CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO II
PescaCapo IV
Fermo biologico
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
Fermo biologicoArt. 100
Disciplina delle attività di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3760/92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna.
2. Alle misure di cui al comma 1 è associata l'istituzione con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica
3. La sospensione dell'attività, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa può riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi.
4. Le modalità tecniche della misura di cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentito il Comitato consultivo regionale della pesca.
5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente è istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di euro 36,15 a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione.
6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attività di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno 181 giorni di attività lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di euro 13,43 a giorno, per un periodo massimo di 115 giorni.
7. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso di accertata inadempienza, l'armatore è tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente.
Art. 101
Attuazione delle misure di accompagnamento sociale1. Le misure di accompagnamento sociale previste dal presente capo sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del Trattato CE.