CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

il 25 gennaio 2000

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi


RELAZIONE DEI PROPONENTI  

Quello della difesa del patrimonio micologico sardo, ancora in buona parte inesplorato, è un problema che necessita al più presto di una regolamentazione da parte della Regione.

Il problema della difesa del patrimonio micologico sardo, ancora in buona parte inesplorato, è sorto nel dopoguerra e precisamente negli ultimi venti anni, allorché il boom economico, i mezzi di locomozione più diffusi e più approfondite conoscenze permesse da varie iniziative editoriali hanno portato le popolazioni urbane sarde e non sarde a contatto con la natura e, in particolare, con quell'aspetto molto interessante e vivace della natura che è il fungo.

Le associazioni naturalistiche, le amministrazioni comunali, con le loro mostre micologiche hanno diffuso a livello popolare cognizioni che hanno naturalmente ampliato la gamma di specie fungine commestibili.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo infatti ad un assalto indiscriminato, in specie da parte di soggetti non residenti in Sardegna, nei confronti dei funghi che, ricordiamolo, costituiscono un elemento indispensabile degli ecosistemi forestali  praticoli.

Da tale stato di cose nasce la presente proposta di legge che potrà essere fra qualche anno, dopo un preliminare rodaggio, affinata e approfondita sulla base delle esigenze obiettive verificate nella realtà.

Le basi su cui poggia l'impalcatura della proposta di legge sono la limitazione quantitativa dei funghi oggetto della raccolta e il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi. L'abilitazione alla raccolta dei funghi, opportuna tra l'altro perché obbliga alla conoscenza delle specie fungine tossiche e mortali evitando quindi le tragiche conseguenze puntualmente riportate dagli organi di stampa ogni anno, sarà concessa dall'Amministrazione provinciale, tramite una commissione, a seguito di un apposito esame che appurerà la presenza negli aspiranti raccoglitori dei requisiti minimi di conoscenze naturalistiche.

Nella proposta di legge è previsto che i proprietari o i conduttori di fondi, per i quali non è previsto l'obbligo del possesso della abilitazione alla raccolta, potranno riservarsi la raccolta dei funghi spontanei cresciuti sui propri terreni purché questo fatto non venga evidenziato mediante appositi cartelli.

La disciplina contenuta nella proposta di legge, con particolare riferimento alla possibilità per il possessore del fondo di riservare a sé o ad altri la raccolta dei funghi sul proprio terreno, può a giudizio dei proponenti incentivare l'attività agrituristica che, sia pure lentamente, sta iniziando a svilupparsi anche nella nostra Regione.

Nella proposta di legge sono presenti anche altre limitazioni alla raccolta dei funghi, quali ad esempio la possibilità di procedere alla raccolta solo nei giorni pari del mese o il divieto di raccolta nelle zone percorse da incendio. Queste limitazioni, che ad un primo esame potrebbero sembrare eccessive, poggiano in realtà su precise indicazioni scientifiche.

La proposta di legge prevede inoltre la possibilità che l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sospenda, per motivi scientifici o di salvaguardia degli ecosistemi, la raccolta dei funghi in zone determinate o per specie particolari.

La proposta di legge prevede il divieto di raccolta dei funghi nelle riserve naturali integrali di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. Poiché le riserve naturali non sono state ancora istituite, questa norma esplicherà la sua efficacia solo all'atto dell'istituzione delle riserve; a tale proposito si può ricordare che l'articolo 21 della citata legge regionale n. 31 del 1999 già prevede la possibilità di vietare la raccolta stessa nelle aree destinate a riserve naturali.

Nella proposta di legge è prevista la possibilità che il sindaco autorizzi le persone per le quali la raccolta dei funghi costituisca attività prevalente di lavoro ad eccedere il limite di due chili. I proponenti tuttavia non si nascondono le difficoltà di applicazione di tale articolo in specie per il fatto che i soggetti che intendono dedicarsi alla raccolta "professionale" dei funghi dovranno dimostrare al sindaco che la raccolta dei funghi costituisce la loro prevalente attività di lavoro.

Nella proposta di legge sono state inserite delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla raccolta dei funghi. Tali sanzioni, pur costituendo un indispensabile elemento della normativa, non potranno impedire il depauperamento del patrimonio micologico sardo se ad esse non si affiancherà un diverso modo di accostarsi alla natura. Pertanto i proponenti hanno previsto un'attività della Regione volta ad incentivare gli studi e le ricerche nel campo micologico, affiancata dalla possibilità di concedere contributi alle associazioni micologiche per l'attività di informazione e divulgazione nel settore.

I proponenti auspicano che la proposta di legge venga approvata in tempi brevi dal Consiglio regionale e che questa, una volta divenuta legge, sia considerata dai cittadini non una imposizione ma uno strumento di salvaguardia della natura.

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