CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 494
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, ONIDAil 19 novembre 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
INDIETRO AVANTI
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica composto di 73 articoli.
Titolo I
Disciplina regionale per l'edilizia agevolata-convenzionataArt. 1
Attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica compete all'Assessorato regionale dei lavori pubblici impartire istruzioni e direttive agli enti attuatori pubblici e privati degli interventi, i quali sono direttamente responsabili degli interventi rispettivamente loro affidati in gestione, sia per gli aspetti tecnici che per quelli giuridico-amministrativi.
2. Per l'attuazione dei predetti programmi di edilizia residenziale pubblica spettano ai comuni le seguenti funzioni:
a) esercizio del controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abilitativa agevolata e convenzionata, delle procedure e dei vincoli tecnici stabiliti per la loro realizzazione nei programmi regionali medesimi;
b) accertamento del possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte dei beneficiari di contributo pubblico;
c) espletamento delle procedure concorsuali volte all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi;
d) erogazione dei contributi.
3. I comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera c), e approvano le graduatorie entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine l'Assessore regionale dei lavori pubblici nomina, nei venti giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni.
4. Con l'approvazione della graduatoria dei soggetti attuatori degli interventi, il comune richiede alla Regione un'anticipazione non superiore al venticinque per cento dello stanziamento attribuito; le erogazioni successive vengono effettuate sulla base delle richieste comunali di previsione trimestrale di cassa.
Art. 2
Requisiti soggettivi1. Per gli interventi di edilizia agevolata realizzati nel territorio della Regione, i soci delle cooperative, gli acquirenti dalle imprese e dagli IACP ed i singoli privati in veste di operatori devono possedere i requisiti stabiliti nell'articolo 13. Tali requisiti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito nell'articolo 3.
2. I requisiti soggettivi sono accertati sulla base delle modalità stabilite nei programmi regionali di intervento.
Art. 3
Nozione di nucleo familiare e presentazione della domanda1. Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli a carico agli effetti fiscali nonché dal parente o affine entro il terzo grado non a carico, se contitolare di diritti reali sull'alloggio oggetto del beneficio. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio da oltre due anni nonché, se conviventi per lo stesso periodo ed a carico agli effetti fiscali, gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.
2. Può presentare la domanda per ottenere le provvidenze di cui al presente titolo solamente il componente maggiorenne non a carico oppure uno dei coniugi o il convivente more uxorio.
3. Non può presentare domanda il figlio risultante a carico dei genitori agli effetti fiscali, ancorché con essi non convivente, salvo che documenti di aver intrapreso un'attività lavorativa. In tal caso l'agevolazione regionale sarà determinata, in via provvisoria e salvo rideterminazione, sulla base del reddito documentato riferito ad anno. A pena di decadenza la relativa documentazione fiscale dovrà essere prodotta entro i termini stabiliti dalla legge per la dichiarazione dei redditi.
4. Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola domanda.
5. I nubendi che debbano contrarre matrimonio entro sei mesi dalla realizzazione dell'intervento possono presentare domanda come nucleo familiare già costituito.
6. Sono considerati beneficiari dell'agevolazione i richiedenti e i contitolari di diritti reali sull'alloggio oggetto dell'intervento.
Art. 4
Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari degli interventi di cui al presente titolo sono tenuti ad osservare gli obblighi stabiliti dall'articolo 15.
Art. 5
Cooperative edilizie a proprietà indivisa1. Gli alloggi di edilizia agevolata realizzati da cooperative a proprietà indivisa che, per qualunque motivo, si rendano disponibili dopo l'assegnazione iniziale, sono riassegnati dalla cooperativa, nel rispetto della disciplina al riguardo prevista dallo statuto o dall'apposito regolamento dalla medesima adottato, a soci in possesso, alla data del provvedimento di assegnazione, dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Per poter procedere alla riassegnazione di cui al comma 1 la cooperativa richiede la relativa autorizzazione all'ente che ha concesso l'agevolazione allegando alla domanda la documentazione relativa ai requisiti del soggetto subentrante.
3. La riassegnazione dell'alloggio in assenza dell'autorizzazione comporta la decadenza dalle residue annualità di contributo, o frazioni di esse, con decorrenza dalla data del provvedimento di riassegnazione.
4. Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo statale o regionale, al socio che deceda dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nell'ordine, vita natural durante, sia nella qualità di socio che di assegnatario, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato, i figli conviventi o i figli non conviventi, nonché gli altri componenti del nucleo familiare come definito nell'articolo 3, secondo l'ordine ivi indicato, purché questi ultimi siano in possesso, alla data del decesso, dei requisiti di cui al comma 1.
5. I soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono sublocare l'alloggio. Lo statuto della cooperativa o il regolamento per le assegnazioni dalla medesima adottato possono prevedere che, in caso di recesso del socio assegnatario, nella riassegnazione dell'alloggio abbiano la priorità i soggetti indicati nel comma 4, alle condizioni dallo stesso previste.
Art. 6
Garanzia integrativa regionale sui mutui1. I mutui concessi alle cooperative edilizie per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi, l'individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di approvazione dei progetti nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati, sono determinati con provvedimento regionale, usufruiscono della garanzia integrativa regionale fino all'importo massimo del quindici per cento.
2. L'Assessore dei lavori pubblici è autorizzato a concedere la garanzia prevista dal comma 1, la quale diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito.
Titolo II
fondo regionale per l'edilizia abitativaArt. 7
Fondo regionale per l'edilizia1. La Regione realizza un programma di sostegno pubblico nel settore edilizio destinato all'acquisto, alla costruzione ed al recupero della prima abitazione.
2. Per l'attuazione degli interventi è disposto il versamento della somma stanziata su appositi conti correnti vincolati presso il tesoriere della Regione, denominati "Fondo regionale per l'edilizia" e intestati agli istituti di credito fondiario di cui al comma 4.
3. Il versamento è disposto dal dirigente competente dell'Assessorato dei lavori pubblici con proprio provvedimento.
4. Per la regolamentazione e la gestione del "fondo" di cui al comma 2, il dirigente competente dell'Assessorato dei lavori pubblici stipula, di concerto col Dirigente competente dell'Assessorato degli enti locali finanze e urbanistica, apposita convenzione con gli istituti all'uopo prescelti.
5. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della Regione provvede a versare nel conto dell'entrata del bilancio regionale gli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 2.
Art. 8
Assestamenti fondi regionali1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a disporre l'assestamento finanziario tra i fondi istituiti con propri provvedimenti a favore degli istituti di credito convenzionati con la Regione per la concessione delle previdenze creditizie di settore previste dal presente titolo.
2. L'assestamento finanziario di cui al comma 1 è effettuato sulla base dell'effettivo fabbisogno relativo alle erogazioni da disporre sui fondi stessi.
Art. 9
Contributi regionali1. Per le finalità di cui all'articolo 7 l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di preammortamento e ammortamento nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici. Il periodo di preammortamento non può essere superiore a 20 semestralità per mutui quindicennali e a 14 semestralità per mutui decennali. L'agevolazione sugli interessi di preammortamento non può eccedere i due anni.
2. Al contributo sono ammessi, entro il limite di mutuo stabilito dalla Giunta regionale, coloro che stipulino mutui a tasso fisso o variabile.
3. L'abbattimento degli interessi deve essere contenuto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, entro i limiti stabiliti in base all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Nel caso di mutui a tasso variabile, il tasso agevolato e il conseguente contributo pubblico, è determinato in via definitiva sulla base del tasso di riferimento vigente all'atto di erogazione a saldo del mutuo. Nei casi di accollo è invece determinato sulla base del minor tasso tra quello applicato al mutuo al momento dell'accollo e quello di riferimento vigente alla stessa data.
5. La misura massima dell'abbattimento del tasso bancario di interesse è la seguente
- 9 punti per i percettori di un reddito annuo fino a € 15.493,71, purché il tasso agevolato non sia inferiore al 3 per cento;
- 6 punti per i percettori di un reddito annuo superiore a € 15.493,71, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al 4,5 per cento;
- 9 punti di interesse per i percettori di un reddito annuo non superiore a 25.822,84 euro, per interventi di acquisto con recupero di abitazioni situate in zone classificate «A» dallo strumento urbanistico comunale, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al 3 per cento.
