CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Ordine del giorno n. 52
approvato il 1° febbraio 2002


ORDINE DEL GIORNO CUGINI - CORONA - MURGIA - SANNA Giacomo - FADDA - ONIDA - GRANELLA - VARGIU - CAPPAI - BALIA - COGODI, sulla necessità di intervenire a favore delle aziende agricole e delle cooperative beneficiarie degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, della Legge 27 agosto 1992, n. 17 e dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.


  IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sulle Mozioni n. 53 e n. 54,

CONSIDERATO CHE:

1) l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere alle aziende agricole che avessero subito la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, il concorso sugli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensivi di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività;

2) l'Amministrazione regionale ha attuato l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 quattro volte e precisamente:

a) con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1988 (crisi di mercato nel settore della produzione in serra);

b) con delibera della Giunta regionale del 27 giugno 1990 (crisi delle aziende forestali);

c) con delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1990 (crisi degli allevatori di conigli);

d) con delibera della Giunta regionale del 26 giugno 1992 (a favore delle aziende agricole indebitate);

3) il 1° agosto 1994 la Commissione Europea comunicò alla Regione la decisione di avviare la procedura di infrazione prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato di Roma in quanto né l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, né le delibere attuative erano state mai notificate alla stessa per l'esame della loro compatibilità alla normativa comunitaria;

4) l'Amministrazione regionale continuò nell'erogazione delle provvidenze fino alla data del 2 ottobre 1996, data in cui l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale pro tempore dispose la sospensione di ogni erogazione;

5) la Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997 dichiarò gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 illegali, in quanto concessi senza la loro preventiva notifica, e incompatibili con il mercato comune ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 92 del Trattato;

6) la Commissione, con la medesima decisione, dispose l'obbligo per l'Italia di abolire, entro due mesi, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e l'obbligo di recuperare, entro sei mesi, gli aiuti già concessi; 

7) gli agricoltori, in conseguenza della decisione della Commissione Europea, sono stati costretti a corrispondere sui mutui contratti gli interessi a tasso ordinario anziché il tasso agevolato così come previsto;

8) a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta, la quasi totalità degli imprenditori si è trovata nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti con le banche, con la conseguenza che, all'obbligo di restituzione del capitale e degli interessi a tasso ordinario, si è aggiunto l'obbligo del pagamento degli interessi di mora;

9) l'Amministrazione regionale ha chiesto agli agricoltori il rimborso delle quote del concorso interessi già versate, il che ha comportato per le aziende agricole gravissime conseguenze che mettono in forse, in moltissimi casi, anche la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

10) nessuna colpa in tutta la vicenda può essere attribuita agli agricoltori, che hanno chiesto solo l'applicazione di benefici disposti dall'Amministrazione regionale, in base ad una legge regolarmente approvata e  pubblicata e in base ai conseguenti decreti attuativi regolarmente registrati dalla Corte dei Conti;

11) gli agricoltori hanno attivato le procedure di opposizione, presso i tribunali civili, alla richiesta della Regione, chiedendo nel contempo al TAR la sospensiva dei decreti di revoca dei contributi;

12) la Commissione Europea con decisione del 14 marzo 1995 ha dichiarato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria di alcune norme regionali (in particolare: gli articoli 1, 3 e 6 della legge regionale n. 17 del 1992, l'articolo 40 della legge regionale n. 14 del 1981 e l'articolo 57 della legge regionale n. 44 del 1986) che permettevano la concessione di contributi a favore delle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, imponendo nel contempo alla Regione l'obbligo di recuperare i contributi concessi in base a tali disposizioni;

13) tale obbligo potrebbe comportare il tracollo degli unici stabilimenti esistenti in Sardegna per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

dà mandato alla Giunta regionale

a) di sviluppare un'azione forte nei confronti del Governo nazionale che si faccia carico della gravissima situazione venutasi a creare, proponendo al Consiglio dei ministri agricoli comunitari di sanare gli effetti dell'attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, degli articoli 1, 3 e 6 della legge regionale n. 17 del 1992, dell'articolo 40 della legge regionale n. 14 del 1981 e dell'articolo 57 della legge regionale n. 44 del 1986 che prevedono la concessione di contributi a favore delle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione;

b) nelle more delle trattative con gli organi dell'Unione Europea e nel rispetto delle normative comunitarie in vigore, di redigere in tempi brevi un disegno di legge atto a sanare la situazione di estrema gravità venutasi a creare nel comparto agricolo;

c) nell'attesa delle decisioni derivanti dalle procedure in corso nanti i Tribunali civili e amministrativi della Sardegna, di sospendere provvisoriamente, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 21, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, i procedimenti esecutivi nei confronti delle aziende agricole e delle imprese cooperative;

delibera, inoltre,

a) di invitare tutti i Consiglieri regionali a costituirsi in delegazione parlamentare della Sardegna per trattare con gli Organi della Unione Europea, partendo dallo sblocco di questa vertenza, tutta la partita del necessario e legittimo sostegno da garantire alla impresa agricola e pastorale sarda, perché abbia, in concreto, pari opportunità di esistenza rispetto alla media delle imprese agricole, più sviluppate in sede comunitaria (infrastrutture, standard di servizi, trasporti, credito, ecc.);

impegna altresì la Giunta regionale

a riferire al Consiglio entro novanta giorni sull'esito delle trattative.

Cagliari, 1° febbraio 2002


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2002.