CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 212/A

presentata dal consigliere regionale

PIANA

il 30 maggio 2001

Istituzione dell'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Considerando che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale in cui vive ne determinano in buona parte lo sviluppo e la vita da adulto, e che fondamentale ruolo nella crescita armonica ed equilibrata del bambino svolgono la famiglia e la sua stabilità, è necessario formare la consapevolezza che il bambino gode di diritti fondamentali, riconosciuti anche dalla Costituzione italiana nel quadro dei diritti della persona, e che realizzarli pienamente significa promuovere la formazione di una personalità integrale dello stesso, nelle diverse forme, quali: diritto all'integrità fisica e morale, all'istruzione, alla salute ecc.

L'interesse per i problemi dell'infanzia si è proposto all'attenzione della comunità internazionale, soprattutto a partire dalla metà del novecento, ed ha condotto alla conclusione di numerose convenzioni internazionali nonché alla conduzione di studi ai vari livelli delle diverse nazioni , i quali hanno evidenziato con forza la necessità del riconoscimento della dignità e dei diritti di tutti i membri della famiglia, come viatico per la piena realizzazione dei principi di libertà e giustizia. La famiglia costituisce la cellula fondamentale della società, in quanto ambiente naturale di crescita e di benessere dei suoi membri, primi fra tutti i bambini.

In un momento in cui, i clamorosi fatti di cronaca hanno evidenziato la necessità di più efficaci interventi dello Stato, in grado di tutelare i minori ad ogni livello, anche le Regioni d'Italia, per quanto rientra nella loro competenza, possono fornire un valido contributo, individuando idonei strumenti finalizzati alla promozione ed alla tutela dei minori.

La presente proposta di legge identifica questi strumenti nel mezzo istituzionale offerto da un apposito Ufficio Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori, supportato da un organo tecnico, denominato Osservatorio regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi. L'ambito operativo di questi istituti mira ad una considerazione integrale dei bisogni e delle necessità della popolazione minorile, collocando l'intervento legislativo al di fuori di una pericolosa cultura dell'emergenza.

L'interpretazione dei comportamenti dei bambini, e dei minori in generale, è stata molte volte il mezzo che ha consentito l'individuazione di situazioni drammatiche , e dalle vastissime dimensioni criminali, come le violenze domestiche, la pedofilia, anche via Internet, il commercio d'organi e varie altre situazioni di disagio.

Occorre quindi che ciascuno faccia la propria parte e la Regione Sardegna, con l'approvazione della presente legge, potrebbe dare una prima significativa risposta al problema della formazione e della piena attuazione delle norme vigenti in favore dei minori

L'art. 1 sancisce l'indipendenza gerarchica e funzionale dell'Ufficio che avrà sede presso il Consiglio Regionale, cioè di quell'organo che rappresenta tutte le istanze politiche dei cittadini. Questo status dell'Ufficio è quindi garanzia di un'azione che è, e deve essere, assolutamente imparziale e ulteriormente rafforzata dal principio della collegialità interna.

L'art. 2 individua le funzioni della struttura. Essi spaziano dalla formazione di quanti, a vari livelli, entrano in contatto con la realtà minorile alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia, dalla vigilanza sull'assistenza all'integrazione di iniziative di contrasto e prevenzione della violenza minorile, della prostituzione minorile e dello sfruttamento minorile in genere, dalla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza ai necessari collegamenti istituzionali.

L'art. 3 stabilisce la struttura dell'Ufficio che ha sede, come già detto, presso il Consiglio Regionale, con possibilità di istituire sedi decentrate.

L'art. 4 attua la collegialità dell'Ufficio che è garanzia ulteriore di imparzialità e rappresentanza: il Presidente dell'Ufficio e i membri del collegio sindacale, ferme alcune incompatibilità, sono infatti scelti dal Consiglio Regionale fra persone aventi specifici requisiti professionali con il sistema del voto limitato per assicurare alle minoranze un'espressione istituzionale. Per il resto l'articolo in questione disciplina l'insediamento dell'Ufficio.

L'art. 5 regolamenta l'Osservatorio regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi, configurandolo come "organo tecnico" dell'Ufficio, dotato di una sezione speciale dedicata all'analisi delle situazioni concernenti i fenomeni di violenza domestica ed extrafamiliare, purtroppo sempre più frequenti, riguardanti i minori e le donne, anche se maggiorenni, trattandosi molte volte di fatti tra loro non separabili.

