CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il presente disegno di legge ha lo scopo di riordinare ed accorpare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia di attività e professioni turistiche. Quanto all'organizzazione pubblica del turismo si rinvia al disegno di legge "Nuove norme sull'organizzazione turistica in Sardegna" trasmesso al Consiglio regionale con nota L/5105 del 21 novembre 2001, all'esame della Commissione competente. Pertanto i riferimenti all'attuale struttura organizzativa dovranno essere sostituiti in base alla predetta nuova disciplina.

Il disegno di legge è il risultato finale di una lunga ed appassionata attività di ricognizione, selezione e ridefinizione legislativa promossa e realizzata dall'amministrazione regionale nel corso della legislatura precedente e di quella attuale.

Premesse logiche di qualsiasi processo di riordino e razionalizzazione normativi sono la conoscenza e il consolidamento di tutte le leggi esistenti ed effettivamente vigenti, pertanto il lavoro preliminare è stato quello di costruire un quadro legislativo completo ed organico della materia in esame.

A tale fine sono state schedate tutte le leggi approvate in ciascuna legislatura da parte del Consiglio regionale, utilizzando le raccolte annuali delle leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' importante osservare che tale spoglio non si è limitato all'esame delle intitolazioni ufficiali delle leggi ma ha è tenuto conto anche di disposizioni e commi contenuti in leggi riguardanti materie diverse. Tutte le norme raccolte sono state quindi accorpate e coordinate in vista del raggiungimento del primo obiettivo ossia la redazione, nell'ambito del progetto TESEO, del "Testo unico di coordinamento delle leggi della Regione autonoma della Sardegna in materia di turismo", recentemente pubblicato.

Sulla base del testo unico di coordinamento è stato dunque predisposto il disegno di legge che si propone. L'intento non è più - o meglio non è unicamente - quello di raccogliere ed accorpare secondo un criterio logico-sistematico la vigente disciplina legislativa, ma si è voluta utilizzare tale opportunità per effettuare degli interventi innovativi sulla base degli attuali criteri di semplificazione che informano l'ordinamento giuridico nel suo complesso e utilizzando le più recenti indicazioni statali in tema di tecnica redazionale al fine del miglioramento della qualità normativa.

Una tappa intermedia, fondamentale per giungere alla redazione del presente testo, è sicuramente la consultazione delle parti sociali interessate alla materia. A tale fine, sul testo unico di coordinamento con proposte di innovazione, la Giunta regionale ha attivato un confronto con le parti sociali e con le rappresentanze degli enti locali per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva dello schema di disegno di legge da parte della Giunta medesima.

Alla luce di tali premesse si descrivono di seguito le principali tipologie di intervento utilizzate per il raggiungimento del testo finale, contenuto nel disegno di legge che si propone, esaminando in particolare gli esempi più significativi:

1) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e introduzione, nei limiti di detto coordinamento, delle interpolazioni testuali di carattere grammaticale necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ad esempio nell'articolo 27, comma 2, il provvedimento di adozione dell'elenco regionale degli esercizi ricettivi alberghieri che prima era adottato con decreto dell'Assessore, ora, per i motivi esposti nel punto 5) della presente relazione, compete al dirigente mediante determinazione; si è reso quindi necessario concordare l'aggettivo "proprio" con il nuovo sostantivo di genere femminile al quale si riferisce;

2) apposizione della rubrica agli articoli sprovvisti e modifica di alcune rubriche esistenti; intitolazione delle altre partizioni (titoli, capi e sezioni); si vedano per esempio gli articoli 12, 25 e 36;

3) smembramento e accorpamento di articoli. Si è operata la suddivisione di articoli troppo lunghi, quale l'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1984, recante le definizioni delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta che è stato suddiviso in tanti articoli singoli corrispondenti alle diverse tipologie; al contrario è sembrato opportuno ed utile al fine dell'economia generale del testo riunire in un unico articolo norme omogenee ed affini o comunque riguardanti fattispecie unitarie: è il caso dell'articolo 25 del presente disegno di legge composto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 35 del 1986 e dall'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 1984;

4) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione; ad esempio, nell'articolo 52 del disegno di legge (corrispondente all'originario art. 2 della legge regionale n. 13 del 1988 "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo") è stato ovviamente aggiunto, accanto a quello alla Convenzione internazionale sui contratti di viaggio del 1977, il rinvio al decreto legislativo n. 111 del 1995, relativo ai viaggi "tutto compreso", che costituisce attualmente uno dei riferimenti legislativi fondamentali in tema di attività svolte dalle agenzie di viaggio;

