CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 71/A
presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS Marco - AMADU - FLORIS Emilio
il 26 aprile 2000Norme in materia di omogeneizzazione della disciplina del vincolo paesaggistico e di pianificazione paesistica
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il problema di un corretto rapporto fra la necessità di conservazione e di utilizzo del territorio deve essere disciplinato e omogeneizzato con legge a garanzia sia della collettività sia del singolo cittadino.
La mancanza o l'insufficienza di certezza e di omogeneità rende difficile sia conservare il territorio sia la sua utilizzazione a scopi turistici, produttivi, insediativi e condiziona negativamente sia le potenzialità di sviluppo dei territori sia il rapporto tra le comunità locali e le istituzioni.
La situazione è diventata ancora più incerta e negativa dopo l'annullamento, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, di ben sette Piani Territoriali Paesistici così che la Regione si trova divisa in due rimanendo al momento validi i Piani non ancora annullati per i quali è prevedibile che potranno essere a loro volta annullati.
Si rende quindi quanto mai urgente intervenire per riportare ad omogeneità la situazione regionale e per l'adozione di misure che, evitando di introdurre vincoli generalizzati e spesso inaccettabili, garantiscano un serio, certo, efficace governo del territorio regionale.
Per il conseguimento di tali obiettivi fondamentali, la presente proposta prevede di:
1) garantire omogeneità e certezza nella disciplina di tutela del territorio, allo scopo di superare gli effetti negativi dell'attuale situazione in tema di tutela paesaggistica e di sviluppo sostenibile;
2) salvaguardare gli atti adottati dai comuni relativamente ai Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai P.T.P. consentendo ai comuni di disporre senza interruzione dello strumento urbanistico adeguato alle esigenze di tutela e di sviluppo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario e relatore- MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Noemi - SATTA
pervenuta l'8 luglio 2003
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 2 luglio 2003, il testo unificato delle proposte di legge nn. 43 - 71 - 169 - 196/A contenente la "Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica".
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione delle varie proposte di legge sottoposte da tempo alla sua attenzione, ha affrontato con spirito risoluto e costruttivo tale delicata questione al fine di colmare un annoso vuoto normativo di rilevante portata ed evitare così l'insorgere di ulteriori difficoltà ed incertezze applicative.
Infatti, la necessità di emanare una normativa transitoria in materia di pianificazione territoriale paesistica, risale al mese di agosto del 1998, quando l'accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comportò l'annullamento di sette dei quattordici piani territoriali paesistici vigenti in Sardegna.
Le conseguenze negative di tale annullamento, dopo un timido ed inconcludente periodo di tentativi posti in essere dai consiglieri della XI legislatura, furono poi inopinatamente trascurate senza dar luogo a nuovi e significativi interventi legislativi.
Tale atteggiamento appare poco comprensibile se si considera, innanzitutto, che da oltre quattro anni esistono in Sardegna due diverse discipline giuridiche per le zone di rilevanza paesistica, cosicché accade che territori confinanti sono soggetti a normative paesistiche differenti.
Per ovviare a tale situazione e per fronteggiare un possibile pronunciamento negativo da parte del Tribunale amministrativo regionale nei confronti degli altri sette piani paesistici, la Commissione ha approvato il testo in questione i cui punti maggiormente qualificanti possono essere così riassunti:
a) la revisione e l'aggiornamento, entro un periodo massimo di due anni, di tutti i piani paesistici approvati nel 1993;
b) la vigenza, nelle more di tale revisione e come temporanee misure di salvaguardia, delle norme contenute sia nelle Disposizioni di omogeneizzazione e coordinamento dei piani approvati dal Consiglio regionale, sia delle norme tecniche di attuazione dei piani medesimi e dell'allegata cartografia. Ciò allo scopo di evitare lacune, vuoti normativi ed incertezze sulla vigenza delle norme;
c) la conferma della validità degli atti di adeguamento dei piani comunali ai piani paesistici, ove assunti, e la riconferma dell'abbattimento al 50% della volumetria massima edificabile per le zone turistiche, individuata ai sensi della disciplina vigente;
d) l'abrogazione della norma che ha introdotto l'istituto dell'accordo di programma da approvare attraverso l'apposita legge regionale. Tale norma, infatti, di difficile e controversa interpretazione, non ha trovato - per tali motivi - alcuna applicazione ed ha suscitato forti perplessità nei settori politici, imprenditoriali e culturali dell'Isola.
