CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 171
(Ritirata e sostituita dalla proposta di legge n. 184)

presentata dai Consiglieri regionali

PIANA - CONTU - CAPPAI - TUNIS Gianfranco

  il 18 gennaio 2001

  Norme relative alle attività di tutela, raccolta, coltivazione, trasformazione, promozione, divulgazione e commercializzazione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati nella regione Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge detta le disposizioni relative alle attività di tutela, raccolta, coltivazione, trasformazione, promozione, divulgazione e commercializzazione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati nella regione Sardegna.

Nell'articolo 1 sono espresse le finalità della presente proposta di legge che consistono nella incentivazione alla coltivazione delle piante officinali e alla loro promozione e divulgazione; nella tutela della flora aromatica ed officinale spontanea; nella tutela del consumatore sulla provenienza, qualità e produzione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati, definendo anche le modalità di controllo a garanzia delle produzioni.

Nell'articolo 2 vengono definiti gli obiettivi consistenti nella organizzazione di corsi di studio e/o formazione professionale, nonché di aggiornamento e specializzazione degli imprenditori agricoli, dei raccoglitori e degli erboristi; nella realizzazione di programmi volti a tutelare, valorizzare e divulgare le piante aromatiche ed officinali, promuovendone una corretta commercializzazione.

Nell'articolo 3 viene definito il Comitato tecnico-scientifico e gli specialisti di cui esso si compone e di cui si avvale per la coordinazione delle azioni e degli obiettivi precedenti.

Nell'articolo 4 si disciplina la raccolta delle specie alimentari, aromatiche ed officinali.

Nell'articolo 5 si esplicitano alcune definizioni di "uso erboristico", "attività erboristica", "corsi professionali in materia di erboristeria".

Nell'articolo 6 vengono definiti gli strumenti di intervento consistenti in azioni programmatiche a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale volte alla realizzazione di corsi di formazione professionale, stage per tecnici e imprenditori agricoli.

Nell'articolo 7 viene definito l'aspetto finanziario a cui si fa fronte con i relativi capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle Leggi 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante aromatiche e officinali), del relativo Regolamento di applicazione 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modifiche e integrazioni, la presente legge:

a) incentiva la coltivazione delle specie officinali elencate dal Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della Regione Sardegna e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili;

b) tutela la flora aromatica ed officinale spontanea presente nella Regione Sardegna, individuate dalla Giunta regionale con atto deliberativo, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

c) promuove la trasformazione e la commercializzazione delle specie officinali elencate dal Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della Regione Sardegna e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta regionale con atto deliberativo sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

d) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle specie aromatiche ed officinali;

e) incentiva la divulgazione e la promozione delle specie aromatiche, officinali e loro derivati;

f) tutela del consumatore sulla provenienza, qualità e produzione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati;

g) tutela del consumatore definendo modalità di controllo a garanzia delle produzioni aromatico-officinali.

   

Art. 2
Obiettivi

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione Sardegna:

a) organizza corsi di studio e/o formazione professionale finalizzati alle attività di erborista e alla formazione, aggiornamento e specializzazione degli imprenditori agricoli e degli erboristi;

b) approva programmi volti a tutelare e valorizzare le piante aromatiche ed officinali e i loro derivati;

c) incentiva la promozione e la divulgazione delle piante aromatiche ed officinali e i loro derivati;

d) promuove una corretta commercializzazione dei prodotti derivati dalle piante aromatiche ed officinali;

e) coordina, attraverso un apposito comitato tecnico-scientifico, costituito sulla base di quanto riportato all'articolo 3 della presente legge, le azioni di cui agli obiettivi precedenti.

   

Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

1. E' costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da:

a) un funzionario qualificato, responsabile delle produzioni aromatiche - officinali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

d) tre esperti designati dalle Università degli studi presenti nel territorio regionale: facoltà di agraria, scienze naturali, farmacia;

e) un rappresentante dei vivaisti;

f) un delegato designato dalle organizzazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un delegato designato dalle organizzazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due funzionari qualificati in produzioni aromatiche - officinali dell'Ente Regionale di Assistenza Tecnica in agricoltura;

i) un delegato delle Camere di Commercio della Sardegna;

l) un delegato delle Associazioni degli industriali della Sardegna.

2. Il Comitato tecnico - scientifico viene nominato con deliberazione della Giunta regionale ed ha funzioni consultive; dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina; è presieduto dall'Assessore dell'agricoltura o da un suo delegato; allo scopo di approfondire le specifiche tematiche, su delega del Presidente, il Comitato può operare in appositi gruppi di lavoro.

   

Art. 4
Disciplina della raccolta

1. E' consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera di piante alimentari, aromatiche e officinali.

2. La raccolta delle specie alimentari, aromatiche ed officinali è consentita per uso familiare (le cui quantità massime sono indicate nell'allegato A di cui alla presente legge) senza il rilascio della autorizzazione; la raccolta delle medesime per scopi commerciali, oltre le quantità massime individuate, è subordinata al possesso di apposito "patentino di raccoglitore" e dal rilascio di regolare permesso da parte delle autorità comunali, che ne devono dare comunicazione agli organi regionali di controllo, nonché dalla autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o dagli enti delegati, che valutano le potenzialità produttiva degli areali di raccolta.

3. Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore ai limiti stabiliti nel comma 2.

4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o gli enti delegati provvedono a rilasciare apposito registro di raccolta nel quale devono essere regolarmente riportate giornalmente le indicazioni relative alla specie, ai quantitativi e alle zone di raccolta.

