CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 494

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, ONIDA

  il 19 novembre 2003

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il presente disegno di legge (di seguito ddl) ha lo scopo di riordinare ed accorpare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Si tratta del risultato finale di una lunga ed accurata attività di ricognizione, selezione e ridefinizione legislativa promossa e realizzata dall'amministrazione regionale nel corso della legislatura precedente e di quella attuale.

Premesse logiche di qualsiasi processo di riordino e razionalizzazione normativi sono la conoscenza e il consolidamento di tutte le leggi esistenti ed effettivamente vigenti, pertanto il lavoro preliminare è stato quello di costruire un quadro legislativo completo ed organico della materia in esame. A tale fine sono state schedate tutte le leggi approvate in ciascuna legislatura da parte del Consiglio regionale, utilizzando le raccolte annuali delle leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' importante osservare che tale spoglio non si è limitato all'esame delle intitolazioni ufficiali delle leggi ma ha tenuto conto anche di disposizioni e commi contenuti in leggi riguardanti materie diverse. Tutte le norme raccolte sono state quindi accorpate e coordinate in vista del raggiungimento del primo obiettivo ossia la redazione, nell'ambito del progetto TESEO, del Testo unico di coordinamento delle leggi della Regione autonoma della Sardegna in materia di lavori pubblici, pubblicato nel mese di marzo 2002.

Partendo dalla base del testo unico di coordinamento è stata individuata ed estrapolata la parte riguardante l'edilizia residenziale pubblica ed è stato dunque predisposto il ddl che si propone. L'intento non è più - o meglio non è unicamente - quello di raccogliere ed accorpare secondo un criterio logico-sistematico la vigente disciplina legislativa, ma si è voluta utilizzare tale opportunità per effettuare degli interventi innovativi sulla base degli attuali criteri di semplificazione che informano l'ordinamento giuridico nel suo complesso e utilizzando le più recenti indicazioni europee in tema di tecnica redazionale al fine del miglioramento della qualità normativa.

Una tappa intermedia, fondamentale per giungere alla redazione del presente testo, è stata sicuramente la consultazione delle parti sociali interessate alla materia. Infatti, sulla bozza di ddl contenente il "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" la Giunta regionale ha attivato un confronto con le parti sociali e con le rappresentanze degli enti locali per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva dello schema di ddl da parte della Giunta medesima.

Alla luce di tali premesse si descrivono di seguito le principali tipologie di intervento utilizzate per il raggiungimento del testo finale, contenuto nel ddl che si propone, esaminando in particolare gli esempi più significativi:

1) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e introduzione, nei limiti di detto coordinamento, delle interpolazioni testuali di carattere grammaticale necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ad esempio nell'articolo 37 c. 6 si parlava originariamente di annullamento dell'assegnazione dell'alloggio mediante ordinanza del sindaco; oggi, per i motivi esposti nel punto 5) della presente relazione, tale competenza è esercitata con provvedimento del dirigente; si è reso quindi necessario concordare l'aggettivo "soggetta", in precedenza riferito al sostantivo "ordinanza" con il nuovo sostantivo di genere maschile al quale si riferisce ossia "provvedimento";

2) apposizione della rubrica agli articoli sprovvisti e modifica di alcune rubriche esistenti; intitolazione delle altre partizioni (titoli e capi); si vedano per esempio le rubriche degli articoli 8, 10, 18 etc;

3) smembramento e accorpamento di articoli: si è operata la suddivisione di articoli troppo lunghi e recanti disposizioni eterogenee; per esempio gli articoli 34 e 35 del disegno di legge sono il risultato della suddivisione dell'originario art. 18 della legge regionale n. 13 del 1989; al contrario è sembrato opportuno ed utile al fine dell'economia generale del testo riunire in un unico articolo norme omogenee ed affini o comunque riguardanti fattispecie unitarie: è il caso dell'articolo 9 del presente ddl corrispondente all'originario articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1985 il cui primo comma è stato integrato da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1985;

4) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione; ad esempio nell'articolo 14 del ddl (corrispondente all'originario art. 6 della legge regionale n. 32 del 1985) è stato ovviamente eliminato il riferimento all'articolo 7 della Legge n. 10 del 1977 in quanto tale articolo in parte è confluito nel DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in parte è stato espressamente abrogato dallo stesso DPR, al quale ora si rinvia nel presente ddl;

5) aggiornamento della indicazione di alcuni organi in relazione ad una nuova ripartizione di competenze introdotta da disposizioni successive; in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 infatti si è reso necessario individuare i casi in cui le competenze in precedenza proprie della direzione politica della Regione sono ora da intendersi trasferite in capo alla direzione amministrativa; si vedano alcuni esempi agli articoli 7, commi 3 e 4, 11, comma 1, 66, comma. 2; similmente, per quanto riguarda gli enti locali, sono state individuate le competenze prima esercitate dal sindaco ora passate al dirigente competente del comune ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; esempi: artt. 32, 34, 37, 38;

6) eliminazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale; si tratta in particolare dell'articolo 20, comma 8 della legge regionale n. 13 del 1989 (v. art. 37 ddl) secondo cui, avverso l'ordinanza del sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è ammesso ricorso al pretore con il procedimento di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 del DPR n. 1035 del 1972. Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 457 del 1994 in quanto la materia processuale è riservata dall'articolo 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale. Le Regioni pertanto non possono dettare norme in materia né rinviare a norme statali in quanto ciò comporta un'indebita novazione della fonte. Per gli stessi motivi è da considerare costituzionalmente illegittimo anche il comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 1989 (v. art. 35 ddl).

