CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
MARROCU - FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MILIA - PIANA - TUNIS Marco
il 16 gennaio 2002
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
Articoli dal n. 52 al n. 68
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 52
Programma operativo regionale di interesse comunitario1. Gli interventi di cui al programma regionale che rientrano nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP-Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tal caso si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione.
2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.
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Art. 53
Anticipazioni delle provvidenze regionali in materia di pesca1. Le provvidenze previste dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di pesca e acquacoltura possono essere erogate, su richiesta degli interessati, in via anticipata sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Le anticipazioni devono essere garantite da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
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Art. 54
Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra1. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino-costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, l'Amministrazione regionale attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti nelle suddette aree attraverso progetti che prevedono, per le imbarcazioni fino a 20 tonnellate di stazza lorda esercitanti l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, l'abbandono definitivo di qualsiasi sistema di pesca o la riconversione delle attività di pesca a strascico o di pesca a sciabica o coppia d'ombra verso sistemi alternativi di pesca.
2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni, abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente cessino definitivamente ogni attività di pesca, una indennità di buonuscita nella misura del 100 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993;
b) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni, abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, una indennità di riconversione nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993; qualora la licenza di pesca preveda l'utilizzo sia dello strascico che della sciabica, i premi sono concessi a condizione che entrambi i sistemi di pesca vengano cancellati dalla licenza;
c) a corrispondere ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni che si avvalgono di quanto previsto dai punti a) e b), una indennità di buonuscita o di riconversione nella misura del 75 per cento di quanto previsto dall'articolo 6 e dalla tabella D allegata al decreto 23 maggio 1997 del Ministro della risorse agricole, alimentari e forestali;
d) ad erogare con priorità assoluta, ai beneficiari di cui al punto b), finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, congiuntamente ai contributi a fondo perduto fissati nella misura del 60 per cento, sino alla concorrenza del 90 per cento del costo del programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.
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Art. 55
Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali1. L'Amministrazione regionale può concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali, abbiano subìto la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature un risarcimento fino al 60 per cento del danno subìto.
2. L'Amministrazione regionale può concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.
3. Per gli eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999 è autorizzata la spesa, nell'anno 2000, di lire 1.000.000.000 a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 05099.
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Art. 56
Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei comparti e negli impianti di allevamento intensivo della fauna selvatica.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma 1 per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.
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TITOLO VI
Interventi per la commercializzazione dei prodotti ittici
Art. 57
Marchi di origine e qualità1. La Regione promuove e favorisce la commercializzazione ed il consumo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura prelevati nelle acque di cui all'articolo 1, comma 2, sia freschi che trasformati ed ottenuti con modalità e tecniche ispirate alla salvaguardia della salute, delle originarie qualità organolettiche e delle risorse ambientali.
2. A tal fine l'Assessorato della difesa dell'ambiente, nell'ambito del piano, provvede a richiedere nelle sedi competenti la registrazione di uno o più marchi collettivi, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni ed integrazioni, distintivi dei prodotti tipici della Sardegna, eventualmente riferiti a specifici distretti di pesca. L'Assessorato concede la licenza d'uso di uno o più marchi collettivi ad associazioni o consorzi di produttori ittici, di cui possono far parte imprese di trasformazione e di distribuzione dei predetti prodotti. L'Assessorato favorisce e richiede la registrazione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità disciplinate dai regolamenti (CE) 2081/92 e 2082/92 del 14 luglio 1992.
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Art. 58
Associazioni di produttori1. In attuazione del Reg. (CE) 3759/92 del 17 dicembre 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, l'Amministrazione regionale riconosce le associazioni di produttori ittici ed istituisce con proprio decreto l'elenco delle associazioni riconosciute.
2. Il riconoscimento avviene secondo la procedura di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 36 e le associazioni vengono conseguentemente iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
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TITOLO VII
VIGILANZA
Art. 59
Vigilanza1. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni è incaricato dei compiti di vigilanza previsti dalla presente legge.
2. La Regione persegue la piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627. A tal fine l'Amministrazione regionale:
a) promuove le opportune intese con gli organi statali addetti alla vigilanza sulla pesca marittima;
b) promuove accordi ed intese con le competenti amministrazioni statali per il coordinamento di tale vigilanza.
3. Le Province e i Comuni con proprio personale esercitano la vigilanza sull'attività di pesca esercitata nelle acque interne, così come definite dall'articolo 4, lettera d), della presente legge.
4. Quando lo richiedono i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge devono consentire l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.
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TITOLO VIII
TASSE
Art. 60
Tasse regionali1. Il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze previste dalla presente legge sono subordinate al pagamento di una tassa regionale.
2. L'ammontare della tassa è determinato con regolamento sulla base dei seguenti parametri:
a) per la pesca professionale si deve tener conto dei benefici economici potenziali. L'importo non può superare l'uno per cento del reddito medio annuo ricavato in attività similari nel triennio precedente e comunque non inferiore a lire 200.000 per pescatore impiegato;
b) per la pesca sportiva nelle acque interne l'importo massimo è di lire 50.000 a pescatore.
3. L'importo stabilito nel regolamento è aggiornato ogni biennio con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa delibera della Giunta regionale.
4. Il pagamento della tassa è dovuto al momento dell'emanazione del corrispondente provvedimento nonché in occasione di ogni rinnovo.
5. Le modalità di versamento delle tasse sono determinate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
6. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni del Testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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Art. 61
Tasse relative ad atti provinciali1. Gli importi delle tasse relativi a provvedimenti di competenza delle Province sono trasferiti alle stesse.
2. Gli importi delle tasse relativi a provvedimenti di competenza della Regione sono destinati al finanziamento della presente legge.
