CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


ARTICOLI DAL 69 ALL' 85


ARTICOLI DAL 52 AL 68

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 69
Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, operanti all'interno del territorio regionale.

2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.

 

 

Art. 70
Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;

b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

c) itinerario;

d) durata;

e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;

f) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

g) termini per le iscrizioni;

h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;

i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

1) annullamento del viaggio da parte dell'impresa;

2) rinuncia al viaggio da parte del cliente;

3) annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

l) periodo di validità e data di diffusione del programma;

m) richiamo delle condizioni generali della Convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. Il programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.

3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.

4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni del presente titolo.

5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai commi 1 e 3.

6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni del presente titolo, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell'Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.

 

 

Art. 71
Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo

1. Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche ad essi pervenute concernenti il presente titolo e individuate con decreto dell'Assessore del turismo, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.

2. Rimane ferma la facoltà dell'Assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici l'istruttoria degli atti relativi al presente titolo nonché la firma dei relativi provvedimenti.

 

 

Art. 72
Sanzioni amministrative

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dall'articolo 60 per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui al presente titolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:

A) SANZIONI PECUNIARIE:

A1 - sanzione da euro 1032,91 a euro 10329,14 per l'esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d'impresa di cui all'articolo 52;

A2 - sanzione da euro 516,46 a euro 2582,28 per violazione dell'obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali di cui al titolo III del presente testo unico;

A3 - sanzione da euro 258,23 a euro 2582,28 per l'esercizio delle attività d'impresa dell'agenzia in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dall'articolo 65, del Direttore tecnico;

A4 - sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91 per il mancato o ritardato invio all'Assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui all'articolo 70; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all'Assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni di cui al presente capo, con particolare riferimento all'incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l'inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell'Assessorato regionale del turismo;

A5 - sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui all'articolo 67 rispettivamente concernenti:

- trasmissione all'Assessorato regionale del turismo dell'atto costitutivo dell'associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;

- presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;

- presentazione in termini all'Assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta "dichiarazione aggiuntiva";

-    assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;

A6 - sanzione da euro 1032,91 a euro 10329,14 per l'abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui agli articoli 68 e 69, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l'autorizzazione regionale;

A7 - sanzione da euro 103,29 a euro 516,46 per i casi di omessa comunicazione preventiva all'Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;

A8 - sanzione da euro 258,23 a euro 2582,28 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui all'articolo 58, comma 2.

B) SANZIONI NON PECUNIARIE:

B1 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempienza dell'agenzia rispetto alla diffida dell'Assessorato del turismo a provvedere entro tempi predeterminati all'attribuzione dell'incarico della direzione tecnica;

B2 - decadenza dell'autorizzazione regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 55, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell'incarico di Direttore tecnico;

B3 - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui all'articolo 61 e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;

B4 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dall'articolo 70 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso Comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;

B5 - declaratoria di decadenza dell'autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.

2. Sempreché nell'ambito del massimale previsto dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei casi di recidiva e salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.

3. L'Assessorato regionale del turismo, sentito il Comitato tecnico consultivo, sospende e revoca successivamente l'autorizzazione di apertura ed esercizio dell'agenzia, quando l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.

4. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata Legge n. 689 del 1981 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO III
Attività professionali di interesse turistico

Capo I
Professioni turistiche

Art. 73
Profili professionali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le seguenti attività professionali di interesse turistico:

a) guida turistica;

b) interprete turistico;

c) animatore turistico;

d) organizzatore congressuale;

e) istruttore nautico;

f) assistente di turismo equestre;

g) corriere o accompagnatore turistico.

2. Per ciascuna delle attività professionali di interesse turistico è istituito uno specifico albo regionale e sono stabilite le relative tariffe professionali.

 

 

Art. 74
Declaratoria di funzioni delle figure professionali

1. Le funzioni riconnesse alle attività professionali di cui all'articolo 73 sono così definite:

a) è "guida turistica" chi per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d'interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;

b) è "interprete turistico" chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;

c) è "animatore turistico" chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolane od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;

d) è "organizzatore congressuale" chi per professione svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;

e) è "istruttore nautico" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;

f) è "assistente di turismo equestre" chi per professione accompagna ed assiste singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminati;

g) è "corriere od accompagnatore turistico" chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio nazionale od all'estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell'ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico-ambientale, turistico-ricettivo e di trasporto.

