CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 323/A
presentata dai Consiglieri regionali
BALLETTO - PITTALIS - LOMBARDO - PILO - GIOVANNELLI - SATTA - PIRASTU - MILIA - PISANO - DIANA - BIGGIO - LICANDRO - RANDAZZO - CASSANO - MURGIA - CAPPAI - PIANA - VARGIU - ONIDA - CORONA - CAPELLI
il 10 maggio 2002
Garante del minore
RELAZIONE DEI PROPONENTI
In un contesto sociale in continua evoluzione è fuor di dubbio che i giovani in minore età rappresentino il fulcro sul quale impostare la società del futuro.
Ed è proprio per queste ragioni che il minore, in quanto soggetto in età evolutiva e quindi nella delicatissima fase di formazione di una propria personalità, meriti quella particolare attenzione ed interesse che lo proietti verso una esistenza serena, nella quale siano presenti valori e principi di educazione, onestà solidarietà e quant'altro possa essergli utile in una società ad alta civiltà giuridica e sociale.
Tutta la moderna cultura sociopsicopedagogica da una parte ed il diritto dall'altro (vedasi, in proposito, la Convenzione dei diritti sul fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dal Governo italiano con la Legge 29 maggio 1991, n. 176), hanno evidenziato tale imprescindibile necessità.
Ed è proprio in attuazione dei princìpi e delle finalità di cui sopra che appare estremamente necessario presentare la proposta di legge di seguito indicata, incentrata sulla figura di un "garante del minore", cui siano date garanzie di indipendenza e quelle relative responsabilità per promuovere e migliorare le condizioni di vita dei minori.
Con l'articolo 1 si definiscono le finalità del progetto, con particolare riferimento alla diffusione dei principi affermati dalla convenzione di New York, dalla Carta europea del fanciullo e dalla Strategia europea dell'infanzia.
L'articolo 2 istituisce la figura del Garante dei minori, le cui funzioni sono specificate nell'articolo 3. E' qui il caso di evidenziare quanto disposto dalla lettera c), dove si intende dare attuazione - per quanto è possibile ad un livello che, come quello regionale, è totalmente sprovvisto di competenze legislative in campo giudiziario - all'articolo 12 della Convenzione di New York, che riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. Si attribuisce, infatti, al Garante dei minori il compito di svolgere un'attività di valutazione sul modo in cui sono rappresentati in giudizio gli interessi del minore, rendendo possibile la formulazione di eventuali osservazioni e suggerimenti ai soggetti veri e propri del procedimento giudiziario.
Fra i poteri del Garante, elencati all'articolo 4, vanno sottolineati lo svolgimento di attività di accertamento di violazioni sui diritti dei minori e la facoltà di svolgere una sorta di "valutazione d'impatto" sui minori delle leggi e degli atti di approvazione da parte del Consiglio regionale.
Gli articoli 5 e 6 sono dedicati alla fondamentale attività di informazione e diffusione all'esterno dei risultati dell'attività del Garante, con la previsione della discussione in Consiglio regionale nella sua relazione annuale e/o straordinaria.
Requisiti per la nomina e norme di elezione, improntate alla necessità di garantire la massima indipendenza della nuova figura, sono stabiliti dagli articoli 7 e 8, mentre i due successivi articoli 9 e 10 definiscono, rispettivamente, la durata in carica del Garante ed il suo trattamento economico.
La previsione di collocare l'ufficio del Garante dei minori presso il Consiglio regionale è contenuta all'articolo 11, che dispone anche in merito a personale e strutture necessarie allo svolgimento dell'incarico.
L'articolo 12, infine, contiene la norma finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
PILO, Presidente - PUSCEDDU, Vice Presidente e relatore - FLORIS, Segretario - PACIFICO, Segretario - CORDA - DORE - LICANDRO - PIRASTU - RANDAZZO - SANNA Albert o
pervenuta il 12 giugno 2003
La Seconda Commissione Permanente del Consiglio regionale, sentite le relazioni dei proponenti, ha esaminato le proposte di legge numero 212, 230, 323 e 330 in materia di diritti dei minori ed ha proceduto all'audizione di qualificati esperti in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi (Tribunale dei minorenni, Difensore Civico Regionale, Assessorati Comunali ai Servizi Sociali, Università, ANCI, UNICEF).
