CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 325/A
presentata dai Consiglieri regionali
BIANCU - DORE - DEIANA - GRANELLA
il 30 maggio 2002
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, con il quale è stata approvata la legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, ha aperto una porta su un possibile cammino di riforma in senso federale del nostro Stato. Nonostante si tratti di un processo che deve ancora trovare una compiuta definizione, non è possibile ignorare l'importanza di diversi elementi che con tale legge sono stati introdotti: il principio di sussidiarietà, l'autonomia finanziaria per regioni, province e città metropolitane, il ribaltamento dei ruoli tra Stato e Regioni sul fronte della competenza legislativa. Il mutamento è sostanziale, sia dello scenario istituzionale in cui si inquadrano i rapporti tra Stato e Regioni, che del sistema di deleghe e di ripartizione di funzioni e responsabilità amministrative e organizzative sul quale si basano i rapporti tra Regioni ed enti locali.
L'organizzazione di una democrazia basata su un modello effettivamente federale deve infatti realizzarsi secondo un percorso che parte dal basso, innanzitutto attraverso la partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa dei propri comuni e dei propri territori. Ma ai comuni e agli enti locali non va lasciato solo l'onere dell'organizzazione di quel primo livello della vita democratica delle comunità: vanno loro riconosciute anche capacità di azione, competenze istituzionali e un potere effettivo che si basa sulla disponibilità di risorse e di strumenti operativi. Basti ricordare che con la riforma del titolo V tutte le funzioni amministrative, salvo poche eccezioni, dovranno essere esercitate dai comuni. Quella legge costituzionale, all'articolo 7, prevede che in ogni Regione venga costituito, e regolato dallo statuto, il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. La presente proposta di legge intende portare un contributo, attraverso l'istituzione del Consiglio della autonomie locali, a un più vasto processo caratterizzato dalla responsabilizzazione degli enti locali, con un conseguente, effettivo trasferimento di competenze e risorse dalla Regione al sistema delle autonomie locali.
L'articolato prevede all'art. 1 una composizione del Consiglio che risulti rappresentativa dei diversi enti locali, e propone (artt. dal 2 al 5) modalità di elezione dei componenti estremamente semplici e dirette e sempre basate sull'espressione della preferenza unica. Gli ambiti di competenza del Consiglio delle autonomie locali e le sue possibilità di incidere nella formazione delle decisioni della Regione (artt. dall'11 al 13) sono definiti nel modo più ampio possibile, compatibilmente con la funzione consultiva che nella legge costituzionale gli viene attribuita. Non c'è dubbio che tale limite debba trovare nel prossimo futuro un adeguato superamento, attraverso strumenti (che faranno parte anche del processo di revisione o di riscrittura dello Statuto) che sappiano articolare e approfondire le modalità attraverso le quali possa determinarsi un più equilibrato ed efficace sistema di rapporti tra Regione ed enti locali.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore
pervenuta il 17 gennaio 2003
La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.
L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".
Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.
In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.
La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.
La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.
Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.
Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.
Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.
Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.
Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.
La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.
Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 35 - n. 278 - n. 281 e il Disegno di legge n. 178
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali
Art. 1
1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Sardegna, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.
2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:
a) i Presidenti delle Province;
b) quattro Presidenti di Consigli provinciali;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
d) ventisei Sindaci di Comuni non capoluogo;
e) quattro Presidenti di Consigli comunali.
Art. 1
Finalità1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione, e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.
Art. 2
1. I componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente della Regione con il decreto di cui all'articolo 6.
Art. 2
Il Consiglio delle autonomie locali1. Il Consiglio delle autonomie locali è sede di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna.
2. Il Consiglio delle autonomie locali:
a) costituisce una sede di studio, informazione, confronto e proposta sulle problematiche di interesse degli enti locali della Sardegna;
b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;
c) partecipa, attraverso la designazione di 10 rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, garantendo due rappresentanze per ogni categoria di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 3
1. I quattro componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di un'unica lista di candidati. La lista viene composta accogliendo le autocandidature di tutti i Presidenti dei Consigli provinciali che intendono concorrere e che ne danno comunicazione formale al Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza; risultano eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età .
4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 3
Composizione1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:
a) i presidenti delle province;
b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;
c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;
e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.
Art. 4
1. I ventisei componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti da una assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i comuni non capoluogo di provincia della Regione. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, prevedendo l'articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito provinciale. Ciascuna provincia elegge, all'interno dei ventisei previsti dalla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, un numero di componenti proporzionale alla popolazione della provincia stessa.
