CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 99/A

presentata dai Consiglieri regionali

FANTOLA - COSSA - CASSANO - DEMONTIS

il 6 luglio 2000

Disciplina dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge disciplina, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto nel Titolo I dello stesso decreto legislativo, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive ha comportato, come noto, l'abrogazione dell'ILOR, dell'ICIAP e di tutta una serie di altri tributi.

Presupposto dell'imposta, così come indicato nell'articolo 2 del decreto legislativo, è l'esercizio di una attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi: in particolare l'imposta assoggetta a tassazione il valore della produzione. L'articolo 2 del decreto individua i soggetti passivi mentre l'articolo 4 stabilisce che la base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dalla attività esercitata  nel territorio regionale.

Il decreto stabilisce l'aliquota base (4,25%) e prevede che le Regioni, trascorsi tre esercizi, possono aumentare l'aliquota fino ad un massimo di un punto e differenziarla tra categorie e contribuenti.

La proposta di legge all'articolo 8 prevede la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso; si recepisce in tal senso la disposizione contenuta nell'articolo 24, comma 4 del decreto: tale soluzione risulta al momento l'unica strada percorribile.

La sezione seconda della proposta di legge prevede la concessione di contributi al sistema produttivo da erogarsi sotto forma di credito di imposta. In particolare gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente la concessione di contributi compensativi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 e 2000 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP e, al fine di incentivare l'occupazione, la concessione al sistema delle imprese di contributi sotto forma di credito di imposta ai fini dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta. L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il relativo Regolamento di esecuzione.

 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

LA SPISA, Presidente  - SCANO, Vice Presidente e relatore - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO, relatore - CAPPAI - COGODI - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SPISSU - USAI - VARGIU

Pervenuta il 18 giugno 2001

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2001 ha approvato il presente testo unificato in materia di Imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP), a seguito dell'esame della proposta di legge n.99, del disegno di legge n. 153, della proposta di legge n. 216.

L'IRAP è stata introdotta, quale nuovo tributo proprio delle Regioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega contenuta nella Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'istituzione dell'IRAP ha comportato la contemporanea soppressione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, delle tasse di concessione comunale.  
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività di cui sopra, comprese le pubbliche amministrazioni. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione. 
L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta ed è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento. Un'aliquota ordinaria maggiore è fissata per le pubbliche amministrazioni (8 per cento) nonché, sia pure transitoriamente, per le imprese operanti nei settori del credito e delle assicurazioni (4,75 per cento nell'anno di imposta 2001). L'aliquota ordinaria è stata invece fissata in misura inferiore per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi: l'aliquota è stata fissata rispettivamente nella misura del 2,5 per cento relativamente all'anno d'imposta 2001, del 3,10 per cento relativamente all'anno d'imposta 2002, del 3,75 per cento relativamente all'anno d'imposta 2003.

L'articolo 24, comma 2, del predetto decreto legislativo ha stabilito che le Regioni e le Province autonome diano attuazione con proprie leggi alle disposizioni nazionali in materia di IRAP.

A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo le Regioni hanno inoltre la facoltà di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale, con possibilità di differenziazione per settori di attività e categorie di soggetti passivi.

Il gettito complessivo medio dell'IRAP spettante alla Regione sarda a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 è stato pari a circa 934 miliardi di lire all'anno, di cui 483 miliardi provenienti dal settore pubblico e 451 miliardi dal settore privato.

Il Titolo I del testo unificato approvato dalla Commissione prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi siano gestite direttamente dall'amministrazione regionale oppure date da questa in convenzione al Ministero delle finanze o a soggetti terzi. 
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e riscossione del tributo si prevede l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di imposte sui redditi. 
L'istituzione di un tributo regionale relativo ad un'ampia base impositiva e a una vasta platea di contribuenti fornisce inoltre l'opportunità di prevedere l'istituzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria regionale, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari. Ciò comporterà una migliore gestione dell'autonomia impositiva nel suo complesso e il corretto governo di tutti i tributi regionali (non solo dell'IRAP).