Al momento di definire l'oggetto della disciplina compresa nel testo ovvero individuare le leggi e disposizioni da inserire, sono state fatte alcune scelte. Rispetto al Testo unico di coordinamento in materia di lavori pubblici, di cui, come già detto, per la redazione del presente ddl si è utilizzata come base di lavoro la parte riguardante l'edilizia, si è deciso quanto segue:

a) l'oggetto del ddl è stato circoscritto alla trattazione delle agevolazioni e delle sovvenzioni concesse dalla Regione a favore dell'edilizia residenziale pubblica; per ragioni di omogeneità sono state dunque escluse le norme in materia di edilizia sanitaria, scolastica e di culto e la parte riguardante la materia urbanistica; settori che, benché indubbiamente affini a quello dell'edilizia e per molti aspetti ad esso connessi, meritano comunque una trattazione separata;

b) alcuni interventi innovativi di un certo rilievo si sono resi necessari in un'ottica di semplificazione e alleggerimento di organismi, istituti e procedure; si noti, ad esempio, la soppressione della Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi (L.R. 13/1989, art. 8) e la soppressione della Commissione per la mobilità (L.R. n. 13 del 1989, art. 27); le competenze di tali organismi sono state trasferite in capo ai comuni che già provvedono, mediante gli uffici competenti, all'istruttoria delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni e che possono in tal modo procedere alla conclusione delle procedure, con grandi vantaggi in termini di celerità, economicità ed efficienza. In tal senso si esprime il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 96.

Una trattazione più approfondita merita la problematica delle abrogazioni cui nel ddl è dedicato l'articolo 69; si è utilizzato lo strumento dell'abrogazione espressa per soddisfare tre diverse esigenze:

a) rendere in forma esplicita le abrogazioni implicite, già individuate nel corso di tutto il lavoro di ricognizione e riordino legislativo precedentemente effettuato, allo scopo di eliminare dall'ordinamento giuridico regionale tutte quelle norme, ormai da tempo inutilizzate in quanto superate e quindi implicitamente abrogate dalla legislazione successiva che ha disciplinato in modo nuovo e diverso il medesimo oggetto; si vedano in proposito gli articoli 45, 46, 48 del ddl corrispondenti agli articoli 1, 3, 2 della legge regionale n. 7 del 2000 che avevano abrogato implicitamente gli articoli 31, 32, 34 della legge regionale n. 13 del 1989; tali abrogazioni implicite sono state tradotte in abrogazioni espresse come risulta dall'articolo 69, lett. p) del ddl;

b) "ripulire" il quadro normativo mediante l'abrogazione delle disposizioni che, benché formalmente ancora in vigore, sono ormai divenute ineffettive per mancanza di copertura finanziaria; si veda per esempio la lettera e) dell'art. 69 del ddl;

c) abrogare espressamente tutte le leggi e disposizioni inserite nel ddl in quanto il testo unico, alla sua entrata in vigore, sarà l'unica fonte legislativa nella materia trattata: per fare un esempio l'art. 69, lettere o), p) e q), abroga espressamente alcune leggi fondamentali in materia di edilizia residenziale pubblica in quanto le norme in esse contenute sono ora confluite nel testo unico (rispettivamente nei Titoli II, III e I);

Per consentire un'agevole e rapida consultazione del testo unico è stata predisposta la Tavola di corrispondenza dei riferimenti legislativi previgenti, che si allega al testo.

La tabella è costituita da due colonne:

- nella prima (Articolato del testo unico) sono elencati, uno in ciascuna riga, tutti gli articoli del testo unico; spesso si è reso necessario suddividere ulteriormente gli articoli nei singoli commi dovendo inserire segnalazioni specifiche riguardanti parti limitate della norma e non la sua interezza; alcuni articoli e commi sono stati inoltre contrassegnati con asterischi il cui significato è spiegato nella legenda riportata in fondo alla pagina: l'asterisco singolo indica l'articolo o il comma aggiunto, il doppio asterisco indica l'articolo o il comma modificato dal testo unico;

nella seconda colonna (Riferimento previgente) sono riportati, riga per riga, i corrispondenti riferimenti legislativi di articoli e commi elencati nella prima colonna segnalando tutte le aggiunte, integrazioni, sostituzioni e modifiche che hanno interessato la disposizione originaria dal momento della sua entrata in vigore ad oggi.