CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 511
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
PANI
il 16 gennaio 2004
Norme urgenti per la costituzione della Comunità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni
Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani, gli enti locali di cui al successivo articolo 2, ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) denominato "...................", convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
c) la gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
d) il coordinamento tra gli enti appartenenti all'ambito per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale n. (...).
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:
- Comune di (............);
- Comune di (............);
di seguito indicati come "Enti partecipanti".
Art. 3 - Costituzione della Comunità d'ambito, denominazione, sede, modifica.
1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo (...) della legge regionale (...), una Comunità d'ambito denominata (...) avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, con lo scopo di organizzare il Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo sulla gestione del servizio medesimo.
2. La Comunità ha sede (...).
3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.
Art. 4 - Durata.
1. La presente convenzione ha durata (...) a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
1. Gli enti partecipanti danno atto che (...) l'ente locale responsabile del coordinamento per l'Ambito è la Provincia di (...)
Art. 6 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione alla Comunità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dalla Comunità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).
Art. 7 - Organi della Comunità d'ambito.
1. Sono organi della Comunità d'ambito:
a) l'Assemblea d'ambito;
b) il Presidente;
c) il Comitato istituzionale;
d) il Direttore.
Art. 8 - Composizione e durata dell'Assemblea d'ambito.
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.
2. La rappresentatività degli enti partecipanti in seno all'Assemblea è determinata ai sensi del comma (...) dell'articolo(...) della legge regionale (...) proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla Comunità d'ambito.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'ambito.
1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità d'ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del Comitato istituzionale;
b) nomina del Direttore su proposta del comitato istituzionale;
c) approvazione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:
c1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
c2) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
d) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra la Comunità d'ambito e i soggetti gestori;
e) determinazione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestori e affidamento della gestione di rifiuti urbani;
f) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del Comitato istituzionale;
g) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del Comitato istituzionale;
h) determinazione della tariffa di cui all'articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997;
i) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché' dei conti consuntivi, su proposta del Comitato istituzionale;
l) presentazione alla Giunta Regionale di proposte di modifiche ai confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, di concerto con le altre Comunità d'Ambito interessate;
m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito;
n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore.
3. L'Assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.
Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'ambito.
1. Le sedute dell'Assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma (...)dell'articolo (...) della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze determinate ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è composto dal Presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L'elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del Comitato istituzionale, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L'elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'Assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere e seguenti del comma (...) dell'articolo (...).
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma (...) dell'articolo (...) comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi (...) e (...) entro sessanta giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo della Comunità.
9. L'Assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti partecipanti.
Art. 12 - Attribuzioni del Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è l'organo esecutivo della Comunità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta in particolare al Comitato istituzionale l'adozione dei seguenti atti:
a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
c) le proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere b), d) g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9;
d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
e) (...).
3. Al Comitato istituzionale compete, inoltre di riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività e di svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del Comitato istituzionale non sono pubbliche.
Art. 14 - Presidente.
1. Il Presidente della Comunità d'ambito, o in caso di assenza o impedimento, il componente da lui delegato:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al Direttore;
b) convoca e presiede, (senza diritto di voto deliberativo, ma con la più ampia facoltà di intervento) l'Assemblea;
c) convoca e presiede il Comitato istituzionale;
d) vigila sull'applicazione dello statuto nonché' sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché' alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale.
Art. 15 - Direttore.
1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea su proposta del comitato istituzionale.
2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al Direttore;
b) convoca e presiede, (senza diritto di voto deliberativo, ma con la più ampia facoltà di intervento), l'Assemblea;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Comunità;
e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Comunità;
f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
g) esercita tutte le tre funzioni demandategli dai regolamenti;
h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all'ambito;
i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti partecipanti;
l) propone all'Assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo della Comunità d'ambito.
4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento della Comunità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il (...) di ogni anno.
Art. 17 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
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