CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAN. 235-237/B
TESTO UNIFICATO
PROPOSTA DI LEGGE N. 235
PROPOSTA DI LEGGE N. 237Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SATTA, Presidente - PIRISI, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCAREDDU, relatore - CARLONI - CONTU - DEMURU - FANTOLA - GRAUSO - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
Pervenuta il 2 ottobre 2001
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 4 luglio 2001, che ha riconosciuto la potestà legislativa regionale in materia di istituzione di nuove province, e la conseguente promulgazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, che il Governo aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale, si è posta l'esigenza di disciplinare l'insediamento degli organi elettivi delle nuove province, approvando nel più breve tempo possibile le necessarie norme di attuazione.
A tal fine, la Prima Commissione permanente ha approvato, nella seduta del 26 luglio 2001, un testo unificato delle due proposte di legge presentate sull'argomento. Sul testo sono state avanzate, nella discussione in Aula, alcune perplessità e riserve, che hanno indotto l'Aula a chiedere alla Commissione un riesame dell'argomento, da concludersi entro il 30 settembre.
Secondo il mandato ricevuto, la Prima Commissione ha approvato un nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 235 e n. 237 nella seduta pomeridiana del 27 settembre 2001.
E' stata confermata la scelta - già contenuta nel testo unificato del 26 luglio - di utilizzare per l'elezione degli organi delle nuove province la prima data utile, ovvero la primavera-estate del 2002.
E' stato altresì confermato il mantenimento delle amministrazioni provinciali in carica.
Contro il loro scioglimento ope legis opera infatti una evidente ragione di opportunità politico-istituzionale, essendo state le attuali amministrazioni elette appena un anno fa. Inoltre la Commissione, pur non dubitando che la competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali comprenda anche la disciplina dello scioglimento degli organi, ha ritenuto preferibile evitare di approvare una norma - lo scioglimento anticipato delle amministrazioni provinciali in carica - che non avrebbe quei caratteri di generalità ed astrattezza che debbono caratterizzare la legislazione regionale allorché essa interviene a limitare l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali.
Per gli stessi motivi di carattere istituzionale si è ritenuto di non poter riproporre la soluzione di compromesso, anch'essa contenuta nel testo del 26 luglio, che prevedeva la decadenza dei soli consiglieri provinciali eletti in collegi passati a far parte delle nuove province.
La necessità di sciogliere le amministrazioni provinciali in carica contestualmente all'elezione degli organi delle nuove province è stato invece fermamente sostenuta dai presentatori della proposta di legge n. 235, i quali hanno ritenuto, a causa di tale divergenza su una questione considerata di principio, di esprimere un voto contrario sull'insieme del testo unificato, pur avendone approvato tutti i singoli articoli.
Le altre differenze di maggior rilievo del testo unificato approvato dalla Commissione rispetto al testo del 26 luglio riguardano i seguenti punti:
1) è stato stabilito (art. 1, comma 3) che il trasferimento dei comuni di Escalaplano dalla provincia di Nuoro a quella di Cagliari, di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura dalla provincia di Nuoro a quella di Oristano e di Montresta dalla provincia di Nuoro a quella di Sassari abbia luogo comunque a decorrere dalla data delle elezioni amministrative del 2002, e non dalla data del rinnovo degli organi della provincia che acquisisce i comuni;
2) è stato previsto (art. 2) che i commissari siano scelti prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale, e non anche degli enti regionali e delle aziende sanitarie;
3) sono stati ridefiniti i criteri per la delimitazione dei collegi elettorali provinciali (art. 6), correggendo i troppo rigidi requisiti di omogeneità dimensionale dei collegi richiesti nella precedente stesura;
4) è stato soppresso (art. 7) il richiamo alla responsabilità per danni del Presidente della Regione in caso di mancato o ritardato esercizio del potere sostitutivo attribuitogli per la prima definizione dei nuovi collegi elettorali, al fine di evitare possibili rilievi sulla competenza legislativa della Regione in materia.