6. Il contributo regionale di cui al comma 1 è concesso per interventi da realizzarsi da ciascun nucleo familiare a titolo individuale o attraverso forme di utenza organizzata.
7. Sono ammissibili a contributo gli acquisti di immobili non già conclusi e gli interventi di costruzione e recupero non ancora ultimati al momento della presentazione della domanda di contributo limitatamente alle opere di completamento.
8. Gli interventi relativi all'acquisto e al recupero della medesima unità immobiliare, fermo restando il massimale di mutuo complessivo, sono cumulabili.
Art. 10
Garanzia integrativa regionale1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo usufruiscono della garanzia integrativa regionale per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
2. La garanzia si intende prestata con l'emissione del provvedimento di liquidazione del contributo regionale, resta valida per tutta la durata di ammortamento del mutuo e diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo inferiore al credito.
Art. 11
Gestione del fondo regionale per l'edilizia1. Per l'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 9 gli Istituti di credito, previa autorizzazione del dirigente competente dell'Assessorato dei lavori pubblici, prelevano in unica soluzione il contributo regionale dal conto corrente di cui all'articolo 7. L'autorizzazione può essere concessa anche sulla base di dichiarazione con cui l'istituto mutuante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari.
2. L'ammontare è calcolato attualizzando le semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione indicata nel medesimo articolo 7, tenuto conto del costo della provvista riconosciuto agli Istituti di credito diminuito di un punto.
3. Il contributo regionale sugli interessi può essere corrisposto agli Istituti di Credito convenzionati, anziché in forma attualizzata, alle scadenze naturali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 12
Modalità per la concessione dei finanziamenti1. Per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente titolo deve essere presentata domanda di mutuo e contributo agli Istituti di credito fondiario di cui all'articolo 7 e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite in apposito avviso pubblico emanato dalla Regione.
2. L'Istituto di credito procede all'istruttoria delle richieste di mutuo e, qualora l'esito sia favorevole, rilascia il relativo attestato che l'interessato deve allegare alla domanda di contributo da presentare alla Regione.
3. La Regione, accertato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente titolo, rilascia all'Istituto mutuante il nulla-osta alla deliberazione del mutuo.
4. Le deliberazioni di mutuo dovranno essere assunte dagli Istituti, conclusa l'istruttoria prevista dai commi precedenti e tenendo conto esclusivamente dell'ordine temporale di presentazione all'Istituto della documentazione fatte salve le riserve finanziarie disposte ai sensi dell'articolo 17 a favore di particolari categorie di beneficiari.
Art. 13
Beneficiari degli interventi - Requisiti soggettivi1. Sono ammessi alle provvidenze di cui al presente titolo i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata.
2. I beneficiari dei mutui debbono possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di stato membro dell'Unione Europea;
b) essere residenti in Sardegna da oltre un quinquennio, oppure da un triennio in caso di svolgimento nell'Isola di attività lavorativa per lo stesso periodo; il requisito non è richiesto per gli emigrati;
c) essere residenti o svolgere attività lavorativa in un comune della provincia in cui vengono acquistati, realizzati o recuperati gli alloggi, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di indicare, ai sensi dell'articolo 17, ambiti d'intervento differenti;
d) non essere titolari, essi stessi e i membri del loro nucleo familiare, così come definito dall'articolo 3, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato in alcuno dei comuni della Sardegna.
E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da uno o due persone, non inferiore a 60 mq per tre-quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di titolarità di uno dei suddetti diritti reali su alloggio inadeguato, il titolare medesimo dovrà impegnarsi all'atto della concessione del contributo a locare l'alloggio stesso ad uno dei soggetti indicati dal comune;
e) non avere ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.
3. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per gli emigrati all'estero e per gli interventi situati nelle zone classificate "A" dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.
Art. 14
Caratteristiche degli alloggi1. Gli alloggi di cui al presente titolo non debbono avere caratteristiche di lusso né essere accatastati nelle categorie A1, A8, A9.
2. La superficie utile massima delle abitazioni da costruire deve essere contenuta entro i limiti di quella convenzionabile ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 secondo i parametri della convenzione tipo approvata dall'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 72-U del 31 gennaio 1978.
