CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 281/A

presentata dai Consiglieri regionali

SCANO - DETTORI - PACIFICO - PINNA

il 19 dicembre 2001

  Istituzione del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La partecipazione dei comuni e delle province ai processi decisionali della Regione costituisce da tempo uno dei temi fondamentali della più complessiva riforma dell'ordinamento autonomistico sardo.

Si tratta di un'esigenza che nasce da un lato dalla constatazione di uno dei principali limiti da superare nella vicenda istituzionale sarda, quello di un accentuato centralismo regionale, dall'altro dalla crescente vitalità della rete delle autonomie locali dell'Isola, sempre più avvertite come i soggetti pubblici maggiormente rappresentativi delle rispettive comunità territoriali.

E' del resto evidente che anche in Sardegna comuni e province, investiti dai processi di riforma introdotti principalmente dal legislatore nazionale, costituiscono da almeno un decennio una realtà istituzionale più moderna rispetto ad un istituto regionale ancora legato a moduli politici ed organizzativi ormai vecchi e superati.

D'altra parte, proprio la rilevante innovazione introdotta nello Statuto speciale dalla Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 3, che ha attribuito alla Sardegna (al pari delle altre Regioni differenziate) la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, avrebbe da tempo dovuto indurre a prevedere adeguati meccanismi di bilanciamento rispetto ad un potere regionale così penetrante nei confronti di autonomie aventi dignità costituzionale pari a quella della stessa Regione.

E' opportuno sottolineare a questo proposito che la norma citata, in quanto disposizione speciale, è destinata a sopravvivere nello Statuto vigente anche dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che invece, nella nuova stesura dell'articolo 117 comma 2, lettera p), ha riservato ancora allo Stato, non trasferendola alle Regioni ordinarie, la competenza legislativa esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Con la presente proposta di legge si intende dare una prima risposta alle esigenze finora prospettate, cogliendo l'opportunità offerta dal nuovo testo dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, introdotto dalla recente citata legge di riforma costituzionale (ed applicabile immediatamente anche nelle Regioni differenziate in virtù della clausola transitoria estensiva contenuta dall'articolo 10 della stessa legge di riforma), il quale stabilisce che in ogni Regione venga disciplinata l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la regione e gli enti locali.

Il comma citato prevede che nelle Regioni ordinarie debba essere lo Statuto, adottato con la speciale legge regionale rinforzata prevista dai precedenti commi del medesimo articolo, a contenere la disciplina dell'organo in questione. Deve peraltro ritenersi, ratione materiae (forma di governo e organizzazione interna) che, per quanto riguarda la Sardegna, la fonte debba essere quella della legge regionale parimenti rinforzata - anche se fondata su una diversa procedura rispetto a quella prevista per le Regioni ordinarie - contemplata dal vigente articolo 15 dello Statuto speciale come novellato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il limite prescritto dalla Costituzione, quello della funzione consultiva assegnata all'organo rappresentativo delle autonomie, non sembra superabile con legge regionale. E' stato da molti ritenuto che il legislatore costituzionale abbia manifestato una eccessiva timidezza nel definire in forma così restrittiva i connotati del Consiglio delle autonomie. Una previsione più ampia avrebbe consentito alle Regioni, in accordo con gli enti locali dei rispettivi territori, di articolare meglio le competenze dell'organo in questione, sia mettendo a frutto le esperienze di organismi concertativi già avviate, sia verificando forme più incisive di intervento nei processi politico-istituzionali regionali, fino alla possibilità di introdurre istituti, da alcuni auspicati, di vero e proprio bicameralismo regionale.

Si tratta di istituti che la Sardegna potrà eventualmente introdurre nel proprio ordinamento solo a seguito di un processo di revisione statutaria. Giova dire a questo proposito che proprio l'evoluzione dei nuovi principi già introdotti nella Costituzione (si pensi a quello, generale, di sussidiarietà, dal quale consegue la prescrizione che le funzioni amministrative siano in linea generale attribuite ai comuni) e la loro combinazione con la competenza ordinamentale sulle autonomie, a sua volta attribuita alla Regione sarda dalla precedente novella dell'articolo 3 dello Statuto (attribuzione che non si prospetta come reversibile), rendono necessario pensare ad un salto di cultura istituzionale in materia.

