CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 153/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS
il 19 dicembre 2000
Disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha stabilito che la Regione dovesse con propria legge disciplinare l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In attuazione della delega contenuta nella Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 l'applicazione dell'IRAP ha comportato la contemporanea soppressione:
dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale;
dell'imposta locale sui redditi;
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
- della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA;
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
delle tasse di concessione comunale.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Soggetti passivi del tributo sono, pertanto, le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività di cui sopra, compresi gli enti e le Amministrazioni dello Stato.
La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione.
L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta ed è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo le Regioni hanno la facoltà, di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale, con possibilità di differenziazione per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
Al Titolo I il presente disegno di legge prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi possano essere gestite direttamente dalla struttura regionale oppure date in convenzione al Ministero delle finanze o a terzi soggetti. In via transitoria dette attività sono delegate allo Stato.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e riscossione del tributo trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
All'articolo 6, viene prevista l'istituzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e all'art. 8 la creazione dell'anagrafe tributaria regionale contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari. Ciò comporterà una migliore gestione dell'autonomia impositiva e il corretto "governo" di tutti i tributi regionali (non solo dell'IRAP). Risulteranno in tal modo agevolati i compiti di:
- pianificazione del gettito tributario, del suo monitoraggio e del suo andamento,
- gestione delle attività amministrative ad esso connesse,
- determinazione della potenzialità fiscale dei contribuenti,
- controllo dei flussi finanziari,
- riscontro dei costi d'esazione,
- gestione della platea impositiva e delle basi imponibili,
- effettuazione dei necessari controlli ed accertamenti.
Tramite le banche dati anagrafiche costantemente aggiornate si potranno scambiare informazioni con le altre Regioni, con il Ministero delle finanze e con i Comuni e sarà facilitato l'invio di atti e documenti ai contribuenti e l'emissione dei ruoli, la notifica degli accertamenti, ecc.
Il Titolo II del disegno di legge, seguendo l'indirizzo di politica economica delineato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria, introduce agevolazioni tributarie per incentivare la creazione di nuove imprese o l'ampliamento di quelle già esistenti, al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione con l'attrazione di nuovi capitali, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'insediamento di nuovi stabilimenti.
Al riguardo si rammenta che il gettito complessivo IRAP spettante alla Regione per l'esercizio finanziario 1999 è stato pari a 934 miliardi di lire di cui 483 miliardi provenienti dal settore pubblico e 451 miliardi dal settore privato.
In particolare, il presente disegno di legge prevede la concessione di contributi, per un periodo massimo di anni cinque, da erogarsi per il 50 per cento sotto forma di anticipazione, previa concessione di apposita fideiussione, e per il restante 50 per cento sotto forma di credito d'imposta, da farsi valere esclusivamente ai fini IRAP.
I soggetti beneficiari e gli investimenti agevolabili sono quelli previsti nelle leggi regionali di incentivazione previste per i vari settori produttivi. I soggetti che opteranno per questa forma di contributo hanno inoltre priorità nell'erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 36 del 24 dicembre 1998.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
LA SPISA, Presidente - SCANO, Vice Presidente e relatore - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO, relatore - CAPPAI - COGODI - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SPISSU - USAI - VARGIU
Pervenuta il 18 giugno 2001
La Terza Commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2001 ha approvato il presente testo unificato in materia di Imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP), a seguito dell'esame della proposta di legge n. 99, del disegno di legge n. 153, della proposta di legge n. 216.
L'IRAP è stata introdotta, quale nuovo tributo proprio delle Regioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega contenuta nella Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'istituzione dell'IRAP ha comportato la contemporanea soppressione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, delle tasse di concessione comunale.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività di cui sopra, comprese le pubbliche amministrazioni. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione.
L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta ed è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento. Un'aliquota ordinaria maggiore è fissata per le pubbliche amministrazioni (8 per cento) nonché, sia pure transitoriamente, per le imprese operanti nei settori del credito e delle assicurazioni (4,75 per cento nell'anno di imposta 2001). L'aliquota ordinaria è stata invece fissata in misura inferiore per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi: l'aliquota è stata fissata rispettivamente nella misura del 2,5 per cento relativamente all'anno d'imposta 2001, del 3,10 per cento relativamente all'anno d'imposta 2002, del 3,75 per cento relativamente all'anno d'imposta 2003.L'articolo 24, comma 2, del predetto decreto legislativo ha stabilito che le Regioni e le Province autonome diano attuazione con proprie leggi alle disposizioni nazionali in materia di IRAP.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo le Regioni hanno inoltre la facoltà di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale, con possibilità di differenziazione per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
Il gettito complessivo medio dell'IRAP spettante alla Regione sarda a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 è stato pari a circa 934 miliardi di lire all'anno, di cui 483 miliardi provenienti dal settore pubblico e 451 miliardi dal settore privato.