Alla luce della discussione svoltasi in Commissione e dei contributi forniti dagli esperti, si è quindi elaborato un testo di sintesi, che, dopo l'acquisizione, in data 29 maggio 2003, del parere favorevole della Terza Commissione Permanente sugli aspetti finanziari (e dopo il decorso dei termini regolamentari per l'acquisizione del parere della Prima Commissione permanente, richiesto in data 26 febbraio 2003), è stato definitivamente approvato all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 12 giugno 2003.
Dal confronto svoltosi in Commissione è emerso un largo auspicio in ordine alla realizzazione di un sistema regionale e locale integrato di difesa civica a rete, che assicuri il coordinamento delle diverse attività in materia di tutela dei diritti civili, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici, dello stesso diritto ad una corretta informazione: materie nelle quali già operano apposite autorità regionali (come il Difensore civico) o ci si appresta, a seguito di specifiche proposte di legge giacenti in Consiglio, ad istituirne di nuove.
Si è ritenuto tuttavia al momento non percorribile l'ipotesi, pur avanzata in alcuni dei testi in discussione, di incardinare la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle attività del Difensore Civico Regionale e si è piuttosto preferito prevedere l'istituzione di un'autorità specializzata, il Tutore Regionale dei Minori.
Il Titolo I della legge è dedicato quindi alla puntuale definizione delle competenze del Tutore Regionale dei Minori, che consisteranno fondamentalmente nel:
- promuovere la cultura dell'infanzia sul territorio regionale secondo i principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
- vigilare affinché in Sardegna sia data applicazione alle altre convenzioni internazionali ed alle leggi nazionali in materia;
- tutelare i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;
- promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;
- collaborare con le altre autorità e istituzioni operanti sia nel campo giudiziario sia nel campo dei servizi sociali locali;
- svolgere attività di consulenza e di formazione a favore dei soggetti investiti dei compiti di tutela e di curatela.
Nello stesso Titolo I sono disciplinati: i collegamenti istituzionali del Tutore col Consiglio Regionale, che lo eleggerà, col Difensore Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali. i requisiti e le incompatibilità per l'assunzione della carica, che avrà una durata coincidente con quella di ciascuna legislatura; le cause di revoca e di decadenza; la dotazione di strutture organizzative.
Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del confronto con gli esperti, sono emerse alcune problematiche non contemplate dalle proposte di legge originarie, alle quali la Commissione ha ritenuto di dover dedicare specifiche previsioni.
Si tratta delle problematiche attinenti alle adozioni (nazionali e internazionali) e agli affidamenti familiari, sulle quali è stato evidenziato un grave ritardo della Regione nell'attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legislazione dello Stato e nella realizzazione di interventi sui quali la stessa legislazione statale, pur non stabilendo obblighi, offre tuttavia interessanti opportunità.
E' infatti la legge 4 maggio 1983 n. 184 ("Diritto del minore a una famiglia), come modificata dalla successiva legge 31 dicembre 1998, n. 476 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"), ad attribuire alle Regioni (art. 39 bis) il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere le funzioni previste dalla legislazione dello Stato, di vigilare sul funzionamento delle strutture operanti in materia di adozione e di affido, di promuovere forme stabili di cooperazione e di collegamento tra enti, servizi e organi giudiziari minorili. La stessa citata legge statale stabilisce che i servizi per l'adozione internazionale devono essere istituiti e disciplinati con legge regionale e che alle Regioni sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
E' sulla scorta di tale normativa statale che il progetto di legge approvato dalla Commissione, al Titolo II, disciplina le funzioni regionali in materia di adozioni e di affidamenti familiari incardinandole nell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale ed altresì istituendo preso il medesimo una Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, quale organo consultivo della stessa Regione nella predetta materia. Gli articoli contenuti nel Titolo II precisano in dettaglio le attività di programmazione e amministrative di competenza della Regione, nonché le funzioni e la composizione della Consulta, Presieduta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della quale faranno parte esperti designati dagli enti e organizzazioni operanti nel settore, dalle AUSL della Sardegna, dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dall'UNICEF.
La citata normativa dello Stato stabilisce che le adozioni internazionali si effettuino obbligatoriamente mediante l'assistenza di soggetti appositamente accreditati ed iscritti su un apposito albo approvato, previa verifica dei requisiti di legge, dalla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 39 bis, comma 2, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 486, stabilisce che tale servizio di assistenza alle coppie che facciano richiesta di adozione di un minore straniero, possa essere esercitato, oltre che da soggetti privati, anche dalle Regioni.
