CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 52

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

il 22 febbraio 2000 

Promozione della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica


ARTICOLI DAL N. 13 AL N. 23

TESTO DEL
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13
Rendiconto periodico e finale

1. Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare un rendiconto sull'attività svolta con la periodicità stabilità nella convenzione.

2. Il rendiconto, oltre che una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti e delle pubblica­zioni scientifiche in cui sono stati resi noti, deve contenere un'analisi delle spese effettuate con i fondi erogati dalla Regione, vistate dall'Ammini­strazione cui afferisce il gruppo di ricerca.

   

Art. 14
Revoca 

1. L'affidamento della ricerca può essere revocato in caso di inadempienza ed in ipotesi di riscontrata difforme esecuzione della ricerca rispetto al progetto, senza motivazioni scientifi­che adeguate.

2. La revoca in tutto o in parte è dispo­sta dalla Giunta regionale su proposta dell'As­sessore della programmazione dietro motivato rapporto.

   

Art. 15
Anagrafe regionale delle ricerche

1. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamento, e permettere il coordinamento delle politiche pubbliche a sostegno della ricerca è istituita l'anagrafe regionale delle ricerche.

2. All'anagrafe regionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate; essa rappresenta un sistema informativo atto a garantire la fruizione delle informazioni e dei dati necessari per la elabora­zione e programmazione della ricerca.

3. L'anagrafe regionale delle ricerche è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione.

4. L'anagrafe regionale delle ricerche tramite l'Amministrazione regionale è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe nazionale delle ricerche.

   

TITOLO II 

Art. 16
Autonomia universitaria

1. L'Amministrazione regionale, ricono­sciuto che l'Università rappresenta la massima espressione culturale e che essa è la sede prima­ria della ricerca scientifica, a sostegno dell'auto­nomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dispone di un contributo annuo di lire 1.000.000.000 per l'ateneo di Sassari e di lire 1.500.000.000 per l'ateneo di Cagliari come aiuto alla crescita dell'autonomia delle Università riconosciuta con legge 9 maggio 1989, n. 168.

   

Art. 17
Documento di programmazione triennale

1. Gli interventi a favore delle Universi­tà e del CNR vengono definiti all'interno del piano di sviluppo e del programma pluriennale con un "documento di programmazione triennale", approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione.

2. Il documento di programmazione triennale è esaminato ed approvato dal comitato d'intesa Regione-Università e CNR.

3. I rapporti tra Regione e le Università e il CNR per l'attuazione del programma conte­nuto nel documento di programmazione triennale sono regolati da apposita convenzione.

4. Il progetto di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Asses­sore della programmazione di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione.

   

Art. 18
Comitato d'intesa Regione-Università-CNR

1. Il Comitato d'intesa Regione-Università-CNR è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino alla conclusione della stessa.

2. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato ed è compo­sto:

a) dal  Presidente della Giunta regionale;

b) dall'Assessore della Programmazione;

c) dall'Assessore della Pubblica Istruzione;

d) dal Rettore della Università di Cagliari;

e) dal Rettore dell'Università di Sassari;

f) dal responsabile dell'area del CNR in Sardegna.

3. Il Comitato ha il compito di fare proposte e valutazioni sul documento di programmazione triennale ed è altresì obbligato ad esprimere il parere finale sul documento.

   

Art. 19
Programmazione

1. Ai sensi della presente legge costitui­scono interventi di politica attiva da prevedere nel documento di programmazione triennale:

a) la collaborazione culturale, scientifica e didattica tra le Università della Sardegna ed altre Università nazionali ed internazionali;

b) la facoltà di finanziare l'attivazione, presso le Università della Sardegna, di corsi inte­grativi da realizzare mediante contratti di diritto privato nei settori specifici della produzione e dell'economia sarda;

c) la possibilità di assegnare alle Università della Sardegna contributi per:

1) agevolare il regolare svolgimento dei diplo­mi universitari;

2) acquisizione di idonei mezzi per i diplo­mi di specializzazione;

3) l'istituzione di nuove borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricer­ca e dei corsi di perfezionamento;