Il Titolo II del testo unificato prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegna.

La Commissione ha ritenuto di dover ricorrere in forma piuttosto ampia alla facoltà attribuita alla Regione dalla normativa statale. Nella discussione svoltasi circa le possibili modulazioni, anche selettive, del beneficio in questione, si è conclusivamente optato per un abbattimento suscettibile di produrre effetti diffusi sulla massima parte del sistema economico e sociale della Sardegna.
La scelta effettuata si colloca nell'ambito di una concezione della politica fiscale volta sia a compensare gli oneri aggiuntivi che il sistema sardo paga all'insularità, sia a creare un vantaggio competitivo rispetto ad altri sistemi regionali.
L'aliquota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti, eccettuati, per comprensibili ragioni, le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti creditizi, finanziari e assicurativi, le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie secondo la normativa comunitaria in materia. 
Adottata la scelta di ricorrere ad una  riduzione dell'aliquota rivolta ad un'ampio novero di beneficiari, la Commissione ha ritenuto di dover escludere le forme di agevolazione selettiva, quali il credito d'imposta o il bonus fiscale, previste nei progetti di legge esaminati, anche per non introdurre nuovi aggravi burocratici in funzione di un beneficio piuttosto modesto se paragonato a quelli (contributi in conto capitale e in conto interessi) già previsti dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale. 
Un'apposita norma del Titolo II prevede infine l'attivazione degli adempimenti regionali ai quali gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 condizionano l'attuazione nelle Regioni speciali delle disposizioni che attribuiscono alle Province il gettito di alcune imposte erariali.

Il Titolo III contiene le disposizioni finanziarie. 
La copertura delle minori entrate prevedibilmente derivanti dalla predetta riduzione d'aliquota, valutate in circa trentacinque miliardi annui, graverà sulle disponibilità finanziarie già accantonate per la legge regionale sull'IRAP nel Fondo nuovi oneri legislativi dalla legge finanziaria per il 2001. Resta pertanto salvaguardato l'equilibrio finanziario complessivo della Regione, senza detrimento per alcun settore di spesa finalizzata ad obiettivi economici o sociali.

Nota: il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di legge n. 153 e della Proposta di legge n. 216

Art. 3
Riscossione dell'imposta
e versamento in acconto

1. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativi secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte dei redditi.

 

Art. 3
Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

1. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è riscossa mediante versamento da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativi secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, ovvero non è rimborsabile, se il relativo importo non supera lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte dei redditi.

  SEZIONE II
Agevolazioni

Art. 4
Contributi compensativi
in forma di credito d'imposta

1. La Regione, in armonia con le disposizioni contenute nel Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997 e nella presente legge, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, mediante la concessione di contributi da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti atti e professioni aventi il domicilio fiscale nella Regione, nella forma di credito d'imposta.

3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 e 2000.

4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis", quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C68 del 6 marzo 1996.

 

Art. 4
Accertamento dell'imposta

1. Per l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.

2. L'Amministrazione regionale predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria.

3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, si avvale della cooperazione della Guardia di Finanza. Quest'ultima procede, anche di propria iniziativa, secondo le facoltà ad essa attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

Art. 5
Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1 ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 1998, al fine di incentivare l'occupazione, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

 

Art. 5
Sistema informativo

1.  La Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre Regioni secondo procedure e modalità definite in appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'Amministrazione regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna,  è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto di un sistema informativo e di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale anche ai sensi dell'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6
Regolamento di esecuzione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette all'esame del Consiglio una proposta di regolamento di esecuzione finalizzato a disciplinare:

a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;

b) i limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito di imposta, in conformità alla normativa dell'Unione europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il regolamento determina altresì, per l'attuazione dell'articolo 4, i soggetti cui sono riferite le agevolazioni ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.

