico

2003                 euro                    5.500.000

2004                 euro                    500.000

2005                 euro                      -----

 

Art. 10
Modifica degli articoli 3 e 4 della legge regionale
n. 21 del 2000 

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura" sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 "f) acquisto di riproduttori, maschi e femmine, di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza";

b) la lettera g) è soppressa.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:

a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (60 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);

b) 40 per cento nelle altre zone (50 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni)."

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna dell'avviso relativo alla sua approvazione da parte della Commissione Europea o del decorso del termine previsto per l'esame dello stesso da parte della Commissione.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulle disponibilità esistenti per l'attuazione della legge regionale n. 21 del 2000.

   

Art. 11
Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione degli articoli 2, 3 e 8, sono adottate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.

2. Le direttive di attuazione degli articoli 4 e 5 sono adottate, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.

   

Art. 12
Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa.

   

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ad eccezione del comma 2 dell'articolo 10.

   

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 30.000.000 per l'anno 2003, in euro 15.750.000 per l'anno 2004 e in euro 7.250.000 per l'anno 2005.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003/2005 sono introdotte le seguenti modifiche:

In aumento

Entrata

03 - BILANCIO

UPB E03.017

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato

Competenza

2003              euro            30.000.000

2004              euro            15.750.000

2005              euro              7.250.000

In aumento

Spesa

06 - AGRICOLTURA

UPB S06.025

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche

Competenza

2003                euro           27.000.000

2004                euro           --------

2005                euro           --------

UPB S06.038

Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali

Competenza

2003                euro              --------

2004                euro             1.000.000

2005                euro             1.000.000

12 - SANITÀ

UPB S12.078

Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico

Competenza

2003                euro             3.000.000

2004                euro             2.750.000

2005                euro                 250.000

UPB S12.076

Istituto Zooprofilattico - parte corrente

Competenza

2003                 euro              -------

2004                 euro             2.000.000

2005                 euro             2.000.000

3. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge per il 2003 non impegnati entro il 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui e possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2004.