CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 330/A
presentata dai Consiglieri regionali
PUSCEDDU- SPISSU - CALLEDDA - CUGINI - DEMURU - DETTORI - FALCONI - LAI - MARROCCU - MORITTU - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - SCANO
il 13 giugno 2002
Norme per la difesa civica e la tutela dei minori
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nella seconda metà del ventesimo secolo la "difesa civica" si è affermata in gran parte dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati e di ascolto aperto alla realtà sociale. Già nel 1989 il Consiglio Regionale della Sardegna approvando la legge n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico in Sardegna) ha dato prova di una chiara, perspicace ed anticipatrice volontà di dare effettività e garanzia ai diritti della persona e ai valori di democrazia espressi dallo Statuto.
Si è trattato di una legge che ha aperto la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale e che ha recepito i principi ed i valori fondamentali, espressi dagli organismi sovranazionali e praticati dalle più moderne istituzioni nazionali europee. Non è un caso che anche negli anni successivi sia Stati nazionali membri dell'Unione Europea (quali ad esempio la Spagna e la Francia) sia le istituzioni europee (Unione Europea, Consiglio d'Europa) sia gli organismi sovranazionali (ONU) abbiano adottato leggi, indirizzi e convenzioni all'insegna delle maggiori garanzie per la tutela, anche non giurisdizionale, dei diritti della persona e, in particolare, dei soggetti più deboli, quali i minori.
A titolo meramente esemplificativo, al fine di richiamare la forte attualità delle forme non giurisdizionali di tutela, di mediazione, e di promozione, basta citare i seguenti documenti: - la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 e recepita nella legislazione italiana con la legge n. 176/1991; - l'articolo 8D e 138E del Trattato dell'Unione Europea con cui è istituito il Mediateur Europeo; - la legge francese n. 73-6 del 3 gennaio 1973 e succ. mod., che istituisce il Mediateur della Repubblica francese; - la legge n. 2000/196 del 6 marzo 2000 della Repubblica francese con cui si istituisce "le Defenseur des Enfants"; - gli articoli 53 - 54 - 161 - 162 della Costituzione spagnola con cui si dà rilevanza costituzionale al Defensor del Pueblo; - le leggi n. 3/1981 (Defensor del Pueblo) e n. 36/1985 (Comunità Autonomiche) della Spagna con cui si istituisce il Defensor del Pueblo, dando loro una forte caratterizzazione regionalistica ed autonomistica. A titolo di completamento possono essere richiamati anche i numerosi pronunciamenti del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo, che in più circostanze hanno sollecitato gli Stati membri a predisporre misure normative finalizzate allo scopo di predisporre forme di conciliazione nella trattazione e risoluzione dei conflitti fra cittadini e pubbliche strutture e forme di più efficace protezione dei diritti dei minori, che vanno tutelati anche agendo sul fronte delle azioni promozionali per il maggior radicamento di una cultura dell'infanzia.
Vi è da dire che, nonostante le spinte dal basso rappresentate dalle esperienze di difesa civica regionale da un lato e dall'altro nonostante le sollecitazioni degli indirizzi sovranazionali la legislazione italiana non ha fatto a tal proposito passi significativi e chiari. Infatti malgrado il buon avvio di un dibattito parlamentare nel corso della XII e XIII legislatura sui temi della difesa civica, né la discussione presso la Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali - volta allo scopo di dare con l'ipotizzato articolo 111 un profilo di costituzionalità alla difesa civica, - né le proposte di una legge organica e di principi per la difesa civica né infine il disegno di legge per l'istituzione del Difensore civico dell'Infanzia, predisposta dal Governo, hanno riscontrato esito conclusivo e positivo in Parlamento.
Tutto ciò conferma la rilevanza e la validità delle esperienze e delle indicazioni maturate in esclusività dalle Regioni nel corso di questi ultimi due decenni e - a maggior ragione in un contesto storico fondato sui criteri dell'autonomia e della sussidiarietà -, consiglia di tenere conto in via privilegiata sia degli esiti concreti delle esperienze maturate per la difesa civica in Sardegna, sia delle nuove emergenze e nuove domande di tutela e di promozione dei diritti della persona che promanano dalla comunità sarda.