L'art. 6 definisce la struttura dell'Osservatorio

L'art. 7 affronta il trattamento economico di tutti i soggetti facenti parte dell'Ufficio e dell'Osservatorio secondo quanto affermato dalla legge regionale n. 20 del 1995.

L'art. 8 relaziona l'Ufficio con le altre istituzioni, indicando anche alcuni spazi per l'espressione di pareri sull'applicazione in ambito regionale di leggi nazionali (ad esempio la quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge 28 agosto 1997, n.285).

L'art. 9 stabilisce una collaborazione fra Ufficio e Difensore civico regionale.

L'art. 10 determina il finanziamento per costituzione dell'Ufficio e del relativo Osservatorio.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

PILO, Presidente - PUSCEDDU, Vice Presidente e relatore - FLORIS, Segretario - PACIFICO, Segretario - CORDA - DORE - LICANDRO - PIRASTU - RANDAZZO - SANNA Albert o

pervenuta il 12 giugno 2003

La Seconda Commissione Permanente del Consiglio regionale, sentite le relazioni dei proponenti, ha esaminato le proposte di legge numero 212, 230, 323 e 330 in materia di diritti dei minori ed ha proceduto all'audizione di qualificati esperti in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi (Tribunale dei minorenni, Difensore Civico Regionale, Assessorati Comunali ai Servizi Sociali, Università, ANCI, UNICEF).

Alla luce della discussione svoltasi in Commissione e dei contributi forniti dagli esperti, si è quindi elaborato un testo di sintesi, che, dopo l'acquisizione, in data 29 maggio 2003, del parere favorevole della Terza Commissione Permanente sugli aspetti finanziari (e dopo il decorso dei termini regolamentari per l'acquisizione del parere della Prima Commissione permanente, richiesto in data 26 febbraio 2003), è stato definitivamente approvato all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 12 giugno 2003.

Dal confronto svoltosi in Commissione è emerso un largo auspicio in ordine alla realizzazione di un sistema regionale e locale integrato di difesa civica a rete, che assicuri il coordinamento delle diverse attività in materia di tutela dei diritti civili, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici, dello stesso diritto ad una corretta informazione: materie nelle quali già operano apposite autorità regionali (come il Difensore civico) o ci si appresta, a seguito di specifiche proposte di legge giacenti in Consiglio, ad istituirne di nuove.

Si è ritenuto tuttavia al momento non percorribile l'ipotesi, pur avanzata in alcuni dei testi in discussione, di incardinare la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle attività del Difensore Civico Regionale e si è piuttosto preferito prevedere l'istituzione di un'autorità specializzata, il Tutore Regionale dei Minori.

Il Titolo I della legge è dedicato quindi alla puntuale definizione delle competenze del Tutore Regionale dei Minori, che consisteranno fondamentalmente nel:

- promuovere la cultura dell'infanzia sul territorio regionale secondo i principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

- vigilare affinché in Sardegna sia data applicazione alle altre convenzioni internazionali ed alle leggi nazionali in materia;

- tutelare i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;

- promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;

- collaborare con le altre autorità e istituzioni operanti sia nel campo giudiziario sia nel campo dei servizi sociali locali;

- svolgere attività di consulenza e di formazione a favore dei soggetti investiti dei compiti di tutela e di curatela.

Nello stesso Titolo I sono disciplinati: i  collegamenti istituzionali del Tutore col Consiglio Regionale, che lo eleggerà, col Difensore Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali. i requisiti e le incompatibilità per l'assunzione della carica, che avrà una durata coincidente con quella di ciascuna legislatura; le cause di revoca e di decadenza; la dotazione di strutture organizzative.

Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del confronto con gli esperti, sono emerse alcune problematiche non contemplate dalle proposte di legge originarie, alle quali la Commissione ha ritenuto di dover dedicare specifiche previsioni.

Si tratta delle problematiche attinenti alle adozioni (nazionali e internazionali) e agli affidamenti familiari, sulle quali è stato evidenziato un grave ritardo della Regione nell'attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legislazione dello Stato e nella realizzazione di interventi sui quali la stessa legislazione statale, pur non stabilendo obblighi, offre tuttavia interessanti opportunità. 

