CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 52

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO


il 22 febbraio 2000 

Promozione della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica


ARTICOLI DAL N.1 AL N.12

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

CAPO I 

Art. 1
Oggetto 

1. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto della Legge 9 maggio 1989, n. 168, favorisce la diffusione della cultura scienti­fica nei suoi molteplici aspetti e contribuisce finan­ziariamente alla tutela, all'incentivazione e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico; promuove con propri interventi di programmazione attiva lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, garantendo la diffusione delle conoscenze, la formazione e l'aggiornamento per lo sviluppo economico-sociale.

   

Art. 2
Finalità 

1. Lo scopo è quello di promuovere e sostenere, in conformità ai principi etici di rispetto dei valori umani, naturali ed ambientali, l'attività di studio e di ricerca nel campo delle nuove tecnologie al fine di incrementare la quantità e la qualità della produzione; valorizzare gli scambi tra i centri di studio e ricerca più avanzati e sostenere la formazione dei giovani studiosi favorendo la più ampia collaborazione tra realtà sociali ed imprenditoriali nella attività scientifica.

   

Art. 3
Interventi

  1. La Regione, in coerenza con i principi del piano generale di sviluppo e del programma pluriennale, adotta iniziative volte a:

a) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per l'attuazione di progetti di innovazione tecnologica;

b) realizzare l'evoluzione della ricerca negli atenei della Sardegna;

c) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella pratica e diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico;

d) realizzare e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni, società e centri di ricerca e sperimentazione;

e) incentivare, mediante la collaborazione con le Università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione e di aggiornamento professionale, anche mediante scambi culturali per la maturazione dei ricercatori sardi;

f) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia;

g) garantire la veridicità delle scoperte mediante un sistema brevettuale;

h) tutelare la salute dei cittadini e la pulizia dell'ambiente anche mediante il controllo di qualità;

i) coordinare l'interazione tra Università, CNR ed altre strutture scientifiche e di ricerca con il sistema sanitario, industriale, agrozooambientale, imprenditoriale;

l) favorire la partecipazione delle imprese, delle istituzioni e degli enti ai programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca e sperimentazione;

m) incrementare e migliorare le strutture, i servizi, le attrezzature e la strumentazione delle Università, delle istituzioni e degli enti per l'attività di ricerca di base ed applicata finalizzata all'innovazione tecnologica allo scopo di ottenere risultati utili nel sistema sociale e produttivo.

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CAPO II

 Art. 4
Intese

1. Per la realizzazione delle iniziative indi­cate nell'articolo 3, al fine di assicurare la corretta utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi e stipulare intese con le amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati.

2. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripar­tizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

   

Art. 5
Competenze degli Assessori 

1. Le iniziative di cui all'articolo 3, che interessino settori di specifica competenza degli Assessorati regionali, sono adottate di concerto con l'Assessore competente per materia.

   

Art. 6
Comitato di ricerca 

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è costituito presso la Presidenza della Giunta regionale il "Comitato di Ricerca".

2. Il comitato di ricerca è organo con­sultivo del Presidente della Giunta regionale e propone indirizzi generali per il perseguimento degli scopi della presente legge, esprime parere e proprie valutazioni sull'attività svolta per il raggiungimento dei suindicati obiettivi.

3. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ed è composto:

a) dal Presidente;

b) dall'Assessore della Pubblica Istruzione;

c) dall'Assessore della Programmazione;

d) dai Rettori delle Università di Cagliari e Sassari;

e) da due rappresentanti per ciascuna delle Università della Sardegna designati dai rispettivi Senati Accademici fra studiosi di riconosciuto prestigio;

f) da cinque studiosi di comprovato prestigio eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;

g) dal responsabile dell'area in Sardegna del CNR;

h) dal Presidente dell'associazione regionale degli industriali;

i) dal Presidente del Consorzio 21;

l) dal Presidente del CRS4.

4. Le funzioni del segretario del comitato sono svolte da un funzionario del ruolo unico regionale di qualifica non inferiore alla VIII.