2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche quando abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l'intera durata dell'anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.

3. La professione di "guida turistica" - nel cui ambito di competenza è preclusa l'operatività dell'accompagnatore turistico o corriere - ammette la specializzazione in:

a) archeologia, con particolare riferimento all'archeologia nuragica e pre-nuragica;

b) ambientistica naturale e paesaggistica;

c) speleologia.

4. La professione di "istruttore nautico" è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:

a) del nuoto;

b) dello sci nautico;

c) della tavola a vela (windsurf);

d) della navigazione velica da diporto;

e) delle altre discipline nautiche riconosciute dal CONI.

5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare agli albi regionali delle competenti figure professionali.

 

 

Art. 75
Albi regionali e tariffe professionali.
Segreteria degli albi

1. Alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell'Assessore regionale del turismo.

3. I decreti previsti dal comma 2 sono pubblicati per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all'apposito tesserino regionale di iscrizione all'albo professionale.

 

 

Art. 76
Licenza comunale per l'esercizio dell'attività professionale

1. Per l'iscrizione all'albo regionale è indispensabile aver previamente conseguito, dal Comune di residenza dell'interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell'attività professionale cui l'albo si riferisce.

2. Il conseguimento della licenza comunale è subordinato al possesso da parte dell'interessato dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dall'Assessorato regionale del turismo previo superamento degli appositi esami.

3. Il comune rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento munita di fotografia che indica la specializzazione per la quale è stata conseguita l'abilitazione e l'eventuale ambito territoriale regionale prescelto di cui all'articolo 84, comma 2.

 

 

Art. 77
Bandi regionali per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

1. L'Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala provinciale - con periodicità annuale - gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle varie attività professionali individuate nell' articolo73, specificando le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono all'espletamento degli esami.

 

 

Art. 78
Commissioni giudicatrici d'esame

1. Le Commissioni giudicatrici d'esame per l'abitazione all'esercizio delle singole attività professionali previste dal presente capo sono nominate - secondo la composizione di cui all'allegata tabella P) - con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni competono i compensi previsti per le Commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 79
Attestato di abilitazione

1. Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 77.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

 

 

Art. 80
Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dal presente capo da parte di chi non possegga i prescritti requisiti dell'attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 516,46 elevabile da euro 516,46 a euro 2582,28 in caso di recidiva.

 

 

Art. 81
Esenzione dall'obbligo della licenza

1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 76:

a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo e nell'osservanza di norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui al presente capoesclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.

2. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dal presente capo,i cittadini appartenenti ai paesi membri della UE sono equiparati a quelli italiani, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui al presente capo.

3. Per l'esercizio della professione di guida turistica da parte di cittadini appartenenti ai paesi membri della UE che accompagnano un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".

4. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 82
Divieti e sanzioni

1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma dell'articolo75, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificamente abilitati.

2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46, elevabile da euro 516,46 a euro 1032,91 per i casi di recidiva.

3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l'Assessore del turismo, d'ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del trasgressore dall'albo regionale e dal conseguente esercizio dell'attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall'albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

 

 

Art. 83
Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico

1. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dal presente capo, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall'articolo81, comma 1, lettera b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all'Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi degli articoli81 e 82.

 

 

Art. 84
Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico

1. L'ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all'intera area regionale.

2. E' tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub-regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del "corriere od accompagnatore turistico".

 

 

Art. 85
Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali. Incentivi regionali

1. Nell'interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell'utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dal presente capo, l'Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:

a) particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicizzazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;

b) contributi nelle spese legali di costituzione;

c) contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all'offerto grado di integrazione interdisciplinare.

2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al cinquanta per cento delle distinte competenze professionali previste dagli articoli73 e 74; massimali di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell'Assessorato regionale del turismo.

 

 

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