CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 469
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Nubifragi del 26, 27 e 28 febbraio 2003 e incendi del 18 luglio 1997 e del 28 giugno 2002
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Il presente disegno di legge ha lo scopo di assegnare un contributo straordinario in favore di Comuni, Province o Comunità montane per interventi urgenti in occasione delle eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2003, nonché un contributo straordinario, a titolo di indennizzo, sia a favore degli eredi dei volontari vittime negli incendi di Lula e Olzai, sia a favore delle attività commerciali, industriali e artigianali di Illorai compromesse dall'incendio del 2002.
Le disponibilità finanziarie ordinarie previste dalla legge di bilancio 2003 vanno a soddisfare quasi completamente necessità pregresse di interventi, a seguito di calamità naturali accadute nel corso dell'anno 2002, già autorizzati in favore di enti locali in base alle disposizioni di cui alle sopraccitate norme di riferimento.
Come noto nelle giornate dal 26 al 28 febbraio scorso si è verificata in una vasta area di territorio dell'Isola, che ha interessato numerosi comuni della Sardegna meridionale, Sarrabus - Gerrei, Ogliastra, Sarcidano e Barbagia, una eccezionale precipitazione atmosferica che ha provocato allagamenti, esondazione di corsi d'acqua e danni alle infrastrutture pubbliche e private.
A seguito delle segnalazioni pervenute da parte degli enti locali interessati il Servizio di Protezione civile dell'Assessorato ha svolto le necessarie verifiche tecniche tese ad accertare tipologia ed entità dei danni segnalati, le cui risultanze sono contenute nell'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione.
Ai sensi delle norme regionali di protezione civile (L.R. 28/85 e L.R 3/89), l'evento verificatosi è da ricomprendere tra quelli di tipo b) di cui all'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992 per il quale è necessario un intervento straordinario da parte della Regione per opere urgenti e di primo ripristino in favore degli enti colpiti.
Il presente disegno di legge, inoltre, vuole affrontare le problematiche legate agli incendi che hanno interessato nel 1997 il territorio comunale di Olzai e in data 28 giugno 2002 il territorio comunale di Illorai e Lula che, per estensione e tipologia di danno, hanno avuto il carattere di eccezionalità, con aspetti che per natura e gravità sono propriamente riconducibili alla materia di protezione civile.
In particolare un primo caso riguarda i danni causati dall'incendio, in territorio di Illorai, al deposito di sughero e attrezzi per un ammontare, sulla base di una perizia tecnica di parte, di euro 88.159,19. La stessa ditta, proprietaria del deposito danneggiato, possiede all'interno dell'abitato di Illorai un attrezzato laboratorio per la cui realizzazione sono stati investiti ingenti capitali e che garantiva, oltre all'indotto, numerosi posti di lavoro.
Gli altri due casi, da porre in particolare risalto, riguardano le tragedie avvenute nel corso delle operazioni di spegnimento di alcuni devastanti incendi che hanno interessato i territori comunali di Olzai e Lula, rispettivamente nel 1997 e nello scorso anno 2002, in cui hanno trovato la morte, per le conseguenze delle ustioni riportate durante dette operazioni, due giovani cittadini che operavano, come volontari, nel contesto delle squadre antincendio.
Per quanto riguarda questi ultimi due casi, stante il coraggio e l'alto senso di altruismo fornito dalle vittime e in considerazione di particolari condizioni ambientali e familiari, appare opportuno assegnare alle rispettive famiglie dei defunti un contributo straordinario, sia a titolo di risarcimento (in considerazione delle notevoli spese sostenute in conseguenza degli eventi luttuosi), sia a titolo di sostegno economico alle famiglie stesse.
Si ritiene che le istanze formulate a seguito di eventi di particolare entità, come quelli in argomento, richiedano particolare attenzione e risposte adeguate da parte della Regione, così come in precedenza dimostrato e attuato in occasione di altri eventi calamitosi che hanno interessato l'Isola.
Le norme regionali di protezione civile in vigore, in particolare le citate leggi regionali n. 28 del 1985 e n. 3 del 1989, al momento non consentono di erogare dei contributi o indennizzi a favore di personale volontario vittima di infortunio o incidente nel corso di operazioni e attività di emergenza, né tanto meno a favore di privati o delle attività produttive danneggiate. Tuttavia, in virtù di quanto precedentemente determinato dalla Regione in occasione di particolari eventi e calamità naturali, come a seguito dell'alluvione 1999 con leggi regionali 17 dicembre 1999, n. 26 e 15 febbraio 2000, n. 2, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si propone l'assegnazione di un contributo straordinario sempre a gravare sulle competenze della UPB S05.073, capitolo 05259, così come distinto:
- euro 60.000 agli eredi legittimi della vittima dell'incendio di Olzai;
- euro 60.000 agli eredi legittimi della vittima dell'incendio di Lula;
- euro 50.000 per ricostituzione scorte e ripresa attività produttiva sugherificio di Illorai.
L'articolo 3 del disegno di legge contiene la norma finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge quantificati in euro 6.000.000.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Contributo straordinario1. La Regione, a seguito degli eventi atmosferici del 26, 27 e 28 febbraio 2003, avvenuti in una vasta area di territorio dell'Isola che comprende numerosi comuni della Sardegna meridionale, Sarrabus - Gerrei, Ogliastra, Sarcidano e Barbagia, che hanno provocato allagamenti, esondazioni di corsi d'acqua e danni alle infrastrutture pubbliche, attribuisce un contributo straordinario di complessivi euro 6.000.000 così ripartito:
a) euro 4.600.000 ai sensi della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
b) euro 1.400.000 ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1995).
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Art. 2
Contributo straordinario1. La Regione, a seguito dei devastanti incendi avvenuti nei territori comunali di Olzai, Lula e Illorai del 18 luglio 1997 e del 28 giugno 2002, attribuisce un contributo straordinario di complessivi euro 170.000 così ripartito:
a) euro 60.000 agli eredi legittimi della vittima in comune di Olzai;
b) euro 60.000 agli eredi legittimi della vittima in comune di Lula;
c) euro 50.000 per la ripresa dell'attività produttiva della ditta danneggiata dall'incendio in comune di Illorai.
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Art. 3
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 6.000.000 per l'anno 2003 e fanno carico alle UPB S05.073 e UPB S05.074 del bilancio della Regione per l'anno 2003.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
Competenza
2003 euro 6.000.000
mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 2), Tabella A), allegata alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3.
In aumento
05 - AMBIENTE
UPB S05.073 - Interventi e contributi in materia di Protezione Civile - spese correnti
(Cap. 05259)Competenza
2003 euro 170.000
UPB S05074 - Interventi in materia di Protezione Civile - Investimenti
(Cap. 05264 N.I. - 2.1.2.3.2.03.08.29 - Contributi straordinari a Comuni, Province e Comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 21 novembre 1985, n. 28 e art. 1 della presente legge)
Competenza
2003 euro 4.430.000
Cap. 05266
Competenza
2003 euro 1.400.000
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Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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