3. Il regolamento deve recare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalle leggi finanziarie;

b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;

c) erogazione dei contributi a favore dei  beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

 

Art. 6
Anagrafe tributaria regionale

1. Al fine di raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari è istituita l'anagrafe tributaria  regionale.

2. L'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema-identificazione dei soggetti e dal sistema-tributi regionali, così definiti:

a) il sistema-identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese;

b) il sistema-tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.

3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione.

4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La Direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche.

6. Nelle more della costituzione dell'apposito ufficio regionale preposto alla gestione dell'anagrafe tributaria regionale l'attività di  raccolta e di elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è svolta dal Ministero delle finanze.

SEZIONE III
Modalità di esercizio delle attribuzioni

Art. 7
Esercizio delle attribuzioni

1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo n 446 del 1997, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 8.

3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 8 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 7
Formazione del personale

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria.

Art. 8
Convenzioni con il Ministero delle finanze

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è autorizzata a stipulare con il Ministero delle finanze convenzioni per l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2. Al fine di garantire posizioni omogenee della Regione e dello Stato nei confronti del contribuente, nonché per evitare la reiterazione delle verifiche e delle ispezioni, nonché dei procedimenti di accertamento tributario nei confronti del medesimo, le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle reciproche intese, anche nella forma del silenzio-assenso, con particolare riguardo:

a) alla programmazione ed al coordinamento delle attività di accertamento;

b) alla predisposizione di proposte di accertamento unitarie nei confronti dei contribuenti, qualora si realizzi l'intesa sulle modalità di accertamento;

c) all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggior imposta e delle relative sanzioni.

3. Al fine di mantenere in capo ai contribuenti le facoltà concernenti i versamenti unitari e le relative compensazioni, le convenzioni di cui al comma 1 prevedono inoltre l'affidamento allo Stato delle seguenti attività:

a) la riscossione dell'IRAP in relazione ai versamenti dei contribuenti a titolo di acconto e di saldo di cui all'articolo 3;

b) la liquidazione automatica di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, istituito dall'articolo 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni e le relative riscossioni.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano altresì, per le attribuzioni di relativa competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.

5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province Autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni.

 

Art. 8
Direttive della Giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, emana apposite direttive concernenti i rapporti di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, l'organizzazione degli uffici regionali, la gestione del sistema informativo e dell'anagrafe tributaria, le procedure amministrative, gli adempimenti dei contribuenti; la deliberazione della Giunta regionale è sottoposta al preventivo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Le direttive di cui al comma 1, debbono conformarsi ai seguenti principi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente, in termini di trasparenza, di informazione e di semplificazione delle procedure,

b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

c) armonizzazione dei sistemi tributari statale, regionale e locali.

Art. 9
Sistema informativo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Al fine di consentire di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la autonomia tributaria regionale e degli enti locali, è autorizzata l'istituzione di un sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 9
Determinazione dell'aliquota IRAP

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2001 e per un periodo massimo di cinque anni d'imposta, l'aliquota IRAP calcolata sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dai soggetti passivi nel territorio della Regione è determinata nella misura del 3,25 per cento fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi del presente articolo.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, l'aliquota per i tre periodi d'imposta decorrenti dal 2001 è fissata rispettivamente nell'1,5, nel 2,10 e nel 2,75 per cento.

3. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti commi i soggetti pubblici come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, le banche e gli altri enti e società finanziari e le imprese di assicurazione di cui agli articoli 6, 7 e 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. I contribuenti sono autorizzati a tener conto delle riduzioni di aliquota disposte dal presente articolo ai fini del calcolo dell'imposta e del versamento dei relativi acconti a decorrere dalla dichiarazione IRAP da presentarsi nell'anno 2002 con riferimento all'anno d'imposta 2001.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria relativa all'anno 2001.