La proposta di legge costituisce l'approdo più naturale e maturo dell'esperienza finora avviata per la difesa civica in Sardegna ed un modo per consentire a tale esperienza una ulteriore evoluzione qualitativa ed innovativa, che tenga conto da un lato della esigenza di rafforzare l'assetto democratico attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica e dall'altro lato delle nuove attenzioni verso i diritti dei soggetti deboli e delle condizioni per far sì che i loro diritti siano con effettività promossi e tutelati. Infatti, nell'attuale contesto di profondi mutamenti sociali ed istituzionali, occorre prestare attenzione ai seguenti scenari: · la globalizzazione obbliga i Governi ed, in particolare, i Parlamenti e le Assemblee elettive ad ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili; · la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione ed agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"; la riforma istituzionale del nostro Paese in senso federalista, l'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, il rafforzamento degli organi esecutivi, l'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.
In tale contesto anche la nostra Regione avverte la necessità di riequilibrare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e nel contempo rilanciare l'affermazione dei diritti verso tre obiettivi: 1) il diritto alla buona amministrazione, garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico; 2) il completamento ed il consolidamento della "difesa civica" nel nostro ordinamento, anche come strumento di "mediazione" e di "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali; 3) la sfida della qualità e della efficacia della difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nella azione, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse, ed infine dell'attenzione alla difesa dei diritti dei soggetti più deboli.
Noi siamo convinti che la proposta, pur non alterando l'impianto normativo assunto fin dal 1989, collochi la Regione Sardegna in una posizione di avanguardia nella consapevolezza delle crescenti responsabilità che il riparto delle competenze legislative, fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione, assegna alle Regioni in materia di difesa civica. Infatti il presupposto su cui si fonda la proposta di legge è duplice:
a) da una parte giungere ad un sistema generalizzato di "difesa civica a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento tra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei;
b) dall'altra parte ravvisare un comune contesto istituzionale per l'esercizio della difesa civica e per la tutela dei diritti a partire da quelli dei minori.
Nell'un caso e nell'altro si tratta di autorità indipendenti che operano con i criteri della informazione, della persuasione, della mediazione, dell'azione non giurisdizionale, della promozione, sia per ridurre il contenzioso con le Pubbliche Amministrazioni, sia per favorire l'esercizio di azioni virtuose nei servizi addetti alla cura dei soggetti deboli. In sostanza si tratta di Autorità Indipendenti che promuovono l'affermazione della dignità della persona e corrispettivamente concorrono a dare un profilo di miglior compimento della missione delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni.
È per questo che il primo obiettivo della proposta di legge è quello di riproporre in capo all'assemblea rappresentativa - il Consiglio regionale, che ha voluto la legge e ne ha nominato il responsabile - l'organo di riferimento per il Difensore civico che possa svolgere le funzioni di Tutore Pubblico dei Minori.
Il secondo obiettivo della proposta di legge è quello di realizzare quelle integrazioni funzionali e quelle sinergie professionali, che consentiranno di realizzare contemporaneamente migliori indici di efficienza e di efficacia con la migliore economicità dei costi di gestione. Su questa ipotesi di lavoro si sono già indirizzate altre esperienze (Francia, la Catalogna) sulla opportunità di integrazione funzionale. Concretamente la proposta di legge si articola nel seguente modo. L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge. Gli articoli dal 2 al 7 definiscono le competenze, i poteri, le attività del Difensore civico regionale; le modalità di accesso alla pubblica difesa per la tutela dei diritti umani e degli interessi legittimi come specificato all'articolo 3; l'integrazione tra le funzioni di Difensore civico e di Tutore Pubblico dei Minori; la promozione di attività di studio e di ricerca nei campi di interesse e, da ultimo, nell'individuare le migliori linee per portare a conoscenza della collettività e delle sue istituzioni tali istituti, in un ottica di valorizzazione della "difesa civica a rete". Peraltro l'intera attività continua a rientrare nell'organizzazione del Consiglio regionale, con l'attribuzione di specifiche competenze all'Ufficio di Presidenza del Consiglio nella organizzazione della struttura di supporto, organizzazione da intendersi in senso lato in quanto riferita vuoi alla dotazione organica, vuoi alla localizzazione degli Uffici sul territorio regionale, vuoi alla nomina dei dirigenti. Gli articoli dall'8 al 12 trattano della tutela dei minori favorendo l'integrazione tra le funzioni di Difensore civico e di Tutore Pubblico dei Minori; definiscono funzioni e competenze specifiche nonché le modalità organizzative. All'articolo 13 si è provveduto ad una "pulizia"delle leggi regionali n. 4 del 1989 e n. 20 del 1996 per quanto concerne le varie dizioni usate per indicare il Difensore civico aggiungendo la definizione di Tutore Pubblico dei Minori L'articolo 14, infine, contiene la norma finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
PILO, Presidente - PUSCEDDU, Vice Presidente e relatore - FLORIS, Segretario - PACIFICO, Segretario - CORDA - DORE - LICANDRO - PIRASTU - RANDAZZO - SANNA Albert o
pervenuta il 12 giugno 2003
La Seconda Commissione Permanente del Consiglio regionale, sentite le relazioni dei proponenti, ha esaminato le proposte di legge numero 212, 230, 323 e 330 in materia di diritti dei minori ed ha proceduto all'audizione di qualificati esperti in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi (Tribunale dei minorenni, Difensore Civico Regionale, Assessorati Comunali ai Servizi Sociali, Università, ANCI, UNICEF).