Sono stati infine introdotti tre nuovi articoli di particolare rilievo.
Con il primo (art. 8) si è data risposta ai problemi creati dalle norme nazionali che collegano il numero dei consiglieri comunali e le indennità del sindaco e degli altri amministratori alla qualità di capoluogo di provincia del comune di appartenenza. Tali norme, se non adeguate alla realtà locale, potrebbero comportare in taluni capoluoghi delle nuove province il passaggio da 16 a 40 consiglieri e quasi il raddoppio delle indennità degli amministratori, con evidenti e inopportuni aggravi per le finanze dei comuni interessati. Si è provveduto dunque a ridurre l'incremento del numero dei consiglieri comunali derivante dalla qualifica di capoluogo, avendo cura peraltro di non modificare la situazione dei capoluoghi delle vecchie province. Per quanto riguarda le indennità, si è invece fatto rinvio ad un atto amministrativo da adottare previa concertazione con gli enti locali, secondo lo schema previsto dalla norma nazionale.
Con gli altri due articoli di nuova introduzione (art. 9 e 10) si è riscritto l'intero Capo II della legge regionale n. 4 del 1997, che risentiva di una stesura talvolta confusa, ma che soprattutto rendeva eccessivamente gravose le procedure per il passaggio di comuni da una ad altra provincia.
Le nuove norme, sempre rigorosamente ispirate al rispetto del vincolo costituzionale secondo cui, in materia di circoscrizioni provinciali, l'iniziativa risiede esclusivamente in capo ai comuni, distinguono chiaramente due casi che sono sostanzialmente diversi.
Nel primo caso, che è quello del passaggio di uno o più comuni da una ad altra provincia (art. 9), non essendovi la nascita di nuovi enti si è ritenuto possibile ragionevolmente derogare dai rigidi parametri quantitativi posti dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1997, ferma restando la necessità di un apprezzamento qualitativo, che spetta alla Giunta e al Consiglio regionale, del fatto che le province conservino, anche dopo le modificazioni, dimensioni sufficienti allo svolgimento delle loro funzioni. Considerata la natura limitata delle modificazioni, si è ritenuto opportuno anche eliminare l'obbligo di consultazione referendaria delle popolazioni interessate, ferma restando la facoltà dei comuni di consultare autonomamente le loro popolazioni prima di avanzare, ovvero per rafforzare, le proposte di passaggio ad altra provincia.
Nel secondo caso (art. 10), che comprende l'ipotesi della nascita di una nuova provincia ed anche quella, finora non considerata dalla legge regionale n. 4 del 1997 ma pur essa possibile, della fusione di due province esistenti, sono stati invece mantenuti i criteri quantitativi e l'obbligo di referendum, uniformando peraltro il quorum a quello (un terzo degli aventi diritto al voto) generalmente richiesto per i referendum regionali, ed è stata elevata dalla metà ai due terzi del totale la soglia di rappresentatività che i comuni devono raggiungere per poter avviare un procedimento di creazione di una nuova provincia o di fusione di province esistenti.
Non sfugge alla Commissione il fatto che le norme contenute nel testo unificato non esauriscono l'intero arco dei problemi posti dal passaggio da quattro ad otto province. Tuttavia l'approvazione del provvedimento non può essere procrastinata, se si intende mantenere l'impegno di dotare le nuove province dei loro organi di governo a partire dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Altre questioni, che richiedono ulteriori approfondimenti e una più complessa elaborazione, potranno e dovranno essere affrontate con appositi provvedimenti prima di tale data.
