CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


ARTICOLI DAL 52 AL 68


ARTICOLI DAL 34 AL 51

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE Agenzie di viaggio IN SARDEGNA

Capo I
Agenzie di viaggio

Art. 52
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" ".

 

 

Art. 53
Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via - anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.

2. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive, gite e visite guidate della città con ogni mezzo di trasporto;

b) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto;

c) informazione e assistenza ai propri clienti, loro accoglienza nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

f) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

g) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

h) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;

i) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e l'estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;

l) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

m) l'organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

n) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Le agenzie di viaggio hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò specificatamente abilitati ai sensi di legge quando le loro attività interferiscano con le attività professionali di cui al titolo III del presente testo unico.

4. L'esercizio delle singole attività d'impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con il presente titolo, nell'ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.

 

 

Art. 54
Piano pluriennale di razionalizzazione

1. Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.

2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:

a) movimento turistico;

b) ricettività turistica;

c) popolazione residente.

3. Il piano, adottato con decreto dell'Assessore regionale del turismo, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle province, dai comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

5. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessorato regionale del turismo.

6. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

7. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all'aggiornamento pluriennale del piano, l'Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.

8. All'aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.

 

 

Art. 55
Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo

1. Quale organo di consulenza tecnico generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un Comitato tecnico presieduto dal direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:

a) dal direttore del servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo;

b) da un rappresentante per ciascun Ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;

c) da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati dall'associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

d) da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

2. Le mansioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il Segretario è nominato anche il supplente.

4. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti ed al segretario del Comitato - che è costituito con decreto dell'Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio - competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 56
Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente competente in materia di turismo - sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 55.

3. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

5. In caso di cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale - da attuarsi con le procedure dei commi 2 e 3 - in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

 

 

Art. 57
Succursali e filiali. Succursali stagionali

1. Le filiali e succursali hanno la stessa denominazione dell'agenzia da cui dipendono.

2. Per particolari esigenze stagionali della domanda turistica, possono essere aperte succursali stagionali per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi.

3. Dell'apertura è data comunicazione all'Assessorato del turismo.

 

 

Art. 58
Chiusura temporanea

1. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell'arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio periferico dell'Assessorato regionale del turismo competente per territorio.

2. La chiusura per periodo superiore a trenta giorni è soggetta al preventivo nulla osta dell'Assessorato del turismo, che non può essere comunque concesso per periodi superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta e previa indicazione dei motivi e della durata della chiusura.

3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati o fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

 

 

Art. 59
Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 56 deve essere indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;

b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;

c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;

d) capacità finanziaria;

e) idoneità tecnico-professionale del titolare, del legale rappresentante o del direttore tecnico designato

3. L'idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all'esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 66.

4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.

5. La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

 

 

  Art. 60
Cauzione

1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo l'imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a euro 15493,71, rivalutata ogni quinquennio con base anno 1988 in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Il materiale avvio dell'attività d'impresa dell'agenzia è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.

3. La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.

4. Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia nonché l'esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dal presente capo.

5. Con provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui all'articolo 61, per risarcimento di danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi assunti verso i clienti.

6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del comma 3 del presente articolo.

 

 

Art. 61
Garanzia assicurativa

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all'Assessorato regionale del turismo.

 

 

Art. 62
Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.

2. L'iscrizione al registro costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.

3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.

 

 

Art. 63
Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dall'Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione del presente titolo a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

 

 

Art. 64
Requisiti professionali

1. La persona fisica titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il direttore tecnico devono possedere i seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della loro attività professionale nelle agenzie di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui all'articolo 66 o dell'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni, ovvero abbiano già conseguito l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio a norma degli articoli 7, 8, 13 e 14 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13;

b) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392 del 1991.

 

 

Art. 65
Direzione tecnica delle agenzie di viaggio

1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico.

2. L'esercizio dell'attività d'impresa di dette agenzie senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.

3. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia con carattere di continuità ed esclusività e con l'obbligo di residenza in Sardegna, rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia, quando abbia anch'egli superato gli esami di idoneità prescritti dall'articolo 66.

5. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina o alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all'Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di impresa dell'agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. L'Assessorato del turismo proroga tali termini, per periodi cumulativamente considerati non superiori a sei mesi, su richiesta del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e previa valutazione delle motivazioni.

 

 

Art. 66
Esami di idoneità tecnico-professionali

1. All'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame espletato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove.

3. Le Camere di commercio espletano l'esame almeno ogni sei mesi qualora vi siano domande pendenti.

4. Per l'ammissione all'esame di idoneità il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

 

 

Capo II
Disposizioni varie

Art. 67
Attività senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui all'articolo 53, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 53.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato ai seguenti obblighi:

1) preventiva trasmissione all'Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;

b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operatività gestionale dell'associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;

d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;

2) presentazione all'Assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al comma 1, da svolgere nel corso dell'esercizio.

 

 

Art. 68
Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti

1. Non sono soggette alla disciplina del presente titolo le imprese nazionali e regionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell'autorizzazione regionale di cui all' articolo 56.

 

 

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