Alla luce della discussione svoltasi in Commissione e dei contributi forniti dagli esperti, si è quindi elaborato un testo di sintesi, che, dopo l'acquisizione, in data 29 maggio 2003, del parere favorevole della Terza Commissione Permanente sugli aspetti finanziari (e dopo il decorso dei termini regolamentari per l'acquisizione del parere della Prima Commissione permanente, richiesto in data 26 febbraio 2003), è stato definitivamente approvato all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 12 giugno 2003.
Dal confronto svoltosi in Commissione è emerso un largo auspicio in ordine alla realizzazione di un sistema regionale e locale integrato di difesa civica a rete, che assicuri il coordinamento delle diverse attività in materia di tutela dei diritti civili, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici, dello stesso diritto ad una corretta informazione: materie nelle quali già operano apposite autorità regionali (come il Difensore civico) o ci si appresta, a seguito di specifiche proposte di legge giacenti in Consiglio, ad istituirne di nuove.
Si è ritenuto tuttavia al momento non percorribile l'ipotesi, pur avanzata in alcuni dei testi in discussione, di incardinare la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle attività del Difensore Civico Regionale e si è piuttosto preferito prevedere l'istituzione di un'autorità specializzata, il Tutore Regionale dei Minori.
Il Titolo I della legge è dedicato quindi alla puntuale definizione delle competenze del Tutore Regionale dei Minori, che consisteranno fondamentalmente nel:
- promuovere la cultura dell'infanzia sul territorio regionale secondo i principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
- vigilare affinché in Sardegna sia data applicazione alle altre convenzioni internazionali ed alle leggi nazionali in materia;
- tutelare i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;
- promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;
- collaborare con le altre autorità e istituzioni operanti sia nel campo giudiziario sia nel campo dei servizi sociali locali;
- svolgere attività di consulenza e di formazione a favore dei soggetti investiti dei compiti di tutela e di curatela.
Nello stesso Titolo I sono disciplinati: i collegamenti istituzionali del Tutore col Consiglio Regionale, che lo eleggerà, col Difensore Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali. i requisiti e le incompatibilità per l'assunzione della carica, che avrà una durata coincidente con quella di ciascuna legislatura; le cause di revoca e di decadenza; la dotazione di strutture organizzative.
Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del confronto con gli esperti, sono emerse alcune problematiche non contemplate dalle proposte di legge originarie, alle quali la Commissione ha ritenuto di dover dedicare specifiche previsioni.
Si tratta delle problematiche attinenti alle adozioni (nazionali e internazionali) e agli affidamenti familiari, sulle quali è stato evidenziato un grave ritardo della Regione nell'attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legislazione dello Stato e nella realizzazione di interventi sui quali la stessa legislazione statale, pur non stabilendo obblighi, offre tuttavia interessanti opportunità.
