CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 43/A
presentata dai Consiglieri regionali
DORE - DEIANA - DETTORI Bruno - LODDO
il 25 gennaio 2000Normativa transitoria in materia di pianificazione territoriale paesistica
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il Presidente della Repubblica, con distinti decreti del 20 luglio e del 20 ottobre 1998, in accoglimento dei ricorsi presentati dall'associazione ecologista Amici della Terra, ha annullato i decreti del Presidente della Giunta regionale n.266 e n. 279 del 6 agosto 1998 con cui erano stati approvati i piani territoriali paesistici nn.2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12.
Tenuto conto di ciò è assolutamente necessario ed urgente predisporre una normativa transitoria finalizzata all'approvazione dei "nuovi" Piani Territoriali Paesistici (PP.TT.PP.). Ciò al fine di far fronte alla carenza di regole in relazione alle aree di maggiore valenza ambientale-paesaggistica della Sardegna.
Va altresì rilevato che i Comuni sono attualmente impegnati nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle disposizioni contenute nei PP.TT.PP., i quali devono rappresentare un quadro di riferimento regionale per un organico assetto territoriale. La mancanza di tale strumento su scala sovracomunale rischia di produrre effetti negativi e richiede, quindi, l'adozione di una normativa transitoria che inibisca, per il necessario e limitato periodo di tempo, gli interventi sul territorio in contrasto con l'esigenza di salvaguardia e di tutela di beni di primaria importanza, nel rispetto del resto dello stesso dettato costituzionale.
E', naturalmente, necessario procedere contemporaneamente alla "rivisitazione" di tutti i piani territoriali paesistici alla luce dei pareri del Consiglio di Stato, recepiti integralmente dai decreti del Presidente della Repubblica di annullamento dei PP.TT.PP.. L'articolato normativo si propone, pertanto, di conseguire i predetti obiettivi, riproponendo alcune norme di salvaguardia già contenute nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e le prescrizioni più qualificanti sotto il profilo ambientale contenute nella normativa di attuazione dei piani territoriali paesistici (es. dimezzamento delle volumetrie insediabili nelle zone turistiche "F" costiere).
Si propone, infine, la costituzione di una struttura tecnica qualificata anche sotto il profilo giuridico che individui, secondo gli indirizzi del Consiglio di Stato, la "nuova" e corretta normativa di attuazione dei piani territoriali paesistici al fine della riapprovazione entro un periodo di dodici mesi.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario e relatore- MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Noemi - SATTA
pervenuta l'8 luglio 2003
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 2 luglio 2003, il testo unificato delle proposte di legge nn. 43 - 71 - 169 - 196/A contenente la "Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica".
La Commissione, a seguito di una ponderata valutazione delle varie proposte di legge sottoposte da tempo alla sua attenzione, ha affrontato con spirito risoluto e costruttivo tale delicata questione al fine di colmare un annoso vuoto normativo di rilevante portata ed evitare così l'insorgere di ulteriori difficoltà ed incertezze applicative.
Infatti, la necessità di emanare una normativa transitoria in materia di pianificazione territoriale paesistica, risale al mese di agosto del 1998, quando l'accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comportò l'annullamento di sette dei quattordici piani territoriali paesistici vigenti in Sardegna.
Le conseguenze negative di tale annullamento, dopo un timido ed inconcludente periodo di tentativi posti in essere dai consiglieri della XI legislatura, furono poi inopinatamente trascurate senza dar luogo a nuovi e significativi interventi legislativi.
Tale atteggiamento appare poco comprensibile se si considera, innanzitutto, che da oltre quattro anni esistono in Sardegna due diverse discipline giuridiche per le zone di rilevanza paesistica, cosicché accade che territori confinanti sono soggetti a normative paesistiche differenti.
Per ovviare a tale situazione e per fronteggiare un possibile pronunciamento negativo da parte del Tribunale amministrativo regionale nei confronti degli altri sette piani paesistici, la Commissione ha approvato il testo in questione i cui punti maggiormente qualificanti possono essere così riassunti:
a) la revisione e l'aggiornamento, entro un periodo massimo di due anni, di tutti i piani paesistici approvati nel 1993;
b) la vigenza, nelle more di tale revisione e come temporanee misure di salvaguardia, delle norme contenute sia nelle Disposizioni di omogeneizzazione e coordinamento dei piani approvati dal Consiglio regionale, sia delle norme tecniche di attuazione dei piani medesimi e dell'allegata cartografia. Ciò allo scopo di evitare lacune, vuoti normativi ed incertezze sulla vigenza delle norme;
c) la conferma della validità degli atti di adeguamento dei piani comunali ai piani paesistici, ove assunti, e la riconferma dell'abbattimento al 50% della volumetria massima edificabile per le zone turistiche, individuata ai sensi della disciplina vigente;
d) l'abrogazione della norma che ha introdotto l'istituto dell'accordo di programma da approvare attraverso l'apposita legge regionale. Tale norma, infatti, di difficile e controversa interpretazione, non ha trovato - per tali motivi - alcuna applicazione ed ha suscitato forti perplessità nei settori politici, imprenditoriali e culturali dell'Isola.
