CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 35/A

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - PIRISI- DEMURU - SANNA Gian Valerio - LODDO

il 4 gennaio 2000

Conferenza permanente Regione - Enti locali


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con il presente articolato si intende dare attuazione al principio di effettiva cooperazione tra Regione ed enti locali minori configurato dall'articolo 3 della Legge n. 142 del 1990 al fine di realizzare un più efficiente sistema delle autonomie locali.

La piena attuazione degli obiettivi del nuovo ordinamento delle autonomie locali impone, infatti, la definizione dei ruoli spettanti ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e agli altri enti di carattere associativo e presuppone una loro ampia partecipazione democratica alle decisioni regionali.

In tale contesto la Conferenza permanente Regione - enti locali è stata individuata quale sede privilegiata per lo svolgimento in sede cooperativa dei rapporti tra Regione ed enti locali, con l'obiettivo di superare sia la centralizzazione delle decisioni che la deresponsabilizzazione dei livelli locali, attuando i principi di sussidiarietà, di differenziazione nella allocazione delle funzioni e dei compiti, di responsabilità e unicità dell'amministrazione e, infine, di autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

Gli enti locali sono dunque configurati come soggetti che partecipano attivamente al sistema politico e istituzionale complessivo, nell'ambito di un modello cooperativo che appare particolarmente adatto ad una situazione di notevole frammentazione territoriale come la nostra.

In quest'ottica viene inquadrata la Conferenza permanente Regione - enti locali, nel cui ambito le iniziative di coordinamento e le consultazioni reciproche avranno modo di manifestarsi per dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La stessa composizione della Conferenza è significativa della volontà di garantire una adeguata rappresentatività degli enti, ma al tempo stesso quella funzionalità e snellezza che consentano a tale organo di svolgere adeguatamente il suo ruolo di informazione, consultazione, raccordo e, soprattutto, collaborazione tra l'amministrazione regionale e gli enti locali.

Infine, la cadenza regolare delle sedute e la possibilità di convocazione su richiesta di un terzo dei suoi componenti ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, garantisce il pieno coinvolgimento dei soggetti che ne fanno parte nell'azione di coordinamento tra centro e periferia, oltreché una adeguata informazione sulle attività poste in essere dalle amministrazioni, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore

pervenuta il 17 gennaio 2003

La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".

Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato­-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.

La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.

La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.

Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.

Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.

Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.

Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.

Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.

 La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.  

Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 278 - n. 281 - n. 325 e Disegno di legge n. 178

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1
Istituzione e finalità

1. E' istituita la Conferenza permanente Regione - enti locali, di seguito denominata "Conferenza", al fine di:

a) favorire l'attuazione del principio di cooperazione fra Regione ed enti locali;

b) sviluppare la partecipazione degli enti locali a tutti i processi decisionali regionali;

c) assicurare il coordinamento nei rapporti tra la Regione e gli enti locali, semplificando le relative procedure, anche mediante la soppressione di comitati, commissioni e organi analoghi all'interno dell'Amministrazione regionale;

d) offrire una sede di studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale della Regione che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate degli enti locali.

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Art. 1
Finalità

1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione, e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2
Funzioni della Conferenza

1. La Conferenza:

a) partecipa alle scelte di programmazione della Regione, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale;

b) formula inviti e proposte ad altri organi della Regione, alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al Comitato delle regioni di cui agli articoli 198A, 198B e 198C del trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal trattato dell'Unione europea, ad enti pubblici e ad altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse.

2. La Conferenza è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema che le venga sottoposto dal Presidente, anche su richiesta dell'ANCI, dell'UPS o dell'UNCEM.

3. La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province in ambito regionale.

 4. La Conferenza esprime parere obbligatorio ai competenti organi della Regione in merito a:

a) bilancio di previsione e legge finanziaria regionale;

b) progetti di legge in materia di ordinamento e di funzioni degli enti locali e in materia territoriale;

c) progetti di legge in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;

d) proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di programma-quadro tra Regione e Governo.

5. I pareri di cui al comma 4, esclusa la lettera a), sono espressi dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori. Il parere sugli atti di cui al comma 4, lettera a), è reso direttamente dalla Conferenza alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il termine di cui al presente comma. In caso di decorrenza dei predetti termini senza che la Conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale competente procede indipendentemente dall'acquisizione dello stesso. Degli adempimenti di cui al presente comma è data notizia nelle premesse degli atti deliberativi della Giunta regionale.

6. La Conferenza inoltre formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione delle leggi nazionali e regionali che riguardano l'ordinamento degli enti locali ed il conferimento di funzioni e di compiti amministrativi agli enti locali, nonché sui criteri di assegnazione delle relative risorse.

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Art. 2
Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è sede di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna.

2. Il Consiglio delle autonomie locali:

a) costituisce una sede di studio, informazione, confronto e proposta sulle problematiche di interesse degli enti locali della Sardegna;

b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

c) partecipa, attraverso la designazione di 10 rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, garantendo due rappresentanze per ogni categoria di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3
Indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali sono adottati previa intesa con la Conferenza o con il singolo ente locale interessato.