E' infatti la legge 4 maggio 1983 n. 184 ("Diritto del minore a una famiglia), come modificata dalla successiva legge 31 dicembre 1998, n. 476 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"), ad attribuire alle Regioni (art. 39 bis) il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere le funzioni previste dalla legislazione dello Stato, di vigilare sul funzionamento delle strutture operanti in materia di adozione e di affido, di promuovere forme stabili di cooperazione e di collegamento tra enti, servizi e organi giudiziari minorili. La stessa citata legge statale stabilisce che i servizi per l'adozione internazionale devono essere istituiti e disciplinati con legge regionale e che alle Regioni sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
E' sulla scorta di tale normativa statale che il progetto di legge approvato dalla Commissione, al Titolo II, disciplina le funzioni regionali in materia di adozioni e di affidamenti familiari incardinandole nell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale ed altresì istituendo preso il medesimo una Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, quale organo consultivo della stessa Regione nella predetta materia. Gli articoli contenuti nel Titolo II precisano in dettaglio le attività di programmazione e amministrative di competenza della Regione, nonché le funzioni e la composizione della Consulta, Presieduta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della quale faranno parte esperti designati dagli enti e organizzazioni operanti nel settore, dalle AUSL della Sardegna, dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dall'UNICEF.
La citata normativa dello Stato stabilisce che le adozioni internazionali si effettuino obbligatoriamente mediante l'assistenza di soggetti appositamente accreditati ed iscritti su un apposito albo approvato, previa verifica dei requisiti di legge, dalla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 39 bis, comma 2, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 486, stabilisce che tale servizio di assistenza alle coppie che facciano richiesta di adozione di un minore straniero, possa essere esercitato, oltre che da soggetti privati, anche dalle Regioni.
Il Titolo III del presente progetto di legge prevede che la Regione sarda si avvalga di tale opportunità istituendo un'apposita Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione dotato di propria autonomia giuridica e gestionale, avente la funzione, tra le altre, di svolgere attività di assistenza legale, sociale, psicologica e di sostegno alle coppie in ogni fase delle procedure di adozione internazionale. Gli articoli contenuti nel Titolo III precisano le competenze dell'Agenzia, gli organi della medesima (un Direttore generale e un Collegio dei revisori dei conti), le sue modalità di funzionamento e di organizzazione. Nello stesso Titolo è previsto che la Regione faciliti le coppie aspiranti all'adozione definendo i criteri di compartecipazione delle medesime alle spese a seconda del reddito: in pratica si prevede che una parte degli oneri finanziari derivanti alle coppie dalle procedure di adozione internazionale siano posti a carico della Regione.
Il Titolo IV del progetto di legge prevede infine gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La Commissione ritiene che il progetto di legge possa contribuire notevolmente a elevare la qualità del sistema di protezione sociale regionale, innovando l'intervento pubblico in un campo delicato e bisognoso di interventi quale quello della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Auspica quindi che la sensibilità del Consiglio conduca ad una rapida approvazione definitiva del provvedimento.
Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 212/A - n. 230/A - n. 323/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Norme per i diritti e la tutela dei minori
CAPO I
FinalitàArt. 1
Finalità1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, promuove:
a) la realizzazione di un sistema di difesa civica a rete, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti;
b) la tutela dei diritti a partire da quelli dei minori per l'affermazione dei principi sanciti nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana.
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per l'affermazione dei principi sanciti nella Costituzione italiana, nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Con la presente legge, al fine di salvaguardare il diritto ad uno sviluppo armonioso della personalità dei minori e di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori ed agli interventi di solidarietà anche internazionale, la Regione disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento:
a) del Tutore regionale dei minori;
b) della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari;
c) dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.
CAPO II
Norme sulla difesa civicaArt. 2
Competenza e poteri del Difensore civico1. L'attività del Difensore civico si pone nel quadro della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei cittadini.
2. Il Difensore civico regionale è garante dell'imparzialità e della legittimità dell'attività dell'amministrazione regionale, dell'attività degli enti e delle aziende da essa dipendenti e degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali. E' altresì garante della correttezza del comportamento dei soggetti privati che su concessione o autorizzazione dell'amministrazione regionale svolgano attività di pubblico servizio o siano, a qualsiasi titolo, sottoposti all'accreditamento ed al controllo dell'amministrazione regionale.
3. Il Difensore civico è competente ad intervenire, con i poteri conferitigli e secondo le procedure determinate dalla presente legge e dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, verso i soggetti di cui al precedente comma, ogni qualvolta abbia notizia di comportamenti, provvedimenti, procedure e decisioni definitive o non definitive che producano effetti ingiusti a carico di uno o più cittadini come conseguenza di cattiva amministrazione, di inerzia e omissione, di favoritismi, di scorrettezze, di indifferenza, di comportamenti discriminatori ed ostruzionisti, di errori di valutazione dei presupposti di fatto o degli interessi degli amministrati o degli utenti di servizi pubblici.
