CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 196/A

presentata dai Consiglieri regionali

MORITTU - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SANNA Alberto - CALLEDDA

il 28 marzo 2001

Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica


RELAZIONE DEI PROPONENTI

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica che ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione Amici della terra, sono stati annullati sette dei quattordici Piani Territoriali Paesistici di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.

Il ricorso è stato accolto con sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto i PTP esaminati carenti sotto il profilo della tutela paesaggistica ex lege n. 431 del 1985.

Pertanto per effetto dell'intervenuto annullamento la gran parte delle coste del nord Sardegna e dell'Oristanese sono prive degli strumenti di disciplina di tutela paesistica ed ambientale. E' del tutto evidente la necessità a l'urgenza di intervenire con una norma transitoria di salvaguardia che sopperisca, in attesa della definizione di una nuova legge, al pericoloso vuoto normativo ripristinando nel contempo una parità di trattamento tra tutti i comuni della Sardegna.

Con la presente proposta di legge si intende dare una risposta immediata alla situazione di grave incertezza in cui si sono venuti a trovare molti comuni della Sardegna impegnati da tempo nell'adeguamento dei loro strumenti urbanistici, facendo salvi gli atti adottati in adeguamento ai predetti PTP annullati.

Infatti, l'approvazione della presente norma consentirebbe ai comuni interessati di riprendere gli atti di pianificazione interrotti recuperando così tutto il lavoro sinora svolto e le non poche risorse finanziarie impegnate e di portare a termine le procedure di adeguamento ed approvazione dei Piani Urbanistici Comunali.

Il permanere dell'attuale situazione di incertezza e di vuoto normativo rappresenta sia una grave lesione delle autonomie locali che si trovano impossibilitate ad esercitare la loro legittima potestà pianificatoria, sia un danno alle iniziative dei privati che possono in questo modo trovare una risposta certa dentro un quadro pianificatorio definito da corrette norme di tutela e di sviluppo sostenibile.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario e relatore- MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta l'8 luglio 2003 

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 2 luglio 2003, il testo unificato delle proposte di legge nn. 43 - 71 - 169 - 196/A contenente la "Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica".

La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione delle varie proposte di legge sottoposte da tempo alla sua attenzione, ha affrontato con spirito risoluto e costruttivo tale delicata questione al fine di colmare un annoso vuoto normativo di rilevante portata ed evitare così l'insorgere di ulteriori difficoltà ed incertezze applicative.

Infatti, la necessità di emanare una normativa transitoria in materia di pianificazione territoriale paesistica, risale al mese di agosto del 1998, quando l'accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comportò l'annullamento di sette dei quattordici piani territoriali paesistici vigenti in Sardegna.

Le conseguenze negative di tale annullamento, dopo un timido ed inconcludente periodo di tentativi posti in essere dai consiglieri della XI legislatura, furono poi inopinatamente trascurate senza dar luogo a nuovi e significativi interventi legislativi.

Tale atteggiamento appare poco comprensibile se si considera, innanzitutto, che da oltre quattro anni esistono in Sardegna due diverse discipline giuridiche per le zone di rilevanza paesistica, cosicché accade che territori confinanti sono soggetti a normative paesistiche differenti.

Per ovviare a tale situazione e per fronteggiare un possibile pronunciamento negativo da parte del Tribunale amministrativo regionale nei confronti degli altri sette piani paesistici, la Commissione ha approvato il testo in questione i cui punti maggiormente qualificanti possono essere così riassunti:

a) la revisione e l'aggiornamento, entro un periodo massimo di due anni, di tutti i piani paesistici approvati nel 1993;

b) la vigenza, nelle more di tale revisione e come temporanee misure di salvaguardia, delle norme contenute sia nelle Disposizioni di omogeneizzazione e coordinamento dei piani approvati dal Consiglio regionale, sia delle norme tecniche di attuazione dei piani medesimi e dell'allegata cartografia. Ciò allo scopo di evitare lacune, vuoti normativi ed incertezze sulla vigenza delle norme;

c) la conferma della validità degli atti di adeguamento dei piani comunali ai piani paesistici, ove assunti, e la riconferma dell'abbattimento al 50% della volumetria massima edificabile per le zone turistiche, individuata ai sensi della disciplina vigente;

d) l'abrogazione della norma che ha introdotto l'istituto dell'accordo di programma da approvare attraverso l'apposita legge regionale. Tale norma, infatti, di difficile e controversa interpretazione, non ha trovato - per tali motivi - alcuna applicazione ed ha suscitato forti perplessità nei settori politici, imprenditoriali e culturali dell'Isola.

In considerazione della notevole importanza della materia e dell'urgenza delle problematiche affrontate, se ne auspica una immediata discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.

Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 43/A - n. 71/A - n. 169/A

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica

Art. 1

1. Nelle more della revisione dell'aggiornamento della normativa regionale in materia di tutela paesistica e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge vengono assunte, quali temporanee misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), le disposizioni di cui alle norme di attuazione e all'allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.

 

Art. 1
Revisione dei Piani Territoriali Paesistici

1. L'Amministrazione regionale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, secondo le previsioni di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).

Art. 2

1. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei PUC in adeguamento ai PTP resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, e non più vigenti. I comuni possono altresì perfezionare l'iter di adozione e approvazione dei PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei previgenti PTP e allegata cartografia.
 

Art. 2
Provvisoria salvaguardia

1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, nei territori già compresi in tali Piani vengono assunte, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali:

a) le norme contenute nelle "Disposizioni di Omogeneizzazione e di Coordinamento dei Piani Territoriali Paesistici" approvate dal Consiglio regionale il 13 maggio 1993 e pubblicate nel Buras n. 44 del 19 novembre 1993;

b) le disposizioni di cui alle norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui ai citati decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.

   

Art. 3
Effetti sulla pianificazione comunale

1. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici, approvati con i decreti del Presidente della Regione del 6 agosto 1993. I comuni, nelle more della procedura di revisione e aggiornamento di cui all'articolo 1, possono perfezionare l'iter di adozione e approvazione del PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei PTP. 

2. I PUC adottati in adeguamento alle previgenti norme di attuazione dei PTP, prevedono una capacità insediativa, nelle zone turistiche "F" costiere individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, non superiore al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 4
Abrogazione

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale") è abrogato.