CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 494

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, ONIDA

  il 19 novembre 2003

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica


INDIETRO AVANTI

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26
Istruttoria delle domande

1. All'istruttoria delle domande provvede il comune che, in caso di incompletezza delle domande, assegna all'interessato un termine non superiore a quindici giorni per l'integrazione delle stesse.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il comune può avvalersi, previa convenzione, dello IACP competente per territorio.

   

Art. 27
Punteggi da attribuire alle domande

1. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei seguenti punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

2. I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge  n. 457 del 1978, e successive modificazioni:

- importo annuo per persona non superiore al 12% del limite per l'assegnazione: punti 2;

- importo annuo per persona non superiore al 20% del limite per l'assegnazione: punti 1.

Dette classi di reddito vengono aggiornate contestualmente all'aggiornamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) e con le medesime modalità;

2) composizione del nucleo familiare:

- da tre a quattro persone: punti 1;

- da cinque a sei persone: punti 2;

- oltre sei persone: punti 3;

3) richiedenti che abbiano superato il 60º anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

    Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

5) nuclei familiari nei quali, uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa o, se minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative e certificate dall'ufficio sanitario competente: punti 3;

6) nuclei familiari con uno o più disabili al 100 per cento conviventi e non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4;

7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti 2. Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4);

8) ragazze madri a condizione che vivano con il minore a carico: punti 2.

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): punti 2.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto non dovuto ad inadempienza contrattuale del conduttore;

b.1.3) abitazione dichiarata antigienica dalle autorità sanitarie competenti: punti 2. La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3);

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

 abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: punti 2;

- da tre persone a vano utile: punti 3;

- da quattro persone a vano utile: punti 4.

Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 21, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4.

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) Condizioni aggiuntive regionali

Il relativo punteggio, sino ad un massimo di due punti, potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 22.

   

Art. 28
Approvazione delle graduatorie

1. Il comune entro 90 giorni dal ricevimento delle domande formula la graduatoria provvisoria che viene affissa per 30 giorni all'Albo pretorio del comune o dei comuni interessati, presso la sede dell'ente gestore, nonché nelle sedi delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

2. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro 30 giorni dal compimento del periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare:

a) segnalazioni, opposizioni e istanze di rettifica avverso le esclusioni e avverso i punteggi attribuiti per sopravvenuto stato di disoccupazione;

b) istanze di aggiornamento dei punteggi in conseguenza di:

1) sopravvenuto decesso di componenti il nucleo familiare percettori di reddito;

2) sopravvenuta nascita di altri componenti il nucleo familiare;

3) sopravvenuta notifica di sentenza esecutiva di sfratto o altri provvedimenti equipollenti.

4. Il comune, esaminato quanto pervenuto ai sensi del comma 3, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi con almeno dieci giorni di anticipo.

5. La graduatoria definitiva così formulata viene approvata dal dirigente competente del comune e pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La stessa deve essere comunque approvata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso; in caso di inadempienza l'Assessore regionale competente procede alla nomina di un commissario ad acta.

6. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione o di risulta. Essa conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni. Sei mesi prima della scadenza il comune deve provvedere al suo aggiornamento mediante l'approvazione di un nuovo bando ai sensi del presente titolo. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

   

Art. 29
Accertamento dei requisiti

1. In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso e alla reale permanenza in capo ai concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, il comune procede ai relativi accertamenti ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Ministero delle finanze e in contradditorio con gli interessati.

   

Art. 30
Assegnazione di alloggi in situazioni di emergenza abitativa

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza abitativa, contingenti e imprevedibili, il comune può assegnare alloggi disponibili in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 28.

2. L'assegnazione in deroga non può eccedere la durata di due anni né la quota del 25 per cento degli alloggi disponibili.

3. La Giunta regionale su proposta dell'assessore competente stabilisce criteri e modalità per le assegnazioni in deroga di cui ai commi precedenti.

4. Le assegnazioni in deroga possono essere disposte anche in assenza dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 21.

   

Art. 31
Verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

1. Il comune prima dell'assegnazione provvede ad accertare la veridicità delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti e le condizioni attributive di punteggio nonché la loro permanenza. Le condizioni attributive di punteggio di cui all'articolo 27, lettere a.5), a.6), b.1), b.2), b.3) e, ove non comprovabili mediante autodichiarazione, anche quelle di cui alla lettera c), sono comprovate con le modalità e nei termini stabiliti dal comune. La mancata produzione di detta documentazione nei termini stabiliti preclude l'attribuzione del relativo punteggio.

2. Qualora venga accertata la mancanza, anche sopravvenuta, nell'assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il comune provvede nei successivi trenta giorni all'esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all'interessato. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dell'aspirante assegnatario, eventualmente intervenuto fra la pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione, non influisce nella collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti prescritti. La sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) non preclude il diritto all'assegnazione.

3. Nei comuni che abbiano stipulato la convenzione di cui all'articolo 26, lo IACP espleta anche le funzioni di cui al presente articolo

   

Art. 32
Individuazione degli assegnatari

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata con provvedimento del dirigente competente del comune localizzatario degli alloggi secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva.

2. In caso di assenza od insufficienza di aventi titolo all'assegnazione in base alle graduatorie generali, i comuni possono individuare gli assegnatari con contratto a termine secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

3. Ciascun ente proprietario o gestore trasmette al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili per l'assegnazione, nonché le caratteristiche di ciascuno di essi rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34. La comunicazione è effettuata:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima della data di presunta ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella della effettiva disponibilità;

b) per gli alloggi che si rendano disponibili per la riassegnazione, almeno dieci giorni prima della data della effettiva disponibilità.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emanato antro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. Qualora il comune non provveda entro tale termine per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore una quota pari al canone di riferimento degli alloggi assegnati, oltre ai danni erariali e materiali.

   

Art. 33
Standard degli alloggi di assegnazione

1. Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiarie rispetto agli standard abitativi regionali fissati dall'articolo 21, lettera d).

2. Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

   

Art. 34
Attribuzione, scelta e consegna degli alloggi

1. Il dirigente competente del comune comunica agli aventi titolo, con lettera raccomandata, l'attribuzione del diritto all'assegnazione di un alloggio, fissando il giorno per la scelta del medesimo, presso la sede dell'ente gestore.

2. L'individuazione dei singoli alloggi in favore degli assegnatari aventi titolo viene disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in via primaria, ai nuclei familiari con presenza di handicappati vengono riservati gli alloggi privi di barriere architettoniche che ne possono limitare l'utilizzo; successivamente, ai nuclei familiari con presenza di anziani vengono riservati gli alloggi con minore presenza di barriere architettoniche;

b) a ciascun nucleo familiare viene attribuito l'alloggio con caratteristiche di superficie maggiormente rispondenti al criterio di adeguatezza di cui all'articolo 21;

c) gli alloggi che residuano dopo gli abbinamenti di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché in seguito alla verifica dell'assenza di assegnatari interessati ad eventuale cambio di alloggio, vengono attribuiti nel rispetto delle scelte effettuate dagli assegnatari secondo l'ordine della graduatoria.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio assegnato solo nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto all'assegnazione di alloggi che si rendessero disponibili nel periodo di validità della graduatoria. In tutti gli altri casi di rinuncia il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

5. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

   

Art. 35
Obblighi dell'assegnatario

1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

2. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida ad adempiere all'assegnatario mediante lettera raccomandata e fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a quindici giorni per l'adempimento medesimo o per la presentazione di motivate e documentate giustificazioni scritte. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

3. La decadenza è pronunciata con provvedimento del dirigente competente del comune interessato e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il provvedimento di decadenza - che deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

   

Art. 36
Subentro nella graduatoria e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 21 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. Il subentro interviene anche in seguito alla perdita del requisito di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) nei seguenti casi:

a) per fatto non imputabile all'assegnatario;

b) per fatto imputabile qualora i soggetti di cui al comma 1 presentino querela.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

4. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

5. L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare è ammessa per un periodo di sei mesi prorogabile su istanza dell'assegnatario e previa autorizzazione che l'ente gestore potrà rilasciare per motivi di mutua assistenza o motivi similari che devono essere verificati e valutati di volta in volta dallo stesso.

6. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione, con riferimento al reddito dei soggetti ospitati.

7. L'ospite temporaneo non ha diritto in nessun caso a subentrare nel rapporto locativo.

8. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe crearsi non dà diritto al titolare di avanzare richiesta per il cambio dell'alloggio.

9. Entro il termine massimo di due anni l'ente gestore deve porre termine all'ospitalità temporanea.

10. L'ospitalità abusiva, configurando una parziale cessione dell'alloggio, comporta per il cedente la risoluzione del contratto.

   

Art. 37
Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del dirigente del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il dirigente competente pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il provvedimento di annullamento - che deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

   

Art. 38
Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal dirigente del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla lettera e);

e) fruisca di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal comma 1 dell'articolo 39.

2. Al procedimento di decadenza e al provvedimento finale si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il dirigente competente del comune può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata all'articolo 39, per gli assegnatari nelle condizioni di cui alla lettera e) del presente articolo.

   

Art. 39
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. L'assegnatario che, per tre anni consecutivi, superi il limite di reddito previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera f), incrementato del 75 per cento, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

2. Al secondo accertamento annuale consecutivo di tale situazione reddituale, l'ente gestore colloca l'assegnatario in area di predecadenza dandone comunicazione scritta all'interessato.

3. Non incorre nella decadenza l'assegnatario ultrasessantenne titolare di soli redditi da lavoro dipendente o da pensione, qualora il superamento del limite di reddito derivi dal concorso dei redditi sopravvenuti dei figli conviventi.

4. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati vengono applicate le norme di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, limitatamente alla parte relativa al canone.

5. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata può disporre, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione - anche in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

6. Su comunicazione dell'ente gestore è compito dei comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune, con onere di preavviso scritto, dopo l'accertato superamento triennale del limite di reddito consentito per la permanenza

7. Ai Comuni definiti "a tensione abitativa" e ricompresi nell'elenco approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, è data facoltà, a seguito di accertate difficoltà locative, di sospendere i provvedimenti di decadenza per i nuclei familiari per i quali sia accertato un reddito non superiore al triplo del limite di accesso e che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In tal caso il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi della Legge n. 431 del 1998. Il venir meno della difficoltà locativa precedentemente accertata determina l'immediata esecuzione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione.

8. I comuni di cui ai precedenti commi revocano le deliberazioni di difficoltà locativa alla cessazione di tali difficoltà e in seguito alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata destinati a tali utenti.

   

Art. 40
Risoluzione del contratto per morosità nel pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone di locazione e/o degli oneri condominiali per tre mesi nel corso di un anno comporta la risoluzione del contratto.

2. La morosità derivante dal mancato pagamento di una mensilità può essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'apposito servizio del comune di appartenenza, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e/o degli oneri condominiali.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi, salve motivate eccezionali proroghe previo riaccertamento della situazione. In tal caso non sono applicabili gli interessi di mora.

5. Il provvedimento di risoluzione del contratto emanato dall'ente gestore deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 90 giorni e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

   

Art. 41
Occupazione senza titolo degli alloggi

1. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

4. Il provvedimento di rilascio è titolo esecutivo.

   

Art. 42
Mobilità dell'utenza

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il comune localizzatario d'intesa con lo IACP attiva biennalmente le procedure per la mobilità dell'utenza da effettuarsi attraverso il cambio degli alloggi assegnati.

2. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi ed individuazione delle situazioni di sovraffollamento e sottoaffollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) pubblicazione di apposito avviso destinato agli assegnatari per la segnalazione di situazioni di disagio.

3. Il comune, sulla base delle verifiche e delle segnalazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 predispone e approva un piano di mobilità nel rispetto del seguente ordine indicativo di priorità:

a) idoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

b) situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattisi di anziani o handicappati;

d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte del comune o rappresentate dall'assegnatario quali la scelta della nuova zona di residenza o di permanenza nello stesso quartiere.

4. Il comune trasmette agli interessati e all'ente gestore il piano di mobilità assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali opposizioni motivate e documentate. Esaminate le opposizioni il comune procede alle eventuali modifiche e approva definitivamente il piano entro tenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni.

5. Il comune emette i provvedimenti relativi al cambio di alloggio assegnando un termine per l'esecuzione. Tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo nei confronti dei destinatari.

6. Su richiesta degli assegnatari sono altresì consentiti gli scambi consensuali tra gli stessi, previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio, sentito il parere vincolante del comune.

7. Per agevolare l'attuazione del piano di mobilità, il comune e gli enti gestori possono concordare la concessione, in favore degli assegnatari meno avvantaggiati dal cambio di alloggio, di incentivi finanziari a sollievo delle spese di trasloco.

8. Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi e imprevedibili.

   

Art. 43
Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari sarà espressamente prevista dal contratto di locazione.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello nazionale, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno della autogestione, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati mediante acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. E' facoltà dell'ente gestore estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al trenta per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

   

Art. 44
Alloggi in amministrazione condominiale

1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

   

Art. 45
Canoni di locazione

1. Il canone di locazione deve garantire il pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:

a) le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;

b) una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi, stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo dei medesimi, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con esclusione di quelli di cui alla fascia A dell'allegato A.

2. Gli assegnatari sono comunque tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti, ovvero su gruppi di essi, secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

3. Il canone di locazione, calcolato secondo le modalità di seguito elencate, non potrà essere inferiore al costo di gestione determinato in euro 3,1 mensili per vano.

4. Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo di cui all'articolo 54 per la quota dello 0,50 per cento.

5. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

6. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio di costi e ricavi sulla base dei canoni di locazione determinati dal presente titolo, gli enti gestori trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo. Tale prospetto, redatto secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale, è finalizzato all'adozione da parte della Giunta medesima, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali di categoria, di eventuali provvedimenti circa la modifica dei canoni e dei costi di gestione per vano convenzionale. La Giunta regionale potrà individuare misure alternative idonee ad assicurare il rispetto di tale vincolo finanziario.

7. Per le province, i comuni e gli altri enti gestori diversi dagli IACP - ferme restando le modalità di fissazione delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 - le quote riservate ai reinvestimenti saranno destinate a programmi annuali comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

   

Art. 46
  Determinazione dei canoni di locazione

1. Il canone di locazione è determinato in funzione del canone di riferimento degli alloggi e delle condizioni reddituali familiari degli assegnatari, nelle misure indicate nell'allegato A.

2. Vengono collocati nella fascia A dell'allegato A gli assegnatari con reddito imponibile annuo non superiore a due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da pensione, lavoro dipendente, trattamento di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce B, C e D, il reddito imponibile annuo complessivo indicato nell'allegato A è ridotto di 516,46 euro per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito, sino ad un massimo di 3.098,74 euro. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.

3. Ai fini della determinazione del canone di locazione, il reddito annuo complessivo imponibile è ridotto, per gli assegnatari collocati nelle fasce B, C, e D di euro 516,46 per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.

4. Le percentuali del canone di locazione commisurate al reddito annuo sono ridotte, per gli assegnatari collocati nelle fasce A, B e C dell'allegato A, di mezzo punto percentuale per ogni componente fiscalmente a carico eccedente il nucleo familiare di due unità. La riduzione non può comunque eccedere i due punti percentuali.

5. Qualora il canone di locazione dell'assegnatario collocato nella fascia D1 dell'allegato A risulti inferiore al canone massimo applicabile per alloggio di pari valore locativo della fascia precedente, si applica un canone pari al suddetto canone massimo incrementato di un punto percentuale del canone di riferimento per ogni 516,46 euro eccedenti il 175% del limite per l'assegnazione.

6. Nei casi in cui gli assegnatari non presentino all'ente gestore la documentazione comprovante la loro situazione reddituale, l'ente gestore li invita ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro o di riscontro negativo, l'ente gestore applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5. Il medesimo canone viene applicato anche nei confronti degli occupanti abusivi per il periodo loro assegnato per il rilascio dell'immobile ai sensi dell'articolo 41.

7. Per il recupero delle somme arretrate nel pagamento delle maggiori misure di canone applicato dagli enti gestori al fine di dare attuazione al punto 8.7 della Delibera CIPE del 13 marzo 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52.

8. Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione. Dal primo luglio 2003 il suddetto canone è elevato del 50 per cento e, per gli anni successivi, è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

9. Per l'alienazione degli alloggi realizzati ai sensi della Legge n. 137 del 1952 e successive modifiche e integrazioni, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, secondo l'interpretazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5075/III. 19.10.6.1 del 18 maggio 1999.

   

Art. 47
Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare

1. Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati, da parte dei competenti ministeri, i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

   

Art. 48
Canone di riferimento

1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392 del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. Il costo base di produzione degli alloggi è determinato da quanto previsto all'articolo 14 della Legge n. 392 del 1978; per gli immobili ultimati nelle singole annualità successive al 31 dicembre 1975, viene riconosciuto il costo base di produzione a metro quadrato annualmente stabilito dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata, ai sensi del presente titolo.

3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della citata Legge n. 392 del 1978.

4. Il coefficiente di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 13 della Legge n. 392 del 1978, relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.

5. In riferimento ai coefficienti correttivi del costo base degli alloggi relativi alla tipologia si applicano i seguenti:

a) categoria catastale A/2, coefficiente 1,05;

b) categoria catastale A/3, coefficiente 0,95;

c) categoria catastale A/4, coefficiente 0,80;

d) categoria catastale A/5, coefficiente 0,50.

6. La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.

7. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici o a complessi insediativi, anche in relazione all'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ovvero in frazioni con meno di cinquemila.

8. Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della Legge n. 457 del 1978, il canone di locazione è diminuito di un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni. L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali ed il canone, così rideterminato, non può, in tutti i casi, essere inferiore al minimo previsto dall'articolo 45, comma 3.

   

Art. 49
Comunicazione sulle modalità di determinazione del canone

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'atto di richiesta del canone, sono tenuti a comunicare agli assegnatari il computo analitico di come si è addivenuto alla determinazione del canone di locazione richiesto.

   

Art. 50
Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 46 sulla base dei documentati accertamenti effettuati in sede di assegnazione o a norma dell'articolo 51.

   
INDIETRO AVANTI