CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

il 25 gennaio 2000

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi


 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Disciplina della raccolta dei funghi

1. Nel territorio della Regione autonoma della Sardegna è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari del mese per specie commestibili e per la quantità giornaliera non eccedente i chilogrammi 2 per persona di età superiore a quattordici anni e in possesso di regolare abilitazione alla raccolta, purché la raccolta stessa non sia interdetta dal proprietario del fondo con apposizione di regolari cartelli. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda dal predetto limite.

Per specie commestibili devono intendersi:

- Agaricus campestris

- Amanita caesarea

- Armillaria mellea

- Boletus edulis

- Boletus reticulatus

- Boletus aereus

- Boletus impolitus

- Boletus fragrans

- Boletus lepidus

- Boletus sardous

- Cantharellus cibarius

- Clitocybe geotropa

- Coprinus comatus 

- Lactarius deliciosus

- Macrolepiota procera

- Pleurotus eryngii

- Pleurotus ferulae

- Russula aurata

- Russula cyanoxantha

- Terfezia sp.

- Tuber sp.

2. E' sempre vietata la raccolta e la commercializzazione di amanita caesarea allo stato di ovulo e dei boletus, gruppo edulis, con cappello di dimensioni inferiori ai 7 cm.

3. Per la raccolta dei funghi spontanei è vietato usare uncini, rastrelli od altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio dei funghi e l'apparato radicale della pianta.

4. I funghi devono essere trasportati in contenitori rigidi, aperti, aerati e forati che permettano la dispersione delle spore.

5. E' vietato raccogliere ed asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni e distruggere o danneggiare i funghi.

6. Per la specie fungina denominata boletus sardous non è prevista la limitazione, in peso, di raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 1.

   

Art. 2
Abilitazione alla raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi è subordinata al possesso di apposita abilitazione.

2. L'abilitazione alla raccolta dei funghi ha validità su tutto il territorio regionale ed è rilasciata dalla Provincia del comune di residenza, previo superamento di un esame. Per i non residenti l'abilitazione è rilasciata da una qualunque delle province.

3. Le materie e le prove di esame sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. Le Province rilasciano un patentino attestante il possesso della abilitazione alla raccolta dei funghi. Il patentino deve essere esibito su richiesta degli organi di cui all'articolo 11.

5. Il modello del patentino è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

   

Art. 3
Raccolta di funghi riservata ai proprietari o ai conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori dei fondi possono riservarsi la raccolta dei funghi apponendo, a proprie cure e spese, cartelli indicatori lungo i confini del fondo. I cartelli indicatori, di dimensioni massime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere posto su pali ad almeno mt. 2,50 di altezza dal suolo lungo il confine del fondo ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, e devono contenere la scritta ben visibile "Raccolta di funghi riservata".

2. I proprietari ed i conduttori del fondo che intendono riservarsi la raccolta dei funghi devono comunicarlo al sindaco del comune interessato.

. .

Art. 4
Disciplina per il proprietario o conduttore del fondo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai proprietari, o conduttori dei fondi su cui avviene la raccolta ed ai loro conviventi.

2. Tali disposizioni, al contrario, si applicano alle persone autorizzate alla raccolta dei funghi dai proprietari, o dai conduttori, del fondo su cui avviene la raccolta.

   

Art. 5
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta di funghi

1. Le Province provvedono alla costituzione delle Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei funghi.

2. Le Commissioni sono composte:

a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;

b) dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale con sede nel capoluogo di ciascuna Provincia. Per la Provincia di Cagliari il riferimento è alla Azienda sanitaria locale n. 8;

c) da un rappresentante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

d) da un docente di ciascuna delle Università degli studi della Sardegna, indicati dalle stesse Università;

e) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

3. Ai componenti le Commissioni esaminatrici competono i compensi, le indennità ed i rimborsi spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

   

Art. 6
Protezione di specie di rilevante interesse

1. Al fine di proteggere i biotipi di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può con proprio decreto:

a) sospendere per un periodo determinato la raccolta su tutto o su parte del territorio regionale di specie rare o comunque di rilevante interesse scientifico o naturalistico;

b) sospendere, d'intesa con i comuni interessati e per periodi determinati, la raccolta dei funghi nell'ambito di determinate zone;

c) sospendere per esigenze silvo-colturali la raccolta dei funghi nelle aeree demaniali o nelle aree in concessione all'Azienda regionale delle foreste demaniali;

d) sospendere per un periodo di cinque anni la raccolta di funghi nelle aree percorse da incendi.

2. I decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente concernenti i divieti di raccolta dei funghi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione sarda e affissi agli albi dei comuni interessati.