5. E' vietato a chiunque, ivi compreso al proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare in Sardegna presenti nell'allegato B di cui alla presente legge.

6. Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette alla progressiva rarefazione sul territorio della Sardegna, elencate nell'allegato C della presente legge, è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura.

7. E' vietato, ivi compreso al proprietario o conduttore del fondo, salvo si tratti di terreno posto a coltura, arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui all'allegato A della presente legge; è altresì vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie elencate negli allegati B e C di cui alla presente legge; la raccolta delle specie elencate nell'allegato C della presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante, di estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

8. E' vietato il commercio, sia allo stato fresco che allo stato secco o in ulteriore forma trasformata, delle specie di piante spontanee elencate negli allegati B e C alla presente legge.

9. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese negli allegati di cui alla presente legge, provenienti da giardini, vivai, serre e comunque coltivate.

10. Le piante non spontanee di cui al comma 9, i loro fiori e parti sotterranee, se poste in commercio devono essere accompagnate da opportuna certificazione di provenienza redatta dal produttore; chiunque coltiva ai fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente della Comunità montana o del consorzio dei comuni, per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

11. Gli elenchi delle specie protette di cui agli allegati Be C della presente legge sono permanentemente a disposizione della popolazione presso gli uffici competenti della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso le scuole, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune. 

12. Gli elenchi di cui agli allegati A, B e C della presente legge possono essere modificati e/o aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

13. Le funzioni di vigilanza sono delegate al Corpo forestale regionale.

14. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o previa apposita delega ad enti, associazioni e/o consorzi, ai sensi delle normative vigenti in materia, corsi di formazione professionale per raccoglitori.

   

Art. 5
Definizione di uso erboristico, attività erboristica, corsi professionali in materia di erboristeria

1. Per uso erboristico si intende l'utilizzo, anche ai fini commerciali, delle piante e droghe miscelate o singole consentite, in grado di manifestare effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo, convenzionalmente definiti "prodotto erboristico".

2. Le piante e le droghe di cui al comma 1 sono preparate e commercializzate in erboristeria intesa come laboratorio erboristico, purché non si configurino come specialità medicinali o come farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

3. All'erborista è consentito di sottoporre le piante e le droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici nonché lo svolgimento di ulteriori attività di elaborazione erboristica nei limiti fissati dalla legislazione nazionale vigente; l'attività di elaborazione consiste nella trasformazione del prodotto atta ad ottenere preparati nelle forme idonee all'uso e alla commercializzazione.

4. L'esercizio delle attività erboristiche è subordinato alla acquisizione della qualifica di "produttore di piante officinali" ai fini della coltivazione e di "erborista" per la commercializzazione e la lavorazione secondo quanto previsto dalla presente legge e dalla legislazione nazionale.

5. Nell'ambito dei propri piani formativi la Regione, in collaborazione con le Facoltà di farmacia e/o agraria, autorizza e finanzia lo svolgimento di corsi professionali di "produttori di piante aromatiche, officinali e/o erboristeria".

6. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della Legge n. 99 del 1931 o della qualifica di "produttori di piante aromatiche, officinali e/o erboristeria" conseguita attraverso apposita azione formativa di cui al comma 5 della presente legge di durata minima di 400 ore, continuano ad esercitare l'attività.

7. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di "addetto alla produzione di piante aromatiche ed officinali", o ad essa equipollente, riconosciuta dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle risorse agricole e forestali, possono esercitare tale attività.

8. La vigilanza sulle attività di produzione sulle piante aromatiche ed officinali è affidata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e da enti ad esso delegati.

   

Art. 6
Strumenti di intervento

1. Gli aiuti previsti dalla legislazione regionale per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario per la realizzazione degli impianti aziendali di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, per l'utilizzazione delle tecniche dell'agricoltura sono estesi alla coltivazione e lavorazione delle piante aromatiche ed officinali indicate dalla presente legge e per le attività di promozione e commercializzazione.

2. Per la concessione delle provvidenze previste nel comma 1 è riservata una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

3. La Regione Sardegna garantisce una adeguata attività di assistenza tecnica agli operatori che intendono dedicarsi alla coltivazione con tecniche biologiche e/o biodinamiche, delle piante aromatiche ed officinali, alle relative operazioni di prima trasformazione aziendale nonché ad ogni attività connessa alla promozione e commercializzazione delle colture e dei loro derivati.

4. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o previa apposita delega ad enti, associazioni e/o consorzi, ai sensi delle normative vigenti in materia, corsi di formazione professionale e/o stage per tecnici e imprenditori agricoli concernenti le modalità di coltivazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione delle piante aromatiche ed officinali.

5. La Regione Sardegna organizza attraverso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o previa apposita delega enti, associazioni e/o consorzi, azioni di promozione, divulgazione, commercializzazione e marketing. Per azioni di promozione, divulgazione, commercializzazione e marketing possono inoltre essere concessi agli imprenditori agricoli associati, enti, associazioni e/o consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

   

Art. 7
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte:

- quanto alle finalità di cui all'articolo 2, lettera c), valutate in lire 30.000.000 annue, con le disponibilità recate dal capitolo 10001 relativo alle spese per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

- quanto alle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, valutate in lire 20.000.000 annue, con la variazione di bilancio di cui al comma 2;

- quanto alle finalità di cui all'articolo 6, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, con le disponibilità recate nei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura per gli interventi analoghi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000       lire       20.000.000

2001       lire       20.000.000

2002       lire       20.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi  di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

2000       lire          20.000.000

2001       lire          20.000.000

2002       lire          20.000.000

3. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i suddetti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.