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Art. 62
Sanzioni per mancato pagamento delle tasse1. Chiunque eserciti un'attività prevista dalla presente legge senza aver pagato la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa corrispondente.
2. Chiunque ometta di pagare una tassa annuale nel termine stabilito, incorre in una delle seguenti sanzioni:
a) nella sovrattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) nella sovrattassa del venti per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima del definitivo accertamento dell'infrazione.
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Art. 63
Autorità preposte agli accertamenti1. Il mancato pagamento delle tasse previste dalla presente legge, è accertato, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dai soggetti e dagli organi cui è affidata la vigilanza ai sensi dell'articolo 59 e, limitatamente agli accertamenti compiuti nella propria sede, dai funzionari addetti agli uffici competenti al rilascio dei singoli atti.
2. Il processo verbale di accertamento della violazione è in ogni caso trasmesso all'ufficio dell'Amministrazione regionale o provinciale competente in materia di pesca, che provvede a notificarlo all'interessato con l'invito a pagare entro quindici giorni una somma pari al doppio dell'ammontare della tassa, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni. Il pagamento estingue il debito derivante dalla violazione.
3. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato il dirigente regionale o provinciale competente in materia di pesca, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni eventualmente presentate dall'interessato accerti l'avvenuta violazione, emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, specificando motivi ed ammontare della sanzione. Il provvedimento è definitivo.
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" nonché quelle della Legge 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni. Il regolamento di cui all'articolo 3 detta ulteriori norme sulle modalità di accertamento e di notifica delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché quelle sul pagamento delle previste sanzioni pecuniarie.
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Art. 64
Riscossione1. Le somme dovute a seguito delle violazioni di cui all'articolo 62 sono riscosse con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 60 ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 17 febbraio 1951, n. 169, e successive modificazioni, intendendosi ad ogni effetto sostituita la Regione all'erario.
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Art. 65
Termini per gli accertamenti e per la restituzione di somme1. L'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 62 può essere effettuato, salvo diversa disposizione, entro tre anni dal giorno della prima notizia.
2. L'interessato può chiedere all'Assessorato della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto per mancato pagamento della tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
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TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
Sanzioni amministrative1. Chiunque esercita la pesca scientifica senza la autorizzazione prevista dall'articolo 15 è punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. Chiunque esercita professionalmente la pesca marittima senza la licenza prevista dall'articolo 22 è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
3. Chiunque esercita professionalmente la pesca marittima senza la licenza prevista dall'articolo 24 è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
4. Chiunque, esercitando professionalmente la pesca marittima o l'acquacoltura, viola le disposizioni contenute nei decreti previsti dall'articolo 20 è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
5. Chiunque non esercitando professionalmente la pesca marittima o l'acquacoltura viola le disposizioni contenute nei decreti previsti dall'articolo 20 è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
6. Chiunque esercita professionalmente una pesca speciale senza la autorizzazione prevista dall'articolo 25 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
7. Chiunque esercita non professionalmente una pesca speciale senza la autorizzazione prevista dall'articolo 25 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
8. Chiunque preleva fanerogame marine senza la autorizzazione prevista dall'articolo 26 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
9. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura nelle acque marine senza la autorizzazione prevista dall'articolo 27 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.
10. Chiunque viola le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3 relativamente alla disciplina della pesca sportiva è punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e con la confisca del pescato e degli attrezzi, escluse le imbarcazioni, utilizzati per commettere violazione.
11. Chiunque viola le disposizioni contenute nei decreti previsti dall'articolo 29 è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
12. Chiunque viola le disposizioni contenute nei decreti previsti dall'articolo 31 è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
13. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 32 è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
14. Chiunque esercitando professionalmente la pesca nelle acque interne viola le disposizioni contenute nell'articolo 34 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
15. Chiunque esercitando professionalmente la pesca nelle acque interne viola le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
16. Chiunque non esercitando professionalmente la pesca nelle acque interne viola le disposizioni contenute nell'articolo 34 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
17. Chiunque non esercitando professionalmente la pesca nelle acque interne viola le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
18. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura senza la autorizzazione prevista dall'articolo 39 è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la confisca del pescato e degli attrezzi, esclusa la imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.
19. Chiunque viola le altre disposizioni previste dalla presente legge è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000.
20. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.
21. Le sanzioni previste dal presente articolo sono irrogate con determinazione del dirigente regionale competente in materia di pesca. Se il fatto è commesso nelle acque interne, così come definite dall'articolo 4, la sanzione è irrogata dal dirigente provinciale competente in materia di difesa dell'ambiente.
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Art. 67
Attuazione degli aiuti e abrogazione1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.
2. Dalla data indicata nel comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura finanziati con fondi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.
3. Le misure di accompagnamento sociale previste dall'articolo 30 sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.
4. Dalla data indicata nel comma 3 è abrogata la legge regionale n. 34 del 1998.
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Art. 68
Disposizioni finanziarie1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 6.350.000.000 annue; alle stesse si fa fronte quanto a lire 5.300.000.000 con gli stanziamenti inscritti in conto delle UU.PP.BB S05.046 e S05.048 del bilancio della Regione per gli stessi anni, quanto a lire 1.050.000.000 con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per il 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Entrata
05 - AMBIENTE
UPB E05.035
Versamenti per autorizzazioni e sanzioni in materia di spesa
2001
lire ------
2001
lire 1.050.000.000
2003
lire 1.050.000.000
Spesa
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02.055
Interventi per l'accesso al pubblico impiego
2001
lire ------
2001
lire 50.000.000
2003
lire 50.000.000
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.017
Trasferimenti agli enti locali - investimenti
2001
lire ------
2001
lire 1.000.000.000
2003
lire 1.000.000.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UU.PP.BB. del bilancio della Regione per gli anni 2002-2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
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