E' infatti la legge 4 maggio 1983 n. 184 ("Diritto del minore a una famiglia), come modificata dalla successiva legge 31 dicembre 1998, n. 476 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"), ad attribuire alle Regioni (art. 39 bis) il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere  le funzioni previste dalla legislazione dello Stato, di vigilare sul funzionamento delle strutture operanti in materia di adozione e di affido, di promuovere forme stabili di cooperazione e di collegamento tra enti, servizi e organi giudiziari minorili. La stessa citata legge statale stabilisce che i servizi per l'adozione internazionale devono essere istituiti e disciplinati con legge regionale e che alle Regioni sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale. 

E' sulla scorta di tale normativa statale che il progetto di legge approvato dalla Commissione, al Titolo II, disciplina le funzioni regionali in materia di adozioni e di affidamenti familiari incardinandole nell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale ed altresì istituendo preso il medesimo una Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, quale organo consultivo della stessa Regione nella predetta materia. Gli articoli contenuti nel Titolo II precisano in dettaglio le attività di programmazione e amministrative di competenza della Regione, nonché le funzioni e la composizione della Consulta, Presieduta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della quale faranno parte esperti designati dagli enti e organizzazioni operanti nel settore, dalle AUSL della Sardegna, dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dall'UNICEF.

La citata normativa dello Stato stabilisce che le adozioni internazionali si effettuino obbligatoriamente mediante l'assistenza di soggetti appositamente accreditati ed iscritti su un apposito albo approvato, previa verifica dei requisiti di legge, dalla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 39 bis, comma 2, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 486, stabilisce che tale servizio di assistenza alle coppie che facciano richiesta di adozione di un minore straniero, possa essere esercitato, oltre che da soggetti privati, anche dalle Regioni.

Il Titolo III del presente progetto di legge prevede che la Regione sarda si avvalga di tale opportunità istituendo un'apposita Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione dotato di propria autonomia giuridica e gestionale, avente la funzione, tra le altre, di svolgere attività di assistenza legale, sociale, psicologica e di sostegno alle coppie in ogni fase delle procedure di adozione internazionale. Gli articoli contenuti nel Titolo III precisano le competenze dell'Agenzia, gli organi della medesima (un Direttore generale e un Collegio dei revisori dei conti), le sue modalità di funzionamento e di organizzazione. Nello stesso Titolo è previsto che la Regione faciliti le coppie aspiranti all'adozione definendo i criteri di compartecipazione delle medesime alle spese a seconda del reddito: in pratica si prevede che una parte degli oneri finanziari derivanti alle coppie dalle procedure di adozione internazionale siano posti a carico della Regione.

Il Titolo IV del progetto di legge prevede infine gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La Commissione ritiene che il progetto di legge possa contribuire notevolmente a elevare la qualità del sistema di protezione sociale regionale, innovando l'intervento pubblico in un campo delicato e bisognoso di interventi quale quello della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Auspica quindi che la sensibilità del Consiglio conduca ad una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 230/A - n. 323/A - n. 330/A

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE  

TITOLO: Norme per i diritti e la tutela dei minori

Art. 1
Istituzione

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori, denominato nel proseguo "Ufficio".

2 .L'attività dell'Ufficio non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale operando esso in piena libertà e indipendenza.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per l'affermazione dei principi sanciti nella Costituzione italiana, nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Con la presente legge, al fine di salvaguardare il diritto ad uno sviluppo armonioso della personalità dei minori e di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori ed agli interventi di solidarietà anche internazionale, la Regione disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento:

a) del Tutore regionale dei minori;

b) della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari;

c) dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.

Art. 2
Funzioni

1. L'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'assistenza e la cura dei minori residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio della Regione Sardegna che si trovino in difficoltà per motivi familiari o ambientali verificando per essi il godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali e dai trattati o convenzioni internazionali;

b) assicura la corretta attuazione delle norme sull'assistenza prestata ai minori in affido, ricoverati in strutture educativo-assistenziali o residenziali, siano esse pubbliche o private, o comunque accolti in ambienti esterni alla famiglia naturale;

c) segnala ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private, e all'Autorità giudiziaria competente le situazioni di grave rischio e di carenza di tutela, nel rispetto della riservatezza e del trattamento dei dati personali;

d) programma e verifica la formazione delle persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, dando altresì consulenza ai tutori o ai curatori nominati;

e) promuove, nell'ambito delle competenze di cui alla presente legge, specifiche iniziative di formazione rivolte a operatori delle forze di polizia, della scuola, delle strutture giudiziarie e dell'amministrazione della giustizia minorile, degli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private;