4. Il Difensore civico deve dichiararsi incompetente ad intervenire quando sia stato già presentato per il medesimo oggetto ricorso giurisdizionale od amministrativo, salvo che il medesimo atto amministrativo impugnato o il medesimo comportamento materiale sia censurato per motivi diversi. Non è consentito al personale dipendente degli enti di cui al comma 2 rivolgersi al Difensore civico per questioni riguardanti contenzioso di lavoro.
5. Il Difensore civico, verificata la propria competenza, ha la possibilità di iniziare le necessarie indagini presso i soggetti sottoposti al proprio controllo. A tal fine il Difensore civico convoca i responsabili dei procedimenti relativi ovvero, in mancanza, i dirigenti delle strutture competenti, i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione senza indugio, fornendo atti e documentazione, che non siano coperti da segreto, ed ogni notizia utile alla comprensione della questione trattata.
6. Al termine dell'indagine, il Difensore civico può rivolgere inviti ai responsabili, sia rispetto alle disfunzioni ed ai vizi di procedura sia rispetto all'eliminazione delle conseguenze ingiuste a carico degli amministrati o degli utenti, come conseguenza dei comportamenti e delle scelte operate, al fine di migliorare l'attività amministrativa o il pubblico servizio.
7. Qualora il responsabile del procedimento o il dirigente della struttura competente non debba rispondere all'amministrazione regionale, il Difensore civico ne riferisce al superiore gerarchico dello stesso con una relazione in cui sono esposti i fatti e il suggerimento di procedere, previa audizione dei responsabili, all'avvio di procedimenti disciplinari e di autotutela.
TITOLO I
Tutore regionale dei minoriArt. 2
Istituzione1. E' istituito nella Regione Autonoma della Sardegna il Tutore regionale dei minori.
2. Il Tutore regionale dei minori non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale e svolge la sua attività in condizioni di piena libertà ed indipendenza.
Art. 3
Accesso alla pubblica difesa per la tutela dei diritti umani e degli interessi legittimi1. I cittadini italiani ovvero gli stranieri residenti nel territorio regionale i cui diritti della persona od interessi legittimi siano pregiudicati dall'attività amministrativa, possono chiedere che il Difensore civico li affianchi e supporti, nell'esercizio dei diritti previsti dalla vigente disciplina del procedimento amministrativo.
2. Ogni persona, gruppi di cittadini, associazioni o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi possono segnalare al Difensore civico comportamenti materiali lesivi dei diritti umani, procedure amministrative o decisioni ritenute ingiuste nei confronti di soggetti deboli.
3. Qualora un Difensore civico provinciale, un Difensore civico comunale, o il responsabile di un Ufficio di Pubblica Tutela ricevano esposti o doglianze di competenza del Difensore civico regionale gli trasmettono le istanze che non appaiono manifestamente infondate.
4. Qualora il Difensore civico riceva segnalazioni da Difensori civici provinciali, comunali, da Uffici di Pubblica Tutela, da altre istituzioni pubbliche, da cittadini, comitati o enti privati che svolgano attività di sostegno socio assistenziale, difesa e prevenzione sociale, tutela dei diritti umani, dell'esistenza di un problema che rientri in tutto o in parte nella propria competenza, può avviare di ufficio una indagine anche su casi e questioni di cui non sia stato investito nelle forme di cui ai precedenti articoli.
Art. 3
Funzioni1. Il Tutore regionale dei minori svolge le seguenti funzioni:
a) attiva campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura dell'infanzia, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
b) vigila affinché su tutto il territorio regionale sia data piena applicazione alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori;
c) vigila sulla programmazione televisiva e sulle varie forme di comunicazione affinchè siano salvaguardati e tutelati i minori, segnalando alle autorità competenti le trasgressioni commesse;
d) tutela i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;
e) segnala ai servizi ed alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private e, ove occorra, all'autorità giudiziaria competente le situazioni di carenza di tutela dei minori;
f) vigila sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata ai minori in affido ricoverati in strutture educativo-assistenziali o residenziali;
g) collabora con gli altri soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo atte a prevenire abusi sul minore ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;
h) promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;
i) coordina e controlla gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero;
l) individua e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza ed il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; nell'esercizio di tale funzione valuta come vengono rappresentati dai predetti soggetti gli interessi dei minori nei procedimenti civili o penali in cui siano in discussione, in modo diretto o indiretto, le condizioni di vita, l'abitazione o la tutela del minore, formulando, se del caso, eventuali suggerimenti od osservazioni ai soggetti competenti;
m) esprime pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tutore regionale dei minori è tenuto ad osservare la vigente normativa sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.
Art. 4
Attività del Difensore civico1. Il Difensore civico, accertata la propria competenza rispetto alle richieste di intervento, procede scegliendo la modalità d'azione che paia nel caso più opportuna. Se la richiesta di intervento appare manifestamente infondata o eccedente la competenza del Difensore civico, questi ne dà comunicazione motivata all'interessato in forma scritta. In ogni caso è facoltà del Difensore civico invitare ad un confronto preliminare il cittadino interessato, o un rappresentante di gruppi o associazioni ricorrenti, e il responsabile del procedimento amministrativo o il dirigente della struttura sottoposta ad indagine.
2. Nei casi diversi da quello previsto dal comma 1, il Difensore civico dà avviso al responsabile del procedimento o al dirigente della struttura che è necessario avviare una indagine relativa al caso in questione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento. Congiuntamente all'avviso, o successivamente, il Difensore civico può richiedere le informazioni e la documentazione necessaria agli uffici che ne sono in possesso.
3. L'attività del Difensore civico deve ispirarsi alla massima speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni o le strutture interessate.
4. Il Difensore civico, al termine o nel corso dell'istruttoria, può formulare i rilievi e le osservazioni che ritenga opportuni per eliminare le conseguenze dell'attività dei soggetti controllati che siano ingiustamente pregiudizievoli per i cittadini o le comunità interessate. Se i suggerimenti sono accolti ne viene data immediata comunicazione agli interessati ed il caso è archiviato.
5. In ogni caso il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od ente da cui il funzionario dipende. Nel caso in cui la mancata cooperazione provenga da impiegati o dirigenti di imprese private incaricate di pubblico servizio o sottoposte a controllo o accreditamento da parte dell'autorità pubblica, è promossa un'azione di autotutela tendente all'accertamento della permanenza dei requisiti per l'espletamento del relativo servizio.
6. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1989 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d bis) alla promozione di procedimenti di autotutela per la revoca di concessioni od autorizzazione od accreditamenti;
d ter) alla promozione di più incisivi controlli rispetto agli esercenti pubbliche funzioni o servizi il cui operato abbia dato luogo all'intervento del Difensore civico.".
Art. 4
Relazione annuale1. Il Tutore regionale dei minori trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione una relazione sulla attività svolta, formulando le proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
Art. 5
Relazione annuale del Difensore civico1. Il Difensore civico procede all'esposizione dell'attività svolta durante l'anno precedente. Può inoltre promuovere studi e ricerche sui principali problemi amministrativi, organizzativi, sociali e giuridici che siano posti alla propria attenzione nel corso dell'attività istituzionale.
2. L'esposizione dell'attività svolta nell'anno precedente, la sintesi degli studi e delle ricerche promosse costituiscono la "Relazione annuale" da trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio delibera in proposito entro i successivi 6 mesi.
Art. 5
Collegamenti istituzionali1. La Commissione consiliare competente in materia di diritti civili può convocare il Tutore regionale dei minori per avere chiarimenti sull'attività svolta.
2. Il Tutore regionale dei minori ed il Difensore civico della Sardegna collaborano nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 6
Attività di coordinamento e convenzioni1. Nel rispetto dell'autonomia di ogni livello di difesa civica, il Difensore civico regionale concorre a promuovere le iniziative di informazione, documentazione e collaborazione miranti al miglioramento dell'attività istituzionale sul territorio.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie annualmente assegnate il Difensore civico regionale predispone ed attua interventi di informatizzazione, collegamenti in rete, assistenza tecnica e formazione degli operatori assegnati alla difesa civica nel territorio regionale.
3. Il Difensore civico può stipulare convenzioni con i Difensori civici degli enti locali della Regione.
4. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di sostegno socio assistenziale, di tutela dei diritti umani dei cittadini italiani o di stranieri presenti sul territorio e di difesa o prevenzione sociale.
5. Gli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) di enti regionali sono coordinati dal Difensore civico regionale e ad esso trasmettono una relazione annuale dell'attività.