5) aggiornamento della indicazione di alcuni organi in relazione ad una nuova ripartizione di competenze introdotta da disposizioni successive; in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 infatti si è reso necessario individuare i casi in cui le competenze in precedenza proprie della direzione politica sono ora da intendersi trasferite in capo alla direzione amministrativa; si vedano alcuni esempi agli articoli 27 e 56;

6) modifica della disciplina dell'attività delle agenzie di viaggio in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale. In particolare, la sentenza n. 54 del 2001 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 13 del 1988 nella parte in cui prevedeva l'obbligo di autorizzazione per l'apertura anche delle filiali delle agenzie di viaggio; alla luce di tale decisione si è operata la ridefinizione di altri articoli della medesima legge, travolti da illegittimità conseguente, provvedendo ad eliminare o modificare tutte le disposizioni che configuravano la filiale o la succursale come un'altra agenzia e non come l'estrinsecazione dell'impresa-agenzia di viaggio principale (v. ad esempio l'art. 10 della legge regionale n. 13 del 1988, corrispondente all'art. 60 del testo unico, che prevedeva la necessità del deposito cauzionale anche per le filiali dell'agenzia);

7) integrazione della disciplina vigente, in ragione degli incontri con le parti sociali e le rappresentanze delle autonomie locali, con alcune semplificazioni amministrative; si veda ad esempio la disciplina relativa al direttore tecnico delle agenzie di viaggio, che è stata delegificata attribuendo gli esami di abilitazione professionale alla Provincia ed abolendo l'albo regionale dei direttori tecnici, nonché la disciplina attinente all'esame di abilitazione alle professioni turistiche, delegificata a favore di strumenti normativi della Giunta.

Al momento di definire l'oggetto della disciplina compresa nel testo ovvero individuare le leggi e disposizioni da inserire, sono state fatte alcune scelte. Rispetto al testo unico di coordinamento che costituisce, come già detto, la base del lavoro, si è deciso quanto segue:

a) la parte riguardante l'organizzazione pubblica del turismo, recante la disciplina dell'ESIT (Ente Sardo Industrie Turistiche) e alcune disposizioni relative alle AAST (Aziende Autonome di Turismo e Soggiorno) e agli EPT (Enti provinciali del Turismo) non è stata inserita in quanto la sua riforma, da tempo auspicata, è già all'esame del Consiglio regionale e pertanto il presente testo unico dovrà essere successivamente coordinato con essa;

b) anche sulla scorta delle osservazioni giunte dalle parti sociali si è optato da un lato per la non inclusione delle leggi regionali concernenti gli incentivi all'industria alberghiera, data la loro stretta connessione con la normativa comunitaria e la conseguente necessità di notifica alla Commissione europea di ogni variazione in materia; dall'altro per il confezionamento di un testo costituito esclusivamente dalle disposizioni strettamente inerenti al settore del turismo con conseguente esclusione dall'articolato di tutte le norme a carattere intersettoriale quali quelle riguardanti l'imprenditoria giovanile, la disciplina dell'agriturismo, le opere pubbliche di interesse turistico; trattandosi di un utile completamento del quadro generale, si è ritenuto di fornire a riguardo un'informazione complementare segnalando i corrispondenti riferimenti legislativi in un'apposita norma finale di rinvio (art. 100);

c) si è utilizzato lo strumento dell'abrogazione espressa, a cui nel disegno di legge è dedicato l'art. 99 al fine di soddisfare l'esigenza di abrogare espressamente tutte le leggi e disposizioni inserite nel disegno di legge in quanto il testo unico, alla sua entrata in vigore, sarà l'unica fonte legislativa nella materia trattata. Difatti l'art. 99 abroga espressamente le leggi in materia di aziende ricettive, professioni turistiche e agenzie di viaggio ora confluite nel testo unico.

Per consentire un'agevole e rapida consultazione del testo unico è stata predisposta la Tavola di corrispondenza dei riferimenti legislativi previgenti, che si allega al testo.

La tabella è costituita da due colonne:

- nella prima (Articolato del testo unico) sono elencati, uno in ciascuna riga, tutti gli articoli del testo unico; spesso si è reso necessario suddividere ulteriormente gli articoli nei singoli commi dovendo inserire segnalazioni specifiche riguardanti parti limitate della norma e non la sua interezza; alcuni articoli e commi sono stati inoltre contrassegnati con asterischi il cui significato è spiegato nella legenda riportata in fondo alla pagina: l'asterisco singolo indica l'articolo o il comma aggiunto, il doppio asterisco indica l'articolo o il comma modificato dal testo unico;

- nella seconda colonna (Riferimento previgente) sono riportati, riga per riga, i corrispondenti riferimenti legislativi di articoli e commi elencati nella prima colonna segnalando tutte le aggiunte, integrazioni, sostituzioni e modifiche che hanno interessato la disposizione originaria dal momento della sua entrata in vigore ad oggi.