 

Art. 10
Recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di imposte erariali sulle assicurazioni R.C.A. e sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni R.C.A. e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A., nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno effetto a decorrere dall'anno 2002 e si applicano con riferimento all'anno di imposta 2001

   

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ANNI 2001-2003

Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2001

1. Gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 di cui alla lettera b) del comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001) sono rideterminati nella misura appresso specificata:

2002

lire    293.000.000.000
eur   151.321.871,43 

2003

lire     285.500.000.000
euro   298.770.316,12

2. Per effetto della rideterminazione degli importi di cui al comma 1 nella tabella B allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 gli stanziamenti di cui alla voce 1, relativi agli anni 2002 e 2003, sono rideterminati nella misura appresso specificata:

2002

lire      5.000.000.000
euro    2.582.284,50

2003

lire        5.000.000.000
euro      2.582.284,50

   

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le minori entrate e le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate rispettivamente in lire 35.000.000.000 (euro 18.075.991,47) per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 ed in lire 1.100.000.000 (euro 568.102,59) annui alle quali si fa fronte:

a) per le minori entrate con la rideterminazione degli importi effettuata dall'articolo 11 e con la variazione di cui al comma 2;

b) per le spese con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Entrata

03-PROGRAMMAZIONE

UPB E03.014 IRAP e addizionale IRPEF

2001

lire         -------------
euro       -------------

2002

lire        35.000.000.000
euro      18.075.991,47

2003    

lire         35.000.000.000
euro       18.075.991,47

mediante riduzione del cap. 11607 (imposta regionale sulle attività produttive)

Spesa

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006  Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2001

lire        1.100.000.000
euro      568.102,59

2002

lire        1.100.000.000
euro      568.102,59

2003

lire        1.100.000.000
euro      568.102,59

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

UPB S03.007  Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2001

lire       5.000.000.000
euro     2.582.284,50

2002

lire        40.000.000.000
euro      20.658.275,96

2003

lire        40.000.000.000
euro      20.658.275,96

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

In aumento

02 - PERSONALE

UPB S02.025  RUPAR e piano telematico

2001

lire       1.100.000.000
euro     568.102,59

2002

lire       800.000.000
euro     413.165,51

2003

lire        800.000.000
euro      413.165,51

con l'istituzione  del capitolo (NI) Spese per l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e per il collegamento con il sistema di comunicazione dell'amministrazione centrale per la gestione dell'autonomia tributaria (art. 6 della presente legge).

UPB S02.041  Qualificazione e aggiornamento dei dipendenti

2001

lire        -----------------
euro      -----------------

2002

lire        300.000.000
euro      154.937,07

2003

lire        300.000.000
euro      154.937,07

mediante incremento del capitolo 02093

03-PROGRAMMAZIONE

UPB S03.035  Spese per imposte e tributi

2001

lire       5.000.000.000
eur       2.582.284,50

2002

lire       5.000.000.000
euro     2.582.284,50

2003

lire        5.000.000.000
euro      2.582.284,50

con l'istituzione  del capitolo (NI) Oneri derivanti dalle convenzioni per le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP (art. 2, comma 1 della presente legge). 

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulle suddette unità previsionali di base del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e altre disposizioni in materia tributaria.

CAPO I
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI 

 Art. 1
Finalità

1. La presente legge attua ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le disposizioni relative all'istituzione e alla disciplina dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, di seguito denominata IRAP, di cui al Titolo I del predetto decreto legislativo in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, commi 158 e 159, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;

d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;

e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Competenze della Regione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, che le esercita secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alla presente legge.

2. La Regione dispone con la legge finanziaria annuale le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni.

Art. 2
Determinazione delle aliquote

1. La legge finanziaria della Regione dispone, a decorrere dall'anno 2001, le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Art. 2
Gestione del tributo

1. La gestione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1,  può avvenire:

a) nell'ambito della struttura organizzativa regionale;

b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze o con le agenzie previste dagli articoli 26 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) mediante l'affidamento a terzi.

2. Nelle more della costituzione di un'apposita struttura dell'amministrazione regionale, dell'eventuale stipula delle convenzioni, o dell'affidamento a terzi, le predette attività sono svolte dallo Stato e l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i relativi oneri finanziari a titolo di compenso.