CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 511
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
PANI
il 16 gennaio 2004
Norme urgenti per la costituzione della Comunità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la direttiva comunitaria sui rifiuti, si sostituisce alla logica dello smaltimento il concetto più ampio di gestione integrata dei rifiuti che vede nel recupero, riutilizzo e riciclaggio il termine principale per affrontare e risolvere il problema rifiuti.
La complessa tematica deve essere affrontata con una legge regionale organica che regolamenti e adegui alla realtà regionale le indicazioni e indirizzi del decreto sopracitato. Con il disegno di legge n. 147 "Norme urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati in attuazione del D.Lgs. n. 22/97. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Attuazione dell'art 3, commi 24-40, della L. n. 549/95 per la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti", già presentato all'esame del Consiglio regionale come collegato alla norma finanziaria regionale del 2001, si era previsto di regolamentare in maniera sufficientemente organica la complessa tematica dei rifiuti. In tale disegno di legge venivano previste, tra l'altro, all'articolo 3 le modalità per la disciplina delle forme cooperazione fra enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito territoriale individuato, così come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/97. Il disegno di legge non è stato esitato dal Consiglio regionale.
Nel 2002 l'Assessorato della difesa dell'ambiente ha ripresentato le norme sui rifiuti condensate in un unico articolo della finanziaria, sempre con la previsione delle modalità per addivenire ad una forma unitaria di gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, così come individuato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. Soprattutto le suddette modalità rivestivano carattere d'urgenza al fine di poter conseguire la premialità del 6 per cento dei fondi strutturali comunitari di sostegno, secondo quanto previsto dal QCS e dal POR Sardegna.
Anche in questo caso la norma non è stata approvata dal Consiglio regionale.
Al fine di conseguire la suddetta premialità appare necessario procedere:
1) all'emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale) e per la disciplina delle forme cooperazione fra enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2) all'istituzione degli organismi che rappresentano la forma cooperazione prescelta;
3) alla determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza;
4) alla predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del programma interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
Soltanto il primo punto è stato parzialmente soddisfatto con l'espressione del parere di conformità alle norme comunitarie del Piano regionale di gestione di rifiuti, che individua l'ambito territoriale coincidente con i territori provinciali, mentre i restanti punti possono essere soddisfatti solo attraverso l'emanazione di una normativa che disciplini le modalità per la costituzione della comunità d'ambito.
A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che, partendo da quanto già previsto nel disegno di legge n. 147, integrato sulla base delle esperienze già condotte da altre Regioni, regolamenta le modalità per costituzione della Comunità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani in applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. È da rilevare che la di là del conseguimento della premialità, appare urgente addivenire a forme di gestione unitarie dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) per poter conseguire la gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia e il conseguente superamento della attuale gestione frammentaria.
All'articolo 1 viene individuata la forma di cooperazione tra enti locali, costituita dalla convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.Tale forma è stata scelta perché ritenuta più agile e più percorribile in tempi celeri. Sempre all'articolo 1 viene definito lo schema di convenzione da sottoscrivere da parte degli enti locali.
All'articolo 2 vengono definite le funzioni della Comunità d'ambito e all'articolo 3 vengono individuate le modalità per la sua costituzione che prevedono il coordinamento dell'Amministrazione provinciale competente per territorio. Sempre nello stesso articolo vengono previsti i poteri sostitutivi da adottare nei confronti degli enti locali inadempienti.
Gli articoli 4 e 5 dettano norme che regolamentano l'ordinamento della Comunità d'ambito e l'organizzazione e funzionamento della stessa. In particolare viene individuato, per evitare conflitti tra enti locali, che l'Amministrazione provinciale competente per territorio rivesta il ruolo di ente locale responsabile del coordinamento.Viene altresì determinato che la rappresentanza in seno all'Assemblea d'ambito di ogni ente locale è proporzionale alla popolazione residente, valutata secondo i dati ISTAT.
Gli articoli 6 e 7 infine forniscono i criteri per la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani attraverso l'individuazione di un soggetto gestore, prevedendo in via transitoria che per i primi cinque anni i comuni possano continuare a gestire il circuito della raccolta e trasporto. Ciò si è ritenuto opportuno per consentire ai comuni di esaurire i contratti già in essere e addivenire progressivamente alla forma di gestione unitaria anche per il segmento della raccolta e trasporto. Viene previsto, tuttavia, che i Comuni nell'affidamento del servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani debbano impegnarsi, nel periodo transitorio massimo succitato, a porre in essere una tipologia organizzativa che preveda l'adozione di circuiti integrati tendenti alla massima intercettazione delle frazioni di rifiuto valorizzabili sia di natura secca che umida, lasciando alla raccolta della frazione residua indifferenziata non riciclabile una funzione residuale, utilizzando in via preferenziale il sistema porta a porta secondo i dettati del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Viene altresì consentito, in omogeneità con i dettati pianificatori, che il servizio può essere organizzato per sub-ambiti territoriali ottimali secondo quanto previsto dal Piano regionale dei rifiuti, previa approvazione dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Forme e modi della cooperazione ed istituzione della Comunità d'ambito1. Al fine di garantire nella Regione Sardegna la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, così come individuato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, e coincidente con gli ambiti provinciali, istituiscono con il coordinamento delle Amministrazioni provinciali le Comunità d'ambito, utilizzando come forma di cooperazione la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, definita secondo lo schema allegato alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare l'allegato A di cui al comma 1.