Non si tratta infatti di "aggiungere" un nuovo organismo nei meccanismi di funzionamento del soggetto-Regione, bensì di pensare alla Regione e agli enti locali come un unico sistema-ordinamento, nel quale, superata ogni logica di separatezza, ma anche di gerarchia, competenze e funzioni dei diversi soggetti si organizzino come un "continuum" basato proprio sul principio di sussidiarietà.

Balza agli occhi come questa prospettiva, che costituisce uno dei perni della revisione statutaria (affiancando con pari importanza l'altro perno, costituito dalla collocazione della soggettività istituzionale della Sardegna nell'ambito della repubblica e dell'ordinamento europeo), non possa limitarsi a contemplare le funzioni dell'organo rappresentativo delle autonomie locali sarde in termini meramente consultivi.

Ciò premesso, la presente proposta di legge si sforza comunque di attribuire al Consiglio delle autonomie locali da istituire col legge regionale la più ampia gamma di funzioni compatibile col limite attualmente imposto dalla Costituzione: si rinvia a tal fine alla diretta lettura dell'articolo 8.

Così come si rinvia alla lettura delle restanti norme della proposta di legge per quanto riguarda la composizione (che si è intesa, con gli articoli 2 e 3, la più compatibile con le esigenze di rappresentanza delle diverse realtà, anche demografiche, degli enti locali dell'Isola), e le modalità di funzionamento (in particolare si vedano gli articoli 6 e 9, nei quali si è cercato di prospettare il massimo di coordinamento con le attività fondamentali non solo del Consiglio regionale, ma anche del Governo della Regione).


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore

pervenuta il 17 gennaio 2003

La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".

Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato­-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.

La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.

La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.

Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.

Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.

Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.

Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.

Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.

 La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore

pervenuta il 17 gennaio 2003

La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".

Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato­-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.

La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.

La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.

Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.

Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.

Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.

Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.

Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.

 La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.

Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 35 - n. 278 - n. 325 e il Disegno di legge n. 178

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema regionale delle autonomie locali, al fine di favorirne la partecipazione ai processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale della Sardegna.

 

Art. 1
Finalità

1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione, e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2
Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) quarantacinque Sindaci di comuni non capoluogo di provincia.

 

Art. 2
Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è sede di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna.

2. Il Consiglio delle autonomie locali:

a) costituisce una sede di studio, informazione, confronto e proposta sulle problematiche di interesse degli enti locali della Sardegna;

b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

c) partecipa, attraverso la designazione di 10 rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, garantendo due rappresentanze per ogni categoria di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3
Elezione dei Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia

1. I componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i comuni della Regione non capoluogo di provincia. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale il quale, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali è composta da un numero di Sindaci non superiore ai due terzi di quelli da eleggere. Ciascuna lista è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

3. Ciascuna lista è articolata per ambito provinciale, tenendo conto della popolazione di ciascuna provincia con esclusione della popolazione dei rispettivi comuni capoluogo; ogni lista deve indicare per ciascuna provincia almeno un sindaco di comune con popolazione fino ai 3000 abitanti, almeno un sindaco di comune con popolazione tra i 3001 e 10.000 abitanti e almeno un sindaco di comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

4. Le liste presentate sono corredate delle adesioni espresse dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale.

5. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze, una per ciascuna provincia.

6. L'assemblea elegge, in base al criterio proporzionale dei voti riportati da ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze; a parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

7. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

8. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.

 

Art. 3
Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

a) i presidenti delle province;

b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4
Nomina e insediamento

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 3, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 4
Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica per cinque anni ed è rinnovato entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva ad ogni elezione per il rinnovo del medesimo.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto. Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto anche alla conferma del componente del Consiglio delle autonomie locali il quale, a seguito di elezioni amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, sia stato nuovamente eletto nel medesimo incarico precedentemente ricoperto.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica.

5. Nel caso di cui alla lettera c) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti, ai sensi dell'articolo 3, della lista di appartenenza del sindaco da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso comune, a quello da sostituire.

 

Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.

2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.

6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti. 

