CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 416

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

  il 18 febbraio 2003

  Testo unico delle leggi regionali in materia di attività turistiche


ARTICOLI DALL'1 AL 17


INDIETRO

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Disciplina delle aziende ricettive

Capo I
Oggetto

Art. 1
Attività ricettiva

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

2. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere, extra alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano secondo gli articoli seguenti.

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Art. 2
Aziende ricettive alberghiere

1. Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

2. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

3. Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere;

b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

c) un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;

d) un locale ad uso comune;

e) impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.

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Art. 3
Aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. La gestione unitaria dell'azienda può comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar e svago.

3. Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

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Art. 4
Aziende ricettive extra alberghiere

1. Sono aziende ricettive extra alberghiere:

case per ferie;

a) ostelli per la gioventù;

b) esercizi di affittacamere;

c) case e appartamenti per vacanze;

d) residence.

 

 

Capo II
Definizioni e caratteristiche

Sezione I
Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta

Art. 5
Alberghi

1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e B dell'allegato.

 

 

Art. 6
Alberghi residenziali

1. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C.

2. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata di mq. 2.

3. Si deroga al disposto del comma 2 nel caso di immobili realizzati antecedentemente al 5 settembre 1998 in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare.

4. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

5. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni interessati, il Presidente della Regione potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 4, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

 

 

Art. 7
Casi consentiti di promiscuità

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell'esercizio.

2. Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell'esercizio.

 

 

Art. 8
Villaggi albergo

1. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

 

 

Art. 9
Albergo diffuso

1. Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

 

 

Art. 10
Motel

1. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del dieci per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

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Art. 11
Dipendenze

1. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito all'articolo 8, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa madre", ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.

4. Il limite di distanza stabilito dal comma 3, non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data del 30 maggio 1984.

 

 

Art. 12
Villaggi turistici e campeggi

1. Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

2. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D.

3. Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A ed E.

 

 

Art. 13
Casi consentiti di promiscuità

1. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

2. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

 

 

Sezione II
Aziende ricettive extra alberghiere

Art. 14
Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consenta di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.

 

 

Art. 15
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie

1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al r.d. 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni".

4. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L'autorizzazione deve indicare:

a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;

b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

c) il regolamento interno per l'uso della struttura;

d) il periodo di apertura e di chiusura.

5. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

 

 

Art. 16
Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l'ente proprietario.

3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'articolo15.

5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell'articolo15.

 

 

Art. 17
Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.

2. L'attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".

3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) recapito postale e telefonico.

4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.

5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'articolo15.

6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento al comma 4 dell'articolo 15.

 

 

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