CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/A

presentata dai Consiglieri regionali

PISANO - CASSANO - FANTOLA - VARGIU

  il 28 novembre 2001

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge vuole perseguire il raggiungimento dell'obiettivo (politico) di un solido rapporto di collaborazione di coordinamento (continuo e costante) tra Regione ed enti locali sottordinati, così come configurato dalla Legge n. 142 del 1990, dal T.U. sugli enti locali n. 267 del 2000 e dal referendum confermativo del 7 ottobre 2001 relativo alla approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 di  modifica del Titolo V della Costituzione, in vigore dall'8 novembre 2001, al fine di realizzare, all'interno del principio di sussidiarietà, un sistema di deleghe e decentramento amministrativo ed organizzativo, che responsabilizzando gli enti locali crei nuovi più condivisi rapporti tra Regione e Province e di conseguenza ne migliori l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e gestionale.

L'evoluzione politica e legislativa del sistema istituzionale statuale e regionale che vede l'affermazione del principio di responsabilizzazione e sussidiarietà degli enti locali nella riforma federalista del sistema e della devoluzione di poteri e funzioni a Comuni e Province, pone in capo a questo livello amministrativo in maniera più forte la responsabilità di radicare ed ancor di più difendere il grado di apprezzamento del sistema democratico ed istituzionale.

Infatti, dalla efficienza ed efficacia della loro azione e dalla capacità di soddisfare i bisogni delle popolazioni dipende il gradimento e la condivisione del processo di riforma dell'intero sistema istituzionale.

Questo articolato con la costituzione del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna intende iniziare a regolamentare il rapporto Regione-enti locali e definire i rispettivi nuovi ruoli consentendo la più ampia partecipazione di Comuni e Province alle decisioni che la Regione dovrà assumere sia nei loro confronti che per concretizzare le riforme più generali all'interno del principio di sussidiarietà e devoluzione.

In tale contesto si è individuato nel Consiglio delle autonomie locali il luogo privilegiato e cooperativo in cui dipanare i nodi di un problematico rapporto tra livello regionale e locale e rendere più concreto il superamento della centralizzazione delle decisioni e della relativa deresponsabilizzazione dei livelli istituzionali sottordinati.

Si vuole in tal modo rendere condiviso e più trasparente l'intero processo di riforma in senso federalista che realizzi la conseguente interazione e integrazione tra i vari livelli istituzionali.

L'articolato prevede che la composizione del Consiglio sia rappresentativa di tutte le classi dei Comuni, favorendo così la partecipazione diffusa degli enti locali e quindi il confronto tra le varie esigenze ed una loro composizione più omogenea possibile.

Viene previsto che il comune sia rappresentato unicamente dal sindaco, quale massima e diretta espressione della volontà popolare e, solo in casi particolari, possa essere ammessa la delega della titolarità.

Per quanto riguarda inoltre l'elezione della Assemblea, essendo questa a carattere consultivo e svolgendo quindi un ruolo prevalentemente di confronto e proposta, si è preferito farla svolgere col metodo proporzionale onde consentire la massima articolazione del dibattito; l'elezione avverrà su base provinciale e col sistema della preferenza unica.

L'articolato offre quindi la possibilità, all'interno dei nuovi compiti e funzioni e della necessaria autonomia organizzativa e finanziaria, di stabilire un nuovo patto di stabilità e un nuovo sviluppo omogeneo e globale dell'intera regione.

Gli enti locali diventano pertanto soggetti attivi del proprio sviluppo e partecipano più responsabilmente alla crescita globale e sempre più democratica dell'intero sistema istituzionale sardo al fine di superare una situazione ancora frammentaria e disomogenea e ricreare le condizioni per una diversa e più forte crescita socio-economica.

In quest'ottica andrà inquadrato il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna nel cui ambito verranno prese tutte le iniziative di coordinamento e di riforma nonché le reciproche consultazioni che permettano la massima condivisione di tutti gli atti che verranno adottati dalla regione e per la concretizzazione del decentramento e delega delle funzioni e poteri e nell'attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Viene attribuita al Consiglio l'adozione, in maniera autonoma, del proprio regolamento che consentirà un funzionamento snello e adeguato ai lavori ma soprattutto un continuo coinvolgimento nelle decisioni della Regione e la possibilità di interloquire su propria iniziativa non solo per i problemi inerenti agli enti locali ma anche per tutti gli atti generali di iniziativa regionale oltreché una adeguata informazione su tutte le attività poste in essere dalle Amministrazioni dei vari livelli istituzionali nel rispetto dell'obiettivo di collaborazione e trasparenza.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore

pervenuta il 17 gennaio 2003

La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".

Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato­-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.

La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.

La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.

Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.

Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.

Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.

Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.

Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.

 La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.

Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 35 - n. 281 - n. 325 e il Disegno di legge n. 178

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione fra la Regione ed il sistema delle autonomie locali della Sardegna, al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale, con l'intervento nei processi decisionali della Regione, e di attuare il principio di raccordo, di proposizione e di consultazione permanente, in armonia con i principi enunciati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del Titolo V della Costituzione.

 

Art. 1
Finalità

1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione, e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2
Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da 61 componenti:

a) il sindaco del comune capoluogo di Regione;

b) otto componenti in rappresentanza di ciascuna delle province della Sardegna che rivestano la carica di presidenti di provincia o sindaci di comuni capoluogo di provincia;

c) ventotto sindaci di comuni aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, di cui quattro in rappresentanza di ciascuna delle province con maggior numero di abitanti residenti in questi comuni e tre in rappresentanza di ciascuna delle altre  province;

d) otto sindaci di comuni aventi una popolazione dai 3.001 ai 5.000 abitanti, uno in rappresentanza di ciascuna provincia; 

e) otto sindaci di comuni aventi una popolazione dai 5.001 ai 15.000 abitanti, uno in rappresentanza di ciascuna provincia;

f) otto sindaci di comuni aventi una popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno in rappresentanza di ciascuna provincia.