7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 6
Elezione degli organi e funzionamento

1. Nella prima seduta del Consiglio delle autonomie il sindaco della città capoluogo della Regione svolge le funzioni di Presidente provvisorio, affiancato dai due sindaci più giovani d'età quali segretari provvisori.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali.

4. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica.

5. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale, che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

6. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.

7. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 6
Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno.

2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7
Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, i consiglieri regionali, il Presidente della Regione ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICRE e della Lega delle autonomie locali.

 

Art. 7
Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8
Competenze

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

a) sulle proposte di revisione dello Statuto speciale della Sardegna;

b) sulle proposte di atti che attengano alla determinazione o alla modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali;

c) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria della Regione, sui progetti di legge finanziaria e di bilancio regionali e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Il parere sugli atti di cui al comma 1 deve essere espresso dal momento dell'iscrizione dei relativi argomenti all'ordine del giorno delle competenti commissioni del Consiglio regionale.

3. Le proposte e i progetti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte di cui al comma 2 già sottoposte all'esame del medesimo che siano state successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e ciascuna delle sue commissioni possono chiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri e osservazioni su atti diversi da quelli di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti di intesa con lo Stato.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere in via straordinaria alla Giunta regionale, concordandone con essa i termini e le modalità, di rendere comunicazioni in un'apposita seduta su questioni di particolare importanza attinenti alle materie di competenza dello stesso.

 

Art. 8
Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

Art. 9
Modalità di espressione ed effetti dei pareri del Consiglio delle autonomie locali

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 8, prevedendo che tali termini possano essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

2. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, dei pareri del Consiglio delle autonomie locali.

3. Nel caso in cui il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali su un atto sia negativo o qualora nel parere si richieda espressamente l'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere alla approvazione dell'atto senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

 

Art. 9
Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;

b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria;

e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente e il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, preliminarmente all'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

 

Art. 10
Coordinamento e concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie persegue il coordinamento e la concertazione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali attraverso la Conferenza Regione-enti locali.

2. La Conferenza:

a) definisce le intese sugli atti di cui all'articolo 13 comma 1, e negli altri casi previsti dalle leggi, con le forme indicate nel medesimo articolo 13;

b) definisce accordi tra Regione ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio ottimale delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4.

3. Alla Conferenza, oltre i componenti della Giunta regionale e i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), intervengono i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS.

4. La Conferenza stabilisce, d'intesa fra le sue componenti, apposito regolamento recante le modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 11
Struttura di supporto

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e una congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

 

Art. 11
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 12
Indennità di carica e di presenza

1. Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del Presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e del suo Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del Presidente, un gettone di presenza commisurato all'indennità di presenza dei Consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il capoluogo della Regione.

3. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

4. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

 

Art. 12
Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

Art. 13
Norma transitoria

1. In prima applicazione il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto nel giugno del 1999, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza della legislatura regionale.

2. A tal fine le elezioni di cui all'articolo 3 sono convocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13
Intese ed accordi fra Regione ed enti locali

1. Gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri atti previsti dalla legge sono adottati previa intesa in sede di Conferenza.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni.

4. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

5. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali e per l'attuazione della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 12, sono valutati annualmente in lire 500.000.000 (euro: 258.230,00) e gravano su apposito capitolo del bilancio della Regione e del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03 006 -

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001

lire                500.000.000
euro              258.230,00

2002

lire                500.000.000
euro             258.230,00

2003

lire               500.000.000
euro             258.230,00

mediante riduzione della voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.

In aumento

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UPB S01.013 -

Consiglio regionale

2001

lire           500.000.000
euro         258.230,00

2002

lire           500.000.000
euro         258.230,00

2003

lire           500.000.000
euro         258.230,00

 

Art. 14
Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione il disposto di cui all'articolo 4 è attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 15
Soppressione di organi

1. E' soppressa la conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.

   

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - FNOL - parte corrente

2002               euro                         ---  

2003               euro                        516.000

2004               euro                        516.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Versamenti al FITQ) della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Servizio 02 - UPB S04.015 - (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali

2002                 euro                         ---  

2003                 euro                        516.000

2004                 euro                        516.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.