Il Titolo I del testo unificato approvato dalla Commissione prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi siano gestite direttamente dall'amministrazione regionale oppure date da questa in convenzione al Ministero delle finanze o a soggetti terzi.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e riscossione del tributo si prevede l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di imposte sui redditi.
L'istituzione di un tributo regionale relativo ad un'ampia base impositiva e a una vasta platea di contribuenti fornisce inoltre l'opportunità di prevedere l'istituzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria regionale, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari. Ciò comporterà una migliore gestione dell'autonomia impositiva nel suo complesso e il corretto governo di tutti i tributi regionali (non solo dell'IRAP).Il Titolo II del testo unificato prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegna.
La Commissione ha ritenuto di dover ricorrere in forma piuttosto ampia alla facoltà attribuita alla Regione dalla normativa statale. Nella discussione svoltasi circa le possibili modulazioni, anche selettive, del beneficio in questione, si è conclusivamente optato per un abbattimento suscettibile di produrre effetti diffusi sulla massima parte del sistema economico e sociale della Sardegna.
La scelta effettuata si colloca nell'ambito di una concezione della politica fiscale volta sia a compensare gli oneri aggiuntivi che il sistema sardo paga all'insularità, sia a creare un vantaggio competitivo rispetto ad altri sistemi regionali.
L'aliquota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti, eccettuati, per comprensibili ragioni, le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti creditizi, finanziari e assicurativi, le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie secondo la normativa comunitaria in materia.
Adottata la scelta di ricorrere ad una riduzione dell'aliquota rivolta ad un'ampio novero di beneficiari, la Commissione ha ritenuto di dover escludere le forme di agevolazione selettiva, quali il credito d'imposta o il bonus fiscale, previste nei progetti di legge esaminati, anche per non introdurre nuovi aggravi burocratici in funzione di un beneficio piuttosto modesto se paragonato a quelli (contributi in conto capitale e in conto interessi) già previsti dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale.
Un'apposita norma del Titolo II prevede infine l'attivazione degli adempimenti regionali ai quali gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 condizionano l'attuazione nelle Regioni speciali delle disposizioni che attribuiscono alle Province il gettito di alcune imposte erariali.Il Titolo III contiene le disposizioni finanziarie.
La copertura delle minori entrate prevedibilmente derivanti dalla predetta riduzione d'aliquota, valutate in circa trentacinque miliardi annui, graverà sulle disponibilità finanziarie già accantonate per la legge regionale sull'IRAP nel Fondo nuovi oneri legislativi dalla legge finanziaria per il 2001. Resta pertanto salvaguardato l'equilibrio finanziario complessivo della Regione, senza detrimento per alcun settore di spesa finalizzata ad obiettivi economici o sociali.Nota: il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 99 e n. 216
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e altre disposizioni in materia tributaria. | |
TITOLO
I Art. 1 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi: a) miglioramento del rapporto con il contribuente; b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta; c) semplificazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre regioni e dello Stato. |
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, che le esercita secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alla presente legge. 2. La Regione dispone con la legge finanziaria annuale le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni. | |
Art. 2 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi. 2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1 la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite in un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. La Regione con propria legge dispone, a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'emanazione del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, le eventuali integrazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo. |
Art. 2 1. La gestione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, può avvenire: a) nell'ambito della struttura organizzativa regionale; b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze o con le agenzie previste dagli articoli 26 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) mediante l'affidamento a terzi. 2. Nelle more della costituzione di un'apposita struttura dell'amministrazione regionale, dell'eventuale stipula delle convenzioni, o dell'affidamento a terzi, le predette attività sono svolte dallo Stato e l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i relativi oneri finanziari a titolo di compenso. | |
Art. 3 1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'espletamento, in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi, può avvenire: a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale; b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze o con le agenzie previste dagli articoli 26 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) mediante l'affidamento a terzi. 2. Nelle more della stipula delle convenzioni, o dell'affidamento a terzi previsto nelle lettere b) e c) del comma 1 e nell'attesa della creazione di apposita struttura dell'amministrazione regionale le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi sono delegate allo Stato. |
Art. 3 1. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è riscossa mediante versamento da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativi secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti. 3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, ovvero non è rimborsabile, se il relativo importo non supera lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo. 5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte dei redditi. | |
Art. 4 1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 50.000 (euro 25,82); per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera le 50.000 lire (25,82 euro) lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero. 3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi. |