 

Art. 2
Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è sede di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna.

2. Il Consiglio delle autonomie locali:

a) costituisce una sede di studio, informazione, confronto e proposta sulle problematiche di interesse degli enti locali della Sardegna;

b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

c) partecipa, attraverso la designazione di 10 rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, garantendo due rappresentanze per ogni categoria di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3
Nomina del sindaco del comune capoluogo di Regione

1. Il sindaco del comune capoluogo di Regione, in qualità di componente di  diritto del Consiglio delle autonomie locali, è nominato dal Presidente della Regione con il decreto di cui all'articolo 6.

 

Art. 3
Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

a) i presidenti delle province;

b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4
Nomina dei componenti in rappresentanza dei Presidenti delle Province e dei comuni capoluogo di Provincia

1. I Componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono eletti all'interno dell'Assemblea dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale, che stabilisce preventivamente le modalità di votazione.

 

Art. 4
Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5
Elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali

1. I componenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2, sono eletti dall'Assemblea elettorale regionale, composta dai sindaci dei comuni della Sardegna, con votazioni e liste per ambito provinciale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione stabilisce anche le modalità di svolgimento dell'elezione.

3. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali composta da un numero di sindaci non superiore ai tre quarti di quelli da eleggere. Ciascuna lista è presentata al Presidente del Consiglio regionale da almeno cinque sindaci, non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

4. Le liste presentate sono corredate delle dichiarazioni di adesione dei sindaci presentatori, delle dichiarazione di accettazione dei Sindaci candidati e del programma della lista.

5. Ciascun sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, un'unica preferenza.

6. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio proporzionale dei voti riportati da ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

7. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

8. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.

 

Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.

2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.

6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti. 

7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 6
Nomina e insediamento

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 4 e 5 il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 6
Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno.

2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7
Elezione degli organi e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Ufficio di presidenza, tenendo conto delle componenti istituzionali, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 2, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali.

2. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale. 

4. Ciascun componente il Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

 

Art. 7
Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica cinque anni e viene insediato secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 all'inizio di ogni legislatura regionale entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio regionale.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di provincia.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

5. Il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente di presidente di provincia o di sindaco di comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2; nel caso di cui alla lettera c) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco o il commissario per il periodo di commissariamento, che è subentrato, nello stesso comune, a quello da sostituire.

6. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

 

Art. 8
Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

Art. 9
Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'Anci Sardegna, dell'UPS, dell'UNCEM e dell'AICRE, o altre associazioni di enti locali, con valenza regionale, possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 9
Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;

b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria;

e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente e il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10
Delega

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 2, possono di volta in volta delegare a rappresentarli alle sedute, per la peculiarità degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria, nonché per altre sedute dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico istituzionale, espressamente individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 10
Coordinamento e concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie persegue il coordinamento e la concertazione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali attraverso la Conferenza Regione-enti locali.

2. La Conferenza:

a) definisce le intese sugli atti di cui all'articolo 13 comma 1, e negli altri casi previsti dalle leggi, con le forme indicate nel medesimo articolo 13;

b) definisce accordi tra Regione ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio ottimale delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4.

3. Alla Conferenza, oltre i componenti della Giunta regionale e i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), intervengono i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS.

4. La Conferenza stabilisce, d'intesa fra le sue componenti, apposito regolamento recante le modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 11
Competenze

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, all'istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento assicura le modalità con le quali sono ricomunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

 

Art. 11
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 12
Termini

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 11, prevedendo che tali termini possano essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

 

Art. 12
Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

Art. 13
Esito delle pronunce

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 11. Stabilisce inoltre che detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima e allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo, o nel caso esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

Art. 13
Intese ed accordi fra Regione ed enti locali

1. Gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri atti previsti dalla legge sono adottati previa intesa in sede di Conferenza.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni.

4. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

5. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

Art. 14
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna, preliminarmente all'approvazione del bilancio regionale.

 

Art. 14
Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione il disposto di cui all'articolo 4 è attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15
Struttura di supporto

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

 

Art. 15
Soppressione di organi

1. E' soppressa la conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.

Art. 16
Indennità di carica e di presenza

1. Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del Presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del Presidente, un gettone di presenza che è commisurato all'indennità di presenza dei Consiglieri provinciali della Provincia capoluogo di regione.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le indennità di carica percepite dai componenti.

4. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - FNOL - parte corrente

2002               euro                         ---  

2003               euro                        516.000

2004               euro                        516.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Versamenti al FITQ) della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Servizio 02 - UPB S04.015 - (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali

2002                 euro                         ---  

2003                 euro                        516.000

2004                 euro                        516.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 17
Norma transitoria

1. In prima applicazione il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto nel giugno del 1999, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza della legislatura regionale.

2. A tal fine le elezioni di cui agli articoli 4 e 5 sono convocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali e l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 500.000.000 (euro 258.230,00 ).

2. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni :

In diminuzione:

03- PROGRAMMAZIONE

UPB S03 006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001

lire                  500.000.000
euro                258.230,00

2002

lire                   500.000.000
euro                 258.230,00

2003

lire                   500.000.000
euro                 258.230,00

mediante riduzione della voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.

In aumento

01- PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UPB S01.013 - CONSIGLIO REGIONALE

2001

lire                   500.000.000
euro                 258.230,00

2002

lire                   500.000.000
euro                 258.230,00

2003

lire                   500.000.000
euro                 258.230,00

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB  S01.013 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.