Art. 6
Elezione e durata in carica1. Il Tutore regionale dei minori è eletto dal Consiglio regionale, con voto segreto, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, su una terna di nomi predisposta dalla Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, previa valutazione dei curricula prevenuti a seguito di avviso pubblico.
2. Il Tutore regionale dei minori dura in carica per l'intera legislatura in cui è stato eletto e può essere rieletto per una sola volta.
3. Le funzioni del titolare della carica sono prorogate fino all'insediamento del successore.
4. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare.
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 7
Aspetti organizzativi1. Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio Regionale. Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il titolare dell'incarico.
2. La dotazione di personale deve risultare comunque non inferiore al doppio dell'organico spettante ai Gruppi consiliari da tre a cinque componenti di cui alla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37.
3. Il personale di cui al comma 2 può essere scelto anche tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.
4. La richiesta di comando è inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale .
5. Il Difensore civico, sulla base del budget assegnato per il personale, opera con autonomia organizzativa, potendosi avvalere anche di consulenti e di esperti nelle materie di propria competenza.
Art. 7
Requisiti, incompatibilità, revoca.1. Per l'elezione a Tutore regionale dei minori sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollenti, ovvero in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, ovvero in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile, nonché di un'adeguata e comprovata esperienza nel campo minorile. I requisiti sono accertati dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non possono ricoprire l'ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti dei Comitati di controllo;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'ufficio è incompatibile per tutta la sua durata con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
CAPO III
Norme per la tutela dei minoriArt. 8
Difesa civica dell'infanzia e dell'adolescenza1. Il Difensore civico regionale rappresenta e tutela i diritti del minore sul territorio e promuove iniziative al fine di:
1) tutelare il bambino/a in difficoltà:
a) sollecitando le Amministrazioni competenti di situazioni, di cui è venuto a conoscenza, che richiedono un intervento per danno subito o rischio presumibile;
b) segnalando al Giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi e sollecitando procedimenti amministrativi a loro vantaggio;
2) sensibilizzare l'opinione pubblica:
a) proponendo progetti per le politiche a favore dell'infanzia e esprimendo, a richiesta, pareri;
b) promuovendo, anche con altri soggetti pubblici e privati - enti locali, scuole, associazioni - iniziative per la cultura dell'infanzia e per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disagio e disadattamento del minore;
c) intervenendo, a tutela del minore, nel campo dell'informazione, dello spettacolo e dello sport professionistico.
Art. 8
Struttura organizzativa.1. Il Tutore regionale dei minori si avvale di una struttura tecnico-amministrativa la cui composizione viene determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto della complessità ed articolazione delle attività.
2. Le sedi, l'organizzazione, gli organici del personale e il conferimento dei connessi incarichi di direzione delle strutture dell'ufficio del Tutore regionale dei minori sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il Tutore medesimo.
Art. 9
Competenze del Difensore civico e tutore pubblico dei minori1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico.
2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani.
3. La Presidenza del Consiglio regionale assicura all' Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell' Ufficio del Difensore civico regionale.
Art. 9
Indennità1. Al Tutore regionale dei minori è attribuita una indennità pari a quella spettante ai Presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e successive modifiche.
Art. 10
Organizzazione amministrativa1. Il Difensore civico e il Tutore Pubblico dei minori rientrano nell'organizzazione del Consiglio regionale e svolgono le proprie funzioni nel capoluogo regionale e in altre sedi decentrate dei capoluoghi di provincia.
2. Il Difensore civico e il Tutore pubblico dei minori dispongono di una comune struttura tecnico-amministrativa il cui livello viene determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto della complessità ed articolazione delle attività.
3. Le sedi, l'organizzazione, gli organici del personale e il conferimento dei connessi incarichi dirigenziali delle strutture del Difensore civico e del Tutore pubblico dei minori sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
TITOLO II
Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiariArt. 10
Compiti della Regione1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, la Regione:
a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno agli affidamenti familiari e alle adozioni;
b) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
c) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della citata Legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149;
d) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;
f) promuove la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra enti autorizzati e servizi pubblici e privati, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
g) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, vigilando sulla corretta attuazione degli stessi e promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d'origine;
h) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
i) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;
l) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla citata Legge n. 476 del 1998 dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.
