CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO A
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SCHEMA DI STATUTO CONSORTILE PER LA COSTITUZIONE DELL'AATO - AUTORITA' D'AMBITO
Art. 1
Costituzione e denominazione1 - In applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 3.1.a) della legge regionale n……. del……………….., tra gli Enti locali di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni denominato in seguito "Autorità d'ambito":
comune di ………………..
comune di ………………..
……………………………
……………………………
provincia di ………..……...
2 - Il Consorzio è denominato "Autorità d'ambito………………………..
Art. 2
Durata e sede1 - Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2 - Il consorzio - Autorità di ambito………….. ha sede in………………………
Art. 3
Oggetto1 - L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia economica ed organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale …….
Art. 4
Funzioni1 - L'Autorità organizza il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/94, nel proprio ambito territoriale ottimale, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2 - Tali funzioni riguardano in particolare:
a) l'organizzazione della ricognizione delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti, secondo gli indirizzi contenuti nell'allegato "C" alla L.r……………….…..
La ricognizione è effettuata con la finalità di consentire la messa a punto della Convenzione di gestione e relativo Disciplinare, sulla base della Convenzione tipo allegata sub "B" alla L.r…………….…….;
b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati nell'allegato "C" alla L.r………………., del Programma degli interventi necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti nella presente legge. Il Programma degli interventi è accompagnato dal Piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo;
c) la determinazione ed aggiornamento annuale - sulla base del disposto dell'art. 13 della Legge 36/94 e della Tariffa di riferimento approvata con Decreto del Ministro dei LL.PP. 1° agosto 1996 ed eventuali modificazioni - della tariffa d'ambito, provvedendo alla relativa modulazione per fasce economiche e per categorie di utenza;
d) la scelta della forma di gestione fra quelle ammissibili contemplate all'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267/2000;
e) l'affidamento del servizio idrico integrato, secondo le leggi vigenti e sulla base del Piano d'ambito predisposto;
f) l'aggiornamento periodico del Programma degli interventi, prendendo anche in considerazione le proposte avanzate dal gestore;
g) il controllo sulle attività affidate al gestore, con verifica, in particolare, dei livelli dei servizi e della tempestiva e regolare realizzazione del Programma degli interventi, che debbono essere conformi al contenuto della Convenzione e relativo Disciplinare.
3 - L'Autorità d'ambito svolge iniziative per la diffusione della cultura su un uso delle acque indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geo-morfologici e gli equilibri idrologici.
4 - L'Autorità d'ambito svolge qualsiasi altra funzione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 5
Quote di partecipazione1 - Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune risultante dall'ultimo censimento ISTAT, sono stabilite come segue:
comune di ………….. …………..%;
comune di ………….. …………..%;
…………………………………………..
………………………………………….
2 - Le medesime quote saranno rideterminate, con lo stesso criterio, entro sei mesi dalla pubblicazione delle risultanze dei successivi censimenti demografici generali. Le nuove quote avranno decorrenza dal primo gennaio successivo a quello della pubblicazione delle risultanze ufficiali del censimento.
3 - La Provincia di …………..…….. partecipa all'Autorità d'ambito con diritto di presenziare alle Assemblee, senza assegnazione di quota e con diritto a voto consultivo.
Art. 6
Forma di consultazione1 - Gli organi dell'Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità d'ambito.
2 - Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di ambito provvedono in particolare a:
a) attuare incontri con i Comuni consorziati, partecipando anche, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
b) divulgare e illustrare la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati;
c) assumere iniziative indirizzate al pubblico secondo quanti previsto al comma 3 dell'art. 4.
Art. 7
Tutela dei diritti degli utenti1 - Gli organi dell'Autorità di ambito territoriale assicurano che il Gestore del servizio idrico integrato attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" disposti dalla Direttiva del 27.1.1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2 - La Convenzione che disciplina la gestione - redatta sulla base della Convenzione tipo all. "B" alla L.r……………… - conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3 - La Convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo da parte del Gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni consorziati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
Art. 8
Organi dell'Autorità d'ambito1 - Sono organi dell'Autorità di ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
Art. 9
Assemblea1 - L'Assemblea dell'Autorità d'ambito è costituita dal Presidente della Provincia di……….………. e dai sindaci in carica dei Comuni consorziati ovvero dai loro rappresentanti.
2 - A ciascun consorziato è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al Consorzio, di cui all'art.4.
Art. 10
Convocazione dell'Assemblea1 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.
2 - L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3 - La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda 1/3 (un terzo) dei Comuni consorziati, espresso in termine numerico ovvero in termine di quota.
4 - L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.
5 - L'avviso deve pervenire, anche per fax confermato, agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6 - Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7 - Almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, agli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti dei consorziati.