f) informa il Presidente della Regione circa le possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia, per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

g) favorisce, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione, con le associazioni di volontariato che operano in ambito giovanile e con i mezzi d'informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

h) integra, favorisce ed eventualmente verifica iniziative di contrasto e di prevenzione della violenza minorile, della prostituzione minorile e dello sfruttamento minorile in genere adottate dai soggetti di cui alla lettera g) o intraprese in autonomia;

i) rimette pareri, su richiesta dei competenti organi regionali, sulle proposte di provvedimenti amministrativi, normativi e di indirizzo riguardanti minori che la Regione intende esaminare.

 

TITOLO I
Tutore regionale dei minori

Art. 2
Istituzione

1. E' istituito nella Regione Autonoma della Sardegna il Tutore regionale dei minori.

2. Il Tutore regionale dei minori non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale e svolge la sua attività in condizioni di piena libertà ed indipendenza.

Art. 3
Struttura dell'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori

1. L'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'Ufficio, ivi comprese le eventuali sedi decentrate, e per l'Osservatorio di cui all'articolo 6, provvede il direttore del Dipartimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio decreto, previo parere del Coordinatore generale dell'ufficio.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Ufficio opera in collegamento con i vari settori della pubblica amministrazione, enti locali, enti a capacità giuridica pubblica o privata che abbiano competenza sui minori, avvalendosi degli studi e delle indagini dell'Osservatorio di cui all'articolo 6.

 

Art. 3
Funzioni

1. Il Tutore regionale dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) attiva campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura dell'infanzia, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

b) vigila affinché su tutto il territorio regionale sia data piena applicazione alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori;

c) vigila sulla programmazione televisiva e sulle varie forme di comunicazione affinchè siano salvaguardati e tutelati i minori, segnalando alle autorità competenti le trasgressioni commesse;

d) tutela i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, sollecitando le amministrazioni competenti ad intervenire in situazioni di danno subito o di rischio presumibile e segnalando al giudice atti e comportamenti ritenuti lesivi;

e) segnala ai servizi ed alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private e, ove occorra, all'autorità giudiziaria competente le situazioni di carenza di tutela dei minori;

f) vigila sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata ai minori in affido ricoverati in strutture educativo-assistenziali o residenziali;

g) collabora con gli altri soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo atte a prevenire abusi sul minore ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;

h) promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;

i) coordina e controlla gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero;

l) individua e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza ed il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; nell'esercizio di tale funzione valuta come vengono rappresentati dai predetti soggetti gli interessi dei minori nei procedimenti civili o penali in cui siano in discussione, in modo diretto o indiretto, le condizioni di vita, l'abitazione o la tutela del minore, formulando, se del caso, eventuali suggerimenti od osservazioni ai soggetti competenti;

m) esprime pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tutore regionale dei minori è tenuto ad osservare la vigente normativa sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.

Art. 4.
Composizione dell'Ufficio e suo insediamento. Requisiti dei suoi membri, cause di incompatibilità e decadenza.

1. I membri dell'Ufficio sono: il Presidente e quattro componenti del Consiglio di Amministrazione più il collegio dei revisori dei conti. Il Presidente e il Collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta e con il sistema del voto limitato, all'inizio di ogni legislatura,  e restano in carica fino all'insediamento dei loro successori; i quattro membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente dell'Ufficio all'inizio di ogni legislatura e fino all'insediamento dei loro successori.

2. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti imposti dalla legge per gli amministratori degli enti strumentali di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, oltre alla laurea in giurisprudenza, ovvero in medicina con specializzazione in pediatria o neuropsichiatria infantile, ovvero in psicologia, ferma restando un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.

3. Non possono essere eletti membri dell'Ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle comunità montane;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue eventuali sezioni;

e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali e di enti locali.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri regionali.

5. La prima riunione dell'Ufficio è convocata dal Presidente dello stesso entro trenta giorni dalla nomina dei suoi membri.

6. Il Segretario generale del Consiglio provvederà alla verbalizzazione della seduta di insediamento.

7. Nella seduta di cui al comma 6 i membri dell'Ufficio verificano preliminarmente la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e, qualora ne venga accertata l'esistenza per taluno di essi, il Presidente dell'Ufficio, prendendone atto, sospende l'adunanza e rimette il verbale al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione dei componenti incompatibili.

