CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 184
(Sostituisce la proposta di legge n. 171)

presentata dai Consiglieri regionali

PIANA - CONTU - CAPPAI - TUNIS Gianfranco

il 18 gennaio 2001

Norme relative alle attività di tutela, raccolta, coltivazione, trasformazione, promozione, divulgazione e commercializzazione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati nella regione Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge detta le disposizioni relative alle attività di tutela, raccolta, coltivazione, trasformazione, promozione, divulgazione e commercializzazione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati nella regione Sardegna.

Nell'articolo 1 sono espresse le finalità della presente proposta di legge che consistono nella incentivazione alla coltivazione delle piante officinali e alla loro promozione e divulgazione; nella tutela della flora aromatica ed officinale spontanea; nella tutela del consumatore sulla provenienza, qualità e produzione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati, definendo anche le modalità di controllo a garanzia delle produzioni.

Nell'articolo 2 vengono definiti gli obiettivi consistenti nella organizzazione di corsi di studio e/o formazione professionale, nonché di aggiornamento e specializzazione degli imprenditori agricoli, dei raccoglitori e degli erboristi; nella realizzazione di programmi volti a tutelare, valorizzare e divulgare le piante aromatiche ed officinali, promuovendone una corretta commercializzazione.

Nell'articolo 3 viene definito il Comitato tecnico-scientifico e gli specialisti di cui esso si compone e di cui si avvale per la coordinazione delle azioni e degli obiettivi precedenti.

Nell'articolo 4 si disciplina la raccolta delle specie alimentari, aromatiche ed officinali.

Nell'articolo 5 si esplicitano alcune definizioni di "uso erboristico", "attività erboristica", "corsi professionali in materia di erboristeria".

Nell'articolo 6 vengono definiti gli strumenti di intervento consistenti in azioni programmatiche a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale volte alla realizzazione di corsi di formazione professionale, stage per tecnici e imprenditori agricoli.

Nell'articolo 7 viene definito l'aspetto finanziario a cui si fa fronte con i relativi capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle Leggi 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante aromatiche e officinali), del relativo regolamento di applicazione (Regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modifiche) la presente legge:

a) incentiva la coltivazione delle specie officinali elencate dal Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della Regione Sardegna e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili;

b) tutela la flora aromatica ed officinale autoctona presente nella Regione Sardegna, individuata dalla Giunta regionale con atto deliberativo, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

c) promuove la trasformazione e la commercializzazione delle specie officinali elencate dal Regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della Regione Sardegna e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta regionale con atto deliberativo sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

d) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle specie aromatiche ed officinali;

e) incentiva la divulgazione e la promozione delle specie aromatiche, officinali e loro derivati;

f) tutela il consumatore sulla provenienza, qualità e produzione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati;

g) tutela il consumatore definendo modalità di controllo e garanzia delle produzioni aromatico-officinali.

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Art. 2
Obiettivi

1. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

a) definisce provvedimenti volti a incentivare la coltivazione delle piante aromatiche ed officinali di cui all'articolo 1, lettera a), con metodi biologici e/o biodinamici;

b) disciplina la raccolta della flora aromatica ed officinale spontanea di cui all'articolo 1, lettera b);

c) organizza corsi di studio e/o formazione professionale finalizzati alla attività di erborista e alla formazione, aggiornamento e specializzazione degli imprenditori agricoli, raccoglitori e degli erboristi;

d) approva programmi di ricerca volti a tutelare e valorizzare le piante aromatiche ed officinali e i loro derivati;

e) incentiva la promozione e divulgazione delle piante aromatiche ed officinali ed i loro derivati;

e) promuove una corretta commercializzazione dei prodotti derivati dalle piante aromatiche ed officinali;

e) coordina, attraverso un comitato tecnico-scientifico, costituito in base all'articolo 3 della presente legge, le azioni di cui agli obiettivi precedenti.