2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, una per provincia. Ciascuna lista viene composta accogliendo le autocandidature di tutti i Sindaci di comuni di quella provincia che intendono concorrere, e che ne danno comunicazione formale al Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione.
3. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale della sua provincia può esprimere un'unica preferenza tra i candidati della lista.
4. L'assemblea elegge in ciascun seggio provinciale i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento della quota spettante al relativo ambito provinciale, secondo il criterio proporzionale definito all'articolo 4, comma 1. A parità di voti ottenuti, viene eletto il candidato più anziano di età.
5. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 4
Nomina dei componenti1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.
5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.
6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 5
1. I quattro componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di un'unica lista di candidati. La lista viene composta accogliendo le autocandidature di tutti i Presidenti di Consigli comunali che intendono concorrere e che ne danno comunicazione formale al Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza; risultano eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età .
4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.
2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.
4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.
6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti.
7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta.
Art. 6
1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 6
Organi e regole di funzionamento1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno.
2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.
5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 7
1. Il Consiglio delle autonomie locali è presieduto, nella sua prima seduta, dal Sindaco della città capoluogo della Regione. Nel corso della prima seduta il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.
4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.
Art. 7
Indennità di carica e di presenza1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.
Art. 8
1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge, entro novanta giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Consiglio comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
6. Il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di Sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del Sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il Sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3 e 5.
7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.
Art. 8
Uffici1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.
2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.
Art. 9
1. I consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, UPS, UNCEM regionale possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 9
Partecipazione al procedimento legislativo1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria;
e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente e il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente.
4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.
Art. 10
1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti; la delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 10
Coordinamento e concertazione1. Il Consiglio delle autonomie persegue il coordinamento e la concertazione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali attraverso la Conferenza Regione-enti locali.
2. La Conferenza:
a) definisce le intese sugli atti di cui all'articolo 13 comma 1, e negli altri casi previsti dalle leggi, con le forme indicate nel medesimo articolo 13;
b) definisce accordi tra Regione ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio ottimale delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4.
3. Alla Conferenza, oltre i componenti della Giunta regionale e i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), intervengono i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS.
4. La Conferenza stabilisce, d'intesa fra le sue componenti, apposito regolamento recante le modalità di convocazione e di funzionamento.
Art. 11
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio:
a) sulle proposte di revisione dello Statuto speciale della Sardegna;
b) sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali;
c) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale; a tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali; quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.
5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.
6. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e ciascuna delle sue Commissioni possono chiedere al Consiglio della autonomie locali pareri e osservazioni su atti diversi da quelli di cui al comma 1.
7. La Giunta regionale informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti di intesa con lo Stato.
Art. 11
Seduta congiunta1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.
Art. 12
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 11, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.
Art. 12
Informazione1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.
Art. 13
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 11, comma 1; stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.
2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 13
Intese ed accordi fra Regione ed enti locali1. Gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri atti previsti dalla legge sono adottati previa intesa in sede di Conferenza.
2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.
3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni.
4. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.
5. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.
Art. 14
1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, preliminarmente all'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.
Art. 14
Norme di prima attuazione1. In sede di prima applicazione il disposto di cui all'articolo 4 è attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.
Art. 15
Soppressione di organi1. E' soppressa la conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.
Art. 16
1. Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità di presenza prevista per i Consiglieri provinciali della Provincia capoluogo di Regione; in caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.
Art. 16
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - FNOL - parte corrente
2002 euro ---
2003 euro 516.000
2004 euro 516.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Versamenti al FITQ) della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7
In aumento
04 - ENTI LOCALI
Servizio 02 - UPB S04.015 - (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali
2002 euro ---
2003 euro 516.000
2004 euro 516.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 17
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto nel giugno del 1999 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 8; a tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 16, sono valutati annualmente in euro 258.230 e gravano su apposito capitolo del bilancio della Regione e del bilancio interno del Consiglio regionale.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03 006 -
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2002 euro 258.230
2003 euro 258.230
2004 euro 258.230
mediante riduzione della voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale (finanziaria 2002).
In aumento
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UPB S01.013 -
Consiglio regionale
2002 euro 258.230
2003 euro 258.230
2004 euro 258.230
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S01.013 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.