   

Art. 7
Divieto di raccolta dei funghi nelle riserve naturali integrali

1. La raccolta dei funghi è vietata nelle riserve naturali integrali di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 "Norme per l'istituzione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".

   

Art. 8
Autorizzazione alla raccolta dei funghi per scopi scientifici o didattici

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 5 e 6. In tal caso si prescinde dal possesso dell'abilitazione alla raccolta di funghi.

2. Il decreto di autorizzazione alla raccolta dei funghi per scopi scientifici o didattici ha carattere personale e indica la durata e la modalità di raccolta.

   

Art. 9
Autorizzazione speciale alla raccolta di funghi per scopi commerciali

1. Le persone per le quali la raccolta di funghi commestibili costituisce prevalente fonte di lavoro, possono ottenere dal sindaco del comune ove intendono esercitare l'attività, un'autorizzazione annuale rinnovabile che le abiliti alla raccolta di chilogrammi dieci massimo di peso giornaliero di precisate specie fungine in precisate aree del territorio comunale.

2. L'autorizzazione viene rilasciata dietro domanda scritta ed esibendo il patentino di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La predette autorizzazione è a titolo oneroso. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune per la raccolta è stabilito con apposita deliberazione da adottarsi da parte dei competenti organi dello stesso ente.

4. L'autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi addetti alla vigilanza in base alla presente normativa.

   

Art. 10
Studi, ricerche, informazione, divulgazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia delle sue risorse naturali e dell'ambiente in generale, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. A tale scopo finanzia studi, ricerche, convegni ed azioni di informazione e divulgazione.

3. Finanzia altresì corsi di formazione, organizzati senza scopo di lucro da enti e da associazioni micologiche naturalistiche e aperti al personale preposto alla vigilanza ed a tutti i cittadini interessati.

4. L'Amministrazione regionale concede altresì contributi ad enti ed associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla conoscenza dei funghi spontanei, nonché alla stampa di bollettini e riviste micologiche. 

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

   

Art. 11
Vigilanza

1. La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni della presente legge è demandata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli organi di polizia rurale ed urbana degli enti locali, agli agenti giurati, designati dalle associazioni micologiche riconosciute, agli agenti ed agli ufficiali di Polizia giudiziaria.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

   

Art. 12
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi consentita: sanzione di lire 50.000; se la violazione è nuovamente commessa entro l'anno la sanzione è di lire 100.000;

b) per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto nelle zone di cui agli articoli 3, 6 e 7: sanzione di lire 100.000; se la violazione è nuovamente commessa entro l'anno la sanzione è di lire 200.000;

c) per il trasporto dei funghi in contenitori non consentiti: sanzione di lire 30.000; se la violazione è nuovamente commessa entro l'anno la sanzione è di lire 60.000;

d) per la raccolta senza patentino di abilitazione: sanzione di lire 250.00; se la violazione è nuovamente commessa entro l'anno la sanzione è di lire 500.000;

e) per la mancata esibizione del patentino: sanzione di lire 10.000 e obbligo di esibizione del patentino entro le 24 ore successive;

f) per il danneggiamento o la rimozione di cartelli di segnalazione, previsti nella presente legge: sanzione da lire 600.000 a lire 1.000.000;

g) per la raccolta senza autorizzazione di cui all'articolo 9 o in violazione delle disposizioni contenute nella stessa: sanzione da lire 500.000 a lire 1.500.000:

h) per tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge: sanzione di lire 30.000.

2. I funghi commestibili raccolti in violazione delle norme della presente legge vengono confiscati ed assegnati, previa ricevuta, ad enti di beneficenza.

 

3. I funghi ritenuti non commestibili verranno distrutti sul posto.

 

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è organo competente alla definizione degli accertamenti per violazione amministrativa della presente legge.

   

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 500.000.000. 

Entrata

Cap. 35022

(N.I) - Somme riscosse per sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge regionale concernente la disciplina della raccolta dei funghi (art. 12 della presente legge)

lire               p.m.

Spesa

Cap. 05110-01

Spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi (art. 5 della presente legge)

lire              20.000.000

Cap. 05110-02

(N.I.) - Spese per studi, ricerche, convegni ed azioni di informazione e divulgazione della flora fungina (art. 10, comma 2, della presente legge)

lire               130.000.000

Cap. 05110-03

(N.I.) - Spese per il finanziamento di corsi di formazioni aperti al personale preposto alla vigilanza della flora fungina (art. 10, comma 3, della presente legge)

lire             130.000.000

Cap. 05110-04

(N.I.) - contributi ad enti ed associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre e pubblicazioni dei funghi spontanei, nonché alla stampa di bollettini e riviste micologiche (art. 10, comma 4, della presente legge)

lire              220.000.000