In considerazione della notevole importanza della materia e dell'urgenza delle problematiche affrontate, se ne auspica una immediata discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 43/A - n. 169/A - n. 196/A
Art. 3 1. L'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento dei P.T.P. resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993. 2. In tal caso si osservano le procedure indicate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989. 3. Il piano così adottato è approvato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il cui parere è reso entro trenta giorni. 4. Il coordinamento, monitoraggio e supervisione di tale processo di revisione e aggiornamento è affidato a un apposito gruppo di lavoro da costituirsi con deliberazione della Giunta regionale. |
Art. 3 1. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici, approvati con i decreti del Presidente della Regione del 6 agosto 1993. I comuni, nelle more della procedura di revisione e aggiornamento di cui all'articolo 1, possono perfezionare l'iter di adozione e approvazione del PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei PTP. 2. I PUC adottati in adeguamento alle previgenti norme di attuazione dei PTP, prevedono una capacità insediativa, nelle zone turistiche "F" costiere individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, non superiore al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni. | |
Art. 4 1. All'attività di predisposizione degli atti di pianificazione paesistica si fa fronte con il Fondo nuovi oneri legislativi e l'importo relativo viene iscritto nel corrispondente capitolo dell'Assessorato della pubblica istruzione. |
Art. 4 1. L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale") è abrogato. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica | |
Art. 1 1. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con gli Assessori della programmazione e dell'urbanistica, è autorizzata, con decreto del Presidente, a disporre in sede di autotutela, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'annullamento dei Piani Territoriali Paesistici resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta del 6 agosto 1993. 2. Sono sottoposti al regime di tutela paesaggistica i territori compresi nella fascia costiera per una profondità di due chilometri e quelli delle isole minori. In tali aree tutte le opere di trasformazione territoriale sono sottoposte al regime autorizzatorio di cui agli articoli 7, 11 e 12 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, con esclusione di quelle indicate all'articolo 1, comma 2, della Legge 8 agosto 1985, n. 431. 3. Nelle more dell'approvazione dei Piani di cui all'articolo 3, limitatamente ai territori di cui al comma 2, vengono assunte quali misure di provvisoria salvaguardia e ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali, le disposizioni di cui alle Norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui al decreto del Presidente della gr del 6 agosto 1993. |
Art. 1 1. L'Amministrazione regionale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, secondo le previsioni di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale). | |
Art. 2 1. Sono da considerarsi applicabili, anche in assenza di pianificazione paesistica, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. 2. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici, approvati con i decreti del Presidente della Regione del 6 agosto 1993 e non più vigenti. I comuni possono altresì perfezionare l'iter di adozione e approvazione del P.U.C. secondo le previsioni di cui alle Norme di attuazione dei P.T.P.. 3. Nelle more dell'approvazione dei P.T.P., i P.U.C. possono essere comunque adottati in adeguamento alle previgenti Norme d'attuazione dei P.T.P., con la previsione di una capacità insediativa nelle zone turistiche "F", individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, pari al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura che viene definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni. Tale differenza di volumetria può essere utilizzata nelle zone "B" e "C", individuate ai sensi del decreto assessoriale del 20 dicembre 1983, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa. 4. Sulla base di specifico studio di compatibilità paesistico - ambientale, il P.U.C. nelle zone "F" può prevedere ulteriori cubature esclusivamente per gli insediamenti alberghieri e di servizio, purché siano ricomprese in un limite massimo del 5 per cento di quelle determinabili ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, prevedano un rapporto di 100 mc per posto letto e sia garantita l'apertura per almeno sei mesi l'anno. Tali insediamenti devono essere preliminarmente approvati dalla Giunta regionale. 5. In tutti gli areali soggetti a disciplina dei P.T.P. ai sensi dell'articolo 10 e 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 è comunque consentita la stipula, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 142 del 1990, di accordi di programma, tra soggetti pubblici e privati, che abbiano per oggetto insediamenti turistico alberghieri. Tali accordi sono approvati dalla Giunta regionale. |
Art. 2 1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, nei territori già compresi in tali Piani vengono assunte, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali: a) le norme contenute nelle "Disposizioni di Omogeneizzazione e di Coordinamento dei Piani Territoriali Paesistici" approvate dal Consiglio regionale il 13 maggio 1993 e pubblicate nel Buras n. 44 del 19 novembre 1993; b) le disposizioni di cui alle norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui ai citati decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993. |