CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 237/A
presentata dai Consiglieri regionali
BIANCAREDDU - GIOVANNELLI - SATTA
il 26 luglio 2001
Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 4 luglio 2001 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo sulla legge, votata dal Consiglio regionale il 6 giugno 2000, con la quale si istituiscono le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.
Con l'entrata in vigore di tale legge si pone pertanto l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie perché all'istituzione delle nuove province faccia seguito l'effettiva loro entrata in funzione.
Si rende a tal fine necessaria l'approvazione di una apposita legge regionale, in quanto la fase di primo avviamento delle nuove province non è compiutamente disciplinata da norme generali.
Secondo il vecchio testo unico della legge comunale e provinciale, "ove la legge che provvede alla modifica delle circoscrizioni delle provincie e dei comuni non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale" (art. 17, terzo comma, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383).
La norma sopra riportata è stata abrogata dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142. Né tale legge né il testo unico attualmente vigente hanno tuttavia previsto una procedura standard per la definizione dei rapporti fra la nuova provincia e quella o quelle da cui essa trae origine, limitandosi soltanto ad affermare il principio secondo cui "le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati" (art. 21, comma 3, lett. g), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Tale principio è stato testualmente ripreso nella legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, che nulla dice tuttavia sulla fase immediatamente precedente all'insediamento degli organi della nuova provincia.
La presente proposta di legge ha dunque lo scopo di disciplinare la fase intercorrente fra l'istituzione delle nuove province e l'insediamento dei loro organi elettivi.
Si pone innanzitutto il problema dell'elezione degli organi delle nuove province, partendo dalla ferma convinzione che sia necessario utilizzare a questo fine la prima data utile, ovvero la tornata elettorale della primavera-estate del 2002, ma che al tempo stesso sia preferibile evitare lo scioglimento ope legis delle attuali amministrazioni provinciali, che sono in carica da appena un anno. Per superare tale difficoltà si propone un meccanismo di adeguamento della composizione dei consigli provinciali in carica, escludendo da essi i consiglieri provenienti dalle nuove province e sostituendoli con i primi dei non eletti delle rispettive liste (articolo 1).
I successivi articoli della proposta di legge disciplinano la nomina dei commissari regionali e gli adempimenti preliminari all'insediamento degli organi elettivi delle nuove province, integrando o riformulando le disposizioni della legge regionale n. 4 del 1997.
Particolare interesse riveste l'abrogazione della norma (articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 4) che impone l'attribuzione di diritto dei beni immobili alla provincia nella quale insistono. Considerato il tradizionale accentramento degli uffici provinciali nei capoluoghi, tale norma introduce una inopportuna rigidità che può in taluni casi penalizzare le nuove province. Si è ritenuto pertanto di proporne l'abrogazione, lasciando così un maggiore spazio alle auspicabili intese tra nuove e vecchie amministrazioni provinciali.
Lo svolgimento delle elezioni provinciali richiede anche la previa determinazione delle circoscrizioni elettorali delle nuove province (e la connessa rideterminazione delle circoscrizioni di quelle attualmente esistenti).
Per le province istituite con legge dello Stato la materia è disciplinata, anche dopo l'entrata in vigore del testo unico sugli enti locali, dalla Legge 8 marzo 1951, n. 122, che attribuisce la competenza al Ministro dell'interno. Pare tuttavia necessario attribuire in questo caso la competenza al livello regionale, cogliendo l'occasione per predeterminare in legge dei criteri obiettivi per la delicata operazione, in analogia a quanto previsto per i collegi uninominali di Camera e Senato (articolo 6 della proposta di legge).
L'ultimo articolo della proposta di legge contiene infine alcune disposizioni volte ad accelerare le operazioni preliminari all'elezione degli organi delle nuove province, in modo da assicurare che questa abbia effettivamente luogo al più presto possibile.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SATTA, Presidente - PIRISI, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCAREDDU, relatore - CARLONI - CONTU - DEMURU - FANTOLA - GRAUSO - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 26 luglio 2001
Con l'entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 4 luglio 2001, che ha riconosciuto la potestà legislativa regionale in materia di istituzione di nuove province, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo - è stato compiuto un nuovo, decisivo passo nel processo di riassetto delle province sarde avviato con la legge regionale n. 4 del 1997.
Istituite ormai, con la legge n. 9 del 2001, le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, si pone ora l'esigenza di consentire l'insediamento dei loro organi elettivi a partire dalla prima tornata utile di elezioni amministrative, nella primavera-estate del 2002.
Occorre a tal fine approvare nel più breve tempo possibile le necessarie norme di attuazione. Consapevole di tale esigenza, la Prima Commissione permanente ha proceduto sollecitamente a prendere in esame le due proposte di legge presentate sull'argomento, approvando nella seduta del 26 luglio 2001 un testo unificato delle medesime.