2. Qualora, nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione, l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente in materia di enti locali, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di cui al comma 1 adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi alle competenti Commissioni consiliari.

5. Le procedure di cui al presente articolo si applicano altresì a tutti gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali.

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Art. 3
Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

a) i presidenti delle province;

b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4
Accordi tra Regione ed enti locali

1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

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Art. 4
Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5
Scambi di dati e informazioni

1. La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni regionale e locali.

2. La Conferenza approva protocolli di intesa tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dalla Regione che dagli enti locali. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti con la collaborazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

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Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.

2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.

6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti. 

7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 6
Composizione della Conferenza

1. Della Conferenza fanno parte:

a) i Presidenti delle Province;

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

c) quattro Sindaci espressi dai Comuni con popolazione superiore a 11.000 abitanti;

d) sei Sindaci espressi dai Comuni con popolazione tra i 2.000 e gli 11.000 abitanti;

e) tre Sindaci espressi dai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

f) quattro presidenti di comunità montane, uno per provincia, eletti dalle assemblee dei presidenti delle comunità montane, convocate dai rispettivi presidenti di provincia;

g) i presidenti dell'Associazione regionale comuni sardi (ANCI), dell'Unione province sarde (UPS), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni e enti montani (UNCEM).

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento.

3. In sede di prima applicazione, i componenti di  cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 sono eletti dalle corrispondenti assemblee, convocate dai presidenti delle province, di cui fanno parte, rispettivamente, tutti i sindaci e i presidenti delle comunità montane in carica. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. La graduatoria dei candidati non eletti è utilizzata nei casi in cui, ai sensi del comma 4, è necessario provvedere alla sostituzione dei componenti.

4. Le funzioni di componente della Conferenza non sono delegabili, fatta eccezione per i Presidenti dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS. I componenti della Conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) i presidenti delle province comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti, individuati ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. Entro i successivi quindici giorni, l'assessore regionale degli enti locali provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.

5. Il presidente della conferenza, prescelto tra i soggetti di cui al comma 1, è eletto, a maggioranza assoluta nella seduta di insediamento; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio o, rispettivamente, risulta eletto il più anziano d'età.

6. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale degli enti locali, nonché tutti gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta. Alle sedute per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 2 comma 4 partecipano, senza diritto di voto, anche i consiglieri regionali relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta della  conferenza.

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Art. 6
Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno.

2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7
Nomina, durata in carica e sede

1. La Conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio regionale. A tal fine i Presidenti delle Provincie provvedono a segnalare i nominativi dei componenti elettivi entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento della Conferenza è convocata entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

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Art. 7
Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8
Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi.

2. Essa deve essere convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

4. La Conferenza opera con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. I lavori per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 2 comma 4 sono organizzati, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in almeno due sessioni nel corso dell'anno. Una di tali sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale.

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Art. 8
Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

Art. 9
Regolamento

1. La Conferenza adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

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Art. 9
Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;

b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria;

e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente e il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10
Segreteria

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza è svolta da una apposita segreteria di cui, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento.

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Art. 10
Coordinamento e concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie persegue il coordinamento e la concertazione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali attraverso la Conferenza Regione-enti locali.

2. La Conferenza:

a) definisce le intese sugli atti di cui all'articolo 13 comma 1, e negli altri casi previsti dalle leggi, con le forme indicate nel medesimo articolo 13;

b) definisce accordi tra Regione ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio ottimale delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4.

3. Alla Conferenza, oltre i componenti della Giunta regionale e i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), intervengono i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS.

4. La Conferenza stabilisce, d'intesa fra le sue componenti, apposito regolamento recante le modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 11
Soppressione di organi

1. E' soppressa la conferenza permanente Regione - enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.

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Art. 11
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 150.000.000 per l'anno 2000 e in lire 100.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione 

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

2000        lire     150.000.000

2001        lire     100.000.000

2002        lire     100.000.000

In aumento

Cap. 01076/01 - (N.I.) -

Spese per l'istituzione ed il funzionamento della Conferenza permanente Regione - enti locali

2000       lire      150.000.000

2001       lire      100.000.000

2002       lire      100.000.000

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Art. 12
Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

   

Art. 13
Intese ed accordi fra Regione ed enti locali

1. Gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri atti previsti dalla legge sono adottati previa intesa in sede di Conferenza.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni.

4. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

5. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

   

Art. 14
Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione il disposto di cui all'articolo 4 è attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 15
Soppressione di organi

1. E' soppressa la conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.

   

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - FNOL - parte corrente

2002               euro                         ---  

2003               euro                        516.000

2004               euro                        516.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Versamenti al FITQ) della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Servizio 02 - UPB S04.015 - (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali

2002                 euro                         ---  

2003                 euro                        516.000

2004                 euro                        516.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.