CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

Mozione n. 54

MOZIONE CORONA - MURGIA - CAPELLI - VARGIU - CAPPAI - FLORIS - FRAU, sulla necessità di intervenire a favore delle aziende agricole e delle cooperative beneficiarie degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, della Legge 27 agosto 1992, n. 17 e dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.


IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere alle aziende agricole, che avessero subìto la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, il concorso sugli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensivi di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività;

- il 1° agosto 1994 la Commissione Europea comunicò alla Regione la decisione di avviare la procedura di infrazione prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato di Roma in quanto né l'articolo 5 della Legge n. 44 del 1988, né le delibere attuative erano state mai notificate alla stessa per l'esame della loro compatibilità alla normativa comunitaria;

- la Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997 dichiarò gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 illegali, in quanto concessi senza la loro preventiva notifica, e incompatibili con il mercato comune ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 92 del Trattato;

- la Commissione, con la medesima decisione, dispose l'obbligo per l'Italia di abolire, entro due mesi, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e l'obbligo di recuperare, entro sei mesi, gli aiuti già concessi;

- l'Amministrazione regionale ha chiesto agli agricoltori il rimborso delle quote di concorso interesse già versate;

- la decisione dell'Amministrazione regionale di concedere gli aiuti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988, senza il rispetto della normativa comunitaria che prevede la preventiva notifica delle misure che rilevano la concessione di aiuti a favore delle imprese per l'esame della loro compatibilità alla normativa europea, ha comportato alle aziende agricole gravissime conseguenze che mettono in forse anche la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

- nessuna colpa in tutta la vicenda può essere attribuita agli agricoltori che hanno chiesto solo l'applicazione di benefici disposti dall'amministrazione regionale in base ad una legge regolarmente approvata e pubblicata e in base ai conseguenti decreti attuativi regolarmente registrati dalla Corte dei Conti;

- gli agricoltori hanno attivato le procedure di opposizione, presso i tribunali civili, alla richiesta della Regione, chiedendo nel contempo al TAR la sospensiva dei decreti di revoca dei contributi;

- la commissione europea con decisione del 14 marzo 1995 ha dichiarato la incompatibilità con la disciplina comunitaria di alcune norme regionali (in particolare: gli articoli 1, 3 e 6 della legge regionale n. 17 del 1992, l'articolo 40 della legge regionale n. 14 del 1981 e l'articolo 57 della legge regionale n. 44 del 1986) che permettevano la concessione di contributi a favore delle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, imponendo nel contempo alla Regione l'obbligo di recuperare i contributi concessi in base a tali disposizioni;

- tale obbligo potrebbe comportare il tracollo degli unici stabilimenti esistenti in Sardegna per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

impegna la Giunta regionale

a) a instaurare una trattativa con la Commissione Europea che sia utile per evitare le ulteriori azioni della stessa Commissione;

b) a sospendere, nelle more della trattativa con la Commissione europea e dell'esito delle decisioni dei tribunali civili e dei TAR italiani, qualunque azione esecutiva nei confronti delle aziende agricole e degli stabilimenti cooperativi.

Cagliari, 18 gennaio 2002