5. Le riunioni del comitato sono convocate dal Presidente e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

   

Art. 7
Nomina e durata 

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino alla conclusione della legislatura stessa.

2. I membri del comitato possono essere riconfermati una sola volta se non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

3. Se taluno dei membri di nomina viene a mancare per qualsiasi causa, ovvero si dimette o risulta assente senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto ed il Presidente della Giunta regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla fine della legislatura.

4. Ai membri del comitato per la parte­cipazione alla riunione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, com­ma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

   

Art. 8
Programmazione

  1. La Regione, per il perseguime nto degli obiettivi della presente legge, sentito il comitato di ricerca di cui all'articolo 6, adotta un piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale su proposta dell'Assessore della programmazione, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, è approva­to dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente entro il 15 dicembre dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al precedente comma, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il piano triennale individua le diverse aree di intervento e articola in progetti le inizia­tive per l'attuazione di quanto disposto nella presente legge.

5. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti in cui queste si articolano;

b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto;

c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti e per anno di finanziamento;

d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmatori con le altre attività regionali in materia di ricerca scien­tifica, innovazione tecnologica, pubblica istruzione, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenze con le finalità della presente legge;

e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si prevede il finan­ziamento regionale e le modalità di erogazione dei contributi.

6. I progetti del piano triennale devono avere anche una definizione annuale ove questi siano ritenuti idonei.

   

Art. 9
Bandi di invito

1. Sulla base del piano triennale sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.

  2. I bandi devono indicare:

a) temi di ricerca distinti per aree o settori;

b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;

c) i finanziamenti disponibili globalmente nel periodo di validità del programma, per l'area o per il settore al quale si riferi­scono i temi di ricerca;

d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;

e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.

3. I bandi di invito sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regio­nale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

   

Art. 10
Presentazione dei progetti

1. In conformità ai bandi di invito di cui al precedente articolo 9 i progetti di ricerca possono essere presentati, per il tramite delle rispettive amministrazioni, da gruppi di ricerca­tori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture:

a) Università;

b)  CNR;

c) centri di ricerca;

d) istituti di ricerca;

e) consorzi.

2. Le strutture di ricerca interessate devono comunque essere localizzate nel territo­rio della Sardegna.

3. I progetti di ricerca devono essere corredati dalla documentazione comprovante la disponibilità di idonei laboratori per la conduzione delle ricerche programmate.

4. I progetti di ricerca sono presentati al Presidente della Giunta e devono indicare:

a) il titolo della ricerca, il piano di attuazione della medesima ed i risultati che si prevede di conseguire al termine del suo svolgimento;

b) la composizione del gruppo di ricerca, con l'esatta individuazione del responsabile scientifico della ricerca, e la relativa prece­dente esperienza di ricerca del gruppo e del responsabile stesso, da documentarsi con pubblicazioni scientifiche sullo stesso tema di ricerca o su temi affini, comparse su riviste scientifiche nel quinquen­nio prece­dente l'elaborazione del progetto di ricerca;

c) l'entità del finanziamento richiesto e la specificazione delle singole voci di spesa che compongono il costo preventivo della ricerca.

   

Art. 11
Convenzione

1. I rapporti tra Regione e i rappresentanti legali dei gruppi di ricerca per l'attuazione della presente legge sono regolati da convenzioni.

2. Il progetto di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione d'intesa con l'Assessore della pubblica istruzione.

   

Art. 12
Erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti assegnati a ciascun progetto vengono erogati con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento all'atto della stipula della convenzione;

b) il residuo viene concesso nel corso della ricerca, alle scadenze che saranno fissate con le singole convenzioni e ciascun rappresentante legale del gruppo di ricerca è tenuto a presentare un dettagliato e documentato rapporto scientifico che consente di valutare lo stato di avanzamento della ricerca stessa e la conseguenza dei risultati nel frattempo conseguiti rispetto agli obiettivi finali.