4) risorse integrative per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 della Legge 19 novembre 1990 n. 341;

5) finanziamenti specifici per l'attuazione delle attività previste negli articoli 89, 90 e 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

d) la promozione di un'ampia integrazione tra Università, CNR ed altre strutture scientifiche con il sistema delle imprese;

e) la promozione e l'incentivazione della partecipazione ai programmi e progetti comunita­ri ed internazionali di ricerca e sviluppo;

f) lo svolgimento in Sardegna di simposi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento di interesse regionale, nazionale e interna­zionale;

g) la stipula di contratti di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani e stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza;

h) l'erogazione alle Università di un finanzia­mento per la realizzazione di strutture ed attrezzature con priorità per fini didattici e di ricerca;

i) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

l) la realizzazione di un sistema di insegna­mento a distanza;

m) la partecipazione in Italia ed all'estero degli operatori ai programmi di scambi culturali.

   

Art. 20
Procedure

1. Le risorse destinate alle finalità previste nel presente titolo vengono riportate nel bilancio pluriennale; il finanziamento occorrente per ciascun anno verrà reso disponibile con l'approvazione della legge finanziaria regionale.

2. La definizione delle proposte che ogni anno devono essere finanziate in coe­renza con le linee fissate nel documento di programmazione triennale viene valutata dal comitato d'intesa Regione-Università-CNR.

3. La ripartizione dei fondi, secondo le finalità indicate nell'articolo prece­dente deve indicare quali proposte debbono essere finanziate ed in quale misura.

4. L'Assessore della programmazione provvede con proprio decreto ad accreditare alle Università ed al CNR le somme a ciascu­no di essi attribuite, con specifica indicazione delle proposte alle quali i singoli importi sono destinati.

5. Annualmente le Università ed il CNR presentano all'Assessore della program­mazione un rendiconto delle spese effettuate.

   

Art. 21
Turismo scientifico

1. L'Amministrazione regionale è auto­rizzata a stipulare convenzioni con le principali compagnie aree volte a ridurre del 50 per cento il costo dei viaggi nei confronti dei parteci­panti, prove­nienti da fuori Sardegna, a convegni, simposi, corsi di aggiornamento scientifico.

2. L'agevolazione è riservata a coloro che dimostrino la permanenza di almeno tre notti in Sardegna.

   

TITOLO III

Art. 22
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito delle politi­che per la ricerca ed il trasferimento tecnologico, promuove la realizzazione del Parco scienti­fico e tecnologico della Sardegna inteso come "sistema organizzato sul territorio di strutture, risorse, competenze ed attività di ricerca e di produzione ad alta compatibilità ambientale".

2. Il consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito ai sensi della legge regionale 25 agosto 1985, n. 21, ne pro­muove, gestisce e sviluppa la realizzazione anche con la partecipazione delle due Università sarde, del CNR, delle organizzazioni degli imprenditori ed altri enti pubblici e privati che si impegnino a concorrere all'iniziativa anche erogando contributi.

3. A tal fine le Università di Cagliari e di Sassari sono ammesse a partecipare al consor­zio per l'assistenza alle piccole e medie imprese senza l'apporto di mezzi finanziari e sono rap­presentate nel comitato tecnico di ge­stione del consorzio.

4. Ad integrazione delle provvi­denze finanziarie derivanti da assegnazioni statali e comunitarie la Regione è autorizzata a conce­dere al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese contributi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali e dei servizi necessari alla creazione ed allo sviluppo del parco.

5. La Giunta regionale, su propo­sta dell'Assessore della programmazione, bilan­cio, credito e assetto del territorio, previo parere favorevole della commissione consiliare competente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emanerà specifiche direttive al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, per la progettazione, realizzazione e gestione del parco.

   

Art. 23
Norma finanziaria

1. La spesa prevista per l'attua­zione della presente legge è valutata in lire 20.000.000.000.

2. Alle spese previste si provvede con la seguente variazione del bilancio 2000-2002.

In aumento

03 - BILANCIO

Cat. 4 - Rifinanziamento Piano di rinascita e ricerca scientifica.