Art. 11
Funzionamento dell'Assemblea1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di ambito.
2 - L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica dei comuni dell'Ambito.
3 - In seconda convocazione l'Assemblea è valida purchè siano presenti, in termini numerici ed in termini di quote di partecipazione, non meno di 1/3 (un terzo) del totale assegnato.
4 - Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei presenti in assemblea, voto che rappresenti la maggioranza delle quota di partecipazione al Consorzio (1/3, se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (1/3, se in seconda convocazione).
5 - Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l) dell'art. 12 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione all'Autorità di ambito e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati.
6 - L'Amministrazione provinciale ha diritto di partecipazione alle sedute dell'Assemblea con voto consultivo.
Art. 12
Attribuzioni dell'Assemblea1 - L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di ambito, per cui ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) determinazione del numero dei componenti del consiglio di Amministrazione ed elezione dei medesimi;
c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
f) approvazione del Programma degli interventi e del Piano finanziario per la gestione integrata del servizio, con l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;
g) scelta della forma di gestione integrata del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso, tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 4, comma 2, dello statuto;
h) affidamento della gestione integrata del servizio, con le procedure di cui alla lettera g);
i) aggiornamento annuale del Programma degli interventi e del Piano finanziario di cui al punto f);
l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e relativa modulazione;
m) approvazione dei regolamenti interni;
n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e di vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
p) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti eventualmente da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 36/94, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nell'art. 7, comma 4, della L.r …………………..;
q) nomina dei dirigenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
r) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/94 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;
s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.
Art. 13
Consiglio di amministrazione1 - Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e da un numero massimo di 10 (dieci) consiglieri eletti dall'Assemblea tra persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, privilegiando una funzionale rappresentatività delle varie realtà territoriali dell'ATO.
2 - Uno dei consiglieri è designato dal Consiglio a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
3 - Il Consiglio di amministrazione resta in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo.
4 - Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza.
5 - Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
Art. 14
Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione1 - Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2 - Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro 5 (cinque) giorni.
3 - Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
4 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, del Vice Presidente.
Art. 15
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione1 - Il Consiglio di amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di ambito. In particolare esso:
a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o), q) dell'art. 12;
b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
c) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'Autorità d'ambito;
d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento delle Autorità di ambito;
g) delibera la richiesta di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 16
Presidente1 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
c) ha la legale rappresentanza dell'Autorità d'ambito di fronte a terzi e dinanzi alle Autorità giudiziaria ed amministrativa;
d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni con l'utenza dei soggetti gestori del servizio si svolgano nel rispetto dei principi e delle normative stabiliti nella Convenzione;
e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
f) sovrintende ai servizi e agli uffici consortili e vigila sull'ordinato svolgimento dell'attività dei medesimi;
g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione, ovvero gli siano attribuite per legge.
2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il Vice Presidente.
Art. 17
Collegio dei Revisori1 - Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di ambito è esercitato dal Collegio dei revisori, composto da tre esperti nominati dall'Assemblea.
2 - I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili, salvo per inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3 - I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge.
4 - Essi assistono alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente dell'Autorità di ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche - finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità d'ambito.
Art. 18
Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di ambito agli enti consorziati1 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti locali consorziati entro quindi giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'ambito .
Art. 19
Patrimonio1 - L'Autorità d'ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2 - Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la valutazione è effettuata in base al valore attuale, con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.
3 - All'Autorità di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4 - Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquistati dall'Autorità di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
5 - L'Autorità d'ambito, inoltre, riceve dal Concessionario il pagamento del canone - da essa stabilito annualmente - per la concessione d'uso delle infrastrutture idriche e lo utilizza a copertura delle spese consortili, nonché al ripianamento dei mutui eventualmente accesi presso la Cassa DD.PP. ovvero presso altri istituti.
Art. 20
Ufficio e personale1 - L'Autorità di ambito è dotata di un Ufficio di direzione costituito da due dirigenti, di cui uno con la funzione di Direttore, e dal personale ausiliario secondo l'organigramma proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.
2 - La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato, ai sensi del T. U. 267/2000.
Art. 21
Contabilità e finanza1 - Per la finanza e contabilità dell'Autorità di ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2 - Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale.
Art. 22
Disposizione finanziaria transitoria1 - In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge, n. 36 del 1994, le spese di funzionamento dell'Autorità di ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente, salvo contributi regionali a fondo perduto.
Art. 23
Commissioni consultive1 - Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Autorità di ambito, l'Assemblea dei rappresentanti o il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi anche esperti esterni.
2 - Nei provvedimenti di nomina sono specificati i compiti affidati alle commissioni e le condizioni retributive regolanti la loro attività.
Art. 24
Norme finali di rinvio1 - Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.