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Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

1. E' costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da:

a) un funzionario qualificato, responsabile delle produzioni aromatiche - officinali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

b) un segretario;

c) tre esperti designati dalle Università degli studi presenti nel territorio regionale: facoltà di agraria, scienze matematiche fisiche e naturali, farmacia;

d) un delegato designato dal Centro Regionale Agrario Sperimentale;

e) un rappresentante del Consorzio produttori piante aromatiche e officinali e loro derivati della Sardegna;

f) un delegato rappresentante tutte le organizzazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un funzionario qualificato in produzioni aromatiche-officinali dell'Ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura;

h) un delegato delle Associazioni degli industriali della Sardegna.

2. Il Comitato tecnico - scientifico viene nominato con deliberazione della Giunta regionale ed ha funzioni consultive, dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina. Esso è presieduto dall'Assessore dell'agricoltura o da un funzionario delegato dell'Assessorato dell'agricoltura. Allo scopo di approfondire le specifiche tematiche, su delega del Presidente, il Comitato può operare in appositi gruppi di lavoro.

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Art. 4
Disciplina della raccolta

1. Nella Regione Sardegna è' consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera di piante alimentari, aromatiche e officinali.

2. La raccolta delle specie spontanee è consentita per uso familiare senza il rilascio dell'autorizzazione. La raccolta delle medesime per scopi commerciali è subordinata al possesso di apposito "patentino di raccoglitore" e dal rilascio di regolare permesso da parte del Corpo forestale regionale che darà comunicazione alle autorità comunali competente per territorio. La quantità di biomassa, che potrà essere raccolta dallo spontaneo, verrà regolata da apposito decreto dell'Assessore dell'agricoltura che indicherà pertanto le quantità per uso familiare e commerciale..

3. Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore ai limiti stabiliti nel comma 2.

4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o gli enti delegati provvedono a rilasciare apposito registro di raccolta nel quale devono essere regolarmente riportate giornalmente le indicazioni relative alla specie, ai quantitativi e alle zone di raccolta.

5. Sono vietati a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare e delle specie endemiche presenti in Sardegna di cui all'allegato A della presente legge. E' altresì vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante di cui al punto 2 della presente legge, escluse le piante la cui droga è costituita da organo ipogeo. In deroga, può essere rilasciata autorizzazione alla raccolta per quantità definite e limitate, ad istituti universitari e/o enti di ricerca che finalizzino la raccolta stessa in termini di sperimentazione e di ricerca soprattutto indirizzata alla propagazione colturale.

6. E' vietato il commercio, sia allo stato fresco che allo stato secco o in ulteriore forma trasformata, delle specie di piante spontanee elencate nell'allegato A della presente legge.

7. Sono escluse da divieti e dalle limitazioni della presente legge le specie comprese nell'allegato A della presente legge, provenienti da giardini, vivai, serre e comunque coltivate.

8. Le piante non spontanee o parti di esse, di cui al comma 7, se poste in commercio devono essere accompagnate da opportuna certificazione di provenienza redatta dal produttore. Chiunque coltiva ai fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge, deve farne comunicazione scritta al sindaco ed al Presidente della Comunità montana o del Consorzio dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

9. Gli elenchi delle specie protette di cui all'allegato A alla presente legge, sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso gli uffici competenti della Regione, delle Province e dei Comuni, per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole, uffici, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

10. Gli elenchi di cui all'allegato A alla presente legge, possono essere modificati e/o aggiornati con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico.

11. Le funzioni di vigilanza sono delegate al Corpo forestale regionale.

12. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge verranno programmati corsi di formazione professionale per raccoglitori, a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o, previa apposita delega di enti, associazioni e consorzi, ai sensi delle normative vigenti in materia.

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Art. 5
Definizione di uso erboristico, attività erboristica, corsi professionali in materia di erboristeria

1. Per uso erboristico si intende l'utilizzo, anche ai fini commerciali, delle piante e droghe miscelate o singole consentite, in grado di manifestare effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo, convenzionalmente definite "prodotto erboristico". 