In considerazione della notevole importanza della materia e dell'urgenza delle problematiche affrontate, se ne auspica una immediata discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
Il testo della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 71/A - n. 169/A - n. 196/A
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Normativa transitoria di salvaguardia in materia di pianificazione territoriale paesistica | |
Art. 1 1. Ferma restando la previsione di conservazione integrale delle categorie di beni ambientali e territoriali di cui all'articolo10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, nei territori compresi nella fascia compresa fra i metri trecento ed i metri duemila dalla battigia marina, fino all'approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di cui agli articoli 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e 10, 10 bis ed 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché ogni ulteriore modifica del territorio. Non sono comprese nel divieto le opere ricadenti nelle zone omogenee "A", "B", "C" contigue al centro urbano edificato e destinate a residenza stabile non stagionale e le zone omogenee "D" come individuate negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983. E' consentito procedere a varianti degli strumenti urbanistici comunali vigenti esclusivamente in presenza di interventi previsti negli atti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 già definitivamente approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le varianti sono ammesse previo nullaosta della Giunta regionale. 2. Sono comunque consentiti: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie esistenti; b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti modesti interventi edilizi e modifiche dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione urbanistica ed indispensabili per una corretta conduzione del fondo, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva; c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità ambientale; d) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge; e) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati in seguito a calamità naturali. 3. Oltre la fascia dei metri 300 dalla battigia marina sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione di interesse pubblico definitivamente approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, aventi rapporto volumetrico di almeno metri cubi 100 per posto letto e gli interventi previsti dai piani attuativi già convenzionati e che abbiano già legittimamente avviato le opere di urbanizzazione prima della data del 17 novembre 1989. 4. Nelle isole minori della Sardegna le norme del presente articolo si applicano a tutto il territorio. |
Art. 1 1. L'Amministrazione regionale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione e all'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, secondo le previsioni di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale). | |
Art. 2 1. Per lo studio, l'analisi, la predisposizione e la definizione dei piani territoriali paesistici e della relativa normativa di attuazione è costituita un'apposita commissione speciale interdisciplinare composta da: a) tre esperti esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifica ed autorevole competenza in materia di pianificazione territoriale, di tutela del paesaggio, ambientale e giuridica; b) quattro funzionari in possesso delle suddette specifiche competenze appartenenti agli Assessorati regionali degli enti locali, finanze ed urbanistica; della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; della difesa dell'ambiente; della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; c) quattro funzionari in possesso delle suddette specifiche competenze appartenenti alle Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici ed alle Soprintendenze per i beni archeologici per le Province di Cagliari ed Oristano e per le Province di Sassari e Nuoro. 2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo competono il gettone di presenza e le indennità stabilite dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con la deliberazione della Giunta regionale che istituisce la predetta commissione speciale interdisciplinare, è nominato un coordinatore responsabile della regolare conduzione dei lavori e della tempestività degli stessi. 4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento la commissione deve provvedere all'elaborazione di uno schema di proposta per la ridefinizione ed adeguamento del quadro normativo complessivo concernente la pianificazione territoriale paesistica. |
Art. 2 1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei Piani Territoriali Paesistici, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993, nei territori già compresi in tali Piani vengono assunte, quali misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali: a) le norme contenute nelle "Disposizioni di Omogeneizzazione e di Coordinamento dei Piani Territoriali Paesistici" approvate dal Consiglio regionale il 13 maggio 1993 e pubblicate nel Buras n. 44 del 19 novembre 1993; b) le disposizioni di cui alle norme di attuazione e alla allegata cartografia dei Piani Territoriali Paesistici di cui ai citati decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993. | |
Art. 3 1. Negli strumenti urbanistici comunali il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti ammissibili nelle zone "F" ai sensi del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è determinato in misura tale che le predette volumetrie ammissibili non siano superiori al 50 per cento di quelle consentite con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per le medesime zone "F" dal citato decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, comprese quelle già realizzate o previste da piani attuativi già convenzionati non scaduti alla data del 17 novembre 1989 e che abbiano avviato legittimamente alla stessa data le opere di urbanizzazione, comprese quelle relative a piani particolareggiati di iniziativa pubblica approvati alla data del 17 novembre 1989, quelle di pertinenza dei lotti interclusi nonché le volumetrie previste da vigenti piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23. 2. Negli strumenti urbanistici comunali potrà essere previsto un ampliamento delle volumetrie nei centri urbani limitatamente alle zone urbanistiche "B" e "C" ed alle restanti zone situate oltre i due chilometri dalla battigia marina pari alla differenza fra la volumetria teoricamente ammissibile per le zone "F" e quella effettivamente calcolata per effetto del dimezzamento di cui al comma 1. |
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Art. 3 1. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici, approvati con i decreti del Presidente della Regione del 6 agosto 1993. I comuni, nelle more della procedura di revisione e aggiornamento di cui all'articolo 1, possono perfezionare l'iter di adozione e approvazione del PUC secondo le previsioni di cui alle norme di attuazione dei PTP. 2. I PUC adottati in adeguamento alle previgenti norme di attuazione dei PTP, prevedono una capacità insediativa, nelle zone turistiche "F" costiere individuate ai sensi del decreto assessoriale 2266/U del 20 dicembre 1983, non superiore al 50 per cento di quella massima determinabile in applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo decreto 2266/U, ovvero nella misura definita nella direttiva di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 4 1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono valutati in lire 30.000.000 annui. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono apportate le seguenti variazioni: In aumento 02 -AFFARI GENERALI Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati o altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R.11 giugno 1974, n.15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27) 2000 lire 30.000.000 2001 lire 30.000.000 2002 lire 30.000.000 In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n.11 e art. 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 2000 lire 30.000.000 2001 lire 30.000.000 2002 lire 30.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria. 3. Gli oneri previsti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
Art. 4 1. L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale") è abrogato. |