8. Compiuto l'adempimento di cui al comma 7, qualora il Presidente dell'Ufficio non debba procedere alla remissione del verbale, l'Ufficio provvede alla nomina nel proprio seno del direttore generale che ha la rappresentanza dell'Ufficio, e del segretario.

9. Qualora si verifichino cause di incompatibilità o decadenza dei membri dell'Ufficio successivamente alla loro elezione, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni alla loro sostituzione.

9. Il collegio dei revisori è composto a tre membri prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), f), 6, 7, 8, 11 dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1995.

 

Art. 4
Relazione annuale

1. Il Tutore regionale dei minori trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione una relazione sulla attività svolta, formulando le proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

Art. 5
Osservatorio Regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi

1. L'Osservatorio regionale per il disagio minorile  e fenomeni connessi, più brevemente denominato in questa legge come "Osservatorio", è organo tecnico-consultivo dell'Ufficio.

2 .L'Osservatorio svolge inoltre le funzioni di monitoraggio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale per i fini di cui alla Legge 23 dicembre 1997, n. 451, e in particolare del suo articolo 4.

3. L'Osservatorio, al fine di approfondire e allargare l'attività di studio, è tenuto a istituire una "sezione speciale" dedicata all'analisi delle situazioni concernenti i fenomeni di violenza domestica ed extrafamiliare riguardanti i minori e le donne, anche se maggiorenni.

 

Art. 5
Collegamenti istituzionali

1. La Commissione consiliare competente in materia di diritti civili può convocare il Tutore regionale dei minori per avere chiarimenti sull'attività svolta.

2. Il Tutore regionale dei minori ed il Difensore civico della Sardegna collaborano nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6
Struttura dell'Osservatorio regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente della Commissione consiliare regionale permanente che ha competenza nelle materie socio-assistenziali ed è composto da quattro esperti nominati dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di cui alla presente legge.

2. I membri dell'Osservatorio devono avere gli stessi requisiti giuridici e tecnici dei componenti dell'Ufficio regionale di cui alla presente legge.

3. In caso di incompatibilità o decadenza dei membri dell'Osservatorio verificatesi successivamente alla nomina, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla surroga entro trenta giorni dall'accertamento dell'incompatibilità o del verificarsi della decadenza.

 

Art. 6
Elezione e durata in carica

1. Il Tutore regionale dei minori è eletto dal Consiglio regionale, con voto segreto, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, su una terna di nomi predisposta dalla Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, previa valutazione dei curricula prevenuti a seguito di avviso pubblico.

2. Il Tutore regionale dei minori dura in carica per l'intera legislatura in cui è stato eletto e può essere rieletto per una sola volta.

3. Le funzioni del titolare della carica sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare.

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 7
Trattamento economico

1. Al Presidente dell'Ufficio è attribuita una indennità mensile  pari a quella spettante ai Presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.

2. Ai componenti del consiglio d'amministrazione è attribuita una indennità di carica pari al 50 per cento dell'indennità spettante al Presidente dell'Ufficio.

3. Ai membri dell'Osservatorio è riconosciuto un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.

4. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 5.000.000 maggiorata del 20 per cento per i presidenti (art. 6, comma 6 della legge regionale n.20 del 1995).

 

Art. 7
Requisiti, incompatibilità, revoca.

1. Per l'elezione a Tutore regionale dei minori sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollenti, ovvero in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, ovvero in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile, nonché di un'adeguata e comprovata esperienza nel campo minorile. I requisiti sono accertati dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti dei Comitati di controllo;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali. 

3. L'ufficio è incompatibile per tutta la sua durata con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 8
Collegamenti istituzionali

1. L'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce ogni quattro mesi alla Giunta regionale sull'andamento della propria attività enunciando proposte, nell'ambito della materia di propria competenza, circa pertinenti innovazioni normative o amministrative da adottare

2. L'Ufficio esprime altresì un parere obbligatorio e vincolante in merito al criterio dell'utilizzo del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 285, per la quota assegnata alla Regione Sardegna.

3. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentita dalle competenti commissioni consiliari.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 8
Struttura organizzativa.

1. Il Tutore regionale dei minori si avvale di una struttura tecnico-amministrativa la cui composizione viene determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto della complessità ed articolazione delle attività.