Fra tali questioni si segnalano in particolare:
1) il problema dei maggiori costi derivanti dall'istituzione di quattro nuove province. Nonostante le voci allarmistiche circolate recentemente, va detto che le risorse di cui attualmente dispongono le province sono in grado di fronteggiare anche il raddoppio del numero degli enti, che ovviamente non comporta affatto il raddoppio delle spese. Non si può d'altra parte negare che l'inevitabile incremento del peso dei costi di funzionamento, se non adeguatamente compensato da un intervento regionale, comporterebbe un qualche degrado delle prestazioni rese dalle province. Occorre dunque significativamente incrementare il contributo ordinario della Regione alle spese di funzionamento delle province, elevandone la percentuale che è oggi al di sotto del 10 per cento, ed occorre inoltre prevedere un contributo straordinario alle nuove province per le spese di avviamento. Si ritiene che la prossima legge finanziaria sia la sede più opportuna per provvedere in tal senso;
2) la necessità di riordinare il sistema degli enti locali in modo da rispondere alla dichiarazione di principio della legge regionale n. 4 del 1997, secondo cui la provincia deve essere "l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali"; ciò comporta in particolare la necessità di ripensare le funzioni, gli organi e le circoscrizioni territoriali delle comunità montane;
3) l'urgenza di costituire un'idonea sede istituzionale di rappresentanza del sistema regionale degli enti locali e di concertazione fra enti locali e Regione;
4) la necessità di riorganizzare, sulla base del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative attualmente esercitate dalla Regione e quelle che ad essa verranno prossimamente trasferite dallo Stato, attribuendo in particolare alle province le funzioni ad esse spettanti secondo le indicazioni dell'articolo 19 del testo unico degli enti locali.
TESTO A DELLA COMMISSIONE |
TESTO B DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Le elezioni degli organi delle province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2002. 2. Nella stessa data decadono di diritto dalla carica i componenti dei consigli delle province preesistenti che siano stati eletti in collegi la cui popolazione è stata trasferita, in tutto o per la parte prevalente, ad una nuova provincia. Nei posti rimasti vacanti subentrano, secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti sull'elezione dei consigli provinciali, coloro che siano stati candidati in collegi la cui popolazione è rimasta, in tutto o per la parte prevalente, nella provincia preesistente. 3. Il passaggio di comuni tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, ha luogo a decorrere dalla data del rinnovo degli organi elettivi della provincia che acquisisce i comuni. Qualora alla stessa data non abbia luogo anche il rinnovo degli organi della provincia cedente, si applicano ai consiglieri della medesima le norme sulla sostituzione di cui al comma 2. |
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Art. 1
1. In attuazione del generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda, disciplinato dal Capo I della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia le province della Sardegna istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", sia quelle preesistenti sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999.
2. Le elezioni degli organi delle nuove province hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2002.
3. Dalla stessa data decorrono, a tutti gli effetti, i trasferimenti di comuni tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari previsti nello schema di nuovo assetto provinciale. |
Art. 2 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali) è inserito il seguente: "Art. 10 bis - Commissario regionale 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi. 2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e delle aziende sanitarie locali in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova provincia.". |
Art. 2 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo: "Art. 10 bis - Commissario regionale 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi. 2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova provincia.". | |
Art. 3 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 10 ter - Sedi provvisorie 1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi. 2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della provincia.". |
Art. 3 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo: "Art. 10 ter - Sedi provvisorie 1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi. 2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della provincia.". | |
Art. 4 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 10 quater - Capoluogo 1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.". 2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997. |
Art. 4 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo: "Art. 10 quater - Capoluogo 1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.". 2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997. | |
Art. 5 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Rapporti patrimoniali e finanziari 1. La province preesistenti devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni. 2. Entro il termine perentorio di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni. 3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province. 4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate. 5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.". |
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Art. 5 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Rapporti patrimoniali e finanziari 1. Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni. 2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni. 3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province. 4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate. 5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.". |
Art. 6 1. Nel capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente: "Art. 20 bis - Collegi elettorali - 1. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio; b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della provincia di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 2. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere. 3. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione. 4. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 2, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione." |