Il Titolo III del presente progetto di legge prevede che la Regione sarda si avvalga di tale opportunità istituendo un'apposita Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione dotato di propria autonomia giuridica e gestionale, avente la funzione, tra le altre, di svolgere attività di assistenza legale, sociale, psicologica e di sostegno alle coppie in ogni fase delle procedure di adozione internazionale. Gli articoli contenuti nel Titolo III precisano le competenze dell'Agenzia, gli organi della medesima (un Direttore generale e un Collegio dei revisori dei conti), le sue modalità di funzionamento e di organizzazione. Nello stesso Titolo è previsto che la Regione faciliti le coppie aspiranti all'adozione definendo i criteri di compartecipazione delle medesime alle spese a seconda del reddito: in pratica si prevede che una parte degli oneri finanziari derivanti alle coppie dalle procedure di adozione internazionale siano posti a carico della Regione.
Il Titolo IV del progetto di legge prevede infine gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La Commissione ritiene che il progetto di legge possa contribuire notevolmente a elevare la qualità del sistema di protezione sociale regionale, innovando l'intervento pubblico in un campo delicato e bisognoso di interventi quale quello della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Auspica quindi che la sensibilità del Consiglio conduca ad una rapida approvazione definitiva del provvedimento.
Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 212/A - n. 230/A - n. 330/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Norme per i diritti e la tutela dei minori
Art. 1
Finalità1. La presente legge ha la finalità di:
a) salvaguardare i bisogni, i diritti e il superiore interesse dei minori allo sviluppo armonioso e completo della loro personalità senza sostituirsi alla famiglia, che rimane il perno essenziale per l'educazione del minore;
b) promuovere la conoscenza e la affermazione dei princìpi sanciti nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, della Carta europea del fanciullo e della Strategia europea dell'infanzia.
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per l'affermazione dei principi sanciti nella Costituzione italiana, nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Con la presente legge, al fine di salvaguardare il diritto ad uno sviluppo armonioso della personalità dei minori e di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori ed agli interventi di solidarietà anche internazionale, la Regione disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento:
a) del Tutore regionale dei minori;
b) della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari;
c) dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.
Art. 2
Istituzione del Garante dei minori1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito nella Regione autonoma della Sardegna la figura del Garante dei minori.
2. La presente legge ne disciplina le attribuzioni e funzioni, le modalità di azione e di nomina.
3. La Regione assicura al Garante dei minori, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di piena libertà e indipendenza.
TITOLO I
Tutore regionale dei minoriArt. 2
Istituzione1. E' istituito nella Regione Autonoma della Sardegna il Tutore regionale dei minori.
2. Il Tutore regionale dei minori non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale e svolge la sua attività in condizioni di piena libertà ed indipendenza.
Art. 3
Funzioni del Garante dei minori1. Il Garante dei minori ha il compito di:
a) attivare campagne di informazione per promuovere la conoscenza e la diffusione dei princìpi sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
b) vigilare, con la collaborazione di operatori sanitari e giudiziari, che su tutto il territorio regionale sia data piena applicazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e alla strategia europea dell'infanzia;
c) svolgere, in modo autonomo dai genitori o tutori o comunque dai rappresentanti legali del medesimo, un'attività di valutazione sul modo in cui vengono rappresentati gli interessi del minore in ogni procedimento civile o penale in cui siano in discussione, in modo diretto o indiretto, le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione o la tutela del minore stesso, formulando, se del caso, propri eventuali suggerimenti od osservazioni ai soggetti competenti;
d) vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse;
e) istituire linee telefoniche gratuite volte a raccogliere le richieste dei minori e a decentrarle agli esperti delle singole materie relative all'infanzia;
f) collaborare con gli altri soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo sul territorio al fine di prevenire abusi sul minore, ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;
g) coordinare e verificare gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero.