2. Le piante e le droghe di cui al comma 1 sono preparate e commercializzate in erboristeria intesa come laboratorio erboristico, purché non si configurino come specialità medicinali o come farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

3. All'erborista è consentito di sottoporre le piante e le droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici nonché lo svolgimento di ulteriori attività di elaborazione erboristica nei limiti fissati dalla legislazione nazionale vigente.

4. L'attività di elaborazione consiste nella trasformazione del prodotto atta ad ottenere preparati nelle forme idonee all'uso e alla commercializzazione.

5. L'esercizio delle attività erboristiche è subordinato alla acquisizione della qualifica di "produttore di piante officinali" ai fini della coltivazione e di "erborista" per la commercializzazione e la lavorazione secondo quanto previsto dalla presente legge e dalla legislazione nazionale.

6. Nell'ambito dei propri piani formativi la Regione, in collaborazione con le Facoltà di farmacia e/o agraria, autorizza e finanzia lo svolgimento di corsi professionali di "produttori di piante aromatiche, officinali e/o di scienze tecniche erboristiche".

7. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della Legge n. 99 del 1931 o della qualifica di "produttori di piante aromatiche, officinali e/o erboristeria" conseguita attraverso apposita azione formativa di cui al comma 6 della presente legge di durata minima di 400 ore, continuano ad esercitare l'attività.

8. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di "addetto alla produzione di piante aromatiche ed officinali", o ad essa equipollente, riconosciuta dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle risorse agricole e forestali, possono esercitare tale attività.

9. La vigilanza sulle attività di produzione sulle piante aromatiche ed officinali è affidata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e ad enti ad esso delegati.

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Art. 6
Strumenti di intervento

1. La Regione Sardegna garantisce una adeguata attività di assistenza tecnica agli operatori che intendono dedicarsi alla coltivazione con tecniche biologiche e/o biodinamiche, delle piante aromatiche ed officinali, alle relative operazioni di prima trasformazione aziendale nonché ad ogni attività connessa alla promozione e commercializzazione delle colture e dei loro derivati.

2. La Regione concede agli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, con priorità ai coltivatori diretti, singoli o associati, nonché ai soggetti, singoli o associati, di cui agli articoli 3 e 7 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, contributi in conto capitale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti attività:

a) opere di miglioramento fondiario, impianto e coltivazione, con tecniche di produzione biologica e/o biodinamica, delle piante aromatiche ed officinali comprese nell'elenco di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 e di altre piante che verranno indicate da apposito decreto assessoriale sentito il Comitato tecnico scientifico;

b) realizzazione di strutture, attrezzature ed impianti connessi alla realizzazione di vivai per la produzione del materiale di propagazione della specie di cui al presente articolo, comma 2;

c) realizzazione e/o adeguamento di strutture, attrezzature ed impianti connessi alle operazioni di prima e seconda trasformazione, manipolazione e conservazione delle produzioni aromatico-officinali a livello aziendale.

3. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o previa apposita delega ad enti, associazioni e/o consorzi, ai sensi delle normative vigenti in materia, corsi di formazione professionale e/o stage per tecnici e imprenditori agricoli concernenti le modalità di coltivazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione delle piante aromatiche ed officinali.

4. La Regione Sardegna organizza attraverso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o previa apposita delega enti, associazioni e/o consorzi, azioni di promozione, divulgazione, commercializzazione e marketing. Per azioni di promozione, divulgazione, commercializzazione e marketing possono inoltre essere concessi agli imprenditori agricoli associati, enti, associazioni e/o consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

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Art. 7
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte:

- quanto alle finalità di cui all'articolo 2, lettera c), valutate in lire 30.000.000 annue, con le disponibilità recate dal capitolo 10001 relativo alle spese per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

- quanto alle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, valutate in lire 20.000.000 annue, con la variazione di bilancio di cui al comma 2;

- quanto alle finalità di cui all'articolo 6, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, con le disponibilità recate nei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura per gli interventi analoghi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000           lire        20.000.000

2001           lire        20.000.000

2002           lire        20.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi  di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

2000          lire         20.000.000

2001          lire         20.000.000

2002          lire         20.000.000

3. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i suddetti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

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