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Art. 6 1. Nel Capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 20 bis - Collegi elettorali 1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. 2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia. 3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere prioritariamente garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio; b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; c) le dimensioni demografiche dei collegi devono essere il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b). 4. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, o da un suo delegato, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere. 5. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione. 6. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 4, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione.". |
Art. 7 1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20 bis della medesima legge, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora alla data del 31 gennaio 2002 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto. Il Presidente della Regione è responsabile dei danni eventualmente derivanti dal mancato o ritardato esercizio del potere sostitutivo conferitogli. |
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Art. 7 1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997 e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20 bis della medesima legge sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora alla data del 31 gennaio 2002 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto. |
Art. 8 1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) da 12 membri negli altri comuni. 2. Nei comuni capoluogo di provincia con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero dei membri del consiglio comunale è pari a quello dei comuni appartenenti alla fascia demografica immediatamente superiore. 3. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, nei comuni capoluoghi delle nuove province non si applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del comune. | ||
Art. 9 1. La denominazione del Capo II della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituita dalla seguente: "Istituzione di nuove province, fusione di province esistenti e modificazione delle circoscrizioni provinciali". 2. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Modificazione delle circoscrizioni provinciali 1. I comuni esercitano l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra provincia. Non possono esercitare l'iniziativa i comuni che abbiano mutato provincia nei dieci anni precedenti in applicazione del presente articolo. 2. Ad entrambe le circoscrizioni provinciali risultanti dalla richiesta non si applicano i requisiti di cui all'articolo 3, mentre è necessario il rispetto dei criteri indicati dall'articolo 2. 3. Non sono ammesse discontinuità territoriali nelle circoscrizioni provinciali risultanti dalla proposta, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia. Tuttavia il passaggio ad altra provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine fra due province, purché identiche deliberazioni siano adottate, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, anche da altri comuni la cui adesione all'iniziativa garantisca la continuità territoriale delle province e purché le circoscrizioni provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2. 4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 5. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso. 6. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4, la Giunta regionale, valutati i pareri delle province qualora pervenuti e verificato che il territorio delle province risultanti dalla proposta di variazione risponde ai criteri di cui all'articolo 2, presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali. 7. Alle province ridelimitate si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.". 3. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 4 del 1997 sono abrogati. | ||
Art. 10 1. L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 19 - Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti 1. I comuni esercitano l'iniziativa per l'istituzione di nuove province e la fusione di province esistenti, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione che contiene l'elenco dei comuni compresi nell'ambito della provincia di cui si propone l'istituzione, ovvero l'indicazione della provincia con la quale si propone la fusione, e la denominazione della nuova provincia ovvero della provincia risultante dalla fusione. L'iniziativa deve essere assunta, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, da almeno i due terzi dei comuni dell'area che si propone di costituire in nuova provincia o della provincia che si propone di fondere con altra già esistente, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione della nuova provincia o di quella da fondere. 2. Sia la provincia della quale si chiede l'istituzione che le altre risultanti dall'accoglimento dell'iniziativa devono possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. 3. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 4. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ed i comuni compresi nell'ambito della provincia da istituire, ovvero di quelle da fondere, ma che non abbiano assunto l'iniziativa, ad esprimere il proprio parere, con deliberazione consiliare, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso. 5. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore riferisce al Consiglio regionale sull'iniziativa per l'istituzione della nuova provincia ovvero per la fusione di province esistenti. 6. Il Consiglio regionale, qualora ritenga che le province risultanti dalla proposta rispondono ai criteri di cui all'articolo 2, delibera di dar luogo a referendum per la consultazione della popolazione delle province interessate. 7. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso con la formula: "Volete voi che sia istituita una nuova provincia, denominata ......, comprendente i territori dei comuni di ...... ?", ovvero con la formula: "Volete voi che la provincia di … sia fusa con la provincia di …?". 8. Non appena avuta comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta stessa. 9. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni. 10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni. 11. Entro un mese dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali. 12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.". |