Art. 3
Funzioni1. Il Tutore regionale dei minori svolge le seguenti funzioni:
a) attiva campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura dell'infanzia, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
b) vigila affinché su tutto il territorio regionale sia data piena applicazione alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori;
c) vigila sulla programmazione televisiva e sulle varie forme di comunicazione affinchè siano salvaguardati e tutelati i minori, segnalando alle autorità competenti le trasgressioni commesse;
d) tutela i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;
e) segnala ai servizi ed alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private e, ove occorra, all'autorità giudiziaria competente le situazioni di carenza di tutela dei minori;
f) vigila sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata ai minori in affido ricoverati in strutture educativo-assistenziali o residenziali;
g) collabora con gli altri soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo atte a prevenire abusi sul minore ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;
h) promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;
i) coordina e controlla gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero;
l) individua e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza ed il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; nell'esercizio di tale funzione valuta come vengono rappresentati dai predetti soggetti gli interessi dei minori nei procedimenti civili o penali in cui siano in discussione, in modo diretto o indiretto, le condizioni di vita, l'abitazione o la tutela del minore, formulando, se del caso, eventuali suggerimenti od osservazioni ai soggetti competenti;
m) esprime pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tutore regionale dei minori è tenuto ad osservare la vigente normativa sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.
Art. 4
Poteri del Garante1. Al fine dell'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, il Garante dei minori può:
a) svolgere attività di accertamento di presunte violazioni dei diritti dei minori, segnalandole, se del caso, agli uffici ed organi competenti;
b) redigere rapporti o relazioni impiegando ogni mezzo adeguato per la loro distribuzione e diffusione nel territorio regionale;
c) esprimere proposte e rilievi al Consiglio regionale su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto degli stessi sui minori;
d) esprimere proposte e rilievi ai Consigli comunali su proposte di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto degli stessi sui minori;
e) stipulare intese e accordi con soggetti pubblici, privati ed ordini professionali, ed in particolare con associazioni di volontariato riconosciute a livello regionale, ai fini di cui alle lettere b) e f) dell'articolo 3;
f) stipulare apposite convenzioni per contribuire al mantenimento e all'ulteriore qualificazione di linee telefoniche gratuite di cui alla lettera e) dell'articolo 3 già istituite e funzionanti sul territorio regionale.
Art. 4
Relazione annuale1. Il Tutore regionale dei minori trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione una relazione sulla attività svolta, formulando le proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
Art. 5
Relazione annuale1. Il Garante dei minori invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione una relazione sull'attività svolta.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
4. Della relazione annuale è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive private a diffusione regionale.
5. In casi di particolare gravità e urgenza il Garante dei minori può presentare una relazione straordinaria.
6. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante dei minori per avere chiarimenti sull'attività svolta.
Art. 5
Collegamenti istituzionali1. La Commissione consiliare competente in materia di diritti civili può convocare il Tutore regionale dei minori per avere chiarimenti sull'attività svolta.
2. Il Tutore regionale dei minori ed il Difensore civico della Sardegna collaborano nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 6
Dovere di informazione1. Il Garante dei minori dà conto periodicamente, attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione, dei contenuti rilevanti della propria attività.
2. Il Garante dei minori può, altresì, rendere note singole questioni, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.
Art. 6
Elezione e durata in carica1. Il Tutore regionale dei minori è eletto dal Consiglio regionale, con voto segreto, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, su una terna di nomi predisposta dalla Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, previa valutazione dei curricula prevenuti a seguito di avviso pubblico.
2. Il Tutore regionale dei minori dura in carica per l'intera legislatura in cui è stato eletto e può essere rieletto per una sola volta.
3. Le funzioni del titolare della carica sono prorogate fino all'insediamento del successore.
4. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare.
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 7
Requisiti per la nomina1. Il Garante dei minori è scelto tra cittadini che dimostrino, sulla base di un documentato curriculum, una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia e deve dare garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
Art. 7
Requisiti, incompatibilità, revoca.1. Per l'elezione a Tutore regionale dei minori sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollenti, ovvero in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, ovvero in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile, nonché di un'adeguata e comprovata esperienza nel campo minorile. I requisiti sono accertati dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non possono ricoprire l'ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti dei Comitati di controllo;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'ufficio è incompatibile per tutta la sua durata con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
Art. 8
Elezione1. L'elezione del Garante dei minori è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione; dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 8
Struttura organizzativa.1. Il Tutore regionale dei minori si avvale di una struttura tecnico-amministrativa la cui composizione viene determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto della complessità ed articolazione delle attività.
2. Le sedi, l'organizzazione, gli organici del personale e il conferimento dei connessi incarichi di direzione delle strutture dell'ufficio del Tutore regionale dei minori sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il Tutore medesimo.