Art. 2
Funzioni della Comunità d'ambito1. La Comunità d'ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:
a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi;
b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e degli impianti di gestione dei rifiuti urbani;
d) provvede a determinare la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo comune e provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;
e) predispone il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, sulla base del quale i Comuni devono provvedere alla adozione del regolamento comunale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
f) provvede alla verifica della gestione operativa;
g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste dal Piano regionale dei rifiuti.
2. La Comunità d'ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 3
Costituzione della Comunità d'ambito1. La Provincia assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui all'articolo 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
2. A tal fine entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge l'Amministrazione provinciale convoca una conferenza d'ambito al fine di coordinare la stipula delle convenzioni da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo ATO (Ambito Territoriale Ottimale) per la costituzione della Comunità d'ambito.
3. La convenzione è stipulata, entro i successivi sessanta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 3 da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, il Presidente della Provincia competente per territorio.
5. In caso il Presidente dell'Amministrazione provinciale non provveda entro i termini di cui al comma 4, la Regione provvede a nominare un commissario ad acta, il quale assume i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
Art. 4
Ordinamento della Comunità d'ambito1. La Comunità d'ambito di cui all'articolo 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'ordinamento della Comunità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dalle disposizioni del presente articolo.
3. L'Amministrazione provinciale competente per territorio è individuato quale ente locale responsabile del coordinamento.
4. Gli organi della Comunità d'ambito sono:
a) l'Assemblea d'ambito, composta dai sindaci, o dagli assessori delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del Presidente della provincia;
c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente della Comunità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea;
d) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa della Comunità d'ambito.
5. La rappresentanza in seno all'Assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o agli Assessori loro delegati, ed è determinata dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
6. L'Assemblea prevista al comma 4 :
a) elegge il Presidente della Comunità d'ambito, elegge il comitato istituzionale e nomina il Direttore;
b) sceglie ed approva l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani;
c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;
d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;
e) approva l'entità della maggiorazione delle tariffe per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale;
f) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale;
g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;
h) approva i bilanci previsionali e consuntivi della Comunità d'ambito.
7. L'Assemblea prevista al comma 4 è valida:
a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle lettere b), c), d) del comma 6 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.
9. Gli atti non compresi nel comma 6 competono al Presidente della Comunità d'ambito, al comitato istituzionale di cui al comma 4 e al Direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento
della Comunità d'ambito1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la Comunità d'ambito si dota di una struttura operativa, posta alle dipendenze del Direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei comuni e della province che coordina l'ambito, messi a disposizione a tale fine.
2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 6
Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani1. Gli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale, attraverso la forme di cooperazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La Comunità d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per un periodo transitorio fino a un massimo di cinque anni per il servizio di raccolta e trasporto, all'interno del quale può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore. I Comuni nell'affidamento del servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani dovranno impegnarsi, nel periodo transitorio massimo succitato, a porre in essere una tipologia organizzativa che preveda l'adozione di circuiti integrati tendenti alla massima intercettazione delle frazioni di rifiuto valorizzabili sia di natura secca che umida, lasciando alla raccolta della frazione residua indifferenziata non riciclabile una funzione residuale, utilizzando in via preferenziale il sistema porta a porta secondo i dettati del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il servizio può essere organizzato per sub-ambiti territoriali ottimali secondo quanto previsto dal Piano regionale dei rifiuti previa approvazione dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 1, la Comunità d'ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi tra quelle individuate dal decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.
5. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, provvede in luogo della Comunità d'ambito inadempiente.
6. I rapporti fra Comunità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.
7. Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, la Comunità d'ambito ed i titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.
Art. 7
Programma pluriennale degli interventi1. In attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ove approvato o del Piano regionale di gestione dei rifiuti la Comunità d'ambito, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva il programma pluriennale degli interventi.
2. Il programma di cui al comma 1, comprensivo dell'indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ove approvato o del Piano regionale di gestione dei rifiuti,individua altresì le risorse finanziarie da destinare alla sua attuazione.
3. La concessione di eventuali contributi finanziari alla Comunità d'ambito da parte della Regione per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma di cui al comma 1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per il completamento e/o adeguamento di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani esistenti in capo ad enti pubblici, già individuati in base alla pianificazione Regionale come attuatori degli stessi.