Art. 11
Funzioni specifiche1. Spetta al Tutore dei minori:
a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
b) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
c) promuovere, in collaborazione con gli enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell' infanzia e dell' adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;
e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;
f) operare in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori avvalendosi, per studi e indagini sulla situazione minorile, degli Osservatori per l'infanzia e l'adolescenza;
g) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico - sanitario, abitativo ed urbanistico .
Art. 11
Istituzione e modalità di funzionamento della Consulta1. E' istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonchè per l'attuazione della presente legge.
2. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari è composta:
a) dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale o da un dirigente suo delegato, con funzione di Presidente;
b) dal direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali;
c) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, esperti del settore e designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani - Sardegna (ANCI-SARDEGNA) e dall'Unione Province Sarde (UPS);
d) da due specialisti delle Aziende sanitarie locali (AUSL) della Sardegna, esperti del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dall'Assessore regionale competente in materia di sanità ;
e) da un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia;
f) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l'UNICEF.
3. La Consulta regionale, nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1, si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Sardegna, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Sardegna per gli affidamenti familiari e le adozioni.
4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
6. Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della Regione.
7. Ai componenti della Consulta spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione del servizio competente in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 12
Relazioni e informative1. Il Tutore dei minori:
a) riferisce, semestralmente, alla Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, sull' andamento dell' attività , enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;
b) presenta annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1989, una dettagliata relazione sull' attività svolta.
TITOLO III
Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali
Art. 12
Istituzione e modalità organizzative1. Per le finalità di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della Legge n. 184 del 1983, come modificata dalla Legge n. 476 del 1998, è istituita l'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.
2. L'Agenzia svolge pratiche di adozioni internazionali, assolve ad ogni altra ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, fornisce supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.
3. L'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, è ente ausiliario della Regione sarda, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
4. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.
6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e di sostegno in tutte le fasi dell'adozione alle coppie di coniugi con dimora stabile in Sardegna che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. Collabora inoltre con gli enti locali singoli e associati e con le Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.
7. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.
8. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.
9. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'Agenzia che:
a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;
b) definisce la dotazione organica dell'Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;
c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11.
10. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla nomina degli organi di cui al comma 3.
Art. 13
Modifica delle leggi regionali 17 gennaio 1989, n. 4 e 21 maggio 1996 n. 20.1. Nel titolo e negli articoli delle leggi regionali 17 gennaio 1989, n. 4 e 21 maggio 1996 n. 20 le espressioni: "Ufficio del Difensore civico" o "titolare dell'Ufficio" o "Ufficio" e i restanti riferimenti a tale struttura sono sostituiti con le espressioni: "Ufficio del Difensore civico e Tutore pubblico dei minori" adeguando le corrispondenti preposizioni.
2. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1989 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, il Difensore civico e Tutore pubblico dei minori opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile degli Osservatori per l'infanzia e l'adolescenza".
Art. 13
Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, stabilisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11 ed informata la Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili, i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare.
Art. 14
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 103.290 annue.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni.
In aumento
01 PRESIDENZA
UPB S01.013
Consiglio regionale
2002
euro 103.290
2003
euro 103.290
2004
euro 103.290
In diminuzione
UPB S03.006
FN0L- Spese correnti
2002
euro 103.2902003
euro 103.2902004
euro 103.290mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria).
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S01.013 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 14
Norma finale1. L'Agenzia opera, per le attività finalizzate all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, dalla data di insediamento del direttore generale; l'Agenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui all'articolo 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.
2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dell'Agenzia.
3. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) risorse regionali;
b) trasferimenti statali;
c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti da attività istituzionali;
f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarieArt. 15
Finanziamento dell'ufficio del Tutore regionale dei minori1. Le spese per l'attuazione del Titolo I della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 150.000 e fanno carico alla UPB S01.013 dello stato di previsione della Presidenza della Giunta regionale.
2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 150.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 16
Finanziamento della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari1. Le spese per l'attuazione del Titolo II della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 250.000 e fanno carico alla UPB S12.066 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 250.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 17
Finanziamento dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali1. Gli oneri per l'attuazione del Titolo III della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui per le spese di funzionamento dell'Agenzia e in euro 774.685 per la realizzazione di progetti di cooperazione a favore dei minori, sulla base del programma di attività presentato dall'Agenzia e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di diritti civili.
2. Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 1.291.141 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.