Art. 9
Durata in carica1. Il Garante dei minori è eletto all'inizio di ogni legislatura, scade dalla carica al termine della stessa legislatura e può essere rieletto una sola volta.
2. Per la nomina del Garante dei minori di prima istituzione, provvede il Consiglio regionale con la dovuta urgenza.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante dei minori, sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
Art. 9
Indennità1. Al Tutore regionale dei minori è attribuita una indennità pari a quella spettante ai Presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e successive modifiche.
Art. 10
Indennità1. Il trattamento economico del Garante dei minori è pari al 50 per cento di quello stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 17; allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio previste dal citato articolo 16.
TITOLO II
Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiariArt. 10
Compiti della Regione1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, la Regione:
a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno agli affidamenti familiari e alle adozioni;
b) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
c) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della citata Legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149;
d) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;
f) promuove la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra enti autorizzati e servizi pubblici e privati, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
g) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, vigilando sulla corretta attuazione degli stessi e promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d'origine;
h) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
i) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;
l) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla citata Legge n. 476 del 1998 dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.
Art. 11
Sede, personale e strutture1. Il Garante dei minori ha sede presso il Consiglio regionale della Sardegna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Garante dei minori stesso.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante dei minori, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Garante dei minori, che ne diviene il consegnatario, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Garante dei minori, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può richiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Garante dei minori, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 11
Istituzione e modalità di funzionamento della Consulta1. E' istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonchè per l'attuazione della presente legge.
2. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari è composta:
a) dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale o da un dirigente suo delegato, con funzione di Presidente;
b) dal direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali;
c) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, esperti del settore e designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani - Sardegna (ANCI-SARDEGNA) e dall'Unione Province Sarde (UPS);
d) da due specialisti delle Aziende sanitarie locali (AUSL) della Sardegna, esperti del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dall'Assessore regionale competente in materia di sanità ;
e) da un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia;
f) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l'UNICEF.
3. La Consulta regionale, nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1, si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Sardegna, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Sardegna per gli affidamenti familiari e le adozioni.
4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
6. Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della Regione.
7. Ai componenti della Consulta spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione del servizio competente in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 12
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 65.590 annue.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
01 - PRESIDENZA
UPB S01.013 - Consiglio Regionale
2002 euro 65.590
2003 euro 65.590
2004 euro 65.590
In diminuzione
UPB S03.006 - FN02 - Spese correnti
2002 euro 65.590
2003 euro 65.590
2004 euro 65.590
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S01.013 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
TITOLO III
Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali
Art. 12
Istituzione e modalità organizzative1. Per le finalità di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della Legge n. 184 del 1983, come modificata dalla Legge n. 476 del 1998, è istituita l'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.
2. L'Agenzia svolge pratiche di adozioni internazionali, assolve ad ogni altra ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, fornisce supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.
3. L'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, è ente ausiliario della Regione sarda, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
4. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.
6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e di sostegno in tutte le fasi dell'adozione alle coppie di coniugi con dimora stabile in Sardegna che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. Collabora inoltre con gli enti locali singoli e associati e con le Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.
7. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.
8. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.
9. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'Agenzia che:
a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;
b) definisce la dotazione organica dell'Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;
c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11.
10. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla nomina degli organi di cui al comma 3.
Art. 13
Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, stabilisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11 ed informata la Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili, i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare.
Art. 14
Norma finale1. L'Agenzia opera, per le attività finalizzate all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, dalla data di insediamento del direttore generale; l'Agenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui all'articolo 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.
2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dell'Agenzia.
3. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) risorse regionali;
b) trasferimenti statali;
c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti da attività istituzionali;
f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarieArt. 15
Finanziamento dell'ufficio del Tutore regionale dei minori1. Le spese per l'attuazione del Titolo I della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 150.000 e fanno carico alla UPB S01.013 dello stato di previsione della Presidenza della Giunta regionale.
2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 150.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 16
Finanziamento della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari1. Le spese per l'attuazione del Titolo II della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 250.000 e fanno carico alla UPB S12.066 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 250.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 17
Finanziamento dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali1. Gli oneri per l'attuazione del Titolo III della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui per le spese di funzionamento dell'Agenzia e in euro 774.685 per la realizzazione di progetti di cooperazione a favore dei minori, sulla base del programma di attività presentato dall'Agenzia e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di diritti civili.
2. Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 1.291.141 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.