CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 169/A
presentata dai Consiglieri regionali
COGODI - ORTU - VASSALLO
il 15 gennaio 2001
Norme urgenti in materia di Pianificazione Paesistica e provvisorie misure di salvaguardia paesistica - ambientale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende sopperire al vuoto normativo che permane nel sistema di tutela ambientale del territorio regionale per effetto dell'intervenuto annullamento, a suo tempo, di sette degli originari quattordici Piani Territoriali Paesistici.
Attualmente si verifica una carenza normativa non solo in relazione ai Piani Territoriali Paesistici, ma anche ai Piani Comunali che, faticosamente, si stanno adottando dagli enti locali, in adeguamento ai PTP medesimi.
Gli annullamenti dei PTP hanno interessato la gran parte delle coste del nord Sardegna e dell'Oristanese.
Il dato di fatto è quindi costituito da una situazione di grave carenza di disciplina di tutela paesistica e ambientale in gran parte delle coste sarde.
Si pone quindi il problema, da un lato di sopperire al vuoto normativo oggi esistente e, dall'altro, di ripristinare una situazione di parità di trattamento tra tutti i Comuni della Sardegna.
E' peraltro da rilevare che i Comuni si trovano oggi ancora impegnati nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle disposizioni contenute nei predetti PTP che rappresentavano un quadro di riferimento regionale per un organico assetto territoriale.
La mancanza di tale strumento a scala sovracomunale, rischia di produrre effetti negativi anche sul campo della programmazione regionale e richiede quindi, in primo luogo, l'adozione di provvedimenti che consentano di salvaguardare gli aspetti paesistici e ambientali che stavano alla base del dettato normativo della legge regionale n. 45 del 1989.
Con la presente proposta di legge si intende quindi introdurre - sotto forma di legge - una forma di regolamentazione che abbia la medesima efficacia dei PTP annullati.
Gli atti adottati dai Comuni e riguardanti i Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai PTP annullati vengono fatti salvi, consentendo così di recuperare risorse e professionalità, spese in questi ultimi anni nella procedura di pianificazione ambientale del territorio, avviata con l'approvazione dei PTP. In tal modo si consentirà ai Comuni di avere da subito uno strumento urbanistico adeguato alle nuove esigenze di tutela e di sviluppo sostenibile.
La presente proposta di legge, come è evidente, riprende nella sostanza quella elaborazione di sintesi già a suo tempo varata dalla Giunta regionale in carica nel febbraio 1999 e la cui approvazione non fu possibile avere in Consiglio regionale perché l'opposizione ricorse, allora, all'espediente dilatorio della continua verifica del numero legale. Perciò non fu possibile disporre dei tempi tecnici per la conclusione dell'esame in Aula del provvedimento, per intervenuta conclusione della legislatura.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario e relatore- MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Noemi - SATTA
pervenuta l'8 luglio 2003
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 2 luglio 2003, il testo unificato delle proposte di legge nn. 43 - 71 - 169 - 196/A contenente la "Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica".
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione delle varie proposte di legge sottoposte da tempo alla sua attenzione, ha affrontato con spirito risoluto e costruttivo tale delicata questione al fine di colmare un annoso vuoto normativo di rilevante portata ed evitare così l'insorgere di ulteriori difficoltà ed incertezze applicative.
Infatti, la necessità di emanare una normativa transitoria in materia di pianificazione territoriale paesistica, risale al mese di agosto del 1998, quando l'accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comportò l'annullamento di sette dei quattordici piani territoriali paesistici vigenti in Sardegna.
Le conseguenze negative di tale annullamento, dopo un timido ed inconcludente periodo di tentativi posti in essere dai consiglieri della XI legislatura, furono poi inopinatamente trascurate senza dar luogo a nuovi e significativi interventi legislativi.
Tale atteggiamento appare poco comprensibile se si considera, innanzitutto, che da oltre quattro anni esistono in Sardegna due diverse discipline giuridiche per le zone di rilevanza paesistica, cosicché accade che territori confinanti sono soggetti a normative paesistiche differenti.