Partendo da due testi ampiamente convergenti, la Commissione ha convenuto di adottare, sui punti nei quali le proposte si differenziavano, il testo della proposta di legge n. 237.
Per quanto riguarda le differenze riscontrabili negli articoli 2 e 4, la decisione a favore della proposta n. 237 è stata adottata all'unanimità.
Sul punto di maggior rilievo, che riguarda l'alternativa tra lo scioglimento delle esistenti amministrazioni provinciali e il loro mantenimento in carica con la sola sostituzione dei consiglieri eletti nei collegi che passano alle nuove province, la scelta a favore della seconda ipotesi è stata invece adottata a maggioranza
A causa di tale divergenza i presentatori della proposta di legge n. 235 si sono astenuti nella votazione finale, precisando tuttavia che tale voto non esclude la loro piena condivisione dell'unanime esigenza che le norme di attuazione della legge regionale n. 9 siano al più presto approvate dal Consiglio regionale.
Nota: il testo della Commissione è unificato con quello della Proposta di legge n. 235
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
Art. 1
1. Le elezioni degli organi delle province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2002.
2. Nella stessa data decadono di diritto dalla carica i componenti dei consigli delle province preesistenti che siano stati eletti in collegi la cui popolazione è stata trasferita, in tutto o per la parte prevalente, ad una nuova provincia. Nei posti rimasti vacanti subentrano, secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti sull'elezione dei consigli provinciali, coloro che siano stati candidati in collegi la cui popolazione è rimasta, in tutto o per la parte prevalente, nella provincia preesistente.
3. Il passaggio di comuni tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, ha luogo a decorrere dalla data del rinnovo degli organi elettivi della provincia che acquisisce i comuni. Qualora alla stessa data non abbia luogo anche il rinnovo degli organi della provincia cedente, si applicano ai consiglieri della medesima le norme sulla sostituzione di cui al comma 2.
. Art. 1
1. Le elezioni degli organi delle province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2002.
2. Nella stessa data decadono di diritto dalla carica i componenti dei consigli delle province preesistenti che siano stati eletti in collegi la cui popolazione è stata trasferita, in tutto o per la parte prevalente, ad una nuova provincia. Nei posti rimasti vacanti subentrano, secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti sull'elezione dei consigli provinciali, coloro che siano stati candidati in collegi la cui popolazione è rimasta, in tutto o per la parte prevalente, nella provincia preesistente.
3. Il passaggio di comuni tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, ha luogo a decorrere dalla data del rinnovo degli organi elettivi della provincia che acquisisce i comuni. Qualora alla stessa data non abbia luogo anche il rinnovo degli organi della provincia cedente, si applicano ai consiglieri della medesima le norme sulla sostituzione di cui al comma 2.
Art. 2
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 bis - Commissario regionale
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi.
2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e delle aziende sanitarie locali in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova provincia.".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali) è inserito il seguente:
"Art. 10 bis - Commissario regionale
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi.
2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e delle aziende sanitarie locali in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova provincia.".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 ter - Sedi provvisorie
1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi.
2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della provincia.".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:
"Art. 10 ter - Sedi provvisorie
1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi.
2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della provincia.".
Art. 4
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente articolo:
"Art. 10 quater - Capoluogo
1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.".
2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.
Art. 4
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:
"Art. 10 quater - Capoluogo
1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.".
2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.
Art. 5
1. L'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Rapporti patrimoniali e finanziari
1. La province preesistenti devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni.
2. Entro il termine perentorio di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.
3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.
4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate.
5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.".
. Art. 5
1. L'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Rapporti patrimoniali e finanziari
1. La province preesistenti devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni.
2. Entro il termine perentorio di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.
3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.
4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate.
5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.".
Art. 6
1. Nel capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 20 bis - Collegi elettorali
1. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;
c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della provincia di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
3. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.
4. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 2, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione.".
. Art. 6
1. Nel capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
"Art. 20 bis - Collegi elettorali -
1. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;
c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della provincia di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
3. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.
4. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 2, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione.".
Art. 7
1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20 bis della medesima legge, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora alla data del 31 gennaio 2002 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto. Il Presidente della Regione è responsabile dei danni eventualmente derivanti dal mancato o ritardato esercizio del potere sostitutivo conferitogli.
. Art. 7
1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20 bis della medesima legge, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora alla data del 31 gennaio 2002 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto. Il Presidente della Regione è responsabile dei danni eventualmente derivanti dal mancato o ritardato esercizio del potere sostitutivo conferitogli.