CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


ARTICOLI DAL 35 AL 51


ARTICOLI DAL 18 AL 34

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35
Denuncia dei requisiti e provvedimenti di classificazione provvisoria e definitiva

1. I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al Comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione.

2. Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il Sindaco può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

4. Per i nuovi esercizi, nonché per i progetti comportanti le modifiche di cui al comma 2, la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

5. Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

6. Le denunce devono essere compilate su moduli appositi predisposti dal Comune, secondo il modello approvato dalla Regione.

7. Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è adottato dal Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta.

8. In caso di inerzia del Sindaco, i poteri sostitutivi sono esercitati dall'Assessore regionale del turismo previo invito ad adempiere entro un congruo termine.

9. Scaduto il termine fissato, l'Assessore regionale del turismo, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine.

10. Avverso il provvedimento di cui al comma 9 è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

 

 

Art. 36
Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 35sono esercitati dall'Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.

 

 

Art. 37
Insegna ed altre indicazioni per il pubblico

1. I prezzi degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta sono comunicati dai titolari o dai gestori degli esercizi all'Assessorato regionale del turismo e al Comune secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Fermo restando quanto prescritto dai commi 1 e 2, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile:

all'esterno:

- segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;

all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

- licenza di esercizio;

- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco del Comune competente;

- prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Sindaco del Comune competente e corredato di planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

2. Il segno distintivo di cui al comma 1 è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l'allegata tabella G.

 

 

Art. 38
Aziende ubicate nel territorio di più comuni

1. Per le aziende ricettive alberghiere e all'aria apertache eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le relative competenze sono esercitate dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

 

 

Art. 39
Disciplina delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della Legge 21 marzo 1958, n. 326, le aziende ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla preesistente disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.

 

 

Sezione II
Esercizio dell'attività ricettiva extra alberghiera

Art. 40
Autorizzazione all'esercizio

1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive extra alberghiere è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato N.

2. Il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive extra alberghiere dopo aver accertato che:

a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalle disposizioni di cui al capo II, sezione II e al capo III, sezione II del presente titolo;

b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi sopralluoghi.

4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

 

 

Art. 41
Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

2. Con deliberazione della Giunta regionale gli esercizi di cui all'articolo 18 possono essere esentati dal pagamento della tassa di cui al comma 1.

 

 

Art. 42
Diffida, sospensione, revoca e cessazione

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere è sospesa o revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata.

2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni.

3. Il titolare dell'autorizzazione può, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida, formulare per iscritto proprie osservazioni.

4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività ricettiva extra alberghiera che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne il motivo e la durata.

6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.

7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.

8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, dal proprietario dell'immobile.

 

 

Art. 43
Comunicazioni

1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato regionale del turismo, nonché all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo ed all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal precedente comma 1, l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica assegnata. Gli stessi comuni sono altresì tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo ed all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le imprese CAV con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari impiegate.

3. L'Assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi extra alberghieri in attività.

 

 

Art. 44
Denuncia e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari o dai gestori degli esercizi all'Assessorato regionale del turismo e al Comune secondo le disposizioni di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati nonché le classificazioni attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.

 

 

Art. 45
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni successivi al Comune competente per territorio.

2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alla disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, previo nulla-osta del Comune.

3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

 

 

Art. 46
Aziende ubicate nel territorio di più comuni

1. Per le aziende ricettive extra alberghiere che insistano sul territorio di più comuni, le relative competenze sono esercitate dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

 

 

Capo V
Vigilanza e sanzioni

Art. 47
Sanzioni per i titolari di aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da euro 516,46 a euro 2582,28 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'articolo37;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'articolo35, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al Comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'articolo37, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'articolo37.

2. Nel caso di violazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente comma, può essere disposta dal Comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

3. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 il titolare di esercizio ricettivo che:

a) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo25, comma 2;

b) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.

5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo e a quelle dell'articolo34, il Sindaco può disporre la revoca della licenza di esercizio.

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono interamente devoluti ai comuni.

 

 

Art. 48
Revoca delle agevolazioni creditizie per variazioni di tipologia di classificazione degli esercizi esistenti

1. Le agevolazioni creditizie erogate agli esercizi alberghieri e all'aria aperta sono revocate, oltre che nei casi previsti dalle singole leggi di finanziamento, anche nel caso di cambiamento della originaria classificazione con attribuzione di nuova classificazione in una delle tipologie previste dall'articolo 4.

2. Le somme erogate saranno recuperate maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di recupero delle somme incrementato del cinquanta per cento.

 

 

Art. 49
Sanzioni per i titolari di aziende ricettive extra alberghiere

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da euro 258,23 a euro 1549,37 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) svolga una delle attività ricettive extra alberghiere senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;

b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte per l'esercizio dell'attività ricettiva extra alberghiera;

c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;

d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'articolo 44 o vi esponga elementi non veritieri;

f) non fornisca al Comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;

h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;

i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

l) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune;

m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.

2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 30,99 a euro 154,94 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 40;

b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.

3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 22 si applica una sanzione amministrativa da euro 774,69 a euro 2065,83.

4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.

5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo, il Sindaco può disporre la revoca della licenza d'esercizio.

6. Resta ferma l'applicazione del codice penale ove le violazioni costituiscano reato.

 

 

Art. 50
Vigilanza e controllo in generale

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extra alberghiera e all'aria aperta sono esercitate dal Comune.

 

 

Art. 51
Vigilanza e controllo dell'Assessorato del turismo

1. Ferme restando le attribuzioni di vigilanza di cui all'articolo 50 è in facoltà dell'Assessorato regionale del turismo disporre ispezioni e controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo e sull'attività turistica in generale, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

 

 

ARTICOLI DAL 52 AL 68