Per ovviare a tale situazione e per fronteggiare un possibile pronunciamento negativo da parte del Tribunale amministrativo regionale nei confronti degli altri sette piani paesistici, la Commissione ha approvato il testo in questione i cui punti maggiormente qualificanti possono essere così riassunti:
a) la revisione e l'aggiornamento, entro un periodo massimo di due anni, di tutti i piani paesistici approvati nel 1993;
b) la vigenza, nelle more di tale revisione e come temporanee misure di salvaguardia, delle norme contenute sia nelle Disposizioni di omogeneizzazione e coordinamento dei piani approvati dal Consiglio regionale, sia delle norme tecniche di attuazione dei piani medesimi e dell'allegata cartografia. Ciò allo scopo di evitare lacune, vuoti normativi ed incertezze sulla vigenza delle norme;
c) la conferma della validità degli atti di adeguamento dei piani comunali ai piani paesistici, ove assunti, e la riconferma dell'abbattimento al 50% della volumetria massima edificabile per le zone turistiche, individuata ai sensi della disciplina vigente;
d) l'abrogazione della norma che ha introdotto l'istituto dell'accordo di programma da approvare attraverso l'apposita legge regionale. Tale norma, infatti, di difficile e controversa interpretazione, non ha trovato - per tali motivi - alcuna applicazione ed ha suscitato forti perplessità nei settori politici, imprenditoriali e culturali dell'Isola.
In considerazione della notevole importanza della materia e dell'urgenza delle problematiche affrontate, se ne auspica una immediata discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
Iltesto della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 43/A - n. 71/A - n. 196/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica
Art. 1
1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici (PTP), resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993 e non più vigenti, nei territori già compresi in tali Piani vengono assunte, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio nonché ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), le disposizioni di cui alle norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui ai citati decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.
Art. 1
Revisione dei Piani Territoriali Paesistici1. L'Amministrazione regionale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, secondo le previsioni di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).
Art. 2
1. Sono applicabili, anche in assenza di pianificazione paesistica, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.
2. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei PUC in adeguamento ai PTP resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993 e non più vigenti; i comuni possono altresì perfezionare l'iter di adozione e approvazione dei PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei previgenti PTP e allegata cartografia.
3. I PUC devono essere comunque adottati in adeguamento alle previgenti norme di attuazione dei PTP, prevedendo una capacità insediativa, nelle zone turistiche "F" costiere individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, non superiore al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura che viene definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni. La residua volumetria può essere programmata nelle zone urbanistiche "B", "C" e "G", individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 1983, nonché nelle aree ubicate oltre i due chilometri dalla linea di costa.
4. Sulla base di specifico studio di compatibilità paesistico ambientale, il PUC, nelle zone "F" costiere, può prevedere ulteriori cubature, purché ricomprese in un limite massimo del 5 per cento di quelle determinabili ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 1983, da destinarsi esclusivamente a insediamenti alberghieri e a servizi turistici di livello territoriale; le aziende ricettive alberghiere devono garantire l'apertura al pubblico per almeno sei mesi l'anno. Tali previsioni devono essere preliminarmente sottoposte al parere della Giunta regionale e gli interventi conseguenti devono essere comunque attuati mediante appositi accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Provvisoria salvaguardia1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, nei territori già compresi in tali Piani vengono assunte, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali:
a) le norme contenute nelle "Disposizioni di Omogeneizzazione e di Coordinamento dei Piani Territoriali Paesistici" approvate dal Consiglio regionale il 13 maggio 1993 e pubblicate nel Buras n. 44 del 19 novembre 1993;
b) le disposizioni di cui alle norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui ai citati decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento, secondo le previsioni di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, dei PTP resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.
2. In tal caso si osservano le procedure indicate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989.
3. Il piano così adottato è approvato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il cui parere è reso entro trenta giorni.
Art. 3
Effetti sulla pianificazione comunale1. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici, approvati con i decreti del Presidente della Regione del 6 agosto 1993. I comuni, nelle more della procedura di revisione e aggiornamento di cui all'articolo 1, possono perfezionare l'iter di adozione e approvazione del PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei PTP.
2. I PUC adottati in adeguamento alle previgenti norme di attuazione dei PTP, prevedono una capacità insediativa, nelle zone turistiche "F" costiere individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, non superiore al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4
Abrogazione1. L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale") è abrogato.