3. Le superfici nette non residenziali delle abitazioni di cui al comma 2 dovranno essere contenute nel loro complesso entro il quaranta per cento della superficie utile massima. E' consentita inoltre la realizzazione di autorimesse o posti-macchina per una superficie pari a un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Art. 15
Condizioni per i beneficiari dei finanziamenti1. I beneficiari dei contributi previsti dal presente titolo sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero. Per lo stesso periodo è vietata l'alienazione e la locazione dell'alloggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici e la restituzione della somma ottenuta, maggiorata degli interessi legali. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sono stabilite le cause, gravi e sopravvenute, in presenza delle quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione a derogare agli obblighi di cui al comma 1.
3. Qualora l'alienazione dell'alloggio, purché autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al comma 1, avvenga a favore di persona avente i requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, il contributo, come rideterminato conseguentemente all'accertamento del reddito di cui al comma 4, si trasferisce, per le annualità residue, in capo all'acquirente.
4. I requisiti soggettivi dell'acquirente vengono accertati, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'alienazione, se necessaria, ovvero alla data di presentazione alla Regione della richiesta di trasferimento dell'agevolazione, ivi compreso il requisito del reddito di cui all'articolo 13.
5. Il lavoratore emigrato dalla Sardegna è dispensato, nel caso in cui debba prolungare la permanenza all'estero, dall'obbligo di occupare e risiedere nell'alloggio fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio stesso.
Art. 16
Determinazione dei parametri di intervento1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico-amministrativo regionale, è autorizzata a determinare, per le operazioni di mutuo non ancora definite, la misura del concorso negli interessi, nonché i costi ammissibili per metro quadrato, per le diverse categorie d'intervento, entro i limiti di cui all'articolo 9.
Art. 17
Approvazione del programma1. Il programma di cui all'articolo 7 è approvato dalla Giunta regionale.
2. In particolare sono determinati con la deliberazione di cui al comma 1:
a) la ripartizione dei fondi su scala territoriale;
b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le varie categorie di intervento e di soggetti finanziabili tenuto conto dei programmi in corso da parte dell'Amministrazione regionale nel comparto dell'edilizia;
c) la determinazione delle riserve finanziarie a favore delle categorie di soggetti di cui alla lettera b), con priorità agli sfrattati, agli emigrati dalla Sardegna, alle giovani coppie, agli anziani;
d) gli Istituti di credito fondiario prescelti;
e) le clausole delle convenzioni da stipularsi con gli Istituti di credito fondiario;
f) le clausole dell'avviso pubblico di cui all'articolo 12.
3. Le ripartizioni di cui alle lettere a) e b) potranno essere modificate con la procedura di cui al comma 1, sulla base delle domande effettivamente presentate.
Art. 18
Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare l'avviso pubblico permanente, per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e il recupero della prima abitazione.
2. Le clausole dell'avviso pubblico da approvarsi nel contesto del programma previsto dall'articolo 17, debbono essere compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio ed essere altresì conformi, per quanto attiene alla misura e alle modalità di concessione delle agevolazioni, alle norme contenute nel presente titolo.
Art. 19
Contributo a fondo perduto1. Il contributo in conto interessi previsto dal presente titolo può essere concesso in forma attualizzata direttamente al beneficiario a titolo di contributo a fondo perduto per l'acquisto della prima abitazione, con priorità per l'acquisizione delle abitazioni realizzate con fondi di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e secondo le modalità di applicazione stabiliti dalla Giunta regionale.
TITOLO III
Disciplina delle assegnazioni e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblicaArt. 20
Ambito di applicazione del presente titolo1. Le norme del presente titolo trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie standard abitative adeguate.
2. Gli enti gestori degli alloggi acquistati, costruiti o risanati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della Legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, applicano nei confronti della generalità degli assegnatari e dei conduttori per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21, il canone di locazione stabilito agli articoli 45 e seguenti.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio, assegnati mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.