Art. 4 1. Per l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche. 2. L'Amministrazione regionale predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria. 3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, si avvale della cooperazione della Guardia di Finanza. Quest'ultima procede, anche di propria iniziativa, secondo le facoltà ad essa attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. | |
Art. 5 1. A decorrere dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione finanziaria dello Stato e dalla Regione. 2. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, si avvale della cooperazione dei comandi della Guardia di Finanza. Questi ultimi procedono, anche di propria iniziativa secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. |
Art. 5 1. La Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre Regioni secondo procedure e modalità definite in appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Amministrazione regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna, è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto di un sistema informativo e di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale anche ai sensi dell'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. | |
Art. 6 1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali. 2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a sostenere gli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province. |
Art. 6 1. Al fine di raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari è istituita l'anagrafe tributaria regionale. 2. L'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema-identificazione dei soggetti e dal sistema-tributi regionali, così definiti: a) il sistema-identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese; b) il sistema-tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali. 3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione. 4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La Direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. 5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche. 6. Nelle more della costituzione dell'apposito ufficio regionale preposto alla gestione dell'anagrafe tributaria regionale l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è svolta dal Ministero delle finanze. | |
Art. 7 1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati. |
Art. 7 1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria. | |
Art. 8 1. L'anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. 2. In particolare l'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti: a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese; b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali. 3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione. 4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La Direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. 5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche e integrazioni. 6. Nelle more della costituzione dell'apposito ufficio regionale preposto alla gestione dell'anagrafe tributaria regionale la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è delegata al Ministero delle finanze. |
Art. 8 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, emana apposite direttive concernenti i rapporti di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, l'organizzazione degli uffici regionali, la gestione del sistema informativo e dell'anagrafe tributaria, le procedure amministrative, gli adempimenti dei contribuenti; la deliberazione della Giunta regionale è sottoposta al preventivo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. 2. Le direttive di cui al comma 1, debbono conformarsi ai seguenti principi: a) miglioramento del rapporto con il contribuente, in termini di trasparenza, di informazione e di semplificazione delle procedure, b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta; c) armonizzazione dei sistemi tributari statale, regionale e locali. | |
Art. 9 1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), 6 e 8, escluso il comma 6, si provvede con successiva legge regionale. |
TITOLO II Art. 9 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2001 e per un periodo massimo di cinque anni d'imposta, l'aliquota IRAP calcolata sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dai soggetti passivi nel territorio della Regione è determinata nella misura del 3,25 per cento fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi del presente articolo. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, l'aliquota per i tre periodi d'imposta decorrenti dal 2001 è fissata rispettivamente nell'1,5, nel 2,10 e nel 2,75 per cento. 3. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti commi i soggetti pubblici come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, le banche e gli altri enti e società finanziari e le imprese di assicurazione di cui agli articoli 6, 7 e 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie ai sensi della vigente normativa comunitaria. 4. I contribuenti sono autorizzati a tener conto delle riduzioni di aliquota disposte dal presente articolo ai fini del calcolo dell'imposta e del versamento dei relativi acconti a decorrere dalla dichiarazione IRAP da presentarsi nell'anno 2002 con riferimento all'anno d'imposta 2001. | |
TITOLO II Art. 10 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in armonia con le disposizioni contenute nel Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sardo, ad erogare contributi finalizzati ad incentivare i nuovi investimenti in Sardegna per un periodo massimo di anni cinque per favorire: a) l'attrazione di nuovi capitali; b) la creazione di nuovi posti di lavoro; c) l'insediamento di nuovi stabilimenti. |
Art. 10 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni R.C.A. e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A., nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno effetto a decorrere dall'anno 2002 e si applicano con riferimento all'anno di imposta 2001 | |
Art. 11 1. I contributi di cui all'articolo 10 sono concessi in favore delle imprese operanti nei settori: a) dell'industria, esclusi i comparti minerario - estrattivo, metallurgico e chimico; b) del turismo; c) dell'agro - industria; d) dell'artigianato. 2. Gli investimenti di cui all'articolo 10, sono quelli stabiliti: a) per l'industria dalla leggi regionali 28 aprile 1993, n. 21, 20 aprile 1993, n. 17 e 15 aprile 1994, n. 15; b) per il turismo dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 9; c) per l'agro - industria dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21; d) per l'artigianato dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. 3. L'erogazione dei contributi previsti all'articolo 10 ha carattere alternativo rispetto a quelli concessi ai sensi delle leggi regionali indicate al precedente comma ed ha carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato. |
TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ANNI 2001-2003 Art. 11 1. Gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 di cui alla lettera b) del comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001) sono rideterminati nella misura appresso specificata: 2002 lire 293.000.000.000 2003
lire
285.500.000.000 2. Per effetto della rideterminazione degli importi di cui al comma 1 nella tabella B allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 gli stanziamenti di cui alla voce 1, relativi agli anni 2002 e 2003, sono rideterminati nella misura appresso specificata: 2002
lire
5.000.000.000 2003
lire
5.000.000.000 | |
Art. 12 1. La misura dei contributi previsti all'articolo 10 è determinata dalle singole leggi settoriali di cui all'articolo 11 ed è quantificata, in armonia con le disposizioni previste dall'Unione Europea nell'ambito degli aiuti comunitari, secondo la regola del "de minimis" quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996. |
Art. 12 1. Le minori entrate e le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate rispettivamente in lire 35.000.000.000 (euro 18.075.991,47) per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 ed in lire 1.100.000.000 (euro 568.102,59) annui alle quali si fa fronte: a) per le minori entrate con la rideterminazione degli importi effettuata dall'articolo 11 e con la variazione di cui al comma 2; b) per le spese con la variazione di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione Entrata 03-PROGRAMMAZIONE UPB E03.014 IRAP e addizionale IRPEF 2001
lire
------------- 2002
lire
35.000.000.000 2003
lire
35.000.000.000 mediante riduzione del cap. 11607 (imposta regionale sulle attività produttive) Spesa 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001
lire
1.100.000.000 2002
lire
1.100.000.000 2003
lire
1.100.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). UPB S03.007 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001
lire
5.000.000.000 2002
lire
40.000.000.000 2003
lire
40.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). In aumento 02 - PERSONALE UPB S02.025 RUPAR e piano telematico 2001
lire
1.100.000.000 2002
lire
800.000.000 2003
lire
800.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Spese per l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e per il collegamento con il sistema di comunicazione dell'amministrazione centrale per la gestione dell'autonomia tributaria (art. 6 della presente legge). UPB S02.041 Qualificazione e aggiornamento dei dipendenti 2001
lire
----------------- 2002
lire
300.000.000 2003
lire
300.000.000 mediante incremento del capitolo 02093 03-PROGRAMMAZIONE UPB S03.035 Spese per imposte e tributi 2001
lire
5.000.000.000 2002
lire
5.000.000.000 2003
lire
5.000.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Oneri derivanti dalle convenzioni per le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP (art. 2, comma 1 della presente legge). 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulle suddette unità previsionali di base del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. | |
Art. 13 1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati: a) per il 50 per cento, sotto forma di anticipazione, a condizione che il richiedente corredi la documentazione di rito con apposita fidejussione; b) per il restante 50 per cento, sotto forma di credito d'imposta in conto IRAP da far valere in occasione della dichiarazione annuale. 2. Per le istruttorie delle pratiche di finanziamento si fa riferimento alle procedure previste nelle singole leggi settoriali. 3. Lo svincolo della fidejussione avviene dopo la realizzazione di un lotto funzionale che comporti un contributo pari ad almeno la somma anticipata. 4. Il credito d'imposta di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere utilizzato per compensare il debito derivante da altri tributi. 5. Quanto non previsto dalla presente legge è disciplinato da apposite direttive emanate dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977. |
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Art. 14 1. I soggetti ammessi al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge hanno priorità nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36. |
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Art. 15 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, 7, 8, comma 6, 10 e seguenti della presente legge sono valutati in complessive lire 51.100.000.000 (euro 26.390.947,54) per l'anno 2001 ed in lire 52.000.000.000 (euro 26.855.758,75) per gli anni successivi e gravano: a) quanto a quelli di cui all'articolo 10 e seguenti, valutati in lire 50.000.000.000 (euro 26.822.844,95) per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 sulla UPB S03.009 di cui al comma 2; b) quanto a quelli di cui all'articolo 7, valutati in lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per il solo anno 2001, sulle dotazioni disponibili sulla UPB S10.010, in attuazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni; c) quanto a quelli di cui agli articoli 3, comma 2, e 8, comma 6, valutati in lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 2001 ed in annue lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per gli anni successivi sulla UPB S03.035 di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA euro 568.102,59 UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislative per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria. COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA euro 25.822.844,95 In aumento UPB S03.009 - (Nuova Istituzione) Fondo da ripartire per l'attuazione degli sgravi fiscali in conto IRAP COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA euro 25.822.844,95 UPB S03.035 - Spese per imposte e tributi COMPETENZA 2001 2002 2003 CASSA euro 516.456,9 UPB S10.010 - Programmazione politica della formazione e del sistema informativo COMPETENZA 2001 CASSA euro 51.645,69 3. Alla ripartizione della dotazione del fondo di cui alla UPB S03.009 a favore delle singole UPB concernenti gli investimenti di cui all'articolo 11 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente competenti all'erogazione dei benefici contributivi di cui al medesimo articolo 11. |
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Art.16 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |