CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 494

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, ONIDA

  il 19 novembre 2003

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica


 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 51
Accertamento periodico dei redditi degli assegnatari ai fini del calcolo del canone

1. Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione per tale fine richiesta.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente al riaccertamento di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato effettuato il riaccertamento medesimo.

3. Qualora l'assegnatario comprovi una riduzione del proprio reddito derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, ha diritto di ottenere che la revisione della propria collocazione abbia effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione del reddito.

4. L'assegnatario che usufruisce dei benefìci di cui al comma 3 è tenuto ad informare l'ente gestore del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della revisione entro 30 giorni dal nuovo evento. Gli enti gestori, in tali casi, provvedono alla revisione della posizione dell'assegnatario comunicando il nuovo valore del canone di locazione, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'incremento del reddito.

   

Art. 52
Rateizzazioni del conguaglio

1. Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini previsti dal presente titolo, siano dovute dagli assegnatari somme arretrate, queste saranno rateizzate in 24 rate mensili senza l'applicazione della maggiorazione degli interessi.

   

Art. 53
Canoni di locazione di locali adibiti ad uso non abitativo

1. Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, esclusi i posti macchina di pertinenza degli alloggi.

2. Per i locali assegnati ad uso sociale e comunque senza fine di lucro, i canoni relativi determinati secondo il disposto del comma 1 sono ridotti nella misura del 40 per cento.

   

Art. 54
Fondo sociale

1. È costituito un fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, di quello per il rimborso all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.

2. Le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono determinate con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il fondo è alimentato da contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento. Annualmente la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare sulla gestione del fondo sociale.

4. La gestione del fondo è affidata agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è, in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio.

   

Art. 55
Utilizzo del fondo sociale

1. I contributi previsti dal presente titolo trovano limite nella dotazione annua del fondo di cui all'articolo 54 e, pertanto, le richieste che eccedono tali disponibilità non costituiscono diritto all'erogazione del contributo.

   

Art. 56
Interventi sostitutivi

1. In tutti i casi in cui ai sensi del presente titolo ovvero dei programmi regionali di localizzazione siano previsti termini di scadenza per l'adozione di particolari adempimenti da parte degli enti locali ovvero degli Istituti autonomi per le case popolari, il mancato rispetto di detti termini consente ai competenti organi regionali, previa diffida ad adempiere entro il perentorio termine di ulteriori trenta giorni, di adottare i conseguenti interventi sostitutivi.

   

Titolo IV
Assetto e cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e reimpiego delle entrate finanziarie

Capo I
ASSETTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Art. 57
Attribuzioni dei Comuni e degli IACP

1. Gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati o in corso di realizzazione, finanziati a totale carico della Regione con i fondi del bilancio ordinario o con quelli della Legge 11 giugno 1962, sono attribuiti:

a) ai comuni per quanto riguarda i suoli;

b) agli Istituti autonomi per case popolari competenti per territorio per quanto riguarda i fabbricati

2. Per detti suoli il comune deve assicurare il vincolo di destinazione previsto dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale pubblica. La concessione di tali aree può aver luogo soltanto in regime di diritto di superficie, secondo le modalità previste dall'articolo 35 della suddetta legge.

3. La concessione del diritto di superficie all'Istituto autonomo per le case popolari deve essere perfezionata dal comune entro sei mesi dalla data in cui il comune medesimo è divenuto proprietario delle aree stesse.

   

Capo II
CESSIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DEGLI ENTI PUBBLICI - REIMPIEGO DELLE ENTRATE FINANZIARIE

Art. 58
Agevolazioni all'acquisto degli alloggi di ERP

1. La Regione, in alternativa alle procedure e benefici previsti dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, al fine di consentire agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) un effettivo esercizio dell'opportunità di acquistarli, estende ai soggetti aventi titolo a tale acquisto i benefici previsti dal titolo II.

   

Art. 59
Classificazione degli alloggi ERP e definizione del prezzo di cessione

1. Al solo fine di consentire l'effettiva applicazione dei piani di vendita degli alloggi di ERP e di sanare situazioni di diseguaglianza, la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi inseriti in tali piani è stabilita applicando la classificazione catastale massima di A/3 (abitazione di tipo economico), qualora gli assegnatari richiedano all'Ufficio tecnico erariale la verifica della rispondenza della categoria catastale attribuita alle caratteristiche degli alloggi entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di cessione

2. Il prezzo di cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita è determinato secondo criteri fissati dal comma 10 della Legge n. 560 del 1993.

   

Art. 60
Potenziamento delle strutture degli IACP

1. Gli Istituti autonomi delle case popolari della Sardegna, in considerazione dell'ampiezza e complessità dei programmi di cessione degli alloggi e di reimpiego dei proventi, predispongono specifici progetti-obiettivo, di intesa con la Regione, allo scopo di individuare e adottare le opportune misure per assicurarne l'effettiva realizzazione.

   

Art. 61
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 560 del 1993.

   

Titolo V
Provvidenze a favore del personale regionale
per l'acquisto di case di abitazione

Art. 62
Agevolazioni ai dipendenti

1. Ai dipendenti in servizio dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel territorio regionale, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad anticipare un importo non superiore al venticinque per cento del prezzo complessivo da versare per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione avente le caratteristiche indicate nel titolo II.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 non potranno in alcun caso superare il venticinque per cento dell'importo massimo ammesso a mutuo ai sensi del titolo II. La Giunta regionale stabilisce la misura percentuale dell'anticipazione sulla base dello stanziamento di bilancio disponibile.

   

Art. 63
Anticipazioni di spese legali e fiscali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad anticipare al personale ammesso a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali accensioni ipotecarie.

   

Art. 64
Estensione delle agevolazioni

1. Le provvidenze di cui al presente titolo sono estese al personale in servizio presso l'ufficio della Regione sarda in Roma e ai dipendenti di ruolo dell'Ente foreste della Sardegna.

   

Art. 65
Limiti al godimento delle provvidenze  

1. Delle provvidenze di cui al presente titolo ogni dipendente può godere una sola volta.

   

Art. 66
Richieste di provvidenza

1. Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede il Dirigente competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.

   

Art. 67
Recupero delle somme anticipate

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi del presente titolo, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario avrà estinto il debito contratto per l'acquisto, la costruzione, il recupero dell'alloggio.

2. Al recupero delle somme anticipate ai dipendenti che non abbiano usufruito di alcun mutuo o che estinguano anticipatamente il debito, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione dell'anticipazione o la estinzione del debito.

3. Il recupero delle somme anticipate ha luogo mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, nella misura di un ventesimo del trattamento stesso.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione regionale potrà recuperare gli importi anticipati mediante trattenute sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

   

Art. 68
Regolamento di esecuzione

1. Un regolamento di esecuzione fissa le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

   

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 69
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25 "Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case";

b) legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 "Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione";

c) legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6 "Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case", articolo unico;

d) legge regionale 5 luglio 1972, n. 20 "Estensione ai dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda delle agevolazioni e provvidenze previste dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni", artt. 1, 2;

e) legge regionale 18 aprile 1975, n. 22 "Istituzione e funzionamento del Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica";

f) legge regionale 23 giugno 1978, n. 38 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente «Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica»";

g) legge regionale 18 settembre 1978, n. 58 "Concessione della garanzia integrativa regionale in relazione alla stipula dei mutui per l'attuazione di programmi di edilizia economica e popolare formulati con provvedimento regionale";

h) legge regionale 10 maggio 1979, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1979 (legge finanziaria)", artt. 25, 26, 27;

i) legge regionale 10 maggio 1979, n. 40 "Integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 38 recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente "Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica";

l) legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 "Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie", art. 27;

m)   legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)", art. 25;

n) legge regionale 28 maggio 1985, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria)", art. 13;

o) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 "Fondo per l'edilizia abitativa";

p) legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

q) legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 "Disciplina regionale per l'edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa";

r) legge regionale 13 aprile 1990, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull'edilizia agevolata", artt. 4, 6, 7, 9, 10;

s) legge regionale 28 maggio 1990, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»";

t) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)", art. 22, commi 1 e 2;

u) legge regionale 31 marzo 1992, n. 4 "Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata", art. 1 commi 2 e 3;

v) legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)", art. 39 comma 6;

z) legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 "Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17", art. 10 comma 2 lettera a), art. 10 commi 4, 5;

aa) legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 "Abrogazione della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie» e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia", artt. 2, 3, 6 e 8;

bb) legge regionale 3 novembre 1995, n. 26 "Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa - Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni - Indizione del nuovo avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati", art. 1 commi 1, 2, 3; art. 3;

cc) legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)", art. 8, comma 7;

dd) legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie", art. 17;

ee) legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e alla legge regionale 22 agosto 1995, n. 22", artt. 1-11, 13;

ff) legge regionale 7 agosto 2001, n. 10 "Provvedimenti in materia di opere pubbliche", artt. 1, 2;

gg) legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)", art. 16, comma 9;

hh) legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 "Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)", artt. 1-5 e 8.

   

Art. 70
Rinvii

1. La disciplina degli interventi diretti all'abolizione delle barriere architettoniche è contenuta nella legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche".

2. La cessione del patrimonio ex SMCS del Comune di Carbonia è disciplinata negli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 "Abrogazione della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie» e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex SMCS del Comune di Carbonia.

   

Art. 71
Soppressione del Fondo per l'edilizia economica
e popolare e lo sviluppo urbano

1. E' soppresso il Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano istituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22.

   

Art. 72
Norma transitoria

1. Rimangono in vigore sino alla conclusione dei rapporti in essere le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984), art. 15;

b) legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)", art. 23 commi 2-6;

c) legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)", art. 30;

d) legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie", art. 1;

e) legge regionale 13 aprile 1990, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 sull'edilizia agevolata", art. 5;

f) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)", art. 22 commi 6, 7 e 9;

g) legge regionale 31 marzo 1992, n. 4 "Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata", art. 2;

h) legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)", art. 39,commi 8 e 11;

i) legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)", art. 8,  commi 1-5.

   

Art. 73
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi previsti nelle leggi abrogate inserite nel testo unico.

   
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