2. Le sedi, l'organizzazione, gli organici del personale e il conferimento dei connessi incarichi di direzione delle strutture dell'ufficio del Tutore regionale dei minori sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il Tutore medesimo.

Art. 9
Rapporti con il Difensore civico presso la Regione Sardegna

1. Il Difensore civico presso la Regione Sardegna e il Coordinatore generale dell'Ufficio si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 9
Indennità

1. Al Tutore regionale dei minori è attribuita una indennità pari a quella spettante ai Presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e successive modifiche.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con il bilancio interno del Consiglio regionale.

 

TITOLO II
Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari

Art. 10
Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, la Regione:

a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno agli affidamenti familiari e alle adozioni;

b) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività  dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

c) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della citata Legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149;

d) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli enti gestori delle attività  socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;

f) promuove la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra enti autorizzati e servizi pubblici e privati, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

g) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, vigilando sulla corretta attuazione degli stessi e promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà  nella famiglia d'origine;

h) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità  ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;

i) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;

l) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla citata Legge n. 476 del 1998 dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.

   

Art. 11
Istituzione e modalità  di funzionamento della Consulta

1. E' istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonchè per l'attuazione della presente legge.

2. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti  familiari è  composta:

a) dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale o da un dirigente suo delegato, con funzione di Presidente;

b) dal direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni  internazionali;

c) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, esperti del settore e designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani - Sardegna (ANCI-SARDEGNA) e dall'Unione Province Sarde (UPS);

d) da due specialisti delle Aziende sanitarie locali (AUSL) della Sardegna, esperti del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dall'Assessore regionale competente in materia di sanità ;

e) da un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia;

f) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l'UNICEF.

3. La Consulta regionale, nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1, si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Sardegna, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Sardegna per gli affidamenti familiari e le adozioni.

4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

6. Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della Regione.

7. Ai componenti della Consulta spettano le indennità  ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione del servizio competente in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria  integrata dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

   

TITOLO III
Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali

Art. 12
Istituzione e modalità  organizzative

1. Per le finalità di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della Legge n. 184 del 1983, come modificata dalla Legge n. 476 del 1998, è istituita l'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali.

2. L'Agenzia svolge pratiche di adozioni internazionali, assolve ad ogni altra ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, fornisce supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.

3. L'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, è ente ausiliario della Regione sarda, dotato di personalità  giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

4. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.

6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e di sostegno in tutte le fasi dell'adozione alle coppie di coniugi con dimora stabile in Sardegna che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. Collabora inoltre con gli enti locali singoli e associati e con le Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.

7. La Giunta regionale può  affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.

8. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è  subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.

9. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'Agenzia che:

a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della citata Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;

b) definisce la dotazione organica dell'Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l'utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati;

c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11.

10. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla nomina degli organi di cui al comma 3.

   

Art. 13
Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione

1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, stabilisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 11 ed informata la Commissione consiliare permanente competente in materia di diritti civili, i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare.

   

Art. 14
Norma finale

1. L'Agenzia opera, per le attività  finalizzate all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della Legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, dalla data di insediamento del direttore generale; l'Agenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui all'articolo 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.

2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività dell'Agenzia.

3. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:

a) risorse regionali;

b) trasferimenti statali;

c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;

d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;

e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché  entrate derivanti da attività  istituzionali;

f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.

   

TITOLO IV
Disposizioni finanziarie

Art. 15
Finanziamento dell'ufficio del Tutore regionale dei minori

1. Le spese per l'attuazione del Titolo I della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 150.000 e fanno carico alla UPB S01.013 dello stato di previsione della Presidenza della Giunta regionale.

2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 150.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

   

Art. 16
Finanziamento della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari

1. Le spese per l'attuazione del Titolo II della presente legge sono valutate per l'anno 2003 in euro 250.000 e fanno carico alla UPB S12.066 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

2. Alle predette spese si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 250.000 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

   

Art. 17
Finanziamento dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali

1. Gli oneri per l'attuazione del Titolo III della presente legge sono valutati in euro 516.456 annui per le spese di funzionamento dell'Agenzia e in euro 774.685 per la realizzazione di progetti di cooperazione a favore dei minori, sulla base del programma di attività presentato dall'Agenzia e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di diritti civili.

2. Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2003 mediante lo storno della somma di euro 1.291.141 dalla UPB S03.002 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.