4. Possono essere altresì esclusi - previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale - gli alloggi che per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 21
Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica1. Per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione salvo che si tratti di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap e che l'alloggio non sia adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sempre che gli stessi si impegnino a locare l'alloggio a canone da stabilirsi in base alla Legge n. 392 del 1978 e successive modifiche e integrazioni. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, definita ai sensi delle disposizioni regionali in materia di massimali di costo, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da uno o due persone, non inferiore a 60 mq per tre-quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 27, punto b.2);
d) non titolarità di diritti di cui alla lettera c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato determinato con i criteri di cui alla suddetta lettera c);
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno, nonché assenza di occupazione abusiva di alloggio pubblico;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il limite di reddito è adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 2 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. In caso di mancato adeguamento da parte del CIPE, l'aggiornamento è disposto biennalmente dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.
g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio di ERP assegnato in locazione;
h) possono partecipare al bando i nubendi che, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, debbano contrarre matrimonio e produrre entro i successivi 30 giorni il relativo certificato di matrimonio, a pena l'esclusione dalla graduatoria stessa. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, anche se non conviventi purché non legalmente separati, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultante dallo stato di famiglia del richiedente. Fanno altresì parte del nucleo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Può considerarsi componente del nucleo familiare anche una persona non legata da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata nelle forme di legge con atto di notorietà sia da parte del richiedente sia da parte del convivente interessato. Un nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. Non si considerano appartenenti al nucleo familiare del richiedente, ancorché con questi conviventi, i soggetti legati da rapporti di coniugio o più stretta parentela o affinità con soggetti diversi dal richiedente.
3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto relativamente al reddito dal successivo articolo 39. La verifica della permanenza dei requisiti di cui alla lettera f) ai fini dell'assegnazione, deve essere effettuata con riferimento al limite di reddito vigente alla data dell'assegnazione stessa. In costanza di rapporto gli enti gestori verificano biennalmente la permanenza dei requisiti.
Art. 22
Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio1. Oltre a quelli previsti nell'articolo 21, la Giunta regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari finalità e a peculiari esigenze locali.
Art. 23
Bandi generali di concorso1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune ove sono localizzati gli alloggi, con apposito bando predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bando è pubblicato entro quindici giorni dall'inizio dei lavori commissionati dall'ente gestore o, per gli alloggi acquistati, dalla data di stipula del contratto. I comuni in cui sono localizzati gli alloggi per i quali non si è ancora provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dall'approvazione dello schema tipo di cui al presente comma.
2. Il concorso viene indetto per singoli comuni.
3. La Giunta regionale, in presenza di consorzi di comuni costituiti per l'emissione di bandi di concorso, può individuare ambiti territoriali sovra-comunali. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 21, possono concorrere all'assegnazione di almeno il cinquanta per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante è riservata ai residenti dei singoli comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero la quota riservata ai residenti del comune in cui sono localizzati gli alloggi può essere elevata al cento per cento.
4. I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere affissi per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando nonché pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Detta pubblicazione deve essere comunicata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
5. A detti bandi di concorso dovrà essere assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni, anche attraverso:
a) affissione di manifesti anche nelle sedi decentrate dei comuni, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;
b) pubblicazione di avvisi sui quotidiani e radiogiornali di maggiore diffusione ed ascolto locale;
c) trasmissione di copie di essi alle organizzazioni sindacali degli assegnatari.
6. Ai bandi di concorso deve altresì essere assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero con le modalità che all'uopo verranno indicate dalla Regione.
7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione può autorizzare, su proposta dei comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali indicando i requisiti integrativi per la partecipazione ai bandi stessi nonché le forme aggiuntive di pubblicità.
8. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 7 trova applicazione l'articolo 22.
Art. 24
Contenuti del bando di concorso1. Il bando di concorso deve specificare.
a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;
b) i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso come indicato nell'articolo 21 ed eventualmente gli altri requisiti indicati nell'articolo 22;
c) le condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio a norma dell'articolo 27;
d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) i documenti da allegare alla domanda;
f) il termine per la presentazione delle domande non superiore a quarantacinque giorni dalla pubblicazione del bando.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni per residenti nell'area europea e di novanta giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. Tali termini non sospendono l'istruttoria delle domande.
Art. 25
Contenuto e presentazione delle domande1. Le domande, redatte su apposito modulo, debbono essere indirizzate al sindaco del comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi comuni la domanda può essere indirizzata ad uno qualunque dei comuni interessati.
2. Le domande devono indicare:
a) la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il comune sede della propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della